§ 3.1.147 - L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.
Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:27/12/2013
Numero:58


Sommario
Art. 1 . (Modifica all’art. 17 della l.r. 66/2012)
Art. 2 . (Modifica all’art. 23 della l.r. 66/2012)
Art. 3 . (Modifica all’art. 30 della l.r. 66/2012)
Art. 4 . (Modifiche alla l.r. 10/2004)
Art. 5 . (Modifica all’art. 9 della l.r. 42/2011)
Art. 6 . (Modifica all’art. 5 della l.r. 19/2013)
Art. 7 . (Entrata in vigore)


§ 3.1.147 - L.R. 27 dicembre 2013, n. 58.

Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" e modifiche alle leggi regionali n. 10/2004, n. 42/2011 e n. 19/2013

(B.U. 30 dicembre 2013, n. 128 Speciale)

 

     Art. 1. (Modifica all’art. 17 della l.r. 66/2012)

1. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 ‘Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo’ sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al primo periodo, all’elenco dei comuni la lettera ‘e’ dopo “Secinaro” è sostituita dalla virgola e dopo “Tione degli Abruzzi” sono aggiunti: “, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito”.

 

          Art. 2. (Modifica all’art. 23 della l.r. 66/2012)

1. Dopo il comma 9, dell’articolo 23, della l.r. 66/2012 è aggiunto il seguente:

 

“9 bis. La validità dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio.”.

 

          Art. 3. (Modifica all’art. 30 della l.r. 66/2012)

1. Dopo la lettera g), del comma 1, dell’art. 30, della l.r. 21 dicembre 2012, n. 66 è aggiunta la seguente:

 

“g bis l’indicazione obbligatoria della zona geografica di raccolta.”.

 

          Art. 4. (Modifiche alla l.r. 10/2004)

1. Il comma 5, dell’art. 18, della l.r. 10/2004 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), è abrogato.

 

2. Alla lettera c), del comma 1, dell’art. 19, della l.r. 10/2004 le parole “e deve essere restituito entro il 15 marzo, alla Provincia che lo ha rilasciato” sono soppresse.

 

3. Al comma 2, dell’art. 19, della l.r. 10/2004 le parole “e della restituzione del tesserino venatorio precedentemente rilasciato” sono soppresse.

 

4. Al comma 4, dell’art. 28 della l.r. 10/2004 le parole “contestualmente alla riconsegna del tesserino regionale che deve avvenire” sono soppresse.

 

5. La lettera a), del comma 4, dell’art. 53, della l.r. 10/2004 è abrogata.

 

6. Al comma 2, dell’art. 58, della l.r. 10/2004 le parole “; detto tesserino va riconsegnato all’Amministrazione Provinciale che ha provveduto al rilascio alla fine del periodo di permanenza in Regione e comunque entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno” sono soppresse.

 

          Art. 5. (Modifica all’art. 9 della l.r. 42/2011)

1. Alla lettera b), del comma 2, dell’art. 9, della l.r. 42/2011 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) sono aggiunte le seguenti parole “e comunque compatibili con la legislazione regionale ed i Piani di Parco vigenti, in applicazione del comma 4, dell’art. 11, della Legge n. 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette)”.

 

          Art. 6. (Modifica all’art. 5 della l.r. 19/2013)

1. All’art. 5 (Piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 24 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)), della L.R. 19/2013 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative” sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) Al comma 1, la parola “cessano” è sostituita con le parole “vengono meno”;

 

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

 

“1 bis. Per gli impianti con potenza maggiore di quelli di cui al comma 1, lett. b) rimangono applicabili i motivi di preclusione di cui all’art. 8 della L.R. n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

1 ter. Gli impianti di cui al comma 1 rimangono assoggettati alle procedure di concessione per le derivazioni di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. 13.8.2007 n. 3/Reg di attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico”.

 

          Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.