Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 21/11/2013 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2 . (Definizioni) |
Art. 3 . (Aziende agricole sociali) |
Art. 4 . (Registro regionale delle aziende agricole sociali) |
Art. 5 . (Linee guida dell’agricoltura sociale) |
Art. 6. (Formazione per l’agricoltura sociale) |
Art. 7 . (Azioni di valorizzazione e di sostegno) |
Art. 8 . (Strumenti e politiche di programmazione) |
Art. 9. (Rete delle aziende agricole sociali) |
Art. 10 . (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 (Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 [...] |
Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.2.101 - L.R. 21 novembre 2013, n. 36.
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
(B.U. 27 novembre 2013, n. 19)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione promuove la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale da realizzarsi sulla base della legislazione sociale vigente, dei relativi atti di pianificazione, di altri atti di settore e riconosce all’agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali.
2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui al comma 1, favorisce lo sviluppo dei prodotti locali anche mediante l’ampliamento e il consolidamento della gamma delle opportunità di occupazione e di reddito.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per agricoltura sociale l’attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in raccordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari e delle istituzioni preposte, integra in modo sostanziale, continuativo e qualificante:
1) l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
2) l’attività socio-educativa e di socializzazione a favore di soggetti con fragilità sociale;
3) il sostegno e il reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità sociale;
4) l’ospitalità, anche a carattere ludico e ricreativo, a categorie appartenenti alle diverse fasce deboli;
5) la realizzazione di attività presso le aziende agricole ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della
6) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
7) ogni altra attività o servizio, quali gli orti sociali e la terapia con gli animali (pet therapy), definito nell’ambito delle linee guida dell’agricoltura sociale di cui all’articolo 5;
b) per aziende agricole sociali quelle nelle quali i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, realizzano le attività agricole integrate con le azioni di cui alla lettera a) del presente comma;
c) per operatori dell’agricoltura sociale quelli che, presso le aziende agricole sociali, sono preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni;
d) per Piano delle attività agricole sociali il documento che un’azienda agricola adotta ai fini del riconoscimento di azienda agricola sociale.
Art. 3. (Aziende agricole sociali)
1. Le aziende agricole, condotte dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, possono assumere la denominazione di azienda agricola sociale quando:
a) attuano i servizi definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), in accordo con le politiche vigenti in materia sociale;
b) risulta impiegata per le attività agricole almeno mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) secondo i parametri stabiliti dalla Regione Liguria;
c) le attività sociali e socio-sanitarie risultano in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell’attività agricola, da parte dell’imprenditore agricolo, è superiore a quello necessario per lo svolgimento dell’attività sociale distintamente rilevata.
2. Le aziende agricole per essere iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 4 presentano alla Regione Liguria un Piano delle attività agricole e sociali che definisce i soggetti coinvolti, le modalità e gli strumenti con i quali l’azienda agricola intende organizzare ed integrare specifiche attività sociali nell’ambito della propria attività aziendale. Il Piano delle attività agricole e sociali potrà essere realizzato in raccordo con le istituzioni territoriali in ambito sociale.
Art. 4. (Registro regionale delle aziende agricole sociali)
1. E’ istituto il registro regionale delle aziende agricole sociali nel quale sono iscritte le aziende agricole che ne facciano richiesta e che soddisfino i criteri e gli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida di cui all’articolo 5.
2. L’iscrizione al registro regionale delle aziende agricole sociali è condizione indispensabile per esercitare le azioni previste dalla presente legge.
3. Il registro regionale delle aziende agricole sociali è tenuto, aggiornato e pubblicizzato presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura sociale.
Art. 5. (Linee guida dell’agricoltura sociale)
1. La Giunta regionale approva le linee guida per l’agricoltura sociale che definiscono:
a) i requisiti delle aziende agricole e delle relative strutture aziendali al fine della loro iscrizione nel registro regionale;
b) i requisiti degli operatori dell’agricoltura sociale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
c) le modalità per l’inserimento da parte della Regione nel registro regionale delle aziende agricole sociali;
d) le tipologie dei servizi previsti, nonché le procedure e le modalità di riconoscimento all’esercizio dei servizi prestati;
e) l’elenco delle attività e dei servizi non ricompresi tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
f) le aree verdi a gestione sociale promosse da comuni o altri soggetti pubblici o privati;
g) i requisiti di approvazione del Piano delle attività agricole sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d);
h) le indicazioni per le attività di formazione di cui all’articolo 6;
i) le modalità di controllo e di monitoraggio delle aziende agricole sociali;
j) la tenuta e le modalità di aggiornamento del registro di cui all’articolo 4;
k) ogni altra definizione e procedura necessaria al raggiungimento delle finalità della presente legge.
Art. 6. (Formazione per l’agricoltura sociale)
1. La Regione promuove:
a) percorsi di formazione e di aggiornamento professionale, per lo svolgimento delle attività e dei servizi dell’agricoltura sociale, rivolti agli imprenditori agricoli, ai coadiuvanti familiari e ai lavoratori dipendenti;
b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale di base e professionali, anche di tipo sperimentale, per i soggetti di cui all’articolo 4 della
Art. 7. (Azioni di valorizzazione e di sostegno)
1. La Regione:
a) nell’ambito delle proprie attività promozionali, valorizza e sostiene la conoscenza delle aziende agricole sociali, dei loro prodotti e dei servizi da esse offerti anche attraverso circuiti turistici compatibili nonché con gli interventi volti a sostenere la filiera corta;
b) favorisce l’affidamento alle aziende agricole coinvolte in attività sociali dei beni pubblici nella sua disponibilità nel rispetto della
c) promuove la conoscenza dei prodotti agroalimentari provenienti dalle aziende agricole sociali anche al fine del loro impiego nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici;
d) favorisce lo sviluppo delle aziende agricole sociali anche garantendo apposite priorità nell’ambito di graduatorie e bandi;
e) concede in uso in via prioritaria ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, delle province o dei comuni ai sensi dell’articolo 2-undecies, comma 2, della
Art. 8. (Strumenti e politiche di programmazione)
1. Le attività relative all’agricoltura sociale sono attuate mediante:
a) strumenti di programmazione agricola regionale, anche derivati da quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria;
b) politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale di cui alla
c) altri programmi regionali e nazionali e, comunque, attinenti all’agricoltura sociale.
2. Le azioni previste dalla presente legge sono realizzate nell’ambito dei programmi finanziati dai fondi europei riferiti al periodo di programmazione 2014/2020.
Art. 9. (Rete delle aziende agricole sociali)
1. La Regione promuove il coordinamento tra le diverse strutture regionali interessate e tra queste e tutti i soggetti, anche a livello territoriale, coinvolti nell’agricoltura sociale attraverso la costituzione della rete regionale delle aziende agricole sociali.
2. La rete regionale della aziende agricole e sociali costituisce riferimento per tutte le azioni di valorizzazione e sostegno alla agricoltura sociale così come previste agli articoli 7 e 8.
3. La Regione provvede, secondo modalità e forme definite nell’ambito delle linee guida di cui all’articolo 5:
a) ad attivare tavoli territoriali di confronto tra le diverse componenti interessate alla agricoltura sociale;
b) a raccogliere i dati sui servizi offerti dalle aziende agricole sociali;
c) a promuovere studi, ricerche e sperimentazioni anche attraverso diversi coinvolgimenti territoriali.
Art. 10. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.