Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 23/01/2014 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1 . Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico |
Art. 1 bis. (Posizioni economiche del personale ATA). |
Art. 2 . Entrata in vigore |
§ 57.7.645 - D.L. 23 gennaio 2014, n. 3. [1]
Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.
(G.U. 23 gennaio 2014, n. 18)
Art. 1. Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico
1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del
2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del
3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1 bis. (Posizioni economiche del personale ATA). [2]
1. In relazione alla specificità delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell'ambito della scuola, per il personale ATA già destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale.
2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3. (TESTO ORIGINALE)
Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale del personale della scuola, disposizioni finalizzate a consentire la corresponsione del trattamento economico già definito nell'anno 2013 in ragione dell'acquisita nuova classe stipendiale, anche per evitare il recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico
1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del
2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del
3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla L. di conversione.