Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 7. Armi e sostanze esplodenti |
Capitolo: | 7.3 disciplina generale |
Data: | 25/03/1986 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 10, nel sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale [...] |
Art. 3. Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità [...] |
§ 7.3.14 – L. 25 marzo 1986, n. 85.
Norme in materia di armi per uso sportivo.
(G.U. 3 aprile 1986, n. 77).
Nella
"La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unito delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco [2].
Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
[1] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 del