§ 6.2.349 - Regolamento 21 maggio 2013, n. 525.
Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:21/05/2013
Numero:525


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio
Art. 5.  Sistemi nazionali di inventario
Art. 6.  Sistema di inventario dell’Unione
Art. 7.  Inventari dei gas a effetto serra
Art. 8.  Inventari approssimativi dei gas a effetto serra
Art. 9.  Procedure per il completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell’inventario dell’Unione
Art. 10.  Istituzione e gestione dei registri
Art. 11.  Ritiro di unità in conformità del protocollo di Kyoto
Art. 12.  Sistemi nazionali e dell’Unione in materia di politiche e misure e di proiezioni
Art. 13.  Comunicazione di politiche e misure
Art. 14.  Comunicazione delle proiezioni
Art. 15.  Comunicazione delle azioni nazionali di adattamento
Art. 16.  Comunicazione del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo
Art. 17.  Comunicazione dell’uso dei proventi della vendita all’asta e dei crediti derivanti da progetti
Art. 18.  Relazioni biennali e comunicazioni nazionali
Art. 19.  Revisione dell’inventario
Art. 20.  Conseguenze degli effetti dei ricalcoli
Art. 21.  Relazione sui progressi
Art. 22.  Relazione sul periodo supplementare per l’adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto
Art. 23.  Cooperazione tra gli Stati membri e l’Unione
Art. 24.  Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente
Art. 25.  Esercizio della delega
Art. 26.  Procedura di comitato
Art. 27.  Revisione
Art. 28.  Abrogazione
Art. 29.  Entrata in vigore


§ 6.2.349 - Regolamento 21 maggio 2013, n. 525.

Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE

(G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 165)

 

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [4], ha istituito un quadro per monitorare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, valutare i progressi realizzati nell’adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni e attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("convenzione UNFCCC") [5] e dal protocollo di Kyoto [6] nell’Unione. È opportuno che la decisione n. 280/2004/CE sia sostituita al fine di tenere in considerazione gli sviluppi internazionali recenti e futuri relativi alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto e al fine di dare applicazione ai nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal diritto dell’Unione.

 

(2) La decisione n. 280/2004/CE dovrebbe essere sostituita da un regolamento in considerazione del più ampio ambito di applicazione del diritto dell’Unione, dell’inclusione di ulteriori categorie di soggetti ai quali sono destinati gli obblighi, del livello di maggiore complessità e tecnicismo che caratterizza le disposizioni introdotte e dell’accresciuta necessità di regole uniformi applicabili in tutta l’Unione, nonché allo scopo di facilitarne l’attuazione.

 

(3) L’obiettivo ultimo della convenzione UNFCCC è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da prevenire qualsiasi interferenza antropogenica pericolosa per il sistema climatico. Al fine di conseguire tale obiettivo, la temperatura superficiale media annua del pianeta non dovrebbe superare di oltre 2 °C i livelli del periodo preindustriale.

 

(4) Sono necessari un monitoraggio e una comunicazione completa, nonché una regolare valutazione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione e degli Stati membri e dei relativi sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici.

 

(5) La decisione n. 1/CP.15 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC ("decisione n. 1/CP.15") e la decisione n. 1/CP.16 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC ("decisione n. 1/CP.16") hanno contribuito in modo significativo a realizzare progressi nel far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici in modo equilibrato. Tali decisioni hanno introdotto nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione che si applicano all’attuazione delle ambiziose riduzioni delle emissioni che l’Unione e gli Stati membri si sono impegnati a conseguire e hanno offerto sostegno ai paesi in via di sviluppo. Le suddette decisioni hanno altresì riconosciuto l’importanza di attribuire alle misure di adattamento la stessa priorità attribuita alle misure di mitigazione. La decisione n. 1/CP.16 prevede altresì che i paesi sviluppati elaborino strategie o piani di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Si prevede che tali strategie o piani contribuiscano alla creazione di una società a basse emissioni di carbonio e assicurino una forte crescita e uno sviluppo sostenibile continui, come pure un percorso efficace in termini di costi verso il conseguimento dell’obiettivo climatico a lungo termine, prendendo in debita considerazione le fasi intermedie. Il presente regolamento dovrebbe agevolare l’attuazione di tali obblighi di monitoraggio e comunicazione.

 

(6) Il corpo di atti giuridici dell’Unione adottato nel 2009, collettivamente designato come "pacchetto su clima ed energia", in particolare la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 [7] e la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra [8], rappresenta un ulteriore risoluto impegno dell’Unione e degli Stati membri a ridurre in modo significativo le proprie emissioni di gas a effetto serra. Anche il sistema dell’Unione per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni dovrebbe essere aggiornato alla luce dei nuovi obblighi introdotti dai due atti giuridici citati.

 

(7) In forza della convenzione UNFCCC, l’Unione e i suoi Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla conferenza delle parti inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono [9] ("protocollo di Montreal"), applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle parti.

 

(8) L’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto prevede che l’Unione e gli Stati membri istituiscano e gestiscano un sistema nazionale per la stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal, nell’intento di garantire l’attuazione delle altre disposizioni del protocollo di Kyoto. In tale contesto l’Unione e gli Stati membri dovrebbero applicare le linee guida per i sistemi nazionali riportate nell’allegato della decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (decisione n. 19/CMP.1). Inoltre, la decisione n. 1/CP.16 prevede l’istituzione di sistemi nazionali per la stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal. È opportuno che il presente regolamento consenta l’attuazione di entrambe queste prescrizioni.

 

(9) Cipro e Malta sono inclusi nell’allegato I della convenzione UNFCCC in base, rispettivamente, alla decisione n. 10/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, d’applicazione a decorrere dal 9 gennaio 2013, e alla decisione n. 3/CP15 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC, d’applicazione a decorrere dal 26 ottobre 2010.

 

(10) L’esperienza maturata con l’attuazione della decisione n. 280/2004/CE ha evidenziato la necessità di maggiori sinergie e coerenza con gli obblighi di comunicazione previsti da altri strumenti giuridici, in particolare dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità [10], dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti [11], dalla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici [12], dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra [13], e dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia [14]. Sebbene la razionalizzazione degli obblighi di comunicazione richieda la modifica dei singoli strumenti giuridici, l’utilizzo di dati coerenti per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è fondamentale per garantire la qualità della rendicontazione delle emissioni.

 

(11) Il quarto rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha individuato un potenziale di riscaldamento globale (global warming potential — GWP) per il trifluoruro di azoto (NF3) che è circa 17000 volte superiore a quello del biossido di carbonio (CO2). L’NF3 trova un uso sempre maggiore nell’industria elettronica in sostituzione dei perfluorocarburi (PFC) e dell’esafluoruro di zolfo (SF6). In base all’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica ambientale dell’Unione deve basarsi sul principio di precauzione. Tale principio prevede il monitoraggio dell’NF3 per valutare il livello delle emissioni nell’Unione e definire, se del caso, azioni di mitigazione.

 

(12) I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali dei gas a effetto serra e nei registri nazionali e dell’Unione non sono sufficienti a determinare, a livello di singolo Stato membro, le emissioni di CO2 derivanti dal settore del trasporto aereo a livello nazionale che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Nell’adottare gli obblighi di comunicazione, l’Unione non dovrebbe imporre agli Stati membri e alle piccole e medie imprese (PMI) oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Le emissioni di CO2 prodotte dai voli non disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE costituiscono soltanto una piccola parte delle emissioni totali di gas a effetto serra e l’istituzione di un sistema di comunicazione di tali emissioni rappresenterebbe perciò un compito ingiustificatamente oneroso alla luce degli attuali obblighi previsti per l’intero settore dalla direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno che le emissioni di CO2 ascrivibili alla categoria di fonti "1.A.3.A trasporto aereo" dell’IPCC siano considerate pari a zero ai fini dell’articolo 3 e dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE.

 

(13) Per garantire l’efficacia delle misure di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, è necessario evitare un ulteriore aumento dell’onere finanziario e amministrativo che già grava sugli Stati membri.

 

(14) Le emissioni e l’assorbimento dei gas a effetto serra derivanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (attività LULUCF), sebbene vengano considerati ai fini dell’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’Unione previsto dal protocollo di Kyoto, non rientrano nell’obiettivo di riduzione del 20 % entro il 2020 previsto dal pacchetto su clima ed energia. L’articolo 9 della decisione n. 406/2009/CE stabilisce l’obbligo per la Commissione di valutare le modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da attività LULUCF nell’impegno di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra dell’Unione, assicurando la permanenza e l’integrità ambientale del contributo delle attività LULUCF nonché un monitoraggio e una contabilità accurati delle emissioni e degli assorbimenti pertinenti. Stabilisce altresì l’obbligo per la Commissione di presentare, se del caso, una proposta legislativa con l’obiettivo di consentirne l’entrata in vigore a decorrere dal 2013. Il 12 marzo 2012 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta come primo passo verso l’inclusione del settore LULUCF nell’impegno di riduzione delle emissioni dell’Unione, che ha condotto all’adozione della decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività [15].

 

(15) L’Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al fine di mettere a disposizione le informazioni più aggiornate sulle loro emissioni di gas a effetto serra, in particolare nell’ambito della strategia Europa 2020 e nei termini in essa specificati. Il presente regolamento dovrebbe agevolare la preparazione di tali stime nel più breve tempo possibile sulla base di informazioni statistiche e di altra natura, quali, ove opportuno, i dati satellitari forniti dal programma per il monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza e da altri sistemi satellitari.

 

(16) Poiché la Commissione ha annunciato di voler proporre nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni derivanti dal trasporto marittimo, comprese eventuali modifiche al presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo non pregiudichi dette proposte e pertanto non includa al momento disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo.

 

(17) L’esperienza maturata con l’attuazione della decisione n. 280/2004/CE ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni fornite sulle politiche e misure e sulle proiezioni oggetto dell’attività di comunicazione. La decisione n. 406/2009/CE stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di comunicare i progressi previsti nell’adempimento degli impegni assunti conformemente a tale decisione, comprese le informazioni sulle politiche e misure nazionali e sulle proiezioni nazionali. La strategia Europa 2020 ha previsto un’agenda integrata per la politica economica che impone all’Unione e agli Stati membri di compiere ulteriori sforzi per la comunicazione tempestiva delle politiche e misure in materia di cambiamenti climatici e dei loro effetti previsti sulle emissioni. L’istituzione di sistemi a livello dell’Unione e degli Stati membri, associata a una migliore attività di orientamento in materia di comunicazione, dovrebbe contribuire in maniera significativa al raggiungimento di tali obiettivi. Al fine di garantire che l’Unione adempia ai propri obblighi di comunicazione internazionali e interni concernenti le proiezioni dei gas a effetto serra e per valutare i progressi compiuti nell’adempimento degli impegni e degli obblighi internazionali e interni da essa assunti, la Commissione dovrebbe inoltre poter preparare e utilizzare le stime sulle proiezioni dei gas a effetto serra.

 

(18) Occorrono informazioni migliori da parte degli Stati membri per monitorare i loro progressi e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Tali informazioni sono necessarie per elaborare una strategia generale di adattamento dell’Unione in linea con il libro bianco della Commissione del 1 aprile 2009 dal titolo "L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo". La comunicazione delle informazioni relative agli interventi di adattamento consentirà lo scambio delle migliori prassi fra gli Stati membri e la possibilità da parte loro di valutare le proprie necessità e il proprio livello di preparazione per far fronte ai cambiamenti climatici.

 

(19) Ai sensi della decisione n. 1/CP.15, l’Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a fornire consistenti finanziamenti a favore del clima per il sostegno degli interventi di adattamento e mitigazione nei paesi in via di sviluppo. In base al paragrafo 40 della decisione n. 1/CP.16, ciascun paese sviluppato che sia parte della convenzione UNFCCC è tenuto a rafforzare la comunicazione sul sostegno finanziario, tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di sviluppo. Il miglioramento della comunicazione è fondamentale per il riconoscimento degli sforzi compiuti dall’Unione e dagli Stati membri per assolvere ai propri impegni. La decisione n. 1/CP.16 ha altresì istituito un nuovo "meccanismo tecnologico" per rafforzare il trasferimento tecnologico a livello internazionale. Il presente regolamento dovrebbe garantire la comunicazione di informazioni aggiornate concernenti le attività relative al trasferimento tecnologico a favore dei paesi in via di sviluppo sulla base dei migliori dati disponibili.

 

(20) La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [16], ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra all’interno dell’Unione. La direttiva 2003/87/CE contiene disposizioni sull’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote, sulla comunicazione dell’utilizzo di tali proventi da parte degli Stati membri e sulle azioni intraprese ai sensi dell’articolo 3 quinquies di tale direttiva. La direttiva 2003/87/CE, quale modificata dalla direttiva 2009/29/CE, prevede anche disposizioni sull’uso dei proventi delle vendite all’asta e stabilisce che almeno il 50 % di tali proventi dovrebbe essere utilizzato per una o più attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. La trasparenza sull’uso dei proventi generati dalla vendita all’asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE è un fattore fondamentale per garantire sostegno agli impegni assunti dall’Unione.

 

(21) Ai sensi dell’UNFCCC, l’Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e trasmettere alla conferenza delle parti comunicazioni e relazioni biennali utilizzando le linee guida, le metodologie e i formati concordati dalla conferenza delle parti. La decisione n. 1/CP.16 richiede una migliore comunicazione sugli obiettivi di mitigazione e sul sostegno finanziario, tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di sviluppo che ne sono parti.

 

(22) La decisione n. 406/2009/CE ha trasformato l’attuale ciclo di comunicazione annuale in un ciclo annuale di verifica degli impegni che prevede una revisione complessiva degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri entro un periodo di tempo più breve rispetto a quello previsto nell’attuale ciclo di revisione degli inventari previsto dalla convenzione UNFCCC, per consentire il ricorso alle flessibilità e l’applicazione di azioni correttive, ove necessario, al termine di ciascun anno di riferimento. L’istituzione, a livello di Unione, di un processo di revisione degli inventari dei gas a effetto serra trasmessi dagli Stati membri è necessaria per garantire una verifica credibile, coerente, trasparente e tempestiva della conformità alla decisione n. 406/2009/CE.

 

(23) Nell’ambito del processo UNFCCC è attualmente in discussione una serie di elementi tecnici relativi alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi, come il GWP, l’ambito di applicazione con riferimento ai gas a effetto serra oggetto della comunicazione e gli orientamenti metodologici dell’IPCC da utilizzare per preparare gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Le revisioni di tali elementi metodologici nel contesto del processo UNFCCC e il successivo ricalcolo delle serie storiche delle emissioni dei gas a effetto serra possono modificare il livello e le tendenze delle emissioni di gas serra. La Commissione dovrebbe seguire tali sviluppi a livello internazionale e, se del caso, proporre la revisione del presente regolamento al fine di garantirne la coerenza con le metodologie impiegate nell’ambito del processo UNFCCC.

 

(24) Conformemente alle attuali linee guida della convenzione UNFCCC per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo e la comunicazione delle emissioni di metano si basano sui GWP con un orizzonte temporale di cento anni. In considerazione dell’elevato GWP del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, è opportuno che la Commissione analizzi le implicazioni, in termini di politiche e misure, dell’adozione di un orizzonte temporale di vent’anni per il metano.

 

(25) Tenendo conto della risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su un approccio globale alle emissioni antropiche diverse dal biossido di carbonio (CO2) che incidono sul clima e una volta raggiunto l’accordo nell’ambito della convenzione UNFCCC di usare le linee guida concordate e pubblicate dall’IPCC sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di particolato carbonioso inorganico, la Commissione dovrebbe analizzare le implicazioni in termini di politiche e misure e, se del caso, modificare l’allegato I del presente regolamento.

 

(26) Le emissioni di gas a effetto serra nelle serie storiche comunicate dovrebbero essere stimate utilizzando gli stessi metodi. I dati relativi alle attività di base e i fattori di emissione dovrebbero essere ottenuti e utilizzati con coerenza, assicurando che le variazioni delle tendenze delle emissioni non avvengano a seguito di cambiamenti apportati ai metodi o alle assunzioni. I ricalcoli delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero essere eseguiti conformemente alle linee guida concordate e dovrebbero essere effettuati per migliorare coerenza, precisione e accuratezza delle serie storiche comunicate, nonché l’attuazione di metodi più dettagliati. In caso di modifica della metodologia o delle modalità di raccolta dei dati relativi alle attività di base e dei fattori di emissione, gli Stati membri dovrebbero ricalcolare gli inventari relativi alle serie storiche comunicate e valutare la necessità di eseguire il ricalcolo in base alle ragioni indicate nelle linee guida concordate, in particolare per le categorie fondamentali. Il presente regolamento dovrebbe stabilire se e a quali condizioni debbano essere presi in considerazione gli effetti di tali ricalcoli ai fini della determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni.

 

(27) Il trasporto aereo incide sul clima planetario in conseguenza dell’emissione di CO2, nonché di altre emissioni, comprese le emissioni di ossidi di azoto, e di altri meccanismi, come l’aumento della formazione di cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche di tali effetti, è opportuno procedere periodicamente a una valutazione aggiornata degli impatti di sostanze diverse dalla CO2 generate dal trasporto aereo sul clima globale nel contesto del presente regolamento. È opportuno che la modellizzazione usata al riguardo sia adeguata al progresso scientifico. Sulla base delle valutazioni di tali impatti, la Commissione potrebbe prendere in esame le pertinenti opzioni politiche per farvi fronte.

 

(28) La missione dell’Agenzia europea dell’ambiente è di promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell’ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe assistere la Commissione, se del caso, nelle attività di monitoraggio e comunicazione, in particolare nel contesto del sistema di inventario dell’Unione e del suo sistema di politiche e misure e di proiezioni, nella conduzione della revisione annuale degli inventari degli Stati membri da parte di un gruppo di esperti, nella valutazione dei progressi fatti verso l’adempimento degli impegni dell’Unione per la riduzione delle emissioni, nel mantenimento della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici, e nella comunicazione di informazioni climatiche affidabili all’opinione pubblica.

 

(29) Tutti gli obblighi relativi alla fornitura di informazioni e dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale.

 

(30) Le informazioni e i dati raccolti a norma del presente regolamento possono contribuire altresì all’elaborazione delle future politiche dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e alla loro valutazione.

 

(31) È opportuno che la Commissione segua l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e comunicazione stabiliti dal presente regolamento e gli sviluppi futuri previsti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto per garantire coerenza. In tal senso, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(32) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’articolo 7, paragrafi 7 e 8, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 17, paragrafo 4, e dell’articolo 19, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Ad eccezione dell’articolo 19, paragrafo 6, tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [17].

 

(33) Al fine di stabilire obblighi di comunicazione armonizzati per il monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra e di altre informazioni rilevanti per la politica in materia di cambiamenti climatici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare l’allegato I e l’allegato III del presente regolamento, in conformità delle decisioni prese nel quadro della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, di tenere conto dei cambiamenti nei GWP e nelle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale, di stabilire i requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell’Unione e di istituire il registro dell’Unione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(34) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO 1

 

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento istituisce un meccanismo per:

 

a) garantire che le informazioni comunicate dall’Unione e dai suoi Stati membri al segretariato della convenzione UNFCCC siano accurate, trasparenti, precise, coerenti, comparabili e complete;

 

b) comunicare e verificare le informazioni relative agli impegni assunti dall’Unione e dai suoi Stati membri in conformità della convenzione UNFCCC, del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate in base ad essi e valutare i progressi compiuti nell’adempimento di tali impegni;

 

c) monitorare e comunicare tutte le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono negli Stati membri;

 

d) monitorare, comunicare, riesaminare e verificare le emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni previste dall’articolo 6 della decisione n. 406/2009/CE;

 

e) comunicare l’impiego di proventi generati dalla vendita all’asta di quote ai sensi dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 o 2, o dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, conformemente all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, e all’articolo 10, paragrafo 3, della stessa direttiva;

 

f) monitorare e comunicare le azioni intraprese dagli Stati membri per adattarsi alle inevitabili conseguenze dei cambiamenti climatici in modo efficace in termini di costi;

 

g) valutare i progressi compiuti dagli Stati membri verso l’adempimento dei propri obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

 

a) alla comunicazione delle strategie finalizzate a uno sviluppo a basse emissioni di carbonio dell’Unione e dei suoi Stati membri e di ogni loro aggiornamento conformemente alla decisione n. 1/CP.16;

 

b) alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento prodotte dai settori e dalle fonti e all’assorbimento tramite pozzi, disciplinati dagli inventari nazionali dei gas serra, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della convenzione UNFCCC ed emessi all’interno del territorio degli Stati membri;

 

c) alle emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

 

d) agli impatti sul clima di sostanze diverse dalla CO2 che sono associate alle emissioni generate dal settore del trasporto aereo;

 

e) alle proiezioni dell’Unione e degli Stati membri delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal, nonché alle politiche e misure adottate al riguardo dagli Stati membri;

 

f) al sostegno finanziario e tecnologico complessivo apportato ai paesi in via di sviluppo, in conformità degli obblighi previsti dalla convenzione UNFCCC;

 

g) all’impiego di proventi derivanti dalla vendita all’asta di quote di emissioni ai sensi dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

 

h) alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici degli Stati membri.

 

     Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) "potenziale di riscaldamento globale" o "GWP" di un gas : il contributo totale al riscaldamento globale risultante dall’emissione di un’unità di quel gas rispetto a un’unità del gas di riferimento, ossia il CO2, al quale viene assegnato il valore 1;

 

2) "sistema nazionale di inventario" : un sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in uno Stato membro per valutare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal e per comunicare e archiviare le informazioni di inventario conformemente alla decisione n. 19/CMP.1 o ad altre decisioni applicabili degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

 

3) "autorità competenti per l’inventario" : nell’ambito del sistema nazionale di inventario, le autorità incaricate della compilazione dell’inventario dei gas a effetto serra;

 

4) "assicurazione della qualità" o "QA" : un sistema pianificato di procedure di esame tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e informazioni possibili per sostenere l’efficacia del programma di controllo della qualità e assistere gli Stati membri;

 

5) "controllo della qualità" o "QC" : un sistema di attività tecniche di routine per la misurazione e il controllo della qualità delle informazioni e delle stime compilato allo scopo di garantire l’integrità, la correttezza e la completezza dei dati, individuare e correggere errori ed omissioni, documentare e archiviare dati e altro materiale utilizzato e registrare tutte le attività QA;

 

6) "indicatore" : un fattore o una variabile di natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i progressi compiuti nell’attuazione delle politiche e misure e le tendenze delle emissioni dei gas a effetto serra;

 

7) "unità di quantità assegnata" o "AAU" : un’unità rilasciata ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto ("decisione n. 13/CMP.1") o di altre decisioni pertinenti degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

 

8) "unità di assorbimento" o "RMU" : un’unità rilasciata ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

 

9) "unità di riduzione delle emissioni" o "ERU" : un’unità rilasciata ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

 

10) "riduzione certificata delle emissioni" o "CER" : un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle relative prescrizioni nonché delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

 

11) "riduzione certificata delle emissioni temporanea" o "tCER" : un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle relative prescrizioni nonché delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, vale a dire crediti assegnati per un assorbimento di emissioni certificato per un progetto di meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) di imboschimento o rimboschimento, da sostituire alla scadenza alla fine del secondo periodo di impegno;

 

12) "riduzione certificata delle emissioni a lungo termine" o "lCER" : un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle relative prescrizioni nonché delle pertinenti disposizioni dell’allegato della decisione n. 13/CMP.1 o di altre pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, vale a dire crediti assegnati per un assorbimento di emissioni a lungo termine certificato per un progetto CDM di imboschimento o rimboschimento,da sostituire alla scadenza alla fine del periodo di credito del progetto o in caso di inversione di stoccaggio o di mancata presentazione di una relazione di certificazione;

 

13) "registro nazionale" : un registro sotto forma di banca dati elettronica standardizzata che contiene dati riguardanti il rilascio, la detenzione, il trasferimento, l’acquisizione, la cancellazione, il ritiro, il riporto, la sostituzione o la modifica della data di scadenza, secondo il caso, di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER;

 

14) "politiche e misure" : tutti gli strumenti che mirano all’attuazione degli impegni previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione UNFCCC, che possono includere gli impegni che non contemplano la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come obiettivo primario;

 

15) "sistema delle politiche e misure e delle proiezioni" : un sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo di Montreal, come previsto dall’articolo 12 del presente regolamento;

 

16) "valutazione ex ante delle politiche e misure" : una valutazione degli effetti previsti di una politica o misura;

 

17) "valutazione ex post delle politiche e misure" : una valutazione degli effetti prodotti da una politica o misura;

 

18) "proiezioni senza misure" : proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente all’anno scelto come anno di inizio della pertinente proiezione;

 

19) "proiezioni con misure" : proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate;

 

20) "proiezioni con misure aggiuntive" : proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra che contemplano gli effetti, sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle politiche e misure previste a tale scopo;

 

21) "analisi di sensibilità" : analisi di un modello algoritmico o di un’ipotesi per quantificare la sensibilità o la stabilità dei dati di uscita del modello rispetto alle variazioni dei dati di entrata o delle assunzioni. Viene eseguita modificando i valori in entrata o le equazioni del modello e osservando le corrispondenti variazioni dei risultati del modello;

 

22) "sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici" : sostegno alle attività svolte nei paesi in via di sviluppo che contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi interferenza antropica pericolosa con il sistema climatico;

 

23) "sostegno all’adattamento ai cambiamenti climatici" : sostegno alle attività svolte nei paesi in via di sviluppo volto a ridurre la vulnerabilità dei sistemi umani o naturali all’impatto dei cambiamenti climatici e ai rischi legati alle condizioni climatiche, mantenendo o aumentando la capacità di adattamento e la resilienza di tali paesi;

 

24) "correzioni tecniche" : aggiustamenti delle stime dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra nel quadro della revisione svolta ai sensi dell’articolo 19, qualora i dati inseriti nell’inventario presentato siano incompleti o non siano stati preparati secondo modalità in linea con le pertinenti norme o le linee guida internazionali o dell’Unione, il cui scopo è di sostituire le stime originarie trasmesse;

 

25) "ricalcoli" : in conformità delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione delle informazioni degli inventari annuali, procedura tramite cui effettuare una nuova stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra degli inventari trasmessi in precedenza, in seguito a modifiche apportate alle metodologie o alle modalità con cui sono ottenuti e utilizzati i fattori di emissione e i dati relativi alle attività, all’inclusione di nuove categorie di fonti e pozzi o di nuovi gas, o a cambiamenti nel GWP dei gas a effetto serra.

 

CAPO 2

 

STRATEGIE DI SVILUPPO A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

 

     Art. 4. Strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio

1. Gli Stati membri e la Commissione per conto dell’Unione elaborano le loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio, conformemente a tutte le disposizioni in materia di comunicazione concordate a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC, per contribuire a:

 

a) monitorare in modo trasparente e accurato i progressi effettivi e previsti realizzati dagli Stati membri, compreso il contributo fornito dagli interventi dell’Unione, nell’assolvimento degli impegni assunti dall’Unione e dagli Stati membri di limitare o ridurre le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra in conformità della convenzione UNFCCC;

 

b) rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli Stati membri conformemente alla decisione n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine e di aumento dell’assorbimento tramite pozzi in tutti i settori in linea con l’obiettivo dell’Unione, nel quadro delle necessarie riduzioni che i paesi sviluppati considerati nel loro insieme devono conseguire secondo l’IPCC, di ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l’80 e il 95 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 in modo efficace in termini di costi.

 

2. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito allo stato di attuazione della propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio entro il 9 gennaio 2015 o in base a un calendario concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC.

 

3. La Commissione e gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione del pubblico le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio e ogni relativo aggiornamento.

 

CAPO 3

 

COMUNICAZIONE DEI DATI STORICI DELLE EMISSIONI E DELL’ASSORBIMENTO DEI GAS A EFFETTO SERRA

 

     Art. 5. Sistemi nazionali di inventario

1. Gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente i sistemi nazionali di inventario, conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC relative ai sistemi nazionali, per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra riportati nell’allegato I del presente regolamento e garantire la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l’inventario abbiano accesso alle informazioni seguenti:

 

a) i dati e i metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione e nell’ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

 

b) se del caso, i dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati in vari settori, istituiti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

 

c) se del caso, i dati sulle emissioni, i dati di base e le metodologie comunicati dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

 

d) i dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l’inventario, se del caso:

 

a) utilizzino i sistemi di comunicazione istituiti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 per migliorare la stima dei gas fluorurati nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra;

 

b) siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere l) e m).

 

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le norme riguardanti la struttura, il formato e la procedura di presentazione delle informazioni relative ai sistemi nazionali di inventario e gli obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi nazionali di inventario conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 6. Sistema di inventario dell’Unione

1. È istituito un sistema di inventario dell’Unione allo scopo di garantire la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari nazionali rispetto all’inventario dei gas a effetto serra dell’Unione. La Commissione ha il compito di gestire, mantenere e cercare di migliorare continuamente tale sistema, che comprende nello specifico:

 

a) un programma di assicurazione e controllo della qualità, che prevede la definizione di obiettivi di qualità e un piano di assicurazione e di controllo della qualità dell’inventario. La Commissione assiste gli Stati membri nell’attuazione dei rispettivi programmi di assicurazione e controllo della qualità;

 

b) una procedura per stimare, in consultazione con lo Stato membro interessato, ogni eventuale dato mancante dal proprio inventario nazionale;

 

c) le revisioni degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’articolo 19.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 25 per quanto riguarda i requisiti sostanziali per un sistema di inventario dell’Unione al fine di adempiere gli obblighi a norma della decisione n. 19/CMP.1. La Commissione non adotta disposizioni a norma del paragrafo 1 che siano più gravose da osservare per gli Stati membri rispetto alle disposizioni degli atti adottati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE.

 

     Art. 7. Inventari dei gas a effetto serra

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno (anno X) gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati seguenti:

 

a) le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento e le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE per l’anno X - 2, conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione. Fatte salve le informazioni comunicate relativamente alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento, le emissioni di CO2 relative alla categoria di fonti "1.A.3.A trasporto aereo" dell’IPCC sono considerate pari a zero ai fini dell’articolo 3 e dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

 

b) conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione, i dati sulle rispettive emissioni di origine antropica di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, coerenti con i dati già comunicati a norma dell’articolo 7 della direttiva 2001/81/CE e della convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, per l’anno X - 2;

 

c) le rispettive emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi di CO2 connessi alle attività LULUCF per l’anno X - 2, conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione;

 

d) le rispettive emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi di CO2 connessi alle attività LULUCF conformemente alla decisione n. 529/2013/UE e al protocollo di Kyoto e informazioni sulla contabilizzazione di queste emissioni e di questo assorbimento connessi alle attività LULUCF, in conformità della decisione n. 529/2013/UE e dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, e delle decisioni applicabili adottate ai sensi dello stesso, fra il 2008 o altri anni pertinenti e l’anno X - 2. Qualora gli Stati membri contabilizzino le attività di gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, le attività di rivegetazione o le attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide, comunicano inoltre le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi per ciascuna delle attività per l’anno o il periodo di riferimento pertinente indicato nell’allegato VI della decisione n. 529/2013/UE* e nell’allegato della decisione n. 13/CMP.1. Nell’adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma della presente lettera, in particolare quando presentano informazioni sulle emissioni e gli assorbimenti in relazione ai loro obblighi di contabilizzazione di cui alla decisione n. 529/2013/UE, gli Stati membri presentano le informazioni tenendo pienamente conto dei pertinenti orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF;

 

e) eventuali modifiche delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) relative agli anni compresi tra l’anno o il periodo di riferimento pertinente e l’anno X - 3, con indicazione delle motivazioni di tali modifiche;

 

f) informazioni sugli indicatori di cui allegato III relative all’anno X - 2;

 

g) informazioni ricavate dai loro registri nazionali riguardanti il rilascio, l’acquisizione, la detenzione, il trasferimento, la cancellazione, il ritiro e il riporto di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER per l’anno X - 1;

 

h) sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE per l’anno X - 1;

 

i) informazioni sull’utilizzo del meccanismo dell’attuazione congiunta, del CDM e del sistema per lo scambio internazionale di quote di emissioni, previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, o di ogni altro meccanismo flessibile previsto da altri strumenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, ai fini dell’adempimento dei rispettivi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, assunti a norma dell’articolo 2 della decisione n. 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto o di ogni altro impegno futuro ai sensi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, per l’anno X - 2;

 

j) informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare le stime contenute nell’inventario, in particolare in sezioni dell’inventario che sono state oggetto di aggiustamenti o raccomandazioni in seguito alle revisioni condotte da esperti;

 

k) la quota di attribuzione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate da impianti e operatori ai sensi della direttiva 2003/87/CE alle categorie di fonti dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra, se possibile, e la percentuale di tali emissioni verificate sul totale delle emissioni di gas serra comunicato per tali categorie per l’anno X - 2;

 

l) se del caso, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza delle emissioni comunicate negli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X - 2 con le emissioni verificate comunicate a norma della direttiva 2003/87/CE;

 

m) se del caso, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza tra i dati utilizzati per stimare le emissioni in preparazione degli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X - 2, comprensivi dei dati seguenti:

 

i) dati utilizzati per la preparazione degli inventari degli inquinanti atmosferici a norma della direttiva 2001/81/CE;

 

ii) dati comunicati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006;

 

iii) dati sull’energia comunicati a norma dell’articolo 4 e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008;

 

n) la descrizione delle modifiche apportate ai rispettivi sistemi nazionali di inventario;

 

o) la descrizione delle modifiche apportate ai rispettivi registri nazionali;

 

p) informazioni sui loro piani di assicurazione e controllo di qualità, una valutazione generale dell’incertezza, una valutazione generale della completezza e, se disponibili, altri elementi della relazione sull’inventario nazionale dei gas a effetto serra necessari per la preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra.

 

Nel primo anno dell’attività di comunicazione prevista dal presente regolamento, gli Stati membri informano la Commissione sulla loro eventuale intenzione di avvalersi dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15 marzo del secondo anno successivo alla scadenza di ciascun periodo di contabilizzazione indicato nell’allegato I della decisione n. 529/2013/UE, i dati preliminari e i dati definitivi preparati per la rispettiva contabilizzazione LULUCF per tale periodo di contabilizzazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, di detta decisione.

 

3. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione completa e aggiornata sull’inventario nazionale. Tale relazione contiene tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 e ogni loro eventuale successivo aggiornamento.

 

4. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano al segretariato della convenzione UNFCCC gli inventari nazionali contenenti le informazioni trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 3.

 

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, compila annualmente un inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e prepara una relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra; entro il 15 aprile di ogni anno li trasmette al segretariato della convenzione UNFCCC.

 

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 25 al fine di:

 

a) aggiungere o cancellare sostanze nell’elenco dei gas a effetto serra riportato nell’allegato I del presente regolamento, ovvero aggiungere, cancellare o modificare gli indicatori di cui all’allegato III del presente regolamento conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro;

 

b) tener conto dei cambiamenti nei GWP e nelle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro.

 

7. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma del paragrafo 1 conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro. Tali atti di esecuzione specificano altresì i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nella preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

8. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell’articolo 4 della decisione n. 529/2013/UE. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione assicura la compatibilità dei calendari dell’Unione e della convenzione UNFCCC per il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 8. Inventari approssimativi dei gas a effetto serra

1. Entro il 31 luglio di ogni anno (anno X) gli Stati membri, se possibile, presentano alla Commissione inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l’anno X - 1. Sulla base degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato i suoi inventari approssimativi dei gas a effetto serra entro tale data, sulla base di stime proprie, la Commissione compila ogni anno un inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.

 

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 9. Procedure per il completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell’inventario dell’Unione

1. La Commissione esegue un controllo iniziale dei dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, verificandone l’accuratezza. Invia i risultati di tale controllo agli Stati membri entro sei settimane dal termine per la presentazione. Gli Stati membri rispondono a ogni pertinente domanda sollevata al riguardo in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al contempo l’inventario definitivo per l’anno X - 2.

 

2. Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati dell’inventario richiesti per la compilazione dell’inventario dell’Unione entro il 15 marzo, la Commissione può elaborare stime per completare i dati trasmessi dallo Stato membro interessato, in consultazione e in stretta cooperazione con quest’ultimo. A tal fine, la Commissione segue le linee guida applicabili alla preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

 

CAPO 4

 

REGISTRI

 

     Art. 10. Istituzione e gestione dei registri

1. L’Unione e gli Stati membri istituiscono e gestiscono registri per dare correttamente conto del rilascio, della detenzione, del trasferimento, dell’acquisizione, della cancellazione, del ritiro, del riporto, della sostituzione o della modifica della data di scadenza, secondo il caso, di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER. Gli Stati membri possono altresì utilizzare tali registri per dare correttamente conto delle unità di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

 

2. L’Unione e gli Stati membri possono gestire i loro registri nell’ambito di un sistema consolidato, con uno o più Stati membri.

 

3. I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione dell’amministratore centrale di cui all’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.

 

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25 al fine dell’istituzione del registro dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 11. Ritiro di unità in conformità del protocollo di Kyoto

1. In seguito al completamento della revisione dei propri inventari nazionali per ciascun anno del primo periodo di impegno, in conformità del protocollo di Kyoto, compresa la soluzione di eventuali problemi legati all’attuazione, gli Stati membri ritirano dal registro le unità AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER equivalenti alle rispettive emissioni nette durante l’anno interessato.

 

2. Per quanto concerne l’ultimo anno del primo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto, gli Stati membri ritirano le unità dal registro prima della fine del periodo supplementare per l’adempimento degli impegni assunti a titolo della decisione n. 11/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto.

 

CAPO 5

 

COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE E MISURE E DELLE PROIEZIONI RIGUARDANTI LE EMISSIONI DI ORIGINE ANTROPICA DALLE FONTI E L’ASSORBIMENTO TRAMITE POZZI DEI GAS A EFFETTO SERRA

 

     Art. 12. Sistemi nazionali e dell’Unione in materia di politiche e misure e di proiezioni

1. Entro il 9 luglio 2015 gli Stati membri e la Commissione istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente, rispettivamente, i sistemi nazionali e dell’Unione preposti a comunicare politiche e misure e a comunicare le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra. Tali sistemi comprendono le pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto all’interno di uno Stato membro e dell’Unione per valutare la politica e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra.

 

2. L’obiettivo degli Stati membri e della Commissione è di garantire la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni sulle politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, come previsto dagli articoli 13 e 14, compresi, se del caso, l’uso e l’applicazione di dati, metodi e modelli e l’attuazione di attività di assicurazione e controllo della qualità e analisi di sensibilità.

 

3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti la struttura, il formato e la procedura di presentazione delle informazioni sui sistemi nazionali e dell’Unione delle politiche e misure e delle proiezioni a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 13 e dell’articolo 14, paragrafo 1, e conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro. La Commissione assicura la coerenza con gli obblighi di comunicazione concordati a livello internazionale e la compatibilità dei calendari dell’Unione e internazionali per il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 13. Comunicazione di politiche e misure

1. Entro il 15 marzo 2015, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

 

a) una descrizione del proprio sistema nazionale preposto a comunicare le politiche e misure, o gruppi di misure, e a comunicare le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, se non vi hanno già provveduto, oppure informazioni relative a ogni modifica apportata a detto sistema per il quale sia già stata trasmessa tale descrizione;

 

b) ogni aggiornamento relativo alle loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all’articolo 4 e i progressi compiuti nell’attuazione di tali strategie;

 

c) informazioni riguardanti le politiche e misure o gruppi di misure nazionali e l’attuazione delle politiche e misure o gruppi di misure dell’Unione che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l’assorbimento tramite pozzi, trasmesse per ciascun settore e ordinate per ogni gas o gruppo di gas (HFC e PFC) elencato all’allegato I. Tali informazioni rinviano alle politiche nazionali o dell’Unione applicabili e pertinenti e comprendono:

 

i) l’obiettivo della politica o della misura e una sua breve descrizione;

 

ii) il tipo di strumento utilizzato;

 

iii) lo stato di attuazione della politica o misura o del gruppo di misure;

 

iv) se utilizzati, gli indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo;

 

v) se disponibili, stime quantitative degli effetti sulle emissioni dalle fonti e sull’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, suddivise come segue:

 

- risultati delle valutazioni ex-ante degli effetti di ciascuna politica e misura o dei gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Le stime sono fornite per la serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all’anno di comunicazione, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e quelle disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE,

 

- risultati delle valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura o dei gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e quelle disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE;

 

vi) se disponibili, stime dei costi e dei benefici previsti delle politiche e misure e, se del caso, stime dei costi e dei benefici effettivi delle politiche e misure;

 

vii) se disponibili, tutti i riferimenti alle valutazioni e ai rapporti tecnici di cui al paragrafo 3, su cui esse si fondano;

 

d) informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 406/2009/CE;

 

e) informazioni indicanti se l’azione degli Stati membri rappresenta effettivamente un elemento importante degli sforzi intrapresi in ambito nazionale e se l’uso previsto dell’attuazione congiunta, del CDM e dello scambio internazionale delle quote di emissioni sono strumenti utilizzati a fianco degli interventi condotti a livello nazionale a titolo delle disposizioni in materia del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma di tale protocollo.

 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione eventuali modifiche sostanziali alle informazioni comunicate a norma del presente articolo durante il primo anno del periodo di comunicazione, entro il 15 marzo dell’anno successivo alla comunicazione precedente.

 

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico ogni valutazione pertinente dei costi e degli effetti delle politiche e misure nazionali, se disponibile, come pure le informazioni pertinenti sull’attuazione delle politiche e misure dell’Unione che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l’assorbimento tramite pozzi, insieme a ogni rapporto tecnico esistente su cui si basano tali valutazioni. Tali valutazioni dovrebbero comprendere descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, delle definizioni e delle assunzioni.

 

     Art. 14. Comunicazione delle proiezioni

1. Entro il 15 marzo 2015 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, suddivise per ogni gas o gruppo di gas (HFC e PFC) elencato nell’allegato I e per settore. In tali proiezioni rientrano le stime quantitative della serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all’anno di comunicazione. Le proiezioni nazionali considerano ogni politica o misura adottata a livello dell’Unione e comprendono:

 

a) proiezioni senza misure, se disponibili, proiezioni con misure e, se disponibili, proiezioni con misure aggiuntive;

 

b) proiezioni totali sui gas a effetto serra e stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione n. 406/2009/CE;

 

c) l’impatto delle politiche e misure individuate a norma dell’articolo 13. Qualora tali politiche e misure non siano incluse, ciò è chiaramente dichiarato e spiegato;

 

d) i risultati dell’analisi di sensibilità svolta per le proiezioni;

 

e) tutti i pertinenti riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui si fondano le proiezioni di cui al paragrafo 4.

 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione eventuali modifiche sostanziali alle informazioni comunicate a norma del presente articolo durante il primo anno del periodo di comunicazione, entro il 15 marzo dell’anno successivo alla comunicazione precedente.

 

3. Gli Stati membri comunicano le proiezioni più aggiornate disponibili. Qualora uno Stato membro non trasmetta stime complete delle proiezioni entro il 15 marzo di ogni secondo anno e la Commissione abbia stabilito che tale Stato membro non può rimediare alle lacune nelle stime una volta individuate attraverso le procedure QA o QC della Commissione, la Commissione può preparare le stime necessarie alla compilazione delle proiezioni dell’Unione in consultazione con lo Stato membro interessato.

 

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico le loro proiezioni nazionali riguardanti le emissioni dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, insieme ai pertinenti rapporti tecnici su cui si basano tali proiezioni. Tali proiezioni dovrebbero comprendere descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.

 

CAPO 6

 

COMUNICAZIONI DI ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI

 

     Art. 15. Comunicazione delle azioni nazionali di adattamento

Entro il 15 marzo 2015 e successivamente ogni quattro anni, allineandosi alle scadenze delle comunicazioni all’UNFCCC, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui loro piani e strategie nazionali di adattamento, delineando le azioni, attuate o previste, intese ad agevolare l’adattamento ai cambiamenti climatici. Tali informazioni comprendono i principali obiettivi e la categoria di impatto dei cambiamenti climatici interessata, quali inondazioni, innalzamento del livello del mare, temperature estreme, siccità ed altri fenomeni atmosferici estremi.

 

     Art. 16. Comunicazione del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo

1. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché l’Unione e i suoi Stati membri possano comunicare in modo tempestivo e coerente il sostegno fornito ai paesi in via di sviluppo conformemente alle pertinenti disposizioni applicabili della convenzione UNFCCC, compreso qualsiasi formato comune concordato nel quadro della convenzione UNFCCC, e affinché la comunicazione annuale abbia luogo entro il 30 settembre.

 

2. Se pertinente o applicabile nell’ambito della convenzione UNFCCC, gli Stati membri si adoperano per fornire informazioni sui flussi finanziari basati sui cosiddetti "marcatori di Rio" per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all’adattamento ai cambiamenti climatici, introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, e informazioni metodologiche riguardanti l’applicazione del metodo basato sui marcatori di Rio per i cambiamenti climatici.

 

3. Qualora siano comunicate informazioni sui flussi finanziari privati mobilizzati, sono incluse informazioni sulle definizioni e le metodologie usate per determinare le cifre.

 

4. Conformemente alle decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro, le informazioni sul sostegno fornito includono informazioni sul sostegno alle attività di mitigazione, adattamento, sviluppo di capacità e trasferimento tecnologico e, se possibile, informazioni indicanti se le risorse finanziarie sono nuove e aggiuntive.

 

     Art. 17. Comunicazione dell’uso dei proventi della vendita all’asta e dei crediti derivanti da progetti

1. Entro il 31 luglio di ogni anno (anno X) gli Stati membri trasmettono alla Commissione per l’anno X - 1:

 

a) la motivazione dettagliata di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE;

 

b) informazioni sull’uso dei proventi realizzati dagli Stati membri durante l’anno X - 1 con la vendita all’asta di quote di emissioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, ivi comprese informazioni riguardanti i proventi usati per uno o più degli scopi indicati nell’articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva, o l’equivalente in valore finanziario di tali proventi e le misure adottate in applicazione di tale articolo;

 

c) informazioni sull’uso, deciso dagli Stati membri, di tutti i proventi generati dagli Stati membri mediante la vendita all’asta delle quote delle emissioni rilasciate dal settore del trasporto aereo a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE; tali informazioni sono fornite conformemente all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva;

 

d) informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE e informazioni sul modo in cui la politica d’acquisto degli Stati membri favorisce il raggiungimento di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici;

 

e) informazioni relative all’applicazione dell’articolo 11 ter, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda le attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW.

 

2. I proventi della vendita all’asta non versati al momento della comunicazione alla Commissione da parte di uno Stato membro delle informazioni previste dal presente articolo sono quantificati e comunicati negli anni successivi.

 

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni comunicate alla Commissione a norma del presente articolo. La Commissione mette i dati aggregati dell’Unione a disposizione del pubblico in una forma facilmente accessibile.

 

4. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e le procedure di presentazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 18. Relazioni biennali e comunicazioni nazionali

1. L’Unione e gli Stati membri provvedono a trasmettere al segretariato della convenzione UNFCCC relazioni biennali in conformità della decisione n. 2/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC (decisione n. 2/CP.17), o alle successive pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC, e comunicazioni nazionali a norma dell’articolo 12 della convenzione UNFCCC.

 

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione copie delle comunicazioni nazionali e delle relazioni biennali trasmesse al segretariato della convenzione UNFCCC.

 

CAPO 7

 

ESAME DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DA PARTE DI ESPERTI DELL’UNIONE

 

     Art. 19. Revisione dell’inventario

1. La Commissione sottopone a una revisione completa i dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento per determinare l’assegnazione annuale di emissioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE, ai fini dell’applicazione degli articoli 20 e 27 del presente regolamento e al fine di monitorare il conseguimento da parte degli Stati membri dei loro obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi degli articoli 3 e 7 della decisione n. 406/2009/CE negli anni in cui è effettuata una revisione completa.

 

2. Iniziando con i dati comunicati per l’anno 2013, la Commissione sottopone a una revisione annuale i dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, che sono pertinenti al fine di monitorare la riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri ai sensi degli articoli 3 e 7 della decisione n. 406/2009/CE e il conseguimento di ogni altro obiettivo di riduzione o limitazione di gas a effetto serra stabilito dalla legislazione dell’Unione. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.

 

3. La revisione completa di cui al paragrafo 1 comprende:

 

a) controlli tesi a verificare la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;

 

b) controlli tesi a individuare casi in cui i dati dell’inventario sono preparati in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCCC o con le norme dell’Unione; nonché

 

c) se del caso, il calcolo delle eventuali correzioni tecniche che risultassero necessarie, in consultazione con gli Stati membri.

 

4. Le revisioni comprendono i controlli di cui al paragrafo 3, lettera a). Se richiesto da uno Stato membro in consultazione con la Commissione o qualora tali controlli facciano emergere problemi significativi, quali:

 

a) raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell’Unione o della convenzione UNFCCC cui non sia stata data attuazione o domande alle quali non sia stata data una spiegazione da uno Stato membro; o

 

b) sovrastime o sottostime relative ad una categoria fondamentale nell’inventario di uno Stato membro;

 

la revisione annuale per lo Stato membro interessato comprende altresì i controlli di cui al paragrafo 3, lettera b), al fine di consentire l’esecuzione dei calcoli previsti al paragrafo 3, lettera c).

 

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e della revisione annuale di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresi i compiti previsti dai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, e per garantire la debita consultazione degli Stati membri riguardo alle conclusioni delle revisioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

 

6. Dopo il completamento della revisione, la Commissione, attraverso un atto di esecuzione, determina la somma totale delle emissioni dell’anno corrispondente calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro.

 

7. I dati di ciascuno Stato membro da utilizzare per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE sono quelli che figurano nei registri istituiti a norma dell’articolo 11 della decisione n. 406/2009/CE e dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE a quattro mesi dalla data di pubblicazione di un atto di esecuzione adottato a titolo del paragrafo 6 del presente articolo, tenuto conto anche delle modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso da parte dello Stato membro alle flessibilità previste dagli articoli 3 e 5 della decisione n. 406/2009/CE.

 

     Art. 20. Conseguenze degli effetti dei ricalcoli

1. Una volta portata a termine la revisione completa dei dati d’inventario relativi all’anno 2020 a norma dell’articolo 19, la Commissione computa la somma degli effetti delle emissioni di gas a effetto serra ricalcolate per ogni Stato membro in base alla formula prevista nell’allegato II.

 

2. Fatto salvo l’articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione utilizza, fra l’altro, la somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua proposta relativa agli obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni per ogni Stato membro per il periodo successivo al 2020 a norma dell’articolo 14 della decisione n. 406/2009/CE.

 

3. La Commissione pubblica immediatamente i risultati dei calcoli eseguiti a norma del paragrafo 1.

 

CAPO 8

 

RELAZIONE SUI PROGRESSI COMPIUTI VERSO L’ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI DELL’UNIONE E INTERNAZIONALI

 

     Art. 21. Relazione sui progressi

1. La Commissione valuta annualmente, sulla base delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento e in consultazione con gli Stati membri, i progressi realizzati dall’Unione e dagli Stati membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi, per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti:

 

a) gli impegni a norma dell’articolo 4 della convenzione UNFCCC e dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto, così come precisati nelle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto. Tale valutazione è basata sulle informazioni comunicate in conformità degli articoli 7, 8, 10 e da 13 a 17;

 

b) gli obblighi previsti dall’articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE. Tale valutazione è basata sulle informazioni comunicate in conformità degli articoli 7, 8, 13 e 14.

 

2. La Commissione valuta a cadenza biennale le ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, comprese quelle legate a emissioni o effetti di sostanze diverse dalla CO2, sulla base dei dati riguardanti le emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, e migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati sul traffico aereo, se del caso.

 

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sintetica delle conclusioni delle valutazioni previste dai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 22. Relazione sul periodo supplementare per l’adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto

Alla scadenza del periodo supplementare concesso per l’adempimento degli impegni di cui al paragrafo 3 della decisione n. 13/CMP.1, l’Unione e ogni Stato membro presentano una relazione in merito al segretariato della convenzione UNFCCC.

 

CAPO 9

 

COOPERAZIONE E SOSTEGNO

 

     Art. 23. Cooperazione tra gli Stati membri e l’Unione

Gli Stati membri e l’Unione cooperano e si coordinano pienamente per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e riguardanti quanto segue:

 

a) la compilazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra, a norma dell’articolo 7, paragrafo 5;

 

b) la preparazione della comunicazione nazionale a norma dell’articolo 12 della convenzione UNFCCC e della relazione biennale dell’Unione prevista dalla decisione n. 2/CP.17 o dalle successive decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC;

 

c) le procedure in materia di revisione e di conformità previste dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto conformemente a ogni eventuale decisione applicabile ai sensi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché la procedura dell’Unione di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’articolo 19 del presente regolamento;

 

d) eventuali adeguamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto o sulla scorta del processo di revisione dell’Unione di cui all’articolo 19 del presente regolamento o altre modifiche apportate agli inventari e alle relazioni sugli inventari presentate o da presentare al segretariato della convenzione UNFCCC;

 

e) la compilazione dell’inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra, a norma dell’articolo 8;

 

f) la comunicazione relativa al ritiro di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER in seguito al periodo supplementare di cui al paragrafo 14 della decisione n. 13/CMP.1 per l’adempimento degli impegni previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto.

 

     Art. 24. Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente

L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 9, da 12 a 19, 21 e 22 in linea con il suo programma di lavoro annuale. Ciò comprende l’assistenza offerta riguardo alle seguenti attività:

 

a) compilazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra;

 

b) svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità per la preparazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra;

 

c) preparazione delle stime per i dati non comunicati nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra;

 

d) svolgimento delle revisioni;

 

e) compilazione dell’inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra;

 

f) compilazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri sulle politiche e misure e sulle proiezioni;

 

g) svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità comunicate dagli Stati membri relative alle proiezioni e alle politiche e misure;

 

h) preparazione delle stime dei dati relativi alle proiezioni non comunicati dagli Stati membri;

 

i) compilazione dei dati richiesti per la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio;

 

j) diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l’aggiornamento di una banca dati delle politiche e misure di mitigazione degli Stati membri e l’istituzione della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

 

CAPO 10

 

DELEGA

 

     Art. 25. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 7 e 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall’ 8 luglio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 7 e 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 entra in vigore solo se se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

CAPO 11

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 26. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato sui cambiamenti climatici. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 27. Revisione

1. La Commissione rivede regolarmente la conformità degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal presente regolamento alle future decisioni concernenti la convenzione UNFCCC e il protocollo di Kyoto oppure altri atti legislativi dell’Unione. La Commissione valuta inoltre regolarmente se gli sviluppi nel quadro della convenzione UNFCCC creino una situazione per cui gli obblighi previsti dal presente regolamento non sono più necessari, siano sproporzionati rispetto ai vantaggi che producono, richiedano adattamenti o non siano coerenti o costituiscano una duplicazione rispetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC, e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2. Entro il dicembre 2016 la Commissione esamina se gli effetti del ricorso alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra o un importante cambiamento delle metodologie UNFCCC usate per realizzare gli inventari dei gas a effetto serra diano luogo ad una differenza superiore all’1 % nel totale delle emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro pertinente per l’articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE e può rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE.

 

     Art. 28. Abrogazione

La decisione n. 280/2004/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

 

     Art. 29. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 181 del 21.6.2012, pag. 169.

 

[2] GU C 277 del 13.9.2012, pag. 51.

 

[3] Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.

 

[4] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

 

[5] Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

 

[6] Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

 

[7] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

 

[8] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

 

[9] Decisione del Consiglio n. 88/540/CEE, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

 

[10] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

 

[11] GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

 

[12] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

 

[13] GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

 

[14] GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

 

[15] Cfr. pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[16] GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

 

[17] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

 

ALLEGATO I

 

GAS A EFFETTO SERRA

 

Biossido di carbonio (CO2)

 

Metano (CH4)

 

Protossido di azoto (N2O)

 

Esafluoruro di zolfo (SF6)

 

Trifluoruro di azoto (NF3)

 

Idrofluorocarburi (HFC):

 

- HFC-23 CHF3

 

- HFC-32 CH2F2

 

- HFC-41 CH3F

 

- HFC-125 CHF2CF3

 

- HFC-134 CHF2CHF2

 

- HFC-134a CH2FCF3

 

- HFC-143 CH2FCHF2

 

- HFC-143a CH3CF3

 

- HFC-152 CH2FCH2F

 

- HFC-152a CH3CHF2

 

- HFC-161 CH3CH2F

 

- HFC-227ea CF3CHFCF3

 

- HFC-236cb CF3CF2CH2F

 

- HFC-236ea CF3CHFCHF2

 

- HFC-236fa CF3CH2CF3

 

- HFC-245fa CHF2CH2CF3

 

- HFC-245ca CH2FCF2CHF2

 

- HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

 

- HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10)

 

Perfluorocarburi (PFC):

 

- PFC-14, perfluorometano, CF4

 

- PFC-116, perfluoroetano, C2F6

 

- PFC-218, perfluoropropano, C3F8

 

- PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8

 

- Perfluorociclopropano c-C3F6

 

- PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10

 

- PFC-4-1-12, perfluoropentano, C5F12

 

- PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14

 

- PFC-9-1-18, C10F18

 

 

ALLEGATO II

 

Somma degli effetti delle emissioni di gas a effetto serra ricalcolate per Stato membro di cui all’articolo 20, paragrafo 1

 

La somma degli effetti delle emissioni di gas a effetto serra ricalcolate per Stato membro è computata applicando la formula seguente:

 

 

dove:

- ti, è l’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro per l’anno i definita a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE quale determinata nel 2012 o, se del caso, nel 2016 sulla base della revisione effettuata conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, e in virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE,

 

- ti,2022 è l’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro per l’anno i, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, calcolata ipotizzando l’utilizzo dei dati riveduti dell’inventario trasmessi nel 2022 come dati in entrata,

 

- ei,j indica le emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro per l’anno i, definite in base agli atti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 6, in seguito all’esame dell’inventario da parte di esperti nell’anno j.

 

 

ALLEGATO III

 

ELENCO DEGLI INDICATORI ANNUALI

 

Tabella 1: elenco degli indicatori prioritari [1]

 

N.  Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat  Indicatore  Numeratore/denominatore  Linee guida/definizioni [2] [3]

 

1  MACRO  Intensità totale di CO2 rispetto al PIL, t/mio EUR  Emissioni totali CO2, kt  Emissioni totali di CO2 (escluse attività LUCF) indicate nel CRF.

 

PIL, mrd EUR (EC95)  Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995 (fonte: conti nazionali).

 

2  MACRO B0  Intensità di CO2 connessa all’energia rispetto al PIL, t/mio EUR  Emissioni CO2 dovute al consumo di energia, kt  Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili (categoria fonti IPCC 1A, metodo settoriale).

 

PIL, mrd EUR (EC95)  Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995 (fonte: conti nazionali).

 

3  TRANSPORT C0  Emissioni di CO2 delle automobili, kt   Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi).

 

Numero di chilometri percorsi dalle automobili, Mkm   Numero di veicoli-chilometri percorsi da automobili (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

 

4  INDUSTRY A1  Intensità CO2 connessa all’energia nell’industria, t/mio EUR  Emissioni di CO2 dell’industria, kt  Emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili nell’industria manifatturiera, della costruzione e dell’estrazione (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e gas), compresa la combustione per la cogenerazione di elettricità e calore (categoria di fonte IPCC 1A2). L’energia utilizzata dall’industria per i trasporti non deve essere indicata in questa voce ma negli indicatori sui trasporti. Le emissioni prodotte da macchine mobili non stradali e altre macchine mobili utilizzate nell’industria devono essere inserite in questa casella.

 

Valore aggiunto lordo totale nell’industria, mrd EUR (EC95)  Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nelle attività manifatturiere (NACE 15-22, 24-37), nella costruzione (NACE 45) e nelle industrie estrattive (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e di gas) (NACE 13-14) (fonte: conti nazionali).

 

5  HOUSEHOLDS A.1  Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici, t/abitazione  Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici, kt  Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici (categoria di fonte IPCC 1A4b).

 

Parco abitazioni occupate in permanenza, 1000  Parco abitazioni occupate in permanenza.

 

6  SERVICES A0  Intensità di CO2 del settore commerciale e istituzionale, t/mio EUR  Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nel settore commerciale e istituzionale, kt  Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili negli edifici ad uso commerciale e istituzionale nel settore pubblico e privato (categoria di fonte IPCC 1A4a). L’energia utilizzata per i trasporti nel settore dei servizi non deve essere inserita in questo punto ma fra gli indicatori sui trasporti.

 

Valore aggiunto lordo dei servizi, mrd EUR (EC95)  Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, dei servizi (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (fonte: conti nazionali)

 

7  TRANSFORMATION B0  Emissioni specifiche di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, t/TJ  Emissioni di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, kt  Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e di autoproduttori. Non sono comprese le emissioni di centrali/impianti che producono solo energia termica.

 

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ  Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. Non è compresa la produzione degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio utilizzo, a supporto dell’attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all’uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).

 

Tabella 2: elenco degli indicatori prioritari supplementari [4]

 

N.  Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat  Indicatore  Numeratore/denominatore  Orientamenti/definizioni [5]

 

1  TRANSPORT D0  Emissioni di CO2 del trasporto merci su strada, kt   Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con autocarri leggeri (cioè veicoli con un peso lordo massimo di 3900 kg e adibiti principalmente al trasporto di carichi leggeri o muniti di funzioni particolari come la trazione integrale per le operazioni fuori strada — categoria di fonte IPCC 1A3bii) e con autocarri pesanti (cioè veicoli con un peso lordo autorizzato superiore a 3900 kg e adibiti principalmente al trasporto di carichi pesanti — categoria di fonte IPCC 1A3biii esclusi gli autobus).

 

Trasporto merci su strada, Mtkm   Numero di tonnellate-chilometro trasportate su strada da autocarri leggeri e pesanti; per tonnellata-chilometro s’intende il trasporto su strada di una tonnellata per un chilometro (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

 

2  INDUSTRY A1.1  Intensità totale di CO2 — industria del ferro e dell’acciaio, t/mio EUR  Emissioni totali di CO2 legate all’industria del ferro e dell’acciaio, kt  Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione ai fini di generare energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2a), dovute ai processi di trasformazione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2C1) e ai processi di trasformazione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2C2).

 

Valore aggiunto lordo — industria del ferro e dell’acciaio, mrd EUR (EC95)  Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe (NACE 27.1), fabbricazione di tubi (NACE 27.2), altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio (NACE (27.3), fusione di ghisa (NACE 27.51) e fusione d’acciaio (NACE 27.52) (fonte: conti nazionali).

 

3  INDUSTRY A1.2  Intensità di CO2 legata all’energia — industria chimica, t/mio EUR  Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria chimica, kt  Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la produzione di sostanze chimiche e prodotti chimici, compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2c).

 

Valore aggiunto lordo nell’industria chimica, mrd EUR (EC95)  Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione di prodotti chimici (NACE 24) (fonte: conti nazionali).

 

4  INDUSTRY A1.3  Intensità di CO2 legata all’energia — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, t/mio EUR  Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt  Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica.

 

Valore aggiunto lordo — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, mrd EUR (EC95)  Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26) (fonte: conti nazionali).

 

5  INDUSTRY C0.1  Emissioni specifiche di CO2 nell’industria del ferro e dell’acciaio, t/t  Emissioni totali di CO2 nell’industria del ferro e dell’acciaio, kt  Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2a); emissioni di CO2 dovute ai processi di trasformazione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2C1) e ai processi di trasformazione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2C2).

 

Produzione di acciaio all’ossigeno, kt  Produzione di acciaio all’ossigeno (NACE 27) (fonte: statistiche sulla produzione).

 

6  INDUSTRY C0.2  Emissioni specifiche di CO2 legate all’energia nell’industria del cemento, t/t  Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt  Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica.

 

Produzione di cemento, kt  Produzione di cemento (NACE 26) (fonte: statistiche sulla produzione).

 

Tabella 3: elenco degli indicatori supplementari

 

N.  Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat  Indicatore  Numeratore/denominatore  Linee guida/definizioni

 

1  TRANSPORT B0  Emissioni specifiche di CO2 legate al diesel prodotte dalle automobili, g/100 km  Emissioni di CO2 delle automobili diesel, kt  Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di diesel per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi solo diesel).

 

Numero di chilometri delle automobili diesel, mio di km  Numero di veicoli-chilometri delle automobili diesel totali autorizzate ad utilizzare le strade aperte alla circolazione pubblica (fonte: statistiche sui trasporti).

 

2  TRANSPORT B0  Emissioni specifiche di CO2 legate alla benzina prodotte dalle automobili, g/100 km  Emissioni di CO2 delle automobili a benzina, kt  Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di benzina per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi solo benzina).

 

Numero di chilometri percorsi dalle automobili a benzina, mio di km  Numero di veicoli-chilometri delle automobili a benzina totali autorizzate ad utilizzare le strade aperte alla circolazione pubblica (fonte: statistiche sui trasporti).

 

3  TRANSPORT C0  Emissioni specifiche di CO2 delle automobili, t/pkm  Emissioni di CO2 delle automobili, kt  Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi).

 

Trasporto passeggeri in automobile, Mpkm  Numero di passeggeri-chilometri percorsi in automobile; per passeggero-chilometro s’intende il trasporto di un passeggero per un chilometro (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

 

4  TRANSPORT E1  Emissioni specifiche dei trasporti aerei, t/passeggero  Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei interni, kt  Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei interni (a scopo commerciale, privato, agricolo, ecc.), compresi i decolli e gli atterraggi (categoria di fonte IPCC 1A3aii). È escluso il combustibile usato negli aeroporti per i trasporti di terra e il combustibile utilizzato per la combustione in impianti fissi negli aeroporti.

 

Passeggeri del trasporto aereo interno, mio  Numero di persone, esclusi i membri di turno degli equipaggi e del personale di cabina, che effettuano un viaggio aereo (solo trasporti interni) (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

 

5  INDUSTRY A1.4  Intensità di CO2 legata all’energia — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, t/mio EUR  Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria alimentare, kt  Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di prodotti alimentari, bevande e tabacco, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2e).

 

Valore aggiunto lordo — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, mio EUR (EC95)  Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella produzione di prodotti alimentari e bevande (NACE 15) e di prodotti del tabacco (NACE 16) (fonte: conti nazionali).

 

6  INDUSTRY A1.5  Intensità di CO2 legata all’energia — industria della carta e della stampa, t/mio EUR  Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria della carta e della stampa, kt  Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2d).

 

Valore aggiunto lordo — industria della carta e della stampa, mio EUR (EC95)  Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta (NACE 21) e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (NACE 22) (fonte: conti nazionali).

 

7  HOUSEHOLDS A0  Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, t/m2  Emissioni di CO2 dovute al riscaldamento di locali dei nuclei domestici, kt  Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili per il riscaldamento dei locali domestici.

 

Superficie delle abitazioni occupate in permanenza, mio di m2  Superficie totale delle abitazioni occupate in permanenza.

 

8  SERVICES B0  Emissioni specifiche di CO2 del settore commerciale e istituzionale per il riscaldamento di locali, kg/m2  Emissioni di CO2 dovute al riscaldamento di locali in edifici ad uso commerciale e istituzionale, kt  Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per il riscaldamento dei locali di edifici ad uso commerciale e istituzionale del settore pubblico e privato.

 

Superficie degli edifici del terziario, mio di m2  Superficie totale degli edifici destinati al terziario (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99).

 

9  TRANSFORMATION D0  Emissioni specifiche di CO2 delle centrali termoelettriche pubbliche, t/TJ  Emissioni di CO2 delle centrali termoelettriche pubbliche, kt  Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici (categorie di fonti IPCC 1A1ai e 1A1aii). Non sono comprese le emissioni delle centrali/degli impianti che producono solo energia termica.

 

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche, PJ  Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione pubblici. Non è compresa la produzione degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all’uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).

 

10  TRANSFORMATION E0  Emissioni specifiche di CO2 degli impianti degli autoproduttori, t/TJ  Emissioni di CO2 prodotte dagli impianti degli autoproduttori, kt  Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte delle centrali termoelettriche e degli impianti di cogenerazione degli autoproduttori.

 

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche degli autoproduttori, PJ  Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio consumo e tale attività affianca l’attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all’uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).

 

11  TRANSFORMATION  Intensità di carbonio della produzione totale di energia elettrica, t/TJ  Emissioni di CO2 connesse alla produzione tradizionale di energia elettrica, kt  Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e di impianti di cogenerazione pubblici e da parte delle centrali termoelettriche edegli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Non sono comprese le emissioni delle centrali/degli impianti che producono solo energia termica.

 

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ  Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. È compresa la produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e dal nucleare (fonte: bilancio energetico).

 

12  TRANSPORT  Intensità di carbonio nei trasporti, t/TJ  Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti, kt  Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto (categoria di fonte IPCC 1A3).

 

Consumo energetico finale totale connesso ai trasporti, PJ  Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso ai trasporti considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico).

 

13  INDUSTRY C0.3  Emissioni specifiche di CO2 legate all’energia nell’industria della carta, t/t  Emissioni di CO2 legate all’energia nelle industrie della carta e della stampa, kt  Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2d).

 

Produzione fisica di carta, kt  Produzione fisica di carta (NACE 21) (fonte: statistiche sulla produzione).

 

14  INDUSTRY  Emissioni di CO2 del settore industriale, kt   Emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili nell’industria manifatturiera, della costruzione e dell’estrazione (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e gas), compresa la combustione per la cogenerazione di elettricità e calore (categoria di fonte IPCC 1A2). L’energia utilizzata dall’industria per i trasporti non deve essere indicata in questa voce ma negli indicatori sui trasporti. Le emissioni prodotte da macchine mobili non stradali e altre macchine mobili utilizzate nell’industria devono essere inserite in questa casella.

 

Consumo energetico finale complessivo dell’industria, PJ   Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso al settore industriale considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico).

 

15  HOUSEHOLDS  Emissioni di CO2 dei nuclei domestici, kt   Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici (categoria di fonte IPCC 1A4b).

 

Consumo energetico finale complessivo dei nuclei domestici, PJ   Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso al settore domestico considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico).

 

[1] Gli Stati membri devono indicare il numeratore e il denominatore se non è indicato nel formato CRF.

 

[2] Gli Stati membri devono seguire queste linee guida. Se non è possibile seguirle esattamente o se il numeratore e il denominatore non corrispondono completamente, gli Stati membri devono indicarlo chiaramente.

 

[3] I riferimenti alle categorie di fonti IPCC rimandano al documento IPCC del 1996, Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

 

[4] Gli Stati membri devono indicare il numeratore e il denominatore se non è indicato nel formato comune per la trasmissione delle relazioni (CRF).

 

[5] Gli Stati membri dovrebbero seguire questi orientamenti. Se non è possibile seguirli esattamente o se il numeratore e il denominatore non corrispondono completamente, gli Stati membri dovrebbero indicarlo chiaramente.

 

 

ALLEGATO IV

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Decisione n. 280/2004/CE

Il presente regolamento

 

 

Articolo 1

Articolo 1

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafi 1 e 3

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 24

 

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

 

 

Articolo 5, paragrafo 3

 

 

Articolo 5, paragrafo 4

 

 

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 22

 

 

Articolo 5, paragrafo 6

 

 

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 24

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

 

 

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 23

 

 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

 

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 26

 

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

 

Articolo 10

 

 

Articolo 11

Articolo 28

 

 

Articolo 12

Articolo 29

 

 

Dichiarazioni della Commissione

 

"La Commissione prende atto della soppressione dell’articolo 10 della sua proposta originaria. Tuttavia, al fine di migliorare la qualità dei dati e la trasparenza per quanto riguarda le emissioni di CO2 e altre informazioni in materia di clima in relazione al trasporto marittimo, la Commissione concorda di trattare invece tale questione come parte della sua futura iniziativa relativa al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo, che la Commissione si impegna ad adottare durante la prima metà del 2013. La Commissione intende proporre una modifica del suddetto regolamento in tale contesto."

 

"La Commissione rileva che, per garantire il corretto funzionamento del regolamento, potrebbero essere necessarie norme supplementari relative all’istituzione, al mantenimento e alla modifica del sistema dell’Unione per le politiche, le misure e le proiezioni, nonché per la preparazione di inventari approssimativi dei gas a effetto serra. All’inizio del 2013 la Commissione esaminerà la questione in stretta cooperazione con gli Stati membri e presenterà, se opportuno, una proposta di modifica del regolamento."