Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.4 politica e tutela del lavoro |
Data: | 27/03/2003 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 5.4.211 - Direttiva 27 marzo 2003, n. 18.
Direttiva n. 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione, elaborata a seguito della consultazione delle parti sociali e del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Nelle conclusioni del 7 aprile 1998 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione all'amianto il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di modifica della
(2) Alla luce delle suddette conclusioni, la Commissione era stata inoltre invitata a presentare proposte di modifica della
(3) Nel parere sull'amianto il Comitato economico e sociale ha chiesto alla Commissione di adottare nuove misure per la riduzione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
(4) Il divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di amianto crisotilo introdotto con la
(5) Tutti i lavoratori dovrebbero essere tutelati contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e dovrebbero essere pertanto soppresse le eccezioni previste per i settori marittimo e aereo.
(6) Al fine di garantire la chiarezza della definizione delle fibre, occorre ridefinirle sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).
(7) Fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, una limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.
(8) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto dovrebbe essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.
(9) È importante escludere le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti fibre d'amianto aggiunte deliberatamente, tenuto conto che il livello d'esposizione delle stesse è elevato e difficile da prevenire.
(10) Tenuto conto delle conoscenze tecniche più recenti, occorre meglio definire la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.
(11) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre i valori limite di esposizione professionale all'amianto.
(12) È opportuno che i datori di lavoro siano tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o altre attività all'interno o all'esterno di essi.
(13) È indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.
(14) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.
(15) Il contenuto dei registri e delle cartelle cliniche previsti dalla
(16) È opportuno aggiornare le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, a fini di un'individuazione precoce delle patologie dovute all'amianto.
(17) Dato che l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
(18) Le modifiche che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
(19) Tali modifiche sono limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
(20) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La
1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è abrogato;
2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
Ai fini della presente direttiva, il termine “amianto” indica i seguenti silicati fibrosi:
- l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS (*),
- la grunerite d'amianto (amosite) n. 12172-73-5 del CAS (*),
- l'antofillite d'amianto, n. 77536-67-5 del CAS (*),
- il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS (*),
- la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS (*),
- la tremolite d'amianto, n. 77536-68-6 del CAS (*).
(*) Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).»;
3) all'articolo 3:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Purché si tratti di esposizioni sporadiche dei lavoratori e siano di debole intensità e risulti chiaramente dai risultati della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all'amianto non sia superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli articoli 4, 15 e 16 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.»;
b) È inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.»;
4) l'articolo 4 è modificato come segue:
a) il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2) La notifica dev'essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile degli Stati membri, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:
a) dell'ubicazione del cantiere;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;
c) delle attività e dei procedimenti applicati;
d) del numero dei lavoratori interessati;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto»;
b) il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4) Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.»;
5) all'articolo 5, è aggiunto il comma seguente:
«Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente, sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto.»;
6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6.
Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:
1) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
2) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria;
3) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere regolarmente sottoposti ad un'efficace pulizia e manutenzione;
4) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
5) i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Questa misura non si applica alle attività estrattive. Detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della
7) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7.
1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato nell'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa.
4. Il prelievo dei campioni dev'essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre.
5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite PCM (microscopio a contrasto di fase), applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 (*) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria di cui al primo comma si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
(*) Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell'aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496, OMS, Ginevra 1997.»;
8) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8.
I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).»;
9) all'articolo 9, il paragrafo 1 è abrogato;
10) l'articolo 10 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.»;
11) è inserito l'articolo seguente:
«Art. 10 bis.
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.
Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.»;
12) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato dall'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:
a) i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;
b) sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato nell'articolo 8; e
c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.»;
13) all'articolo 12, paragrafo 2, i primi due comma sono sostituiti dal testo seguente:
«2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il piano deve in particolare prevedere che:
- l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto,
- vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),
- al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto occorre accertarsi dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.»;
14) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Art. 12 bis.
1. I datori di lavoro devono prevedere un'idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei residui;
i) la necessità del controllo sanitario.
3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all'eliminazione dell'amianto sono messi a punto a livello comunitario.
Art. 12 ter.
Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.»;
15) all'articolo 14, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano informati più in fretta possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.»;
16) all'articolo 15, il punto 3) è sostituito dal seguente:
«3) Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.
Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori può segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.»;
17) all'articolo 16, il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2) Il registro di cui al punto 1) e le cartelle cliniche individuali di cui all'articolo 15, punto 1) devono essere conservati per un periodo minimo di quarant'anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.»;
18) all'articolo 16, è aggiunto il punto seguente:
«3) I documenti di cui al punto 2) vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali»;
19) è inserito l'articolo seguente:
«Art. 16 bis.
Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive proporzionate e dissuasive»;
20) l'allegato I è abrogato;
21) all'allegato II, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3) L'accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure:
- tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore,
- colloquio individuale,
- esame clinico generale e segnatamente del torace,
- esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).
Il medico e/o l'autorità preposta alla sorveglianza medica devono decidere, alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria.»;
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 aprile 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.