Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 19/11/2010 |
Numero: | 252 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è aggiunto in fine il seguente comma |
§ 41.7.321 - D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 252.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari.
(G.U. 2 febbraio 2011, n. 26)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 2, comma 283, della
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del suddetto
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. All'articolo 1 del
«Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonchè quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al
2. All'articolo 4-bis del
a) al comma 1 le parole: «L'assistenza sanitaria e» sono soppresse e le parole: «sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «è assicurato»;
b) la lettera a) del comma 3 è abrogata.
3. Gli oneri relativi alle funzioni trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal comma 1 sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.
4. Il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato con successivo provvedimento dalla competente amministrazione statale d'intesa con la Provincia territorialmente competente, è trasferito alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. A detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. Le Province subentrano allo Stato nelle convenzioni in essere per lo svolgimento dell'attività professionale relativa alle funzioni oggetto del trasferimento ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero della giustizia comunica alle Province i nominativi del predetto personale e la tipologia del rapporto convenzionale in atto. I rapporti di lavoro a tempo determinato e i rapporti convenzionali previsti da questo comma con scadenza anteriore a sei mesi dalla data di efficacia di questo decreto con il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale se successiva. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili connessi all'esercizio delle attività sanitarie di cui a questo decreto sono trasferiti alle Province autonome con le modalità previste dal