Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.4 fondi di investimento |
Data: | 14/10/2005 |
Numero: | 256 |
Sommario |
Art. 1. Fondi speculativi che investono prevalentemente in attività immobiliari |
§ 15.4.23 - D.M. 14 ottobre 2005, n. 256.
Modifiche al regolamento emanato con decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, attuativo dell'articolo 37 del TUF, concernente la determinazione dei criteri generali, cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento. Fondi speculativi dedicati ad operazioni di valorizzazione, trading e sviluppo immobiliare e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio.
(G.U. 20 dicembre 2005, n. 295)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico di cui al
Visto l'articolo 37 del predetto testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Visto in particolare, l'articolo 37, comma 2, lettera b-bis del testo unico il quale stabilisce che, con regolamento, si preveda che i fondi immobiliari possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni;
Visto l'articolo 3, comma 1, del testo unico il quale dispone che «i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Visto il regolamento di cui al
Visto in particolare l'articolo 12-bis, comma 7, del
Visto altresì l'articolo 16 del
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 13 giugno 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Fondi speculativi che investono prevalentemente in attività immobiliari
1. All'articolo 12-bis del
«I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento».