§ 42.2.210 - D.P.R. 27 luglio 2007, n. 156.
Regolamento concernente: "Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani".


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:27/07/2007
Numero:156


Sommario
Art. 1.  Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani


§ 42.2.210 - D.P.R. 27 luglio 2007, n. 156. [1]

Regolamento concernente: "Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani".

(G.U. 19 settembre 2007, n. 218)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 1, commi 6 e 19, lettera d), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006, con il quale le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive sono state delegate al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

     Vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013;

     Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che all'articolo 5 costituisce, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

     Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1441/2007, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 aprile e del 18 giugno 2007;

     Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani

     1. E' emanato lo statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

     2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

     Allegato

     STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

 

     Art. 1. Natura giuridica

     1. L'Agenzia nazionale per i giovani, di seguito denominata: "Agenzia", è agenzia di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

 

     Art. 2. Attività

     1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013, l'Agenzia svolge le funzioni di Agenzia nazionale italiana del programma comunitario.

     2. L'Agenzia promuove la cittadinanza attiva dei giovani, ed, in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale, favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e dello sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo. Nell'ambito di tali obiettivi generali, l'Agenzia persegue gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 della citata decisione n. 1719/2006/CE.

     3. L'attuazione del programma di cui al comma 1, in riferimento all'obiettivo specifico di sviluppare l'apprendimento interculturale da parte dei giovani, previsto all'articolo 3 della citata decisione n. 1719/2006/CE, è realizzata unitamente ai Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.

 

     Art. 3. Indirizzo e vigilanza

     1. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Ministro delegato per le politiche giovanili e le attività sportive e dal Ministro della solidarietà sociale, che, oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono:

     a) all'approvazione dei programmi delle attività, nonchè dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;

     b) all'emanazione di direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere ed in ordine alle eventuali specifiche attività da intraprendere;

     c) all'acquisizione di dati e notizie e all'effettuazione di verifiche per accertare l'osservanza degli indirizzi impartiti.

     2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettera a), i programmi delle attività, nonchè i bilanci e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati per l'approvazione ai Ministri vigilanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.

     3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste nel comma 1, lettere b) e c), l'Agenzia trasmette periodicamente ai Ministri vigilanti i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.

 

     Art. 4. Organi dell'Agenzia

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Direttore generale;

     b) il Comitato direttivo;

     c) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 5. Direttore generale

     1. Il Direttore generale, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dai Ministri vigilanti.

     2. L'incarico di Direttore generale è conferito, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, a persona con comprovata esperienza e professionalità nel settore delle politiche giovanili, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

     3. Al Direttore generale spetta un trattamento economico complessivo non superiore a quello previsto per i dirigenti preposti alla direzione di uffici di livello dirigeaziale generale.

     4. Il Direttore generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Agenzia, ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi dei Ministri vigilanti. In particolare il Direttore generale:

     a) determina i programmi per dare attuazione agli obiettivi della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e agli indirizzi dei Ministri vigilanti;

     b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonchè di rispondenza dell'attività svolta al pubblico interesse;

     c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;

     d) promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione europea per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del programma "Gioventù in azione".

 

     Art. 6. Comitato direttivo

     1. Il Comitato direttivo è composto da tre membri, oltre al Direttore generale che lo presiede.

     2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite e svolge le ulteriori funzioni ad esso assegnate dallo statuto e dai regolamenti.

     3. I membri del Comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, scelti tra i dirigenti dell'Agenzia o, in loro mancanza, tra persone con comprovata esperienza e professionalità nel settore delle politiche giovanili e durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

     4. I compensi dei membri del Comitato direttivo sono determinati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 7. Collegio dei revisori

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente nonchè da un membro supplente.

     2. I componenti del Collegio dei revisori, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, sono nominati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale e durano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.

     3. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 8. Obiettivi

     1. Con apposita convenzione da stipularsi, con cadenza biennale, tra i Ministri vigilanti e il Direttore generale dell'Agenzia, sono definiti gli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultima, nell'ambito della missione affidata ad essa dalla legge, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare, le modalità di verifica dei risultati di gestione, nonchè gli strumenti necessari ad assicurare ai medesimi Ministri una adeguata conoscenza dei fattori gestionali interni.

 

     Art. 9. Organizzazione

     1. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in due servizi, rispettivamente incaricati delle funzioni amministrative e di quelle a carattere operativo. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale tra i servizi in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

     2. All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297. L'Agenzia subentra nella titolarità di tutti i rapporti eventualmente pendenti in capo alla precedente struttura.

     3. Con regolamenti interni, adottati dal Direttore generale e approvati dai Ministri vigilanti, l'Agenzia può adeguare l'organizzazione, strumentale e di personale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8. Le delibere concernenti la variazione della dotazione organica del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate dai Ministri vigilanti, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 10. Regolamento interno di contabilità

     1. Il Direttore generale dell'Agenzia ha facoltà di deliberare e di proporre all'approvazione dei Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento interno di contabilità ispirato, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e limitatamente all'esecuzione di attività specificamente connessa con gli adempimenti comunitari.

 

     Art. 11. Personale

     1. In sede di prima applicazione il funzionamento dell'Agenzia è assolto da quindici unità, di cui due unità di ruolo derivanti dalla struttura precedentemente esistente presso il Ministero della solidarietà sociale, corrispondenti alle qualifiche C1 e C2.

     2. La consistenza della dotazione organica del-l'Agenzia è determinata con successivo provvedimento integrativo del presente regolamento, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

     3. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è effettuata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     4. E' fatta salva la possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

     5. Al fine di garantire la piena funzionalità del-l'Agenzia nella fase iniziale della sua attività, i contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati, per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile per un periodo di pari durata, con i soggetti con i quali la soppressa Agenzia nazionale italiana gioventù aveva stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno.

     6. Nel caso di assunzioni a tempo determinato nel triennio 2007-2009, nel bandire le prove selettive, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riserva una quota del 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali la soppressa Agenzia nazionale italiana gioventù aveva stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

 

     Art. 12. Rapporti con altre amministrazioni

     1. L'Agenzia regola i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione con altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte dei Ministri vigilanti.

 

     Art. 13. Entrate

     1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dal finanziamento statale previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e dalle risorse comunitarie.

 

     Art. 14. Patrocinio

     1. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23.