Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.3 relazioni multilaterali |
Data: | 25/04/2002 |
Numero: | 358 |
§ 20.3.210 - Decisione 25 aprile 2002, n. 358.
Decisione n. 2002/358/CE del Consiglio riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni.
(G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 130).
Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L’obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominata “la convenzione”), approvata a nome della Comunità con
(2) La conferenza delle parti della convenzione ha concluso, nella prima sessione, che l’impegno dei paesi sviluppati a riportare, entro il 2000, individualmente o congiuntamente ai livelli del 1990, le proprie emissioni di biossido di carbonio e di altri gas serra non inclusi nel protocollo di Montreal allegato alla convenzione di Vienna sulla protezione della ozonosfera, è insufficiente per il conseguimento dell’obiettivo di lungo termine della convenzione, consistente nella prevenzione delle interferenze antropiche pericolose con il sistema climatico. La conferenza ha convenuto inoltre di avviare un processo che consentisse, mediante l’adozione di un protocollo o di un altro idoneo atto giuridico, opportuni interventi nel periodo successivo al 2000.
(3) Questo processo ha portato l’11 dicembre 1997 all’adozione del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominato: “il protocollo”).
(4) La conferenza delle parti della convenzione, nella quarta sessione, ha deciso di adottare il piano di azione di Buenos Aires per il raggiungimento di un accordo sull’attuazione degli elementi essenziali del protocollo nella sesta sessione della conferenza delle parti.
(5) Gli elementi essenziali per l’attuazione del piano di azione di Buenos Aires sono stati approvati all’unanimità dalla conferenza delle parti nella sesta sessione svoltasi a Bonn dal 19 al 27 luglio 2001.
(6) La conferenza delle parti, nella settima sessione tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 10 novembre 2001, ha adottato all’unanimità una serie di decisioni che attuano gli accordi di Bonn.
(7) Il protocollo, a norma dell’articolo 24, è aperto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che lo hanno firmato.
(8) Nell’articolo 4 il protocollo prevede che le parti adempiano congiuntamente agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, agendo nell’ambito delle organizzazioni regionali di integrazione economica e in cooperazione con esse.
(9) Al momento della firma del protocollo a New York, il 29 aprile 1998, la Comunità europea ha dichiarato che essa e i suoi Stati membri avrebbero, ai sensi dell’articolo 4, adempiuto congiuntamente agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del protocollo.
(10) Nel decidere di adempiere congiuntamente agli impegni assunti ai sensi dell’articolo 4 del protocollo di Kyoto, la Comunità e i suoi Stati membri sono congiuntamente responsabili, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6 e a norma dell’articolo 24, paragrafo 2 del protocollo, dell’adempimento, da parte della Comunità, dell’impegno quantificato di riduzione delle emissioni assunto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 del protocollo. Di conseguenza, a norma dell’articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati membri hanno collettivamente e individualmente l’obbligo di adottare tutte le opportune misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi risultanti dall’azione decisa dalle istituzioni della Comunità, incluso l’impegno quantificato di riduzione delle emissioni ai sensi del protocollo, di agevolare l’adempimento di tale impegno e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione dello stesso.
(11) La base giuridica di eventuali ulteriori decisioni in relazione all’approvazione da parte della Comunità di impegni futuri concernenti le riduzioni delle emissioni sarà stabilità in base al contenuto e agli effetti della decisione medesima.
(12) Il Consiglio è giunto ad un accordo sui contributi dei singoli Stati membri all’adempimento dell’impegno globale di riduzione delle emissioni della Comunità nelle conclusioni del Consiglio del 16 giugno 1998. Taluni Stati membri hanno formulato ipotesi sulle emissioni dell’anno di riferimento e sulle politiche e sulle misure comuni e coordinate. I contributi sono stati differenziati in considerazione, fra l’altro, delle aspettative di crescita economica, della situazione in materia di energia e della struttura industriale di ciascuno Stato membro. Il Consiglio ha inoltre convenuto di inserire il contenuto dell’accordo nella decisione del Consiglio concernente l’approvazione del protocollo da parte della Comunità. L’articolo 4, paragrafo 2 del protocollo stabilisce che la Comunità e i suoi Stati membri notifichino al Segretariato, istituito dall’articolo 8 della convenzione, il contenuto dell’accordo alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione. La Comunità e gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché la Comunità possa adempiere ai suoi obblighi ai sensi del protocollo, fatta salva la responsabilità di ogni Stato membro nei confronti della Comunità e degli altri Stati membri per quanto riguarda l’adempimento dei suoi impegni.
(13) Le emissioni dell’anno di riferimento della Comunità e dei suoi Stati membri non saranno determinate in modo definitivo prima dell’entrata in vigore del protocollo. Una volta che le emissioni dell’anno di riferimento saranno state determinate in modo definitivo e, comunque, prima dell’inizio del periodo di adempimento, la Comunità e i suoi Stati membri fisseranno tali livelli di emissione in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente, secondo la procedura di cui all’articolo 8 della
(14) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha ribadito la determinazione della Comunità e degli Stati membri a rispettare gli impegni assunti nel protocollo e ha dichiarato che la Commissione avrebbe preparato una proposta di ratifica entro la fine del 2001 in modo da consentire alla Comunità e ai suoi Stati membri di osservare l’impegno di rapida ratifica del protocollo.
(15) Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha confermato la determinazione dell’Unione ad onorare i suoi impegni nell’ambito del protocollo di Kyoto ed il suo auspicio che il protocollo entri in vigore prima del vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile che si svolgerà dal 26 agosto al 4 settembre 2002.
(16) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1.
Il protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in seguito denominato: “il protocollo”), firmato il 29 aprile 1998 a New York, è approvato a nome della Comunità europea.
Il testo del protocollo è riportato nell’allegato I.
Articolo 2.
La Comunità europea e i suoi Stati membri adempiono congiuntamente, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo, agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del protocollo stesso e nel pieno rispetto delle disposizioni dell’articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea.
Gli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni approvati dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al fine di stabilire i livelli di emissione assegnati rispettivamente a ciascuno di essi nel primo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, dal 2008 al 2012, sono stabiliti nell’allegato II.
La Comunità europea e i suoi Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi ai livelli di emissione stabiliti nell’allegato II, previsti a norma dell’articolo 3 della presente decisione.
Articolo 3.
Entro il 31 dicembre 2006 e secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione, la Commissione stabilisce i livelli di emissione assegnati rispettivamente alla Comunità europea e a ciascuno dei suoi Stati membri in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio, previa determinazione dei dati definitivi di emissione dell’anno di riferimento e in base agli impegni quantificati di limitazione o riduzione stabiliti nell’allegato II, tenendo conto delle metodologie per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di cui all’articolo 5, paragrafo 2 del protocollo e delle modalità di calcolo delle quantità assegnate a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 e 8 del protocollo.
La quantità assegnata alla Comunità europea e a ciascuno dei suoi Stati membri è uguale ai livelli di emissione stabiliti rispettivamente per ognuno di essi a norma del presente articolo.
Articolo 4.
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 8 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 5.
1. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare la presente decisione, a nome della Comunità europea, al Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 del protocollo.
2. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione, alla stessa data della notifica di cui al paragrafo 1, presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite a norma dell’articolo 24, paragrafo 1 del protocollo, al fine di esprimere il consenso della Comunità ad essere vincolata dall’atto.
3. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, alla stessa data della notifica di cui al paragrafo 1, la dichiarazione di competenza di cui all’allegato III, a norma dell’articolo 24, paragrafo 3 del protocollo.
Articolo 6.
1. Quando depositano i loro strumenti di ratifica o di approvazione del protocollo, gli Stati membri notificano, nello stesso tempo e a proprio nome, la presente decisione al Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 del protocollo.
2. Gli Stati membri si adoperano per intraprendere le necessarie iniziative in vista del deposito dei loro strumenti di ratifica o di approvazione simultaneamente a quelli della Comunità europea e degli altri Stati membri e, per quanto possibile, entro il 1° giugno 2002.
3. Gli Stati membri informano la Commissione, entro il 1° aprile 2002, delle loro decisioni di ratificare o approvare il protocollo ovvero a seconda della circostanza della probabile data di conclusione dei relativi procedimenti. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, decide una data per il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o approvazione.
Articolo 7.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
TRADUZIONE
Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici
Le parti del presente protocollo,
essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (da qui in avanti denominata “la Convenzione”),
perseguendo l’obiettivo finale della Convenzione enunciato all’articolo 2,
ricordando le disposizioni della Convenzione,
guidate dall’articolo 3 della Convenzione,
nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della Convenzione nella sua prima sessione,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni contenute all’articolo 1 della Convenzione. Inoltre:
1) Per “Conferenza delle Parti” si intende la Conferenza delle Parti della Convenzione.
2) Per “Convenzione” si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
3) Per “Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico” si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, nel 1988.
4) Per “Protocollo di Montreal” si intende il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente modificata ed emendata.
5) Per “Parti presenti e votanti” si intendono le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
6) Per “Parte” si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una Parte del presente protocollo.
7) Per “Parte inclusa nell’Allegato I” si intende una Parte che figura nell’Allegato I della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto g), della Convenzione.
Art. 2.
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione azionale, come:
i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti dell’economia nazionale;
ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei gas ad effetto serra, non inclusi nel protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento;
iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente;
v) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari all’obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato;
vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal;
vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;
viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;
b) Coopererà con le altre Parti incluse all’Allegato I per rafforzare l’efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2(e) (i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.
2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile e l’Organizzazione Internazionale Marittima.
3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate nell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell’articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.
Art. 3.
1. Le Parti incluse nell’Allegato I assicureranno, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A, non superino le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell’Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008-2012.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, nell’adempimento degli impegni assunti a titolo del presente protocollo, concreti progressi.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all’imboschimento, al rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo ogni Parte inclusa nell’Allegato I fornirà all’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all’art. 5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
5. Le Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità dell’articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
6. Tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo concederà alle Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità nell’adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell’Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all’Allegato A e relative al 1990, o nel corso dell’anno o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell’Allegato I, per le quali la variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di assorbimento all’anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d’uso dei terreni.
8. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoro di zolfo, ai fini delle operazione di calcolo di cui al paragrafo 7.
9. Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti all’Allegato I del presente protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista da un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l’acquista.
11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce ad un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.
12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l’acquista.
13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I, nel corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
14. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della Conferenza delle Parti, per l’attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l’impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l’assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.
Art. 4.
1. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I, che abbiano concordato un’azione congiunta per l’attuazione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 3, saranno considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate nell’Allegato B e conformemente alle disposizioni dell’articolo 3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti dell’accordo sarà stabilito nell’accordo.
2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell’accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di adesione del presente protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i firmatari della Convenzione dei termini dell’accordo.
3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo di adempimento specificata all’articolo 3, paragrafo 7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all’adozione del presente protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente protocollo. Ogni variazione nella composizione dell’organizzazione avrà effetto solo ai fini dell’attuazione degli impegni previsti all’articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.
5. Se le Parti dell’accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito nell’accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all’interno di una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del presente protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente, o congiuntamente con l’organizzazione regionale di integrazione economica, agendo ai sensi dell’articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo.
Art. 5.
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie specificate nel paragrafo 2, infra.
2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a norma dell’articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l’equivalente-biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall’assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo esaminerà periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all’articolo 3 per ogni periodo di adempimento posteriore a detta revisione.
Art. 6.
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, ogni Parte inclusa nell’Allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia, a condizione che:
a) Ogni progetto di questo tipo abbia l’approvazione delle Parti coinvolte;
b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle fonti, o un aumento dell’assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;
c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;
d) L’acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall’articolo 3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l’attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti.
3. Una Parte inclusa nell’Allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all’acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni.
4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all’articolo 8, sorgesse una questione relativa all’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l’acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell’articolo 3 finché non sarà risolto il problema del rispetto delle obbligazioni.
Art. 7.
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nell’inventario annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4, infra, necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nella propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4, infra.
3. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I comunicherà le informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente protocollo. Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente protocollo e dopo l’adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4, infra. La frequenza con cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle Parti inclusi nell’Allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo deciderà anche prima del primo periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità assegnate.
Art. 8.
1. Le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7 da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo a norma del paragrafo 4, infra. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dal Conferenza delle Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata dell’applicazione del presente protocollo della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, nel quale valuteranno l’adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed i fattori che incidono sull’adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti l’adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in seguito, le linee guida per l’esame dell’applicazione del presente protocollo da parte dei gruppi di esperti, tendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, con l’assistenza dell’Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell’articolo 7, ed i rapporti sull’esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e
b) Le questioni relative all’attuazione elencate dal Segretariato, a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti.
6. In seguito all’esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni necessarie al fine dell’attuazione del presente protocollo.
Art. 9.
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo esaminerà periodicamente il protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione, in particolare quelli richiesti all’articolo 4, paragrafo 2(d), e all’articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo adotterà la misure necessarie.
2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo. Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.
Art. 10.
Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell’Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l’adempimento di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
a) formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano la situazione socio-economica di ogni Parte, al fine della realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle Parti.
b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento ad essi;
i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori energetico, dei trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai cambiamenti climatici;
ii) Le Parti incluse nell’Allegato I presenteranno informazioni sulle misure adottate in virtù del presente protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma dell’articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla riduzione dell’aumento dei gas ad effetto serra e all’incremento dei pozzi di assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all’adattamento.
c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, l’applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l’accesso a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per l’efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l’accesso ad esse.
d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla ricerca e all’osservazione sistematica, a norma dell’articolo 5 della Convenzione.
e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l’esecuzione di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai cambiamenti climatici e l’accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione, a norma dell’articolo 6 della Convenzione;
f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti;
g) Nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno pienamente in considerazione l’articolo 4, paragrafo 8, della Convenzione.
Art. 11.
1. Nell’attuazione dell’articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8, e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ed all’articolo 11 della Convenzione, e attraverso l’entità o le entità incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell’Allegato II della Convenzione:
a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare nell’adempimento degli impegni previsti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione, e dell’articolo 10, punto a), del presente protocollo;
b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari concordati per procedere nell’adempimento degli impegni già indicati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all’articolo 10 del presente protocollo, sui quali un paese in via di sviluppo abbia concordato con l’entità o le entità internazionali, di cui all’articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto articolo.
L’adempimento di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonché dell’importanza di una adeguata divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all’entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese quelle adottate prima dell’adozione del presente protocollo, si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano nell’Allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l’attuazione dell’articolo 10 del presente protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
Art. 12.
1. E’ istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non incluse nell’Allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all’obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell’Allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell’articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) Le Parti non incluse nell’Allegato I beneficeranno di attività di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e
b) Le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all’adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell’articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all’autorità e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo sulla base dei seguenti criteri:
a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si produrrebbero in assenza dell’attività certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il finanziamento delle attività certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una verifica indipendente delle attività.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all’acquisto di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno 2000 e l’inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all’adempimento degli impegni previsti per detto periodo.
Art. 13.
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come riunione delle Parti del presente protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente protocollo possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente protocollo le decisioni, ai sensi del protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente protocollo, ogni membro dell’Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente protocollo sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente protocollo e tra esse.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo esaminerà regolarmente l’attuazione del presente protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente protocollo e:
a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni del presente protocollo, l’attuazione del protocollo a cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell’obiettivo finale della Convenzione;
b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del presente protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2(d), e dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell’obiettivo della Convenzione, dell’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti sull’attuazione del presente protocollo;
c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi del presente protocollo;
d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi impegni ai sensi del presente protocollo;
e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all’obiettivo della Convenzione e alle disposizioni del presente protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie comparabili per l’attuazione efficace del presente protocollo, che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo;
f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all’attuazione del presente protocollo;
g) Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2;
h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione del presente protocollo;
i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che essi forniscono;
j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l’attuazione del presente protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo non decida diversamente per consenso.
6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l’entrata in vigore del presente protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo si terranno ogni anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo non decida diversamente.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti.
8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui al presente protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo, potrà essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui al paragrafo 5.
Art. 14.
1. Il Segretariato, istituito a norma dell’articolo 8 della Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del presente protocollo.
2. L’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del Segretariato, e l’articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis al presente protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente protocollo.
Art. 15.
1. L’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l’Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente protocollo. Le disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente protocollo. Le sessioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario di Attuazione del presente protocollo coincideranno con quelle dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.
2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente protocollo potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente protocollo le decisioni ai sensi del presente protocollo saranno adottate esclusivamente per quelle Parti che siano parti del protocollo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il presente protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente protocollo e tra di esse.
Art. 16.
La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al presente protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui all’articolo 13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo multilaterale che possa essere applicato al presente protocollo lo sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all’articolo 18.
Art. 17.
La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, le norme e le linee guida pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell’Allegato B potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.
Art. 18.
Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell’inadempienza. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento al presente protocollo.
Art. 19.
Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente protocollo.
Art. 20.
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente protocollo.
2. Gli emendamenti al presente protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente protocollo sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l’emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente protocollo. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l’emendamento sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3, supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente protocollo.
5. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione del detto emendamento.
Art. 21.
1. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all’entrata in vigore del presente protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente protocollo o emendamenti agli allegati del presente protocollo.
3. Gli allegati del presente protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l’allegato o l’emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato. Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’allegato o l’emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati A o B, che sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del presente protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato loro l’adozione dell’allegato o dell’emendamento all’allegato, ad eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non accettano l’allegato o l’emendamento all’allegato. L’annesso o l’emendamento ad un annesso entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un emendamento al presente protocollo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino al momento in cui l’emendamento al protocollo non entrerà in vigore.
7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente protocollo saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all’articolo 20, a condizione che ogni emendamento all’Allegato B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.
Art. 22.
1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2, infra, ogni Parte disporrà di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell’area di loro competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà il suo, e viceversa.
Art. 23.
Il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il Depositario del presente protocollo.
Art. 24.
1. Il presente protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999 e sarà disponibile per l’adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del presente protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati membri che siano Parti del presente protocollo, detta organizzazione ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per l’adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del presente protocollo. In tali casi, l’organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti dal presente protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza.
Art. 25.
1. Il protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell’Allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al 1990 dell’Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
2. Al fine del presente articolo, “il totale delle emissioni di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell’Allegato I” si considera la quantità notificata dalle Parti incluse nell’Allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma dell’articolo 12 della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o vi aderisca una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l’entrata in vigore, siano state realizzate, il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
4. Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri dell’organizzazione stessa.
Art. 26.
Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente protocollo.
Art. 27.
1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente protocollo è entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente protocollo attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, contemporaneamente, ritirata dal presente protocollo.
Art. 28.
L’originale del presente protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Redatto a Kyoto il giorno 11 dicembre 1997.
In testimonianza del quale i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo alle date indicate.
ALLEGATO A
Gas ad effetto serra
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Ossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFCs)
Perfluorocarburi (PFCs)
Esafluoro di zolfo (SF6)
Settori/categorie delle fonti
Energia
Combustione di carburanti
Settore energetico Industrie manifatturiere ed edili
Trasporti
Altri settori
Altro
Emissioni fuoriuscite da combustibili
Combustibili solidi
Petrolio e gas naturale
Altro
Processi industriali
Prodotti minerali
Industria chimica
Metallurgia
Altre produzioni
Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
Altro
Uso di solventi e di altri prodotti
Agricoltura
Fermentazione enterica
Trattamento del letame
Risicoltura
Terreni agricoli
Incendi controllati delle savane
Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli
Altro
Rifiuti
Discariche per rifiuti solidi
Trattamento delle acque reflue
Incenerimento dei rifiuti
Altro
ALLEGATO B
Parte quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle emissioni (percentuale delle emissioni dell’anno o del periodo di riferimento)
Australia |
108 |
Austria |
92 |
Belgio |
92 |
Bulgaria* |
92 |
Canada |
94 |
Comunità Europea |
92 |
Croazia* |
95 |
Danimarca |
92 |
Estonia* |
92 |
Federazione Russa* |
100 |
Finlandia |
92 |
Francia |
92 |
Germania |
92 |
Giappone |
94 |
Grecia |
92 |
Irlanda |
92 |
Islanda |
110 |
Italia |
92 |
Lettonia* |
92 |
Liechtenstein |
92 |
Lituania* |
92 |
Lussemburgo |
92 |
Monaco |
92 |
Norvegia |
101 |
Nuova Zelanda |
100 |
Olanda |
92 |
Polonia* |
94 |
Portogallo |
92 |
Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord |
92 |
Repubblica Ceca* |
92 |
Romania* |
92 |
Slovacchia* |
92 |
Slovenia* |
92 |
Spagna |
92 |
Stati Uniti d’America |
93 |
Svezia |
92 |
Svizzera |
92 |
Ucraina* |
100 |
Ungheria* |
94 |
[*] Paesi in transizione verso un’economia di mercato.
ALLEGATO II
Tabella degli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni allo scopo di stabilire i livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità europea e ai suoi Stati membri conformemente all’articolo 4 del protocollo di Kyoto
|
Impegni quantificati di riduzione delle emissioni quali figurano nell’allegato B del protocollo di Kyoto (percentuale delle emissioni dell’anno o periodo di riferimento) |
Comunità europea |
92% |
|
Impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni conformemente all’articolo 4, paragrafo 1 del protocollo di Kyoto (percentuale delle emissioni dell’anno o periodo di riferimento) |
Belgio |
92,5% |
Danimarca |
79% |
Germania |
79% |
Grecia |
125% |
Spagna |
115% |
Francia |
100% |
Irlanda |
113% |
Italia |
93,5% |
Lussemburgo |
72% |
Paesi bassi |
94% |
Austria |
87% |
Portogallo |
127% |
Finlandia |
100% |
Svezia |
104% |
Regno unito |
87,5% |
ALLEGATO III
Dichiarazione della Comunità europea a norma dell’articolo 24, paragrafo 3 del protocollo di Kyoto
I seguenti Stati sono attualmente membri della Comunità europea: Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica del Portogallo, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
La Comunità europea dichiara che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, essa può stipulare accordi internazionali e attuare gli obblighi che ne derivano, che contribuiscono a perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.
La Comunità europea dichiara che i suoi impegni quantificati di limitazione delle emissioni nel quadro del protocollo saranno rispettati mediante l’azione della Comunità e degli Stati membri secondo le loro rispettive competenze e che essa ha già adottato strumenti giuridici, vincolanti per i suoi Stati membri, concernenti questioni disciplinate dal protocollo.
La Comunità europea fornirà periodicamente informazioni sui suoi pertinenti strumenti giuridici nel quadro dell’informazione supplementare incorporata nella sua comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione, al fine di dimostrare il rispetto dei suoi impegni nell’ambito del protocollo, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 e dei relativi orientamenti.