§ 1.3.35 - L.R. 4 dicembre 2013, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:04/12/2013
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16)
Art. 2.  (Norma finanziaria)


§ 1.3.35 - L.R. 4 dicembre 2013, n. 22. [1]

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).

(B.U. 12 dicembre 2013, n. 50)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi) è così sostituito:

"3. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse trasferite per il personale, redatta dal Collegio dei revisori dei conti della Regione di cui all'articolo 40 bis della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). A tal fine il Collegio dei revisori effettua verifiche periodiche almeno quadrimestrali sulle spese. Le modalità per l'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 16/2012 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Ai fini dell'attestazione della regolarità della nota di rendicontazione di cui al comma 3 ai singoli membri del Collegio dei revisori spetta una indennità ulteriore pari al 30 per cento, al netto di IVA ed oneri, di quella corrisposta ai sensi dell'articolo 40 undecies della l.r. 7/2001.

3 ter. Al Collegio dei revisori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio della funzione di cui al comma 3 secondo le modalità e i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 40 undecies della l.r. 7/2001.".

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, agli oneri di parte corrente finalizzati alle spese di cui all'articolo 1, stimati in 40.000 euro per ciascun anno del biennio 2014-2015 e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB003 (Amministrazione, Personale e Sistemi informativi Titolo I: spese correnti) del bilancio del Consiglio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5.