§ 42.2.224 - D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209.
Regolamento di organizzazione dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:12/11/2009
Numero:209


Sommario
Art. 1.  Natura e finalità dell'ente
Art. 2.  Organi centrali
Art. 3.  Sezioni TSN
Art. 4.  Statuto UITS
Art. 5.  Entrate
Art. 6.  Amministrazione e contabilità
Art. 7.  Disposizioni transitorie e finali


§ 42.2.224 - D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209. [1]

Regolamento di organizzazione dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 25 gennaio 2010, n. 19)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale;

     Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

     Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e, in particolare, gli articoli 8 e 31;

     Vista la legge 28 maggio 1981, n. 286, recante disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, recante norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, e, in particolare, l'articolo 18;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI» ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;

     Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, in relazione alla destinazione del personale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Natura e finalità dell'ente

     l. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata «UITS», di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonchè di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

     2. L'UITS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d'ora in poi «TSN». Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Organi centrali

     1. Sono organi centrali dell'UITS:

     a) l'assemblea nazionale;

     b) il presidente nazionale;

     c) il consiglio direttivo;

     d) il consiglio di presidenza;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

     2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle sezioni TSN, con diritto di voto, nonchè da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 4, senza diritto di voto.

     3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'UITS, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 4. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.

     4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'UITS tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni TSN e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di una atleta.

     5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalità stabilite nello statuto di cui all'articolo 4, è convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessità o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessità o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.

     6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo ed uno supplente dall'assemblea nazionale dell'UITS e uno dal CONI. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

     7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se subentrati nel corso del quadriennio.

 

     Art. 3. Sezioni TSN

     1. Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonchè, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:

     a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione TSN;

     b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonchè l'organizzazione di manifestazioni sportive;

     c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

     2. Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'UITS, nonchè sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, peri profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità, nonchè compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

     3. In ogni comune può essere costituita una sola sezione TSN. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'UITS, una o più delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione TSN di appartenenza.

     4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni TSN alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le TSN possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.

     5. Le sezioni TSN svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:

     a) quote annuali dei propri iscritti;

     b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;

     c) proventi dell'attività sportiva e ludica;

     d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonchè donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto della sezione TSN;

     e) corrispettivi per l'attività didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.

 

     Art. 4. Statuto UITS

     1. L'organizzazione e il funzionamento dell'UITS sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè nel presente regolamento. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal CONI ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

     a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 2;

     b) le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell'UITS e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni TSN;

     c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'UITS nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al CONI e della preparazione dei tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;

     d) i compiti in capo all'UITS di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni TSN, nonchè di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica;

     e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonchè dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'UITS. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'UITS, d'intesa con il Ministero della difesa;

     f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'UITS in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale;

     g) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonchè dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica;

     h) le modalità di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprietà dell'UITS e dell'organizzazione periferica, nonchè dei beni demaniali in uso;

     i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento delle strutture periferiche, nonchè degli organi di giustizia sportiva;

     l) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni TSN, di cui all'articolo 3, comma 2;

     m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari;

     n) la definizione dei simboli dell'UITS e delle sezioni TSN;

     o) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi.

 

     Art. 5. Entrate

     1. Le entrate dell'UITS sono costituite da:

     a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'UITS presso le sezioni TSN e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale;

     b) contributi e finanziamenti erogati dal CONI per le attività sportive e agonistiche;

     c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;

     d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

     e) corrispettivi per eventuali attività rese;

     f) entrate eventuali e diverse;

     g) rendite patrimoniali.

 

     Art. 6. Amministrazione e contabilità

     1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonchè la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UITS.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie e finali

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

     a) è adottato lo statuto di cui all'articolo 4, con le modalità ivi previste;

     b) decadono dalla carica i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti nominati dal Presidente nazionale.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2010  Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 86


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.