Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.6 sport |
Data: | 13/06/2013 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 40/2009) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 27 della l.r. 40/2009) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 40/2009) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 60 della l.r. 40/2009) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della [...] |
Art. 7. (Norma transitoria) |
Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.6.27 - L.R. 13 giugno 2013, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) ed alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).
(B.U. 19 giugno 2013, n. 9)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 7 della
1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 7 della
“h) l’individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall’articolo 22 e dei progetti di sport di cittadinanza di cui all’articolo 3;”.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
“Articolo 22
(Manifestazioni sportive)
1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo che presentino caratteristiche tali da recare lustro all’immagine della Regione e rivestano particolare interesse nel panorama sportivo internazionale.
2. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, concede contributi per la realizzazione di manifestazioni di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della regione.
3. Le istanze per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono presentate da:
a) comuni singoli, associati e enti parco;
b) amministrazioni provinciali;
c) istituzioni scolastiche e Università;
d) CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, Enti di Promozione sportiva;
e) società sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative;
f) gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.
4. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l’indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all’organizzazione.
5. La mancata realizzazione delle manifestazioni sportive di cui ai commi 1 e 2 oggetto di finanziamento regionale comporta la revoca del contributo assegnato.”.
Art. 3. (Modifica all’articolo 27 della
1 . Al comma 1 dell’articolo 27 della
Art. 4. (Modifiche all’articolo 37 della
1. Il comma 7 dell’articolo 37 della
“7. La partecipazione ai lavori delle Commissioni da parte del Presidente e dei loro componenti è gratuita.”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 37 della
“7 bis. Al Presidente ed ai membri delle Commissioni, fatta eccezione per il segretario, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della
Art. 5. (Modifica all’articolo 60 della
1. Al comma 3 dell’articolo 60 della
Art. 6. (Modifiche all’articolo 11 della
1. Alla rubrica dell’articolo 11 della
2. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 7. (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, fino all’aggiornamento del Programma regionale di promozione sportiva, i soggetti che realizzano le iniziative di cui all’articolo 22, comma 1, della
2. Entro il termine di cui al comma 1 e limitatamente all’anno 2013, le istanze già presentate ai sensi dell’articolo 10 della
3. Per l’anno 2014 e relativamente alle domande presentate entro il 31 ottobre 2013, i contributi in conto capitale di cui all’articolo 11 della
Art. 8. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.