§ 15.4.23 - D.M. 14 ottobre 2005, n. 256.
Modifiche al regolamento emanato con decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, attuativo dell'articolo 37 del TUF, concernente la determinazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.4 fondi di investimento
Data:14/10/2005
Numero:256


Sommario
Art. 1.  Fondi speculativi che investono prevalentemente in attività immobiliari


§ 15.4.23 - D.M. 14 ottobre 2005, n. 256.

Modifiche al regolamento emanato con decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, attuativo dell'articolo 37 del TUF, concernente la determinazione dei criteri generali, cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento. Fondi speculativi dedicati ad operazioni di valorizzazione, trading e sviluppo immobiliare e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio.

(G.U. 20 dicembre 2005, n. 295)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato «Testo unico»;

     Visto l'articolo 37 del predetto testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

     Visto in particolare, l'articolo 37, comma 2, lettera b-bis del testo unico il quale stabilisce che, con regolamento, si preveda che i fondi immobiliari possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni;

     Visto l'articolo 3, comma 1, del testo unico il quale dispone che «i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» di seguito denominata «legge n. 400 del 1988»;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;

     Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata data attuazione all'articolo 37 del testo unico, di seguito denominato «regolamento n. 228 del 1999»;

     Visto in particolare l'articolo 12-bis, comma 7, del regolamento n. 228 del 1999, il quale dispone che i fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni;

     Visto altresì l'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, il quale stabilisce che possono essere istituiti fondi speculativi in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del TUF;

     Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 13 giugno 2005;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 13 luglio 2005;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Fondi speculativi che investono prevalentemente in attività immobiliari

     1. All'articolo 12-bis del D.M. 24 maggio 1999, n. 228, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis:

     «I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento».