Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.7 rapporti esterni - partecipazione |
Data: | 11/10/2013 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Sostituzione del titolo della legge regionale 10/2004 ) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10/2004 ) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2004 ) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10/2004 ) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10/2004 ) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10/2004 ) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 10/2004 ) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10/2004 ) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 8 bis della legge regionale 10/2004 ) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 10/2004 ) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 20/2007 ) |
Art. 13. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/2007 ) |
Art. 14. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2007 ) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21/2005 ) |
Art. 16. (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 2.7.38 - L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).
(B.U. 16 ottobre 2013, n. 42)
CAPO I
ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della
a) al capo II della presente legge, l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla successione dell'Unione europea alla Comunità europea, disposto con il Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, prevedendo modifiche alla
b) al capo III della presente legge, l'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2004 IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 2. (Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
a) al comma 1 le parole «atti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea»;
b) al comma 2 le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee».
Art. 4. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea»;
b) al comma 1 le parole «atti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea»;
c) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole «, in conformità alle disposizioni della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Legge europea regionale»;
b) al comma 1 le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.»;
d) alla lettera a) del comma 3 le parole «diritto comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «diritto dell'Unione europea»;
e) al comma 4 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale».
Art. 6. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contenuti della legge europea regionale»;
b) al comma 1 le parole «ordinamento comunitario» e «legge comunitaria regionale» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «ordinamento dell'Unione europea» e «legge europea regionale»;
c) alla lettera b) del comma 1 le parole «atti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea»;
d) al comma 2 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale».
Art. 7. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) al comma 1 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale»;
b) al comma 3 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale»;
c) al comma 4 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale».
Art. 8. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 9. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) al comma 1 le parole «atti normativi comunitari», «delle Comunità europee», «ordinamento comunitario» e «legge comunitaria regionale» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «atti normativi europei», «dell'Unione europea», «ordinamento dell'Unione europea» e «legge europea regionale»;
b) al comma 1 bis le parole «normativa comunitaria» e «norme comunitarie» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea» e «norme dell'Unione europea».
Art. 10. (Modifiche all'articolo 8 bis della
1. All'articolo 8 bis della
a) al comma 1 le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee»;
b) al comma 2 le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee»;
c) al comma 3 le parole «disegno di legge comunitaria» e «regolazione comunitaria» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «disegno di legge europea regionale» e «regolazione europea».
Art. 11. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.»;
b) al comma 2 dopo le parole «Corte di giustizia» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea».
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2007 IN MATERIA DI DISCIPLINA SANZIONATORIA IN VITICOLTURA
Art. 12. (Modifiche all'articolo 11 della
1. All'articolo 11 della
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.»;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6 bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.
6 ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell'articolo 55 del
6 quater. I produttori comunicano alla Regione, ai sensi dell'articolo 57 del
6 quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del
6 sexies. La sanzione di cui al comma 6 quinquies si applica:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 quater;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, l'1 settembre dell'anno civile considerato.».
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 della
CAPO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14/2007 IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 13. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 4 dell'articolo 6 della
Art. 14. (Modifica all'articolo 11 della
1. Al comma 1 ter dell'articolo 11 della
CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/2005 IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO
Art. 15. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Certificazioni e adempimenti in materia sanitaria»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5 bis. Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).».
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16. (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi per posta elettronica certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, per la loro comunicazione alla Commissione europea.
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.