Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/05/2000 |
Numero: | 180 |
Sommario |
Art. 1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è soppresso |
Art. 2. Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è sostituito dal seguente: [...] |
§ 98.1.2279 - D.M. 22 maggio 2000, n. 180.
Modificazioni al regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni d'investimento
(G.U. 3 luglio 2000, n. 153)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il
Visto in particolare l'articolo 37, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni d'investimento con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Considerata la difficoltà di reperire sul mercato una garanzia nei termini previsti dall'articolo 17, comma 11, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228;
Ritenuta l'opportunità di non differenziare il regime dei fondi immobiliari ad apporto rispetto ai fondi immobiliari ordinari, ove non strettamente necessario;
Ritenuta l'opportunità di consentire l'avvicendamento di soggetti diversi nell'incarico di valutazione dei fondi con apporto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 17 aprile 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è soppresso.
Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è sostituito dal seguente: "L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta".Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.