Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.8 cooperazione doganale internazionale |
Data: | 14/03/2012 |
Numero: | 258 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l’autorizzazione all’esportazione e le misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e [...] |
Art. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per |
Art. 3. 1. Il presente regolamento non si applica |
Art. 4. 1. L’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione all’esportazione emessa conformemente [...] |
Art. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 per modificare l’allegato I in base alle modifiche all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e in [...] |
Art. 6. 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo |
Art. 7. 1. Prima di rilasciare un’autorizzazione all’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, lo Stato membro interessato verifica che |
Art. 8. 1. Ai fini della tracciabilità, l’autorizzazione all’esportazione e la licenza o autorizzazione all’importazione rilasciata dal paese terzo d’importazione e la documentazione di accompagnamento [...] |
Art. 9. 1. Le procedure semplificate per l’esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le seguenti modalità |
Art. 10. 1. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un’autorizzazione all’esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra [...] |
Art. 11. 1. Gli Stati membri |
Art. 12. In conformità della legislazione o prassi nazionale vigente, gli Stati membri conservano per almeno vent’anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e, se pertinente e fattibile, sulle loro parti [...] |
Art. 13. 1. Gli Stati membri, in caso di sospetto, chiedono al paese terzo d’importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni |
Art. 14. Gli Stati membri adottano le misure ritenute necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l’autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere [...] |
Art. 15. Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti di |
Art. 16. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste devono [...] |
Art. 17. 1. In occasione dell’espletamento delle formalità doganali per l’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni presso l’ufficio doganale di esportazione, l’esportatore [...] |
Art. 18. 1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni possano essere espletate esclusivamente presso [...] |
Art. 19. 1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione e nel rispetto dell’articolo 21, paragrafo 2, adottano tutte le misure opportune per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di [...] |
Art. 20. 1. È istituito un gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi da fuoco ("il gruppo di coordinamento") presieduto da un rappresentante della Commissione. Ogni Stato membro nomina un [...] |
Art. 21. 1. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi le misure di cui [...] |
Art. 22. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 14.8.44 - Regolamento 14 marzo 2012, n. 258.
Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni
(G.U.U.E. 30 marzo 2012, n. L 94)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [1],
considerando quanto segue:
(1) Conformemente alla
(2) Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, il cui obiettivo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra le parti al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, è entrato in vigore il 3 luglio 2005.
(3) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti.
(4) I dati personali devono essere trattati in conformità delle norme previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [3], e del
(5) Nella comunicazione del 18 luglio 2005 relativa a misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle armi da fuoco [5], la Commissione ha annunciato l’intenzione di attuare l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco nell’ambito delle misure da adottare per consentire all’Unione di concludere tale protocollo.
(6) Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco fa obbligo alle parti di istituire o migliorare le procedure o i sistemi amministrativi per garantire un controllo efficace della fabbricazione, della marcatura, dell’importazione e dell’esportazione delle armi da fuoco.
(7) Al fine di conformarsi al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è necessario altresì che la fabbricazione o il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni siano qualificati come illeciti penali e che siano adottate misure per poter procedere alla confisca degli articoli oggetto di tale fabbricazione o traffico.
(8) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni appositamente destinate ad uso militare. È opportuno adattare le misure necessarie per rispettare i requisiti di cui all’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, in modo da prevedere procedure semplificate per le armi da fuoco ad uso civile. Di conseguenza, dovrebbero essere garantite alcune facilitazioni per quanto riguarda l’autorizzazione per spedizioni multiple, le misure di transito e l’esportazione temporanea per scopi legittimi.
(9) Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione dell’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, né incide sulla
(10) La
(11) Le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette al diritto dell’Unione e, in particolare, alle prescrizioni della
(12) È opportuno garantire la coerenza con le disposizioni vigenti in materia di registrazione dei dati a norma del diritto dell’Unione.
(13) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che conferiscono poteri adeguati alle autorità competenti.
(14) Al fine di mantenere l’elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni per le quali è obbligatoria un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’allineamento dell’allegato I del presente regolamento all’allegato I del
(15) L’Unione ha adottato un complesso organico di norme doganali, contenute nel
(16) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l’esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(17) Il presente regolamento non pregiudica il regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con
(18) Il presente regolamento è coerente con le altre pertinenti disposizioni in materia di armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni per uso militare, di strategie di sicurezza, di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e di esportazioni di tecnologia militare, ivi inclusa la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari [13].
(19) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
(20) Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, tenendo conto del
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l’autorizzazione all’esportazione e le misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni ai fini dell’attuazione dell’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ("protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco").
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente ai sensi dell’allegato I.
Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se:
- ha l’aspetto di un’arma da fuoco, e
- come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;
2) "parti", qualsiasi elemento o elemento di ricambio di cui all’allegato I specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
3) "componenti essenziali", il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte;
4) "munizione", l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un’arma da fuoco, di cui all’allegato I, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;
5) "armi da fuoco disattivate", oggetti altrimenti conformi alla definizione di arma da fuoco che sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione.
Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti affinché tali misure di disattivazione siano verificate da un’autorità competente. Nel quadro di tale verifica, gli Stati membri provvedono al rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell’arma da fuoco o all’applicazione sull’arma da fuoco di una marcatura ben visibile in tal senso;
6) "esportazione":
a) un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
b) una riesportazione ai sensi dell’articolo 182 del regolamento (CEE) n. 2913/92, esclusi i prodotti che circolano nell’ambito del regime di transito esterno di cui all’articolo 91 di tale regolamento in caso di mancato espletamento delle formalità di riesportazione di cui all’articolo 182, paragrafo 2, di tale regolamento;
7) "persona", una persona fisica, una persona giuridica e, laddove ammesso dalla normativa vigente, un’associazione di persone avente la capacità di agire ma priva dello status giuridico di persona giuridica;
8) "esportatore", qualsiasi persona stabilita nell’Unione, che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio dell’articolo al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per esportatore si intende la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Qualora una persona stabilita al di fuori dell’Unione ai sensi del contratto sul quale si basa l’esportazione maturi il diritto di disporre delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, si considera esportatore la parte contraente stabilita nell’Unione;
9) "territorio doganale dell’Unione", il territorio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
10) "dichiarazione d’esportazione", l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la propria volontà di sottoporre armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni al regime di esportazione;
11) "esportazione temporanea", la circolazione di armi da fuoco che escono dal territorio doganale dell’Unione e sono destinate alla reimportazione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi;
12) "transito", l’operazione di trasporto di merci che escono dal territorio doganale dell’Unione, attraversano il territorio di uno o più paesi terzi e hanno destinazione finale in un altro paese terzo;
13) "trasbordo", il transito che comporta l’operazione fisica di scarico delle merci dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico, a fini di riesportazione, in genere su un altro mezzo di trasporto;
14) "autorizzazione all’esportazione":
a) un’autorizzazione o una licenza singola concessa a uno specifico esportatore per una spedizione di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale identificato o destinatario di un paese terzo; o
b) un’autorizzazione o una licenza multipla concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo; o
c) un’autorizzazione o una licenza globale concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a diversi utilizzatori finali o destinatari individuati di uno o più paesi terzi;
15) "traffico illecito", l’importazione, l’esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso il territorio di uno Stato membro verso il territorio di un paese terzo, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) lo Stato membro interessato non lo autorizza in conformità delle disposizioni del presente regolamento;
b) le armi da fuoco non sono provviste di marcatura in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della
c) al momento dell’importazione le armi da fuoco importate non sono provviste di marcatura, quantomeno di una semplice marcatura che consenta di identificare il primo paese di importazione all’interno dell’Unione europea oppure, in mancanza di una tale marcatura, di una marcatura unica che identifichi le armi da fuoco importate;
16) "tracciabilità", il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, con l’intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.
1. Il presente regolamento non si applica:
a) alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali;
b) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni appositamente progettati per uso militare e, in ogni caso, alle armi da fuoco automatiche;
c) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinati alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche degli Stati membri;
d) ai collezionisti e agli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, riconosciuti come tali ai fini del presente regolamento dallo Stato membro nel quale sono stabiliti, purché siano garantite misure di tracciabilità;
e) alle armi da fuoco disattivate;
f) alle armi da fuoco antiche e alle loro repliche come definite conformemente alla legislazione nazionale, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899.
2. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), il regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), il
CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL’ESPORTAZIONE, PROCEDURE, CONTROLLI E MISURE DI IMPORTAZIONE E TRANSITO
1. L’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad un’autorizzazione all’esportazione emessa conformemente al modulo figurante all’allegato II. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.
2. Qualora l’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni necessiti di un’autorizzazione all’esportazione ai sensi del presente regolamento e tale esportazione sia altresì soggetta a requisiti di autorizzazione conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e da detta posizione comune.
3. Qualora le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si trovino in uno o più Stati membri diversi da quello in cui la domanda di autorizzazione all’esportazione è stata presentata, tale circostanza è indicata su detta domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all’esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni che esso o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione che vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 per modificare l’allegato I in base alle modifiche all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e in base alle modifiche all’allegato I della
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all’articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
1. Prima di rilasciare un’autorizzazione all’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, lo Stato membro interessato verifica che:
a) il paese terzo d’importazione abbia autorizzato l’importazione in questione; e
b) gli eventuali paesi terzi di transito abbiano notificato per iscritto — al più tardi prima della spedizione — che non hanno obiezioni al transito. Tale disposizione non si applica:
- alle spedizioni marittime o aeree e attraverso porti o aeroporti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto,
- in caso di esportazioni temporanee per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, il tiro al bersaglio, la valutazione, le esposizioni senza vendita e la riparazione.
2. Gli Stati membri possono decidere che, se non pervengono obiezioni al transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta di non obiezione al transito presentata dall’esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni al transito.
3. L’esportatore presenta all’autorità competente dello Stato membro competente per il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione la documentazione necessaria comprovante che il paese terzo d’importazione ha autorizzato l’importazione e che il paese terzo di transito non ha obiezioni al transito.
4. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione all’esportazione entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non eccede i sessanta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a novanta giorni lavorativi.
5. Il periodo di validità di un’autorizzazione all’esportazione non supera il periodo di validità dell’autorizzazione all’importazione. Qualora l’autorizzazione all’importazione non specifichi un periodo di validità, salvo casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di validità di un’autorizzazione all’esportazione è pari almeno a nove mesi.
6. Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione all’esportazione.
1. Ai fini della tracciabilità, l’autorizzazione all’esportazione e la licenza o autorizzazione all’importazione rilasciata dal paese terzo d’importazione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le seguenti informazioni:
a) date di rilascio e di scadenza;
b) luogo di rilascio;
c) il paese di esportazione;
d) il paese di importazione;
e) se pertinente, il paese terzo o i paesi terzi di transito;
f) il destinatario;
g) il destinatario finale, se noto al momento della spedizione;
h) i dettagli che consentono l’identificazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni e la relativa quantità, compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle armi da fuoco.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nella licenza o nell’autorizzazione all’importazione, sono fornite anticipatamente dall’esportatore ai paesi terzi di transito, al più tardi entro la spedizione.
1. Le procedure semplificate per l’esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le seguenti modalità:
a) l’autorizzazione all’esportazione non è richiesta per:
i) l’esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché comprovino alle autorità competenti i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione, di:
- una o più armi da fuoco,
- loro componenti essenziali, se marcate, nonché loro parti,
- loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1200 cartucce per i tiratori sportivi;
ii) la riesportazione da parte di cacciatori o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l’ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;
b) i cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di residenza presentano alle autorità competenti una carta europea d’arma da fuoco di cui agli articoli 1 e 12 della
I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell’Unione attraverso il proprio Stato membro di residenza, possono scegliere di presentare, in luogo di una carta europea d’arma da fuoco, un altro documento considerato valido ai medesimi fini dalle autorità competenti di tale Stato membro;
c) per un periodo non superiore a dieci giorni le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell’Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all’articolo 10. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a trenta giorni.
2. Conformemente alla legislazione nazionale gli Stati membri stabiliscono procedure semplificate per:
a) la riesportazione di armi da fuoco dopo l’ammissione temporanea per la valutazione o l’esposizione senza vendita, ovvero il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le armi da fuoco restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;
b) la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni se sono tenute in deposito temporaneo dal momento in cui entrano nel territorio doganale dell’Unione fino alla loro uscita;
c) l’esportazione temporanea di armi da fuoco a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza vendita, a condizione che l’esportatore dimostri il possesso legittimo di tali armi da fuoco e le esporti in base alle procedure doganali del regime di perfezionamento passivo o di esportazione temporanea.
1. Ai fini della decisione in merito alla concessione di un’autorizzazione all’esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso:
a) i rispettivi obblighi e impegni in qualità di parti dei pertinenti accordi internazionali per il controllo delle esportazioni o dei trattati internazionali in materia;
b) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;
c) considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario, sull’utilizzatore finale identificato e sul rischio di sviamenti.
2. Oltre agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una domanda di autorizzazione all’esportazione, gli Stati membri tengono conto dell’applicazione, da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione.
Ai fini della decisione in merito alla concessione di un’autorizzazione all’esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri rispettano i loro obblighi relativi a sanzioni imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi.
1. Gli Stati membri:
a) rifiutano di concedere un’autorizzazione all’esportazione se il richiedente ha precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all’articolo 2, paragrafo 2, della
b) annullano, sospendono, modificano o revocano un’autorizzazione all’esportazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione.
Il presente paragrafo non pregiudica le norme più severe previste dalla legislazione nazionale.
2. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un’autorizzazione all’esportazione, gli Stati membri ne danno notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un’autorizzazione all’esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione.
3. Prima di concedere un’autorizzazione all’esportazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro prendono in considerazione tutti i rifiuti ai sensi del presente regolamento che sono stati loro notificati per accertare se un’autorizzazione sia stata rifiutata dalle autorità competenti di un altro Stato membro per una transazione essenzialmente identica (relativa ad un articolo con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e concernente lo stesso importatore o destinatario).
Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1 e 2. Se a seguito di tale consultazione le autorità dello Stato membro decidono di concedere un’autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione.
4. Tutte le informazioni scambiate conformemente alle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, in materia di riservatezza.
In conformità della legislazione o prassi nazionale vigente, gli Stati membri conservano per almeno vent’anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e, se pertinente e fattibile, sulle loro parti e componenti essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico illecito. Tali informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione all’esportazione, il paese di esportazione, il paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il destinatario, il destinatario finale, se noto al momento dell’esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli, comprese eventuali marcature ad essi apposte.
Il presente articolo non si applica alle esportazioni di cui all’articolo 9.
1. Gli Stati membri, in caso di sospetto, chiedono al paese terzo d’importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni.
2. Su richiesta di un paese terzo di esportazione che è parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell’esportazione, gli Stati membri confermano il ricevimento all’interno del territorio doganale dell’Unione delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, che è assicurato in via di principio mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali d’importazione.
3. Gli Stati membri ottemperano ai paragrafi 1 e 2 conformemente alla loro legislazione o prassi nazionale vigente. In particolare, per quanto riguarda le esportazioni, l’autorità competente dello Stato membro può decidere di rivolgersi all’esportatore o di contattare direttamente il paese terzo d’importazione.
Gli Stati membri adottano le misure ritenute necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l’autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.
La verifica e la convalida, ove opportuno, possono anche essere effettuate attraverso i canali diplomatici.
Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti di:
a) raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni; e
b) verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle esportazioni, che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di persone interessate a un’operazione di esportazione.
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO III
FORMALITÀ DOGANALI
1. In occasione dell’espletamento delle formalità doganali per l’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni presso l’ufficio doganale di esportazione, l’esportatore fornisce la prova che tutte le autorizzazioni all’esportazione necessarie sono state ottenute.
2. Può essere richiesto all’esportatore di fornire una traduzione in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata dei documenti prodotti a titolo di prova.
3. Fatte salve le competenze loro attribuite ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, gli Stati membri sospendono, per un periodo non superiore a dieci giorni, la procedura di esportazione dal loro territorio o, se necessario, impediscono in altro modo che le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni coperte da valida autorizzazione all’esportazione lascino il territorio doganale dell’Unione attraverso il loro territorio, qualora abbiano ragioni di sospettare che:
a) al momento della concessione dell’autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o
b) le circostanze siano cambiate sostanzialmente dalla concessione dell’autorizzazione.
In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a trenta giorni.
4. Entro il periodo o l’estensione del periodo di cui al paragrafo 3, gli Stati membri autorizzano l’esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, oppure adottano provvedimenti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b).
1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni possano essere espletate esclusivamente presso uffici doganali a tal fine abilitati.
2. Qualora si avvalgano dell’opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli uffici doganali debitamente abilitati e relative modifiche successive. La Commissione pubblica e aggiorna annualmente tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
CAPO IV
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione e nel rispetto dell’articolo 21, paragrafo 2, adottano tutte le misure opportune per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficaci le misure istituite dal presente regolamento. Tali informazioni possono comprendere:
a) dati dettagliati relativi agli esportatori la cui domanda di autorizzazione è stata rifiutata o che sono oggetto di decisioni adottate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11;
b) dati relativi ai destinatari o ad altri soggetti implicati in attività sospette e, se disponibili, ai percorsi seguiti.
2. Fatto salvo l’articolo 20 del presente regolamento, alle misure a norma del presente articolo si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio [16] relativo alla mutua assistenza, in particolare le disposizioni di tale regolamento relative alla riservatezza delle informazioni.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
1. È istituito un gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi da fuoco ("il gruppo di coordinamento") presieduto da un rappresentante della Commissione. Ogni Stato membro nomina un rappresentante in tale gruppo.
Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro. Esso è vincolato dalle norme di riservatezza del regolamento (CE) n. 515/97.
2. Il presidente del gruppo di coordinamento o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta necessario, consulta tutte le parti interessate dal presente regolamento.
1. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi le misure di cui all’articolo 16.
2. Entro il 19 aprile 2012 ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione circa le autorità nazionali competenti per l’attuazione degli articoli 7, 9, 11 e 17. In base a tali informazioni, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, un elenco di dette autorità e lo aggiorna annualmente.
3. Entro il 19 aprile 2017 su richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni dieci anni, la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione, ivi incluse le informazioni relative all’utilizzo della procedura unica prevista all’articolo 4, paragrafo 2.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 settembre 2013.
Tuttavia, l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore nell’Unione europea del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, a seguito della sua conclusione ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Posizione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’ 8 marzo 2012.
[2] GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5.
[3] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[4] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
[5] COM(2005) 329. La comunicazione annunciava inoltre la modifica tecnica della
[6] GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
[7] GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.
[8] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[9] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[10] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
[11] GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
[12] GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
[13] GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
[14] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
[15] GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
[16]
ALLEGATO I [1]
Elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni:
| Descrizione | Codice NC [2] |
1 | Armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione | ex93020000 |
2 | Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale | ex93020000 |
3 | Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm | ex93020000 |
4 | Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce | ex93032010 ex93032095 ex93033000 ex93039000 |
5 | Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti normali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce. | ex93032010 ex93032095 ex93033000 ex93039000 |
6 | Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm | ex93032010 ex93032095 |
7 | Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica | ex93020000 ex93032010 ex93032095 ex93033000 ex93039000 |
8 | Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto 6 | ex93032095 ex93033000 ex93039000 |
9 | Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata | ex93033000 ex93039000 |
10 | Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui ai punti da 4 a 7 | ex93039000 |
11 | Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm | ex93020000 |
12 | Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia | 93031000 ex93032010 ex93032095 |
13 | Parti specificamente progettate per un’arma da fuoco e indispensabili al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco. Ogni componente essenziale di tali armi da fuoco: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte | ex93051000 ex93052100 ex93052900 ex93059900 |
14 | Munizione: l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato | ex36010000 ex36030090 ex93062100 ex93062900 ex93063010 ex93063090 ex93069090 |
15 | Esemplari di collezioni e collezionisti di interesse storico Esemplari antichi di oltre cento anni | ex97050000 ex97060000 |
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) "arma da fuoco corta", un’arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 centimetri oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri;
b) "arma da fuoco lunga", qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;
c) "arma automatica", un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare più colpi azionando una sola volta il grilletto;
d) "arma semiautomatica", un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;
e) "arma a ripetizione", un’arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;
f) "arma a colpo singolo", un’arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell’incavo all’uopo previsto all’entrata della canna.
[1] Basato sulla nomenclatura combinata delle merci di cui al
[2] Quando è indicato il codice "ex", l’ambito di applicazione deve essere determinato ricorrendo alla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.
ALLEGATO II
(Fac-simile dei moduli per l’autorizzazione all’esportazione)
(di cui all’articolo 4 del presente regolamento)
(Omissis)