Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale - regolamento interno |
Data: | 15/04/2014 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20) |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16) |
Art. 4. (Abrogazioni) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.21 - L.R. 15 aprile 2014, n. 4.
Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari.
(B.U. 17 aprile 2014, n. 16)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
"2. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, provvede a dotare i Gruppi consiliari di sedi ed a individuare e definire gli arredi, le attrezzature, le dotazioni strumentali, logistiche ed informatiche nonché tutti i necessari servizi e forniture per l'esplicazione delle loro funzioni.".
Art. 2. (Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della
"3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula con il presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. La deliberazione definisce altresì l’attività svolta dai competenti uffici del Consiglio regionale a supporto dei gruppi consiliari per la gestione amministrativa ed economica del personale. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso.".
Art. 3. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della
"1. Il comma 4 dell'articolo 1 della
''4. Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari. '' ".
2. Il comma 3 dell’articolo 16 della
"3. Il comma 2 dell'articolo 3 della
''2. Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti massimi del 60 per cento. Tali limiti non si applicano ai gruppi costituiti da un solo consigliere. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste. '' ".
3. L'articolo 17 della
"Art. 17. (Nota di rendicontazione)
1. Ogni gruppo consiliare e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto provvedono autonomamente in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi alla gestione delle risorse per il personale di cui all'articolo 1 della
2. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari e i componenti, in forma singola o associata, del gruppo misto presentano al Presidente del Consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale, predisposta secondo il modello di rendicontazione approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del
3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del
4. Le note sono allegate dall'Ufficio di Presidenza alla rendicontazione delle spese del Consiglio regionale prevista dall'articolo 5 della
5. In caso di non conformità di una delle note di rendicontazione alle prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 1, comma 11, del
6. Se il gruppo consiliare non provvede alla trasmissione della nota di rendicontazione o alla sua eventuale regolarizzazione entro i termini stabiliti rispettivamente nei commi 2 e 5, l'Ufficio di Presidenza stabilisce, con deliberazione, l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o regolarizzate.
7. L'obbligo di restituzione di cui al comma 6, consegue, altresì, alla deliberazione di non regolarità della nota di rendicontazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
8. La nota di rendicontazione è, inoltre, resa da ciascun gruppo consiliare entro quarantacinque giorni dalla data di inizio di ogni nuova legislatura. Tale nota è trasmessa nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di mancata ricostituzione del gruppo consiliare interessato, la nota di rendicontazione è predisposta dal presidente del gruppo consiliare uscente. Con propria deliberazione l'Ufficio di Presidenza disciplina, altresì, le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei gruppi nella precedente legislatura.".
Art. 4. (Abrogazioni)
1. L'articolo 3 della
2. L’articolo 14 della
3. La
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dalla X legislatura.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 17 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 98 della