§ 3.2.64 - L.R. 16 luglio 2013, n. 19.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:16/07/2013
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 36/1996)
Art. 2.  (Oneri derivanti dalle nuove funzioni)
Art. 3.  (Integrazione alla L.R. n. 36/1996)
Art. 4.  (Semplificazione amministrativa)
Art. 5.  (Piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da [...]
Art. 6.  (Proroga del termine di cui all’art. 8 della legge regionale 3.8.2011, n. 25)
Art. 7.  (Norma finanziaria)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 3.2.64 - L.R. 16 luglio 2013, n. 19.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative

(B.U. 24 luglio 2013, n. 27)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 36/1996)

1. Alla lettera f), del comma 1, dell’articolo 11, della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) le parole: "con l’esclusione della lett. c)" sono sostituite con le parole "con esclusione degli impianti dei Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all’obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)."

 

2. Al fine di agevolare la realizzazione di quanto previsto dagli articoli 53, comma 3, 62, 75, comma 9, e 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 36/1996 sono aggiunti i seguenti commi:

 

"1 bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell’Ente competente che mantiene la titolarità dell’intervento e dei risultati e l’obbligo di vigilanza e controllo sull’intervento:

a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;

b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;

c) interventi finalizzati a prevenire l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;

d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;

e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;

f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;

g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;

h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari.

1 ter. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, gli stessi possono:

a) realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 152/2006.

1 quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono:

a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall’articolo 75, del d.lgs. 152/2006;

b) provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;

c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;

d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio può essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi.

1 quinquies. La Regione e gli Enti territoriali in materia di Protezione Civile possono affidare ai Consorzi di Bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici, e degli eventi calamitosi sia naturali che provocati dall’uomo attinenti alle opere di bonifica.

1 sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell’articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari.".

 

3. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 36/1996 è abrogato.

 

     Art. 2. (Oneri derivanti dalle nuove funzioni)

1. Dalle funzioni conferite ai Consorzi di Bonifica dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei consorziati.

 

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal conferimento delle nuove funzioni devono trovare copertura finanziaria attraverso economie di bilancio dei Consorzi, ovvero attraverso la gestione diretta delle funzioni medesime.

 

     Art. 3. (Integrazione alla L.R. n. 36/1996)

1. Dopo l'art. 12 della L.R. n. 36 del 7.6.1996 è inserito il seguente articolo:

 

"Art. 12 bis. (Esecuzione e mantenimento delle opere minori)

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza, ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi, è effettuata dal consorzio di bonifica.

5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

7. Il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli deve essere rimosso e smaltito a cura e spese dei privati interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.".

 

     Art. 4. (Semplificazione amministrativa) [1]

1. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica. Con l'entrata in vigore della presente legge la stessa procedura è adottata dagli attuali Consorzi.

1-bis. La procedura prevista al comma 1 non trova applicazione per il reclutamento del personale avventizio stagionale, cui si applica quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario [2].

1-ter. Per il reclutamento del personale è in ogni caso privilegiata la mobilità tra i Consorzi, al fine di assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane [3].

2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei consorzi, per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione ai dipendenti in servizio, secondo quanto stabilito dai regolamenti dei consorzi. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di bonifica, a tutti gli effetti di legge possono essere redatti e sottoscritti dai dipendenti consortili in possesso di laurea in ingegneria, architettura, agraria, diploma di geometra, perito agrario o agrotecnico [4].

 

     Art. 5. (Piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici))

1. Fatte salve le procedure di cui alla Parte II del d.lgs 152/2006 e dell’articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, nonché, per gli impianti ricadenti in aree protette o posti su rami di corsi d’acqua interclusi tra aree protette, a condizione che l’acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo o comunque entro l’area interclusa, previo parere degli enti interessati, vengono meno i motivi di preclusione di cui all’articolo 8 della l.r. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24.7.2008 e successive modifiche e integrazioni [5]:

 

a) per gli impianti di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b) del d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici);

 

b) per gli impianti di potenza nominale di concessione superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a Kw 1500 di potenza nominale di concessione, se il proponente attiva, almeno per la durata di un anno, per i casi in cui non sia disponibile la serie storica dei dati idrometrici, proveniente da fonti ufficiali, relativi al corso d’acqua interessato, azioni di monitoraggio effettuate da soggetti terzi accreditati, reperisce ogni altro dato storico utile al fine di attestare le portate del corso d’acqua interessato dall’intervento e predispone una relazione idrologica, tesa ad individuare valori idrologici puntali e di dettaglio in corrispondenza della sezione di interesse, mediante la ricostruzione accurata del regime delle portate medie annue, mensili e cura di durata delle portate stesse.

1 bis. Per gli impianti con potenza maggiore di quelli di cui al comma 1, lett. b) rimangono applicabili i motivi di preclusione di cui all’art. 8 della L.R. n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni [6].

1 ter. Gli impianti di cui al comma 1 rimangono assoggettati alle procedure di concessione per le derivazioni di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. 13.8.2007 n. 3/Reg di attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico [7].

 

     Art. 6. (Proroga del termine di cui all’art. 8 della legge regionale 3.8.2011, n. 25)

1. Il termine di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) è prorogato di mesi diciotto a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2016, n. 24.

[2] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

[3] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

[4] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.

[5] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.

[6] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.

[7] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.