Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 30/12/2013 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto |
Art. 2. Disciplina del pascolo nei boschi |
Art. 3. Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi |
Art. 4. Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS |
Art. 5. Disciplina del pascolo delle capre |
Art. 6. Divieti al pascolo |
Art. 7. Personale addetto alla custodia del bestiame |
Art. 8. Requisiti |
Art. 9. Autorizzazioni |
Art. 10. Pubblicazione concessioni sul demanio forestale regionale |
Art. 11. Verifiche antimafia |
Art. 12. Unità di Carico |
Art. 13. Carichi massimi ammissibili |
Art. 14. Canone di concessione al pascolo |
Art. 15. Divieti |
Art. 16. Sanzioni |
Art. 17. Revoca autorizzazione e/o concessione |
Art. 18. Controlli |
Art. 19. Norme finali |
§ IV.1.R/8 - R.R. 30 dicembre 2013, n. 27. [1]
L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia
(B.U. 31 dicembre 2013, n. 174)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
Visto l’art. 42, comma 2, lett.c)
Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2486 del 17/12/2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Capo I
Norme Generali
Art. 1. Finalità e oggetto
1. Il presente Regolamento ha la finalità di garantire la gestione, valorizzazione, tutela funzionale del patrimonio forestale regionale in attuazione della
A tal fine disciplina:
a. le procedure amministrative autorizzatorie per l’esercizio del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni della Regione Puglia sottoposti a vincolo in applicazione dell’art. 9 del R.D.Lgs 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell’art. 25 del
b. le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia (di seguito denominato “Demanio forestale regionale”).
Art. 2. Disciplina del pascolo nei boschi
1. L’esercizio del pascolo nelle fustaie coetanee, sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo del territorio della Regione Puglia è consentito:
a. al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 1,5;
b. al bestiame bovino ed equino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 3.
Art. 3. Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi
1. L’esercizio del pascolo nei terreni pascolivi è autorizzato:
a. ad altitudine fino ai 600 (seicento) metri dal 01 marzo al 30 novembre;
b. ad altitudine compresa tra i 600 (seicento) e i 1000 (mille) metri dal 01 aprile al 01 novembre;
c. ad altitudine superiore ai 1000 (mille) metri dal 16 giugno al 15 ottobre.
2. Il pascolo vagante o brado, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché recintati a mezzo di chiudende.
Art. 4. Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC-ZPS
1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree SIC (Siti di interesse comunitario) e ZPS (Zone di protezione speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.
2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d’intesa con il competente Servizio della Regione
Art. 5. Disciplina del pascolo delle capre
1. In applicazione dell’art. 9, lettera c) del
a. è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzione protettiva;
b. è escluso nei boschi in rinnovazione.
2. le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite nel provvedimento di autorizzazione.
Art. 6. Divieti al pascolo
1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo è vietato:
a. nei boschi cedui
a.1 al bestiame ovino nel periodo di 5 (cinque) anni dopo il taglio produttivo;
a.2 al bestiame bovino ed equino nel periodo di sette (sette) anni dopo il taglio produttivo;
b. agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi per 10 anni;
c. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo il transito o comunque l’immissione;
d. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali, il transito o comunque l’immissione;
e. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione.
2. Nei boschi vetusti e degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato il competente Servizio può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo.
3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al pascolo è vietata:
a. nei terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico. Il competente Servizio può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo;
b. nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a cinque anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale.
Art. 7. Personale addetto alla custodia del bestiame
1. La custodia del bestiame deve essere affidata ad addetti di età non inferiore a 18 anni.
2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 20 (venti) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino) o più di 100 (cento) capi di bestiame minuto (ovino e/o caprino e/o suino).
3. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal rilascio dell’autorizzazione il titolare dell’autorizzazione / concessione all’attività pascoliva farà conoscere all’ufficio competente regionale le generalità degli addetti se diversi dal medesimo. E’, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa agli addetti.
Capo II
Autorizzazioni e concessioni
Art. 8. Requisiti
1. L’esercizio del pascolo sul territorio della Regione Puglia è consentito ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatori di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di Partita IVA e iscrizione presso Repertorio delle notizie economiche e amministrative della Camera di commercio (di seguito REA).
2. Il pascolo sui territori del Demanio forestale regionale è consentito ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico, dotati di regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA.
3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e zootecnico l’esercizio al pascolo è consentito, anche in deroga al presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e sperimentazione.
4. Ai fini dell’assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 2 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:
a. essere proprietari e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione;
b. essere in possesso di concessioni al pascolo nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 9.
Art. 9. Autorizzazioni
1. Il pascolo è esercitato a seguito di apposita autorizzazione rilasciata con validità mensile, annuale o biennale ai soggetti di cui all’articolo che precede.
2. L’istanza di autorizzazione al pascolo è redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata dalla documentazione indicata (All. “A” - Istanza di autorizzazione al pascolo).
3. L’istanza di autorizzazione al pascolo è inoltrata al competente Servizio della Regione Puglia, che rilascia il provvedimento di concessione/autorizzazione, previa acquisizione del parere dell’Ente di gestione delle aree naturali protette, nei periodi di seguito riportati:
a) per il pascolo sul demanio regionale forestale dal 2 gennaio all’1 marzo;
b) per il pascolo sui terreni non demaniali forestali della Regione Puglia per l’intero anno solare.
4. Per richieste di concessione al pascolo sul Demanio forestale avanzate da soggetti differenti e concernenti medesimi terreni, avrà precedenza il richiedente che per primo avrà presentato l’istanza. Gli altri richiedenti avranno facoltà di indicare terreni differenti.
5. Qualora nuove istanze riportanti i medesimi terreni pervengano nella stessa giornata si procederà mediante estrazione a sorte, previa convocazione degli interessati.
6. Il procedimento si conclude con il provvedimento di concessione e/o autorizzazione al pascolo entro 90 giorni dalla ricezione dell’ istanza, salve le interruzioni previste per legge;
7. Il provvedimento di cui al precedente comma acquisisce esecutività dopo la presentazione da parte del beneficiario entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo di copia della ricevuta di versamento del canone di concessione e della certificazione veterinaria comprovante che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive e diffusive.
La mancata produzione della documentazione indicata al precedente comma nel termine ivi previsto determina la decadenza dall’autorizzazione/concessione.
Art. 10. Pubblicazione concessioni sul demanio forestale regionale
1. Al termine del procedimento è rilasciata concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale regionale.
2. La determinazione del dirigente del competente ufficio regionale, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul BURP, riporta i terreni con l’indicazione delle località, foglio e particella assegnati alle aziende che ne hanno titolo.
Art. 11. Verifiche antimafia
1. Contestualmente alla ricezione della domanda di autorizzazione, il dirigente del competente ufficio regionale inoltra alla competente Prefettura richiesta di certificazione antimafia.
Art. 12. Unità di Carico
1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione/concessione, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione:
TIPOLOGIA ANIMALI |
UBA |
|
|
Bovino di età superiore ai 2 anni |
1,00 UBA |
Bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi |
0,60 UBA |
Ovino e Caprino |
0,15 UBA |
Equino di età superiore a 6 mesi |
1,00 UBA |
Suino |
0,30 UBA |
Art. 13. Carichi massimi ammissibili
1. Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo è correlato alla specie allevata e alla produttività della cotica erbosa, sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:
TIPOLOGIA SUPERFICIE MINIMA FORAGGERA COLTURA |
|
Pascolo |
1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno |
|
|
Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) |
1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno |
Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) |
1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno |
Bosco |
1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno |
2. Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere maggiore per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai soggetti pubblici di cui all’art. 8, comma 3).
3. Per i terreni non soggetti al pascolo annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.
4. Gli affidatari non possono esercitare alcuna azione nei confronti dell’Amministrazione nel caso di morìa di animali dovute a malattie infettive contratte nel fondo concesso.
5. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.
6. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.
Art. 14. Canone di concessione al pascolo
1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale al netto dell’IVA, stabilito per l’anno 2013, adeguato ai prezzi di mercato, è il seguente:
TIPOLOGIA ANIMALI |
CANONE |
|
|
Bovino di età superiore ai 2 anni |
2,50 euro/mese |
Bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi |
2,00 euro/mese |
Ovino e Caprino |
0,60 euro/mese |
Equino di età superiore a 6 mesi |
2,00 euro/mese |
Suino |
0,60 euro/mese |
2. L’importo del canone annuo è soggetto annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell’ indice annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) riferito al mese di gennaio dell’anno precedente.
Capo III
Prescrizioni
Art. 15. Divieti
1. E’ vietato:
a. subconcedere il diritto di concessione;
b. effettuare l’esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
c. danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia;
d. immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello concesso o con estremi identificativi diversi da quelli indicati nella autorizzazione / concessione.
Art. 16. Sanzioni
1. La violazione di uno dei divieti di cui al precedente articolo, operata sul demanio forestale regionale, comporta la sanzione amministrativa pari al 150% del canone di concessione. Ogni successiva violazione determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% del canone di concessione oltre alle conseguenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 17 che segue.
2. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.
Art. 17. Revoca autorizzazione e/o concessione
1. Si procede alla revoca della concessione al pascolo per:
a. subconcessione;
b. violazione delle norme antincendio;
c. più di due infrazioni nell’arco della durata dell’autorizzazione.
2. Nel caso di revoca dell’atto di concessione non si procederà ad alcun rimborso del canone versato.
3. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova autorizzazione e/o concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.
Art. 18. Controlli
1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l’irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché ai funzionari regionali di cui all’art. 17, comma 3, della
Art. 19. Norme finali
1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l’uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell’ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.
[1] Abrogato dall'art. 19 del