Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 7. Armi e sostanze esplodenti |
Capitolo: | 7.3 disciplina generale |
Data: | 29/09/2013 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 |
Art. 2. Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 |
Art. 3. Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85 |
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 |
Art. 5. Disposizioni finanziarie |
Art. 6. Disposizioni finali |
§ 7.3.47 - D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
(G.U. 21 ottobre 2013, n. 247)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle norme introdotte dal
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
a) all'articolo 31-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
«Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della
Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità.»;
2) il quarto comma è abrogato;
b) all'articolo 38, primo comma, le parole: «ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3 del
c) all'articolo 39 è aggiunto il seguente comma: «Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della
Art. 2. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le seguenti: «, nonchè di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonchè di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;
2) al terzo comma, le parole: «la commissione consultiva di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «il Banco nazionale di prova»;
3) al terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del
4) al quarto comma, dopo la parola: «corrosive,» sono inserite le seguenti: «o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed»;
b) all'articolo 5, al sesto comma, le parole: «e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma» sono soppresse;
c) all'articolo 12 il quarto comma è sostituito dal seguente: «Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del
d) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo le parole: «conformi ai tipi catalogati» sono inserite le seguenti: «ovvero non superino la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del
2) il sesto comma è abrogato;
e) all'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente: «I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'articolo 31 del
f) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della
2) al terzo comma il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: «A tal fine, il titolare» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolare»;
3) al quinto comma dopo le parole: «di caccia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione»;
g) all'articolo 22, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.»;
h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma al numero 1), dopo le parole: «precedente articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del
2) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del
Art. 3. Modifiche alla
1. All'articolo 2 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco.».
Art. 4. Modifiche al
1. All'articolo 6 del
«4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonchè agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del
Art. 5. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Disposizioni finali [1]
1. Entro il 31 dicembre 2015 le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della
[1] Articolo rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 29 ottobre 2013, n. 254.
[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 324, della