Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.4 fondi di investimento |
Data: | 31/01/2003 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Pubblicità |
Art. 3. Oggetto dell'investimento |
Art. 4. Quotazione dei certificati |
Art. 5. Modalità di partecipazione ai fondi aperti |
Art. 6. Fondi chiusi |
Art. 7. Fondi immobiliari |
Art. 8. Fondi immobiliari con apporto pubblico |
Art. 9. Modalità di partecipazione ai fondi chiusi |
Art. 10. Rubrica del Capo III |
Art. 11. Fondi garantiti |
Art. 12. Fondi speculativi |
§ 15.4.15 - D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.
Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
(G.U. 25 marzo 2003, n. 70)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il
Visto l'articolo 5, comma 2, della
Visto il testo unico di cui al
Visto l'articolo 37 del predetto Testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) determina, con regolamento adottato, sentite la Banca d'Italia e la Consob, i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che "i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Visto il regolamento di cui al
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Vista la richiesta di chiarimenti del Consiglio di Stato di cui al parere interlocutorio dell'8 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2002;
Considerato che il riferimento normativo di cui all'articolo 12 bis, all'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) del Testo unico appare pertinente in considerazione dell'opportunità di richiamare espressamente, al fine di evitare incertezze interpretative, il potere della Banca d'Italia di disciplinare i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione, nei casi di acquisto o conferimento di beni diversi da quelli disciplinati dal medesimo articolo 12 bis del presente regolamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del
a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d bis) "fondi immobiliari: i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;";
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) "fondazioni bancarie: le fondazioni disciplinate dal
c) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g bis) "partecipazioni in società immobiliari: le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;";
d) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"h bis) "gruppo rilevante: il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico.".
Art. 2. Pubblicità
1. All'articolo 3 del
"5 bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12 bis prevede, in conformità ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicità per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicità, anche per estratto:
a) delle relazioni di stima;
b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;
c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12 bis, comma 8;
d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12 bis, comma 3, lettera b).".
Art. 3. Oggetto dell'investimento
1. All'articolo 4 del
a) al comma 2, lettera d), le parole "beni immobili e diritti reali immobiliari;" sono sostituite dalle seguenti: "beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;".
Art. 4. Quotazione dei certificati
1. All'articolo 5 del
al comma 3, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "entro ventiquattro mesi".
Art. 5. Modalità di partecipazione ai fondi aperti
1. All'articolo 10 del
"1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe.".
Art. 6. Fondi chiusi
1. All'articolo 12 del
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.".
Art. 7. Fondi immobiliari
1. Dopo l'articolo 12 del
"Art. 12 bis. Fondi immobiliari.
1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, è investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale è ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività.
3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso può essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve:
a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento;
b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione può essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali.
4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della società di gestione dei fondi immobiliari o delle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:
a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non può superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione non può superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 60 per cento del valore del fondo;
b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua;
c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;
d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalità con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;
f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.
5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.
6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.
7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui è investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.
8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo.".
Art. 8. Fondi immobiliari con apporto pubblico
1. All'articolo 13 del
a) al comma 2, dopo le parole: "articolo 14 bis," sono aggiunte le seguenti: "in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato,";
b) al comma 2, dopo le parole: "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12 bis.";
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 9. Modalità di partecipazione ai fondi chiusi
1. All'articolo 14 del
a) al comma 2, le parole: "un'unica emissione" sono sostituite dalle seguenti: "una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento,";
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima.";
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.".
Art. 10. Rubrica del Capo III
1. La rubrica del Capo III del
"Capo III (Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi).".
Art. 11. Fondi garantiti
1. Dopo l'articolo 15 del
"Art. 15 bis. Fondi garantiti.
1. Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.
2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso.
3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalità per la prestazione della garanzia di cui al comma 1.".
Art. 12. Fondi speculativi
1. All'articolo 16 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità.";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.".