§ 3.10.30 - L.R. 3 febbraio 2010, n. 1.
Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 interventi conseguenti a calamità
Data:03/02/2010
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Beneficiari e agevolazioni)
Art. 2 bis.  (Beneficiari e agevolazioni per eventi atmosferici del 2012 e 2013
Art. 3.  (Norma in materia di aiuti di Stato)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.10.30 - L.R. 3 febbraio 2010, n. 1.

Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013 [1]

(B.U. 3 febbraio 2010, n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi metereologici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 nonché nel corso dell’anno 2011, in relazione ai quali sia dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modifiche e integrazioni, è istituito un Fondo presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico-FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di euro 4.600.000,00, al fine di sostenere il ripristino dell’operatività delle imprese danneggiate da tali eventi [2].

 

     Art. 2. (Beneficiari e agevolazioni)

     1. Gli interventi della Regione sono diretti a sostenere gli investimenti, volti a favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche, realizzati dalle piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui all’articolo 1.

     2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa un’agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato [3].

     3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l’importo complessivo degli investimenti ammessi [4].

     4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003) e successive modifiche e integrazioni.

     5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, dell’attività di FI.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la FI.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

     5 bis. La Regione sostiene gli investimenti previsti dal comma 1 e dall’articolo 2 bis, comma 1, anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati a favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale. Gli interventi di cui al presente comma trovano copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, definite a seguito della rendicontazione presentata da FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi del comma 5 [5].

 

     Art. 2 bis. (Beneficiari e agevolazioni per eventi atmosferici del 2012 e 2013 [6]) [7]

     1. Il Fondo di cui all’articolo 1 è utilizzato, altresì, per sostenere gli investimenti volti a favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche, realizzati dalle piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche, aventi unità locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, verificatisi sul territorio ligure nel 2012 e 2013. Gli interventi di cui al presente comma trovano copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità residue del Fondo di cui all’articolo 1, definite a seguito della rendicontazione presentata da FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 5, per un importo pari ad euro 1.500.000,00 [8].

     2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa una agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato.

     3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l’importo complessivo degli investimenti ammessi.

     4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 72 della l. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, della convenzione di cui all’articolo 2, comma 5 [9].

 

     Art. 3. (Norma in materia di aiuti di Stato)

     1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Titolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 17, dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 31, dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2013, n. 37.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 9 novembre 2010, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 31. Vedi anche l'art. 5 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 34.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 34.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 34.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2011, n. 31, già modificato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 6.

[6] Rubrica già modificata dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 6 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2013, n. 37.

[7] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 2.

[8] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2013, n. 37.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 6.