Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 04/12/2013 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16) |
Art. 2. (Norma finanziaria) |
§ 1.3.35 - L.R. 4 dicembre 2013, n. 22. [1]
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).
(B.U. 12 dicembre 2013, n. 50)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della
"3. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale, redatta dal Collegio dei revisori dei conti della Regione di cui all'articolo 40 bis della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della
"3 bis. Ai fini dell'attestazione della regolarità della nota di rendicontazione di cui al comma 3 ai singoli membri del Collegio dei revisori spetta una indennità ulteriore pari al 30 per cento, al netto di IVA ed oneri, di quella corrisposta ai sensi dell'articolo 40 undecies della
3 ter. Al Collegio dei revisori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio della funzione di cui al comma 3 secondo le modalità e i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 40 undecies della
Art. 2. (Norma finanziaria)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, agli oneri di parte corrente finalizzati alle spese di cui all'articolo 1, stimati in 40.000 euro per ciascun anno del biennio 2014-2015 e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB003 (Amministrazione, Personale e Sistemi informativi Titolo I: spese correnti) del bilancio del Consiglio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
[1] Abrogata dall'art. 4 della