Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 20/06/2007 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche della direttiva 89/391/CEE |
Art. 2. Modifiche delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE |
Art. 3. Abrogazione |
Art. 4. Attuazione |
Art. 5. Entrata in vigore |
Art. 6. Destinatari |
§ 5.4.295 - Direttiva 20 giugno 2007, n. 30.
Direttiva n. 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica
(G.U.U.E. 27 giugno 2007, n. L 165)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) L’elaborazione da parte degli Stati membri di relazioni di attuazione pratica quali basi delle relazioni periodiche della Commissione sull’attuazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è contemplata dalla
(2) Una relazione di attuazione è prescritta anche dalle direttive del Consiglio 91/383/CEE, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale [21], 92/29/CEE, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi [22] e 94/33/CE, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro [23].
(3) Le disposizioni relative all’elaborazione di relazioni che figurano nelle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della
(4) Gli obblighi imposti agli Stati membri di presentare una relazione sull’attuazione pratica e alla Commissione di redigere una relazione sulla base delle relazioni nazionali, costituiscono una fase importante del ciclo legislativo e consentono di effettuare un bilancio e una valutazione dei diversi aspetti dell’attuazione pratica delle direttive. È pertanto opportuno estendere tale obbligo alle direttive che non prevedono la presentazione di relazioni, vale a dire la
(5) Occorre quindi uniformare le disposizioni della
(6) La comunicazione della Commissione "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" prevede l’elaborazione di proposte legislative volte a semplificare e a razionalizzare le relazioni di attuazione. Tale aspetto è stato inoltre individuato come una delle priorità per la semplificazione della legislazione comunitaria nel contesto dei lavori da intraprendere nel quadro dell’iniziativa sul miglioramento della legislazione.
(7) È opportuno semplificare la procedura armonizzando le scadenze per la presentazione delle relazioni sull’attuazione pratica alla Commissione e prescrivendo una sola relazione di attuazione pratica, costituita da una parte generale, applicabile a tutte le direttive, e da capitoli specifici relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva. Tali disposizioni e, in particolare, l’introduzione di un nuovo articolo 17 bis nella
(8) La periodicità per l’elaborazione delle relazioni da parte degli Stati membri e per la presentazione delle stesse alla Commissione dovrebbe essere cinque anni. La prima relazione dovrebbe eccezionalmente coprire un periodo più lungo. La struttura delle relazioni dovrebbe essere coerente per consentirne l’utilizzo; le relazioni dovrebbero essere redatte sulla base di un questionario definito dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e includere pertinenti informazioni sugli sforzi preventivi compiuti negli Stati membri, in modo da consentire alla Commissione di valutare adeguatamente come funzioni in pratica la legislazione, tenendo conto delle eventuali pertinenti conclusioni della Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nonché della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
(9) A norma dell’articolo 138, paragrafo 2 del trattato la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un’azione comunitaria a tale riguardo.
(10) In seguito a tale consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un’azione comunitaria e ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta prevista a norma dell’articolo 138, paragrafo 3 del trattato.
(11) Al termine della seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che può condurre alla conclusione di un accordo a norma dell’articolo 138, paragrafo 4 del trattato.
(12) Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per trasporre le modifiche previste dalla presente direttiva che potrebbero, ove opportuno e tenuto conto della specifica natura della presente direttiva, assumere la forma di misure amministrative,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Modifiche della
Nella
"Articolo 17 bis
Relazioni di attuazione
1. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione un’unica relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nonché delle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, indicando il parere delle parti sociali. La relazione fornisce una valutazione dei vari aspetti relativi all’attuazione pratica delle varie direttive nonché, ove appropriati e disponibili, dati disaggregati per genere.
2. La struttura della relazione, unitamente ad un questionario che ne precisa il contenuto, è definita dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
La relazione è costituita da una parte generale, relativa alle disposizioni della presente direttiva collegate ai principi e agli aspetti comuni applicabili a tutte le direttive di cui al paragrafo 1.
La parte generale è integrata da capitoli specifici sull’attuazione degli aspetti particolari di ogni direttiva, compresi indicatori specifici, ove disponibili.
3. La struttura della relazione, unitamente al questionario summenzionato, viene inviata agli Stati membri dalla Commissione almeno sei mesi prima della fine del periodo oggetto della relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro dodici mesi dalla fine del periodo di cinque anni in essa esaminato.
4. Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell’attuazione delle direttive in questione per quanto riguarda la loro rilevanza, delle ricerche e delle nuove conoscenze scientifiche verificatisi nei diversi ambiti. Entro 36 mesi dalla fine del periodo quinquennale, la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dei risultati di tale valutazione e, se del caso, di tutte le iniziative volte a migliorare il funzionamento del quadro normativo.
5. La prima relazione verte sul periodo dal 2007 al 2012 compreso."
Art. 2. Modifiche delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE
1. Nella
"Articolo 17 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della
2. nella
"Articolo 10 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della
3. nella direttiva 92/29/CEE è inserito l’articolo seguente:
"Articolo 9 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della
4. nella direttiva 94/33/CE è inserito l’articolo seguente:
"Articolo 17 bis
Relazione di attuazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi da 1 a 3 della
Art. 3. Abrogazione
Con effetto dal 27 giugno 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) articolo 18, paragrafi 3 e 4 della
2) articolo 10, paragrafi 3 e 4 della
3) articolo 10, paragrafi 3 e 4 della
4) articolo 10, paragrafi 3 e 4 della
5) articolo 9, paragrafi 3 e 4 della
6) articolo 11, paragrafi 3 e 4 della
7) articolo 10, paragrafi 3 e 4 della
8) articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/29/CEE;
9) articolo 14, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/57/CEE;
10) articolo 11, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/58/CEE;
11) articolo 14, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 92/85/CEE;
12) articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 92/91/CEE;
13) articolo 13, paragrafo 4 della
14) articolo 13, paragrafi 3 e 4 della
15) articolo 17, paragrafi 4 e 5 della direttiva 94/33/CE;
16) articolo 15 della direttiva 98/24/CE;
17) articolo 13, paragrafo 3 della
18) articolo 13 della
19) articolo 16 della
20) articolo 12 della
21) articolo 12 della
Art. 4. Attuazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012.
Art. 5. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 6. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Parere espresso il 17 gennaio 2006.
[2] Parere del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 30 maggio 2007.
[3] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal
[4] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.
[5] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla
[6] GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.
[7] GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9.
[8] GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14.
[9] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.
[10] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.
[11] GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
[12] GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.
[13] GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10.
[14] GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1.
[15] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
[16] GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57.
[17] GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.
[18] GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.
[19] GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.
[20] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.
[21] GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.
[22] GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19. Direttiva modificata dal
[23] GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
[24] GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.
[25] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.
[26] GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla