Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 7. Armi e sostanze esplodenti |
Capitolo: | 7.3 disciplina generale |
Data: | 28/05/1981 |
Numero: | 286 |
Sommario |
Art. 1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un [...] |
Art. 2. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in L. 5.000 |
Art. 3. La legge 24 dicembre 1966, n. 1261, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate |
§ 7.3.13 – L. 28 maggio 1981, n. 286. [1]
Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale.
(G.U. 11 giugno 1981, n. 159).
Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato.
La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in L. 5.000.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese.[Omissis]
Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
La
[1] Abrogata dall'art. 2268 del