§ 98.1.18562 - Legge 23 marzo 1983, n. 83.
Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/03/1983
Numero:83


Sommario
Art. unico.      Gli articoli 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico


§ 98.1.18562 - Legge 23 marzo 1983, n. 83.

Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980.

(G.U. 1 aprile 1983, n. 90)

 

     Art. unico.

     Gli articoli 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico.

     All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

     1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

     2) dalle provincie, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunità montane e da tutti gli altri enti pubblici.

     Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma è ridotto a 14.000 unità di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonchè alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.

     Alle eventuali variazioni disposte dalla commissione delle Comunità europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

     L'ultimo comma del medesimo art. 1 è soppresso.

     All'articolo 2, secondo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     "f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 1)".

     L'ultimo comma del medesimo art. 2 è sostituito dai seguenti:

     "Le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da a) ad e) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonchè le circostanze di cui alle citate lettere da a) ad e) in base alle quali il contratto è stato concluso.

     Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla commissione delle Comunità europee.

     Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 1), nonchè le regioni e le provincie devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da a) ad f) del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione delle Comunità europee".

     All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'art. 5 non può essere inferiore a 42 ed a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'art. 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'art. 1, primo comma".

     All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b) del precedente art. 6 non può essere inferiore a 42 ed a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'art. 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'art. 1, primo comma".

     Il quarto comma del medesimo art. 8 è sostituito dal seguente:

     "Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 30 ed a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'art. 1, primo comma ".

     All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge".

     Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, è annesso il seguente allegato.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato

     (Omissis)