Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 08/03/2007 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia - NVVIP). |
Art. 2. (Composizione e durata). |
Art. 3. (Nomina dei componenti). |
Art. 4. (Nomina del Presidente). |
Art. 5. (Funzionamento). |
Art. 6. (Norme transitorie). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
Art. 8. (Abrogazione). |
§ VI.3.112 - L.R. 8 marzo 2007, n. 4.
Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP).
(B.U. 14 marzo 2007, n. 37).
Art. 1. (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia - NVVIP).
1. In attuazione dell’articolo 1 della
2. Il NVVIP concorre allo sviluppo dell’Amministrazione regionale attraverso attività costante di supporto tecnico alla programmazione e di valutazione di programmi e progetti, contribuendo al miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa regionale e alla diffusione della cultura della valutazione nella pubblica amministrazione.
3. Il NVVIP svolge funzioni di supporto e assistenza alla programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici attivati nel quadro del processo di programmazione delle politiche di sviluppo secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quanto eventualmente previsto nell’ambito del ciclo di programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007 - 2013. In particolare:
a) ai sensi della
1. programmazione, formulazione e valutazione dei documenti di programma;
2. analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e valutazione ex-ante di progetti e interventi;
3. analisi di criteri di qualità ambientale e sostenibilità dello sviluppo ovvero della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
4. gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
5. estensione delle metodologie e delle tecniche di programmazione, valutazione e monitoraggio e verifiche proprie dei Fondi strutturali ai programmi e progetti ordinari non finanziati da risorse comunitarie;
6. certificazione per gli studi di fattibilità redatti per accedere ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti previsti per la progettazione preliminare di progetti secondo quanto previsto dall’articolo 4 della
b) il NVVIP esprime il parere preventivo sull’ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali, eccetto i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, di importo superiore a euro 10 milioni [1];
c) il NVVIP fornisce supporto nell’ambito delle funzioni attribuitegli dagli strumenti di programmazione comunitaria in atto;
d) ai sensi della
1. partecipa alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strategico e intersettoriale;
2. provvede al monitoraggio e alla valutazione dei programmi e dei progetti nonché al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati al livello di interdipendenze settoriali in termini sia di funzioni regionali, sia di impatto socio-economico;
e) il NVVIP partecipa a supporto dell’Amministrazione regionale ai confronti, alle trattative e ai negoziati con gli altri livelli di governo e con il sistema delle autonomie locali e alle diverse forme di confronto e partecipazione previste per i partner economici e sociali e per le forme organizzate di partecipazione attiva dei cittadini;
f) nell’ambito della programmazione negoziata (
g) nell’ambito della nuova politica di coesione 2007-2013 e secondo quanto previsto dalla
Art. 2. (Composizione e durata).
1. Il NVVIP è composto da un massimo di dieci esperti esterni all’Amministrazione e da un massimo di cinque componenti interni, tutti di adeguata e comprovata competenza tecnica e operativa in relazione alle specializzazioni richieste. Il mandato del NVVIP è di durata triennale.
2. A ogni scadenza, per l’individuazione dei dieci esperti esterni e dei cinque componenti interni la Giunta stabilisce per mezzo di proprie direttive le competenze e le specializzazioni richieste e i compensi previsti, di uguale importo per i componenti esterni e interni, sulla base delle funzioni assegnate al NVVIP dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. In ogni caso deve essere assicurato un efficace presidio nelle seguenti specializzazioni:
a) valutazione, analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale e analisi ambientale;
b) valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e loro gestione, studi di fattibilità;
c) diritto amministrativo e governance della pubblica amministrazione a supporto dello sviluppo economico.
Art. 3. (Nomina dei componenti).
1. La selezione dei candidati attraverso bando pubblico, affidata a un’unica Commissione, avviene separatamente per i candidati esterni e interni. Qualora all’interno delle due componenti siano stati individuati nelle direttive richiamate dall’articolo 2, comma 2, diversi profili professionali, la selezione e le relative graduatorie devono rispettare le articolazioni così definite.
2. La Giunta regionale nomina i componenti del NVVIP sulla base delle graduatorie presentate dalla Commissione di selezione e approvate dal Responsabile del Settore programmazione e politiche comunitarie.
3. La definizione delle condizioni di disponibilità necessarie per l’espletamento delle funzioni previste e le incompatibilità con altri incarichi è affidata al Responsabile del Settore programmazione e politiche comunitarie. Su tali basi il Responsabile del Settore programmazione e politiche comunitarie redige gli strumenti contrattuali necessari per il successivo inoltro al Settore del personale.
Art. 4. (Nomina del Presidente).
1. Per rafforzare la terzietà del NVVIP, all’interno dell’Amministrazione regionale il Presidente del NVVIP è individuato dalla Giunta regionale nell’ambito degli esperti esterni all’Amministrazione, determinandone anche l’eventuale compenso aggiuntivo ai sensi della normativa vigente.
Art. 5. (Funzionamento).
1. Il NVVIP stabilisce in un proprio regolamento interno i principi e le modalità secondo cui esplicare le attività di propria competenza. All’interno di questo Regolamento è definito il processo di formazione del piano di lavoro del NVVIP stesso. Nel Regolamento sono chiaramente individuati i casi in cui l’attività del NVVIP è a carattere collegiale e quando invece i compiti sono assegnati a livello singolo o di piccolo gruppo. Il Regolamento approvato dal NVVIP è comunicato al Dirigente del Settore programmazione e politiche comunitarie ai fini della conseguente presa d’atto con apposito provvedimento di Settore.
2. Il NVVIP partecipa alle attività e alla vita della “Rete dei nuclei” istituita con la
3. Il NVVIP per il suo funzionamento amministrativo e per il supporto operativo necessario utilizza strutture e risorse del Settore programmazione e politiche comunitarie.
Art. 6. (Norme transitorie).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora sia già in corso l’incarico dei componenti esterni, la selezione dei componenti interni al NVVIP è avviata con le modalità e nel rispetto degli indirizzi indicati agli articoli 2 e 3; la durata dell’incarico sarà tale che il termine previsto sia coincidente con la scadenza dell’incarico attribuito ai componenti esterni, al fine di permettere la gestione della successiva selezione con la contemporaneità prevista dall’articolo 2, comma 2 e dall’articolo 3, comma 1.
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. La presente legge non comporta minori o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate a carico del bilancio regionale.
Art. 8. (Abrogazione).
1. E’ abrogato l’articolo 12 della
[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della