Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 13/05/2013 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto (articolo 1 l.r. 68/2012) |
Art. 2. Definizioni (articolo 2 l.r. 68/2012) |
Art. 3. Gestione dei procedimenti e modulistica (articolo 4 l.r. 68/2012) |
Art. 4. Schedario viticolo (articolo 4 l.r. 68/2012) |
Art. 5. Disposizioni per l’utilizzo della menzione vigna ( articolo 2 l.r. 68/2012) |
Art. 6. Riserva regionale dei diritti di impianto (articolo 5 l.r. 68/2012) |
Art. 7. Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto (articolo 5 l.r. 68/2012) |
Art. 8. Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto da far valere su superfici vitate di particolare pregio (articolo 5 l.r. 68/2012) |
Art. 9. Impianti destinati alla coltura di piante madri marze (articolo 6 l.r. 68/2012) |
Art. 10. Impianti destinati a sperimentazione vitivinicola (articolo 6 l.r. 68/2012) |
Art. 11. Concessione di diritti di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità (articolo 6 l.r. 68/2012) |
Art. 12. Reimpianto per ripristino della densità d’impianto (articolo 4 l.r. 68/2012) |
Art. 13. Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato (articolo 9 l.r. 68/2012) |
Art. 14. Impianto di superfici vitate per il consumo familiare (articolo 11 l.r. 68/2012) |
Art. 15. Trasferimento dei diritti di reimpianto (articolo 12 l.r. 68/2012) |
Art. 16. Idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO (articolo 13 l.r. 68/2012) |
Art. 17. Rivendicazione annuale delle produzioni di vini a DO (articolo 14 l.r. 68/2012) |
Art. 18. Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio di mercato (articolo 15 l.r. 68/2012) |
Art. 19. Trasferimento della superficie rivendicabile (articolo 15 l.r. 68/2012) |
Art. 20. Norma transitoria per l’attribuzione della superficie rivendicabile (articolo 24 l.r. 68/2012) |
Art. 21. Commissioni di degustazione (articolo 20 l.r.68/2012) |
Art. 22. Elenco dei tecnici degustatori ed elenco degli esperti degustatori (articolo 21 l.r. 68/2012) |
Art. 23. Abrogazioni |
§ 4.1.301 - D.P.G.R. 13 maggio 2013, n. 24/R.
Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)
(B.U. 17 maggio 2013, n. 22)
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la
Visto il parere del Comitato Tecnico di direzione (CTD) espresso nella seduta del 7 marzo 2013;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 25 marzo 2013 ;
Visto il parere favorevole con le osservazioni della commissione consiliare competente, espresso nella seduta del 18 aprile 2013;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 17 aprile 2013;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del
Vista la
Considerato quanto segue:
1. la corretta e uniforme attivazione degli interventi sul potenziale viticolo rende opportuno definire con precisione, in linea con i regolamenti comunitari, i termini tecnici utilizzati nel presente regolamento, le modalità di registrazione dei procedimenti amministrativi e di predisposizione della modulistica per la presentazione delle domande e delle dichiarazioni nonché le informazioni di carattere tecnico ed agronomico che devono essere contenute nello schedario viticolo e le finalità per cui vengono utilizzate;
2. la resa media regionale dei diritti di reimpianto, già fissata pari a settanta quintali di uva ad ettaro con la previgente normativa, viene confermata in considerazione del breve periodo di tempo trascorso dalla precedente stima;
3. nel rispetto delle disposizioni dettate dal
4. è necessario individuare le finalità per cui vengono concessi i diritti della riserva regionale e fissare i criteri e le modalità per tale concessione;
5. al fine di garantire il non aumento del potenziale viticolo in caso di trasferimento di un diritto di reimpianto e in caso di concessione di un diritto di reimpianto dalla riserva, come richiesto dalla normativa comunitaria, si è ritenuto opportuno confermare il coefficiente di riduzione della superficie pari al 10 per cento, già fissato dalla previgente normativa, da applicare nel caso di passaggio da superficie non irrigua a irrigua;
6. il
7. in attuazione dell’articolo 5, comma 5 della
8. ai sensi della
9. è opportuno stabilire le modalità di presentazione delle domande di concessione dei diritti di nuovo impianto per la realizzazione di superfici vitate destinate alla coltura di piante madri marze, alla sperimentazione vitivinicola o realizzate nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità per garantire comportamenti univoci sul territorio regionale; allo stesso scopo è opportuno stabilire i contenuti dei progetti in base ai quali si chiede di realizzare impianti sperimentali;
10. in considerazione del fatto che il ripristino della densità di impianto iniziale di un vigneto persa a seguito di fallanze influisce sugli elementi strutturali di un vigneto, al fine di garantire il costante aggiornamento dello schedario si è ritenuto opportuno regolare una fattispecie particolare di reimpianto;
11. è necessario comunicare la realizzazione di un impianto di superfici vitate destinate al consumo familiare: in tale casistica, al fine di semplificare al massimo il procedimento amministrativo, è stata prevista la possibilità di presentare, in alternativa alla DUA, una comunicazione cartacea ad ARTEA che provvede ad aggiornare lo schedario viticolo;
12. al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende, sono dettare alcune disposizioni particolari per l’attribuzione della idoneità tecnico produttiva alle unità vitate anche qualora il rapporto percentuale tra i vitigni fissato dal disciplinare di produzione dei vini a denominazione d’origine (DO) non sia rispettato, a condizione che i vitigni presenti siano comunque ammessi dal disciplinare di produzione medesimo, come già previsto dalla previgente normativa;
13. al fine di dettare regole chiare ed univoche in materia di rivendicazione delle produzioni, sono fissati alcuni principi di carattere generale cui attenersi in fase di presentazione della rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO;
14. per garantire che i consorzi di tutela forniscano alle provincie informazioni sufficienti per valutare le proposte di limitazione delle superfici rivendicabili, sono individuati gli elementi che i consorzi devono fornire alla provincia quando presentano la proposta finalizzata al conseguimento dell’equilibrio di mercato;
15. è necessario stabilire le modalità per assicurare che il trasferimento della superficie rivendicabile sia sempre accompagnato dal trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata per lo meno equivalente situata all’interno della zona di produzione dei vini della relativa DO o dal trasferimento di un diritto di reimpianto di superficie vitata per lo meno equivalente al fine di garantire la corretta gestione della superficie rivendicabile;
16. per garantire un corretto passaggio dalla previgente normativa,che consentiva di pianificare le produzioni dei vini a denominazione d’origine protetta (DOP) contingentando gli albi delle denominazioni interessate, alla normativa vigente che, sempre al fine di conseguire l’equilibrio di mercato, prevede di limitare la superficie rivendicabile dei vini interessati, è necessario fissare le regole per attribuire alle singole aziende la superficie rivendicabile sulla base di quanto risulta iscritto agli albi dei vini a DOP e registrato sui diritti di reimpianto con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; in tale conteggio devono essere prese in considerazione anche le superficie iscritte agli albi sospese ai sensi della legge previgente; inoltre è necessario prevedere che le norme sul trasferimento della superficie rivendicabile a seguito di trasferimento della superficie vitata, si applichino ai contratti in essere solo se tali disposizioni sono compatibili con il contenuto del contratto medesimo;
17. per l’istituzione delle commissioni di degustazione si definiscono i compiti dell’organismo di controllo ed i principi per l’indicazione del presidente e del relativo supplente; viene inoltre incaricato il competente settore della Giunta regionale di tenere un archivio delle commissioni di degustazione istituite, dei presidenti, dei segretari e dei relativi supplenti al fine di garantire la conoscibilità del sistema;
18. vengono date disposizioni alle Camere di Commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) per la tenuta e la pubblicazione dell’elenco dei tecnici e degli esperti degustatori, indicando la procedura da seguire per la iscrizione in detti elenchi; inoltre, al fine di favorire l’attività delle strutture di controllo nella nomina delle commissioni di degustazione, in una ottica di trasparenza, si dispone la pubblicazione telematica dei nominativi iscritti negli elenchi;
19. è necessario stabilire le norme che devono essere abrogate o che perdono efficacia dall’entrata in vigore del presente regolamento al fine di garantire la certezza giuridica nella applicazione delle norme,
20. di accogliere il parere favorevole con le osservazioni della commissione consiliare competente e di adeguare conseguentemente il testo;
Si approva il presente regolamento
CAPO I - Oggetto e definizioni
Art. 1. Oggetto (articolo 1
1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 22 della
Art. 2. Definizioni (articolo 2
1. Ai fini del presente regolamento, con riferimento ad una determinata superficie vitata, si intende per:
a) data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la data in cui si conclude l’eliminazione completa di tutti i ceppi;
b) data di inizio dei lavori di impianto: la data in cui viene messa a dimora la prima barbatella;
c) data di realizzazione dei lavori di impianto: la data in cui si completa la messa a dimora di barbatelle di vite innestate o non innestate o parti di vite, per la produzione di uve, per la coltura di piante madri marze o destinate alla sperimentazione vitivinicola;
d) data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in cui si completa l’innesto di viti già precedentemente innestate;
e) superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso;
f) resa di riferimento regionale dei diritti di reimpianto: la resa di riferimento dei diritti di reimpianto, compresi i diritti della riserva regionale, fissata a 70 quintali di uva per ettaro;
g) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP);
h) parcella viticola aziendale: ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del
i) struttura di controllo: l’autorità pubblica designata e l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere l’attività di controllo sui vini a DOP e ad IGP ai sensi dell’articolo 13 del
CAPO II - Potenziale produttivo viticolo
Art. 3. Gestione dei procedimenti e modulistica (articolo 4
1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento sono gestiti, da parte dei soggetti competenti, per mezzo del sistema informativo regionale tramite le apposite procedure predisposte dall’Agenzia regionale toscana per l’erogazione in agricoltura (ARTEA). I provvedimenti e la documentazione conclusiva dei procedimenti amministrativi sono sottoscritti tramite l’apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del
2. La modulistica relativa alle domande e alle dichiarazioni prevista dal presente regolamento è predisposta da ARTEA d’intesa con la competente struttura della Giunta regionale nel rispetto della
Art. 4. Schedario viticolo (articolo 4
1. Le informazioni di carattere tecnico e agronomico contenute nello schedario viticolo di cui all'articolo 4 della legge, riferiti alla singola unità vitata, sono:
a) la superficie riscontrata in ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
b) i riferimenti catastali;
c) il sesto di coltivazione, la densità di impianto e la percentuale di fallanze;
d) l’anno dell’impianto;
e) irriguo/non irriguo;
f) lo stato di coltivazione (coltivato o abbandonato);
g) la destinazione produttiva (vigneto destinato alla produzione di uva, viti da innestare, vivaismo, ricerca e sperimentazione, consumo familiare o altro);
h) il tipo di coltura (specializzato, promiscuo o altro);
i) l’indicazione dell’idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate di cui alla lettera a) ai fini della rivendicazione delle produzioni delle relative DO di cui all’articolo 13 della legge;
l) la forma di allevamento;
m) la composizione ampelografica riferita alla superficie effettivamente investita da ciascun vitigno e non al numero dei ceppi;
n) la eventuale indicazione della menzione vigna.
2. Le unità vitate di cui al comma 1 aventi le stesse caratteristiche di carattere agronomico e di impianto e condotte dalla medesima UTE purché contigue costituiscono l’unità vitata estesa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del
3. Il dato di superficie registrato nello schedario viticolo costituisce il valore da utilizzare come riferimento per i seguenti ambiti:
a) fascicolo aziendale;
b) inventario potenziale produttivo;
c) procedimenti amministrativi;
d) dichiarazioni di vendemmia annuali e rivendicazione DO;
e) regime di domanda unica e sviluppo rurale;
f) attività di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo;
g) altri eventuali ambiti, ad eccezione degli interventi previsti all’articolo 75 del
4. Qualora una superficie vitata registrata nello schedario sia sottoposta ad una nuova misurazione, il dato di superficie registrato nello schedario non viene modificato se la nuova misurazione rientra nella tolleranza di misurazione di cui all’articolo 34 del
Art. 5. Disposizioni per l’utilizzo della menzione vigna ( articolo 2 l.r. 68/2012)
1. Il produttore, che intende iscrivere nello schedario viticolo un nuovo toponimo o nome tradizionale presenta la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegata la documentazione comprovante i requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale delle vigne. Nel caso della menzione vigna seguita dal toponimo deve essere allegata la documentazione cartografica, mentre nel caso della menzione vigna seguita dal nome tradizionale deve essere allegata la documentazione commerciale o promozionale o dichiarativa dell’azienda che ne dimostri l’uso continuativo per almeno cinque anni. Nel caso in cui quest’ultima condizione non sia rispettata, la menzione vigna seguita dal nome tradizionale è registrata nello schedario in modo provvisorio. La registrazione nello schedario diventa definitiva trascorsi i cinque anni o i restanti anni per i quali non è stato possibile dimostrare l’uso continuativo. La menzione vigna iscritta nello schedario in modo provvisorio non può essere utilizzata in fase di rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DOP.
3. Per toponimo si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica. Un toponimo può essere attribuito a più di un'azienda e può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.
4. Per nome tradizionale si intende un nome generico, anche di carattere storico o di fantasia, utilizzato continuativamente per almeno 5 anni. Il nome tradizionale per la sua natura può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.
5. L’elenco regionale delle menzioni vigna di cui all’articolo 6, comma 8 del d.lgs. 61/2010, con la specificazione se la menzione è riferita a un toponimo o a un nome tradizionale, è costituito sulla base delle menzioni vigna registrate nello schedario dai produttori entro la data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione e rivendicazione dei vini a DOP.
6. Alla data di scadenza della dichiarazione di vendemmia e di produzione e rivendicazione dei vini a DOP, ARTEA estrae dallo schedario viticolo l’elenco regionale delle menzioni vigna e lo pubblica nel proprio sistema informativo.
Art. 6. Riserva regionale dei diritti di impianto (articolo 5
1. Nella riserva regionale confluiscono i seguenti diritti:
a) i diritti di nuovo impianto di cui all’articolo 6 della legge, se non utilizzati entro i periodi prescritti;
b) i diritti di reimpianto scaduti e non utilizzati entro i periodi prescritti;
c) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva regionale volontariamente dai detentori;
d) i diritti provenienti da altre riserve;
e) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva regionale e non utilizzati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi;
f) altri diritti assegnati alla riserva regionale in applicazione di norme comunitarie e nazionali.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno la competente struttura della Giunta regionale, tramite le funzionalità del sistema ARTEA, verifica la consistenza dei diritti scaduti contenuti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all’articolo 3 della legge, di seguito registro dei diritti, e ne dà comunicazione ai titolari dei medesimi. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione i conduttori titolari dei diritti scaduti possono presentare eventuali osservazioni. La competente struttura della Giunta regionale si avvale delle province per la verifica dei diritti scaduti.
3. La competente struttura della Giunta regionale provvede alla registrazione dei diritti di reimpianto nella riserva regionale e alla cancellazione dei medesimi dal registro dei diritti.
Art. 7. Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto (articolo 5
1. I diritti di impianto presenti nella riserva regionale sono utilizzati:
a) per realizzare superfici vitate idonee alla produzione di vini a DO;
b) su superfici che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola e del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite purché idonee a produrre vino a DO.
2. I diritti della riserva regionale sono concessi sulla base di atti adottati dalla Giunta regionale tenendo conto, in particolare:
a) delle condizioni di mercato;
b) delle condizioni strutturali e produttive dell’UTE, quali la dimensione della superficie vitata, la provenienza delle superfici oggetto di impianto con riferimento alle superfici assegnate attraverso la banca della terra di cui alla
c) delle caratteristiche del conduttore.
3. Ai fini dell’istruttoria necessaria alla concessione dei diritti della riserva regionale la Regione può avvalersi delle province competenti per territorio.
4. Con la concessione, il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti.
5. Nell`utilizzo dei diritti di reimpianto prelevati dalla riserva nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.
6. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera b) del
7. Il corrispettivo di cui al comma 6 può essere soggetto a variazioni con atto della Giunta regionale sulla base dell’andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.
8. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007, i diritti della riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di età inferiore ai quaranta anni dotati di sufficiente capacità e competenza professionale, che si sono insediati per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.
Art. 8. Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto da far valere su superfici vitate di particolare pregio (articolo 5
1. I diritti di impianto della riserva regionale di cui all’articolo 5, comma 5 della legge, sono richiesti dal conduttore tramite la DUA.
2. Alla DUA il conduttore allega una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato in materie agronomiche nella quale è indicato il particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico dell’impianto, integrata dalla documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.
3. La competente struttura della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della DUA di cui al comma 1, chiede un parere vincolante alla provincia competente per UTE.
4. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime il parere sulla base di una valutazione complessiva, verificato il possesso di almeno tre dei requisiti di seguito riportati:
a) età dell’impianto superiore ai quaranta anni;
b) localizzazione dell’impianto in area sottoposta a vincolo paesaggistico;
c) impianto realizzato totalmente con viti maritate o impianto promiscuo;
d) presenza di terrazzamenti o di altre particolari sistemazioni idraulico agrarie;
e) presenza su almeno il 50 per cento del numero dei ceppi di vitigni idonei alla coltivazione in Toscana e dichiarati a rischio di estinzione ai sensi della
5. La competente struttura della Giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 3, procede entro trenta giorni alla concessione del diritto o al diniego dello stesso in conformità al parere acquisito.
6. Con la concessione il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti.
7. Il diritto concesso ai sensi del presente articolo consente di realizzare un impianto con superficie vitata equivalente.
8. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera b) del reg. (CE) n. 1234/2007, il conduttore deve versare alla Regione per la concessione del diritto della riserva regionale un corrispettivo pari a 300 euro a decara o frazione di decara.
9. Il corrispettivo di cui al comma 8 può essere soggetto a variazioni con atto della Giunta regionale sulla base dell’andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.
10. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007, il diritto della riserva regionale è concesso a titolo gratuito al giovane agricoltore di età inferiore ai quaranta anni dotato di sufficiente capacità e competenza professionale, che si è insediato per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.
CAPO III - Realizzazione di superfici vitate e rivendicazione delle produzioni dei vini a DO
Art. 9. Impianti destinati alla coltura di piante madri marze (articolo 6
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell’autorizzazione all’attività vivaistica;
b) i riferimenti catastali dell’impianto che intende realizzare;
c) la dimensione dell’impianto che intende realizzare;
d) i vitigni da impiantare ed eventuali cloni;
e) la categoria del materiale da impiantare come definito dalla
f) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti;
g) l’eventuale collocazione dell’impianto che intende realizzare nelle aree vocate all’attività vivaistica definite ai sensi dell’articolo 3 della
2. La competente struttura della Giunta regionale concede i diritti di impianto destinati alla coltura di piante madri marze, dandone comunicazione al conduttore e alla provincia in cui ricade l’UTE.
3. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
4. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento;
g) la categoria del materiale impiantato come definito dalla dir. 11/2002/CE.
Art. 10. Impianti destinati a sperimentazione vitivinicola (articolo 6
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) riferimenti catastali dell’impianto che intende realizzare;
b) la dimensione dell’impianto che intende realizzare;
c) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti;
d) l’eventuale collocazione dell’impianto che intende realizzare nelle aree vocate all’attività vivaistica individuate ai sensi dell’articolo 3 della
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto proposto dalla stessa azienda vitivinicola nella cui UTE viene realizzato l’impianto o da aziende associate, da enti di assistenza tecnica, da consorzi di tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche, operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto è corredato da una relazione di una istituzione scientifica a carattere pubblico, operante nella ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in particolare:
a) gli obiettivi;
b) la metodologia di sperimentazione;
c) i risultati attesi;
d) il carattere innovativo della sperimentazione proposta;
e) il responsabile scientifico;
f) le caratteristiche dell’area oggetto di impianto ed in particolare: esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;
g) i lavori di impianto previsti ed in particolare modellamento delle superfici, modalità di lavorazione profonda e successive lavorazioni superficiali, sistema drenante e altre sistemazioni idraulico-agrarie, strutture di sostegno;
h) i vitigni da impiantare.
3. La competente struttura della Giunta regionale concede i diritti di impianto per sperimentazione vitivinicola, dandone comunicazione al conduttore, al responsabile scientifico e alla provincia in cui ricade l’UTE.
4. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
5. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
6. Il responsabile scientifico del progetto di sperimentazione trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno alla competente struttura della Giunta regionale una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti.
7. La competente struttura della Giunta regionale tiene un archivio di tutte le sperimentazioni vitivinicole attive in Toscana.
Art. 11. Concessione di diritti di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità (articolo 6
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) i riferimenti catastali dell’impianto;
b) la dimensione dell’impianto;
c) la dichiarazione che la superficie vitata individuata è oggetto di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato il provvedimento di esproprio o il provvedimento da cui si origina la ricomposizione fondiaria.
3. Il diritto concesso dalla provincia è iscritto e certificato nel registro dei diritti.
4. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto con i diritti concessi ai sensi del comma 3, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) la rappresentazione grafica del vigneto;
d) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
e) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
f) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
5. La provincia tiene un archivio di tutte le superfici realizzate a fronte di concessione del diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.
Art. 12. Reimpianto per ripristino della densità d’impianto (articolo 4
1. Il conduttore, ai fini dell’aggiornamento dello schedario viticolo, nel caso di reimpianto di viti finalizzato al ripristino della densità di impianto iniziale, successivamente alla realizzazione dell’intervento presenta la DUA, contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) i riferimenti catastali dell’impianto;
b) la conformità dell’intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;
c) l a data di inizio e fine dei lavori;
d) la percentuale di viti reimpiantate;
e) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
Art. 13. Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato (articolo 9
1. Il conduttore che procede alla realizzazione di un reimpianto anticipato ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge, è tenuto a stipulare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della provincia competente per UTE pari a 400 euro per ogni decara di superficie vitata da estirpare, a titolo di cauzione per l’impegno assunto a effettuare l’estirpazione entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui viene realizzato l’impianto.
2. Nell’ambito della medesima azienda è consentito effettuare l’estirpazione successiva in una UTE diversa da quella in cui viene effettuato il reimpianto.
3. Nel caso in cui la superficie vitata che si intende estirpare ricada in una UTE localizzata nel territorio di una provincia diversa da quella in cui ricade l’UTE in cui il conduttore intende esercitare il diritto di reimpianto, la provincia competente sul reimpianto comunica la DUA alla provincia in cui il conduttore intende effettuare l’estirpazione. In tal caso la polizza fideiussoria allegata alla DUA deve essere rilasciata a favore della provincia in cui viene effettuata l’estirpazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, l’esito del controllo di cui all’articolo 9, comma 5 della legge, deve essere trasmesso alla provincia in cui viene realizzato l’impianto.
5. Nel caso di cui al comma 3, l’avvenuta estirpazione deve essere comunicata alla provincia in cui ha sede l’UTE in cui è stata effettuata l’estirpazione.
6. Ai sensi dell’articolo 63 comma 4 del reg. (CE) n. 555/2008 qualora l’impegno ad estirpare di cui al comma 1 non sia eseguito entro il termine stabilito, la superficie non estirpata si considera piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall’articolo 90, paragrafo 1, del reg. (CE) n.479/2008.
Art. 14. Impianto di superfici vitate per il consumo familiare (articolo 11
1. Il conduttore, successivamente alla realizzazione di un impianto destinato al consumo familiare, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) la rappresentazione grafica del vigneto;
b) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;
c) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
d) le informazioni di carattere tecnico ed agronomico della superficie vitata impiantata, con riferimento alle caratteristiche del vigneto di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni cartacee di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 4 della legge sono presentate ad ARTEA che provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.
Art. 15. Trasferimento dei diritti di reimpianto (articolo 12
1. Nel caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di un' azienda di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge, il diritto di reimpianto oggetto di trasferimento deve essere esplicitamente citato nell’atto di trasferimento dell’azienda.
2. La compravendita di diritti di reimpianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) della legge deve essere effettuata con scrittura privata registrata o altro atto registrato tra le parti contraenti.
3. Negli atti di trasferimento della conduzione totale o parziale di un' azienda e di compravendita di diritti di reimpianto, devono essere indicati gli estremi identificativi del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento.
4. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve essere registrato a cura della provincia nel registro dei diritti su richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. La richiesta di registrazione del diritto è presentata tramite la DUA allegando l’atto di trasferimento del diritto.
5. Nel caso in cui la provenienza del diritto acquisito sia regionale, la provincia procede al cambio di intestazione salvo motivi ostativi entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA di cui all’articolo 12, comma 5 della legge.
6. Nel caso in cui il diritto di reimpianto acquisito provenga da altre regioni italiane, la provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della DUA di cui all’articolo 12, comma 5 della legge, richiede alla regione di provenienza del diritto il riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto e sull’assenza di vincoli al trasferimento. Nel caso di esito positivo della verifica, la provincia iscrive e certifica il diritto di reimpianto nel registro dei diritti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della regione di provenienza del diritto, informandone la medesima regione.
7. La provincia, al momento dell’iscrizione del diritto di reimpianto proveniente da altre regioni italiane nel registro dei diritti, applica un coefficiente di riduzione proporzionale nel caso in cui la resa del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento sia inferiore a quella media regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del presente regolamento.
8. Alla comunicazione di cui all’articolo 12, comma 7 della legge deve essere allegato l’atto di trasferimento.
Art. 16. Idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO (articolo 13
1. L’idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione di cui all’articolo 13, comma 1 della legge, di seguito idoneità, è attribuita ad un'unità vitata nella sua interezza.
2. L’idoneità è attribuita anche se il rapporto percentuale fra i vitigni non rispetta quello stabilito dal disciplinare di produzione del vino a DO, a condizione che i vitigni presenti nell’unità vitata siano consentiti dal disciplinare medesimo.
Art. 17. Rivendicazione annuale delle produzioni di vini a DO (articolo 14
1. La rivendicazione annuale delle produzione dei vini a DO è effettuata con le seguenti modalità:
a) la rivendicazione delle produzioni è effettuata sulla base dei dati registrati nello schedario viticolo;
b) l’unità di base è il vigneto, costituito da un' unità vitata o unità vitata estesa o da un insieme di unità vitate o di unità vitate estese, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione;
c) il vigneto deve essere totalmente idoneo a produrre i vini a DO che si intende rivendicare, anche parzialmente, e pertanto nel suo complesso deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione alla data di inizio della raccolta delle uve;
d) la produzione di un' unità vitata può concorrere alla produzione di più vigneti;
e) per ciascun vino a DO le percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita dell’impianto, in relazione alla data di impianto, sono il 60 per cento al terzo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora l’impianto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l’anno di impianto;
f) per ciascun vino a DO in caso di sovrainnesto le percentuali massime di produzione di uva sono il 60 per cento al secondo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal terzo anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione. Qualora il sovrainnesto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l’anno di sovrainnesto.
2. Fatto salvo quanto disposto dalle province ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge, in fase di rivendicazione annuale delle produzioni, la superficie rivendicabile riferita a ciascuna denominazione può essere destinata anche alla produzione delle singole tipologie e sottozone della medesima denominazione e alla produzione dei vini cosiddetti “di ricaduta”, qualora previsto dai disciplinari di produzione, purché le superfici oggetto di rivendicazione siano idonee dal punto di vista tecnico-produttivo.
3. I soggetti che intendono rivendicare le produzioni dei vini a DO presentano, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal
4. Mediante i servizi del sistema informativo di ARTEA, i dati delle dichiarazioni sono resi disponibili, alla Regione Toscana, alle strutture di controllo autorizzate per le DO di propria competenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti in riferimento alle singole DO di competenza.
Art. 18. Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l’equilibrio di mercato (articolo 15
1. La proposta dei consorzi di tutela di cui all’articolo 15, comma 1 della legge deve riportare i seguenti elementi:
a) consistenza e caratteristiche delle aziende che producono il vino a DO interessato;
b) superfici idonee a produrre il vino a DO interessato, caratteristiche degli impianti viticoli quali consistenza, età, tipo di impianto e stato fitosanitario;
c) le produzioni e in particolare le tipologie di prodotto, l'andamento delle produzioni e delle giacenze, con riferimento alle ultime cinque campagne;
d) l’evoluzione delle superfici vitate nel tempo e in particolare le estirpazioni, i reimpianti, l’acquisizione di diritti di reimpianto, i nuovi impianti, con riferimento alle ultime cinque campagne;
e) il mercato e in particolare le caratteristiche dei mercati, l'andamento dei prezzi, l'evoluzione della domanda di mercato, le previsioni di mercato;
f) le potenzialità produttive, orientamenti e disponibilità delle aziende agricole, aree vocate alla produzione del vino interessato;
g) gli interventi sui vigneti esistenti realizzati nel corso delle ultime cinque campagne, con particolare riferimento alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e della misura della vendemmia verde inserite nel programma nazionale di sostegno di cui al reg. (CE) n. 1234/2007;
h) altri interventi realizzati nel corso delle ultime cinque campagne viticole, quali: interventi finanziari, ricorso alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al reg. (CE) n. 1234/2007, interventi inerenti la formazione professionale, la ricerca e la sperimentazione;
2. Qualora il consorzio interessato intenda chiedere il rinnovo della limitazione della superficie rivendicabile, è tenuto a presentare alla provincia competente la richiesta di rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del provvedimento, fermo restando che la limitazione della superficie rivendicabile rimane comunque valida fino alla conclusione dell’istruttoria e all’adozione del nuovo provvedimento da parte della provincia.
Art. 19. Trasferimento della superficie rivendicabile (articolo 15
1. In caso di trasferimento, la superficie rivendicabile di un vino a DO di cui all’articolo 15 della legge è registrata nello schedario viticolo dell’azienda destinataria, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4.
2. Nel caso di trasferimento di una superficie rivendicabile acquisita a seguito del trasferimento di una superficie vitata situata all’interno della zona di produzione idonea alla rivendicazione dei vini della relativa DO, il conduttore presenta la DUA ai sensi dell’articolo 15, comma 6 della legge, in cui indica la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo e la superficie vitata almeno equivalente, già registrata nello schedario. Alla DUA deve essere allegato l’atto di trasferimento della superficie vitata in cui viene esplicitata la superficie rivendicabile acquisita. In caso di trasferimento temporaneo del possesso, il trasferimento della superficie vitata e il trasferimento della superficie rivendicabile devono avere la stessa durata.
3. Allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile. A tal fine presenta una DUA con cui chiede alla provincia di registrare nel proprio schedario viticolo la superficie rivendicabile facendo riferimento alla superficie vitata di cui è rientrato in possesso. La provincia provvede alla cancellazione della superficie rivendicabile dall’azienda che aveva in conduzione temporanea la superficie vitata e alla certificazione della superficie rivendicabile all’azienda proprietaria entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA. Nel caso in cui non venga presentata la DUA la superficie rivendicabile non può essere utilizzata né dall’azienda che aveva in conduzione temporanea i terreni né dal proprietario.
4. Nel caso di trasferimento di una superficie rivendicabile accompagnata dal diritto di reimpianto di superficie almeno equivalente, il conduttore presenta la richiesta di registrazione del diritto tramite la DUA di cui all’articolo 12, comma 5 della legge in cui indica anche la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo ai sensi dell’articolo 15, comma 6 della legge. Nell’atto di trasferimento del diritto di cui all’articolo 15, comma 2, deve essere espressamente esplicitata la superficie rivendicabile che accompagna il medesimo diritto.
Art. 20. Norma transitoria per l’attribuzione della superficie rivendicabile (articolo 24
1. In attuazione dell’articolo 24, comma 2 della legge, ARTEA procede a registrare nello schedario viticolo di ciascuna azienda la superficie rivendicabile di cui all’articolo 15, comma 4 della legge sulla base dei seguenti criteri:
a) la superficie rivendicabile corrisponde alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a DOP contingentati, tenendo conto anche delle eventuali iscrizioni sospese ai sensi della
b) qualora un disciplinare di produzione preveda anche tipologie e sottozone, la superficie rivendicabile è registrata con il solo nome della denominazione;
c) le superfici con più di una iscrizione riferita alla medesima denominazione sono prese in considerazione una sola volta;
d) non sono registrate le superfici iscritte ai fini della produzione di vino cosiddetto “di ricaduta” quali le denominazioni Rosso di Montalcino e Rosso di Montepulciano.
2. La disposizione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b) si applica ai contratti di trasferimento temporaneo del possesso di superficie vitate in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento solo se compatibile con quanto previsto nel contratto medesimo.
CAPO IV - Commissioni di degustazione e elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori
Art. 21. Commissioni di degustazione (articolo 20 l.r.68/2012)
1. Ai fini dell’istituzione delle commissioni di degustazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge, la struttura di controllo indica alla competente struttura della Giunta Regionale per ciascuna commissione:
a) la relativa DOP per la quale opera la commissione di degustazione;
b) l’ambito territoriale in cui opera la commissione nonché la sua ubicazione.
2. La struttura di controllo può altresì indicare una stessa commissione di degustazione per più vini a DOP, dandone adeguata motivazione con una relazione da presentare insieme alla proposta di istituzione della commissione.
3. La struttura di controllo presenta la proposta ai sensi dell’articolo 20, comma 5 della legge tenuto conto delle situazioni locali, della disponibilità degli iscritti e sulla base dei seguenti principi:
a) attuare un rinnovamento delle cariche di Presidente e relativo supplente;
b) favorire la valorizzazione di nuove professionalità emergenti;
c) garantire le pari opportunità.
4. La struttura di controllo può altresì ricorrere all’elenco degli esperti degustatori nel formulare la rosa dei nominativi del Presidente e relativo supplente nel caso in cui non sia stato possibile ricorrere all’elenco dei tecnici degustatori, fornendone la motivazione con una relazione da presentare insieme alla proposta dei nominativi.
5. Nell’indicazione dei nominativi riferiti al presidente e al relativo supplente, al segretario e al relativo supplente la struttura di controllo indica altresì il compenso previsto per l’attività svolta.
6. La competente struttura della Giunta regionale tiene un archivio delle commissioni di degustazione istituite, dei presidenti, segretari e relativi supplenti e della scadenza della loro nomina.
Art. 22. Elenco dei tecnici degustatori ed elenco degli esperti degustatori (articolo 21
1. Il soggetto che intende iscriversi in uno degli elenchi dei tecnici o degli esperti degustatori presenta richiesta alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) nel cui ambito territoriale ricade la residenza secondo la modulistica predisposta dalle medesime CCIAA. Nella medesima richiesta indica gli ambiti territoriali in cui intende svolgere la propria attività. Nel caso in cui il richiedente non risieda sul territorio regionale toscano, la richiesta è presentata alla CCIAA del capoluogo di regione o alla CCIAA nel cui ambito territoriale intende operare, se unico.
2. La CCIAA competente provvede ad iscrivere il soggetto richiedente previa verifica dei requisiti previsti dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP ed IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento).
3. Il soggetto iscritto è tenuto a comunicare ogni variazione dei propri dati. Può inoltre richiedere la modifica degli ambiti territoriali di attività. In entrambi i casi presenta istanza di variazione alla CCIAA di iscrizione.
4. Le CCIAA provvedono alla pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 3 della legge con riferimento ai soggetti iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente e riportano per ciascun soggetto iscritto i seguenti dati:
a) nominativo;
b) data di nascita;
c) CCIAA di iscrizione;
d) ambiti territoriali di attività.
5. Le CCIAA provvedono altresì ad aggiornare e pubblicare gli elenchi dei tecnici ed esperti degustatori tramite apposito sito internet.
CAPO V - Abrogazioni
Art. 23. Abrogazioni
1. E’ abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 52/R (Regolamento di attuazione della