§ IV.1.77 - L.R. 30 novembre 2000, n. 16.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:30/11/2000
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto).
Art. 3.  (Funzioni attribuite alla Regione).
Art. 4.  (Funzioni riservate alla competenza regionale).
Art. 5.  (Funzioni delegate alle Province).
Art. 6.  (Funzioni conferite ai Comuni).
Art. 7.  (Funzioni conferite alle Comunità montane).
Art. 8.  (Disposizioni regionali).
Art. 9.  (Programmazione in agricoltura).
Art. 10.  (Anagrafe aziendale).
Art. 11.  (Razionalizzazione delle funzioni regionali attuate attraverso gli enti strumentali regionali).


§ IV.1.77 - L.R. 30 novembre 2000, n. 16.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura.

(B.U. 13 dicembre 2000, n. 147).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materie di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale", provvede a disciplinare l'articolazione e l'organizzazione delle funzioni attribuite in materia di agricoltura, alimentazione, acquacoltura, caccia, pesca, incentivi alle imprese agricole e zootecniche e usi civici alla Regione, ovvero da questa conferite alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e alle Comunità montane.

 

     Art. 2. (Oggetto).

     1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 4 dicembre 1993, n. 491, le funzioni amministrative in materia di agricoltura concernono: le coltivazioni della terra, le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; la raccolta, conservazione, trasformazione e commercio dei prodotti agricoli e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico; il demanio armentizio; la propaganda per la cooperazione agricola; la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio- economica in agricoltura; la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli; l'assistenza aziendale e interaziendale nel settore agricolo; il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie; gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione e il commercio dei prodotti agricoli; il miglioramento e incremento zootecnico; il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi; la gestione dei centri di fecondazione artificiale; ogni altro intervento sulle strutture agricole, anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.

 

     Art. 3. (Funzioni attribuite alla Regione).

     1. Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 143/1997, sono esercitate dalla Regione direttamente, ovvero conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane o svolte attraverso enti funzionali, tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale e alimentazione già svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e non mantenute alla specifica competenza statale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo medesimo.

 

     Art. 4. (Funzioni riservate alla competenza regionale).

     1. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni e i compiti amministrativi richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale concernenti:

     a) i rapporti con il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico; il coordinamento delle funzioni delegate e la relativa vigilanza;

     b) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali;

     c) la ripartizione delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate;

     d) le funzioni amministrative, comprese la vigilanza e la tutela, relative a enti o istituzioni a carattere regionale;

     e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti, ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 e successive modificazioni, sulla base delle proposte formulate dalle Province entro i termini previsti dalla legislazione vigente;

     f) la regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria, anche attraverso la istruzione e redazione del piano faunistico venatorio regionale e la predisposizione del calendario venatorio regionale; il controllo tecnico-amministrativo dei piani faunistici provinciali;

     g) il coordinamento e l'indirizzo per i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali;

     h) l'offerta dei prodotti agricoli e gli interventi sui mercati, ivi comprese le relative forme organizzative;

     i) gli interventi sulle strutture di trasformazione e

commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione;

     j) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario e, in particolare, il riparto fra gli stessi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso;

     k) il riconoscimento giuridico delle associazioni dei produttori agricoli, la vigilanza e il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;

     l) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;

     m) la rappresentanza in commissioni, gruppi di lavoro, incontri e riunioni a livello nazionale ove si trattino problemi di carattere agricolo;

     n) le funzioni amministrative concernenti la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale all'assistenza tecnica in agricoltura; nonché, d'intesa con le Province, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;

     o) l'impostazione e gestione di programmi e di azioni di coordinamento per la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare pugliese, anche in raccordo con omologhe azioni locali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia;

     p) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, l'attuazione degli interventi relativi alla promozione e all'orientamento dei consumi alimentari;

     q) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, ivi comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche;

     r) la bonifica e l'irrigazione, ivi compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica;

     s) la gestione del servizio informativo agricolo della Regione Puglia e il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, anche in collegamento con l'Ufficio statistico regionale;

     t) la definizione di capitolati speciali d'appalto finalizzati all'acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali è ritenuta necessaria l'uniformazione su standard di livello regionale;

     u) la definizione di convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia che disciplinino modalità e condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti delegati, e il relativo trasferimento telematico, di dati, notizie e atti presenti nel registro delle imprese;

     v) le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite con l'articolo 1 del D.P.R. 11/1972 e con l'articolo 66 del D.P.R. 616/1977 e disciplinate dalla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7;

     w) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa regionale, statale e comunitaria.

 

     Art. 5. (Funzioni delegate alle Province).

     1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

     a) gli interventi relativi al miglioramento delle strutture agrarie (l'insediamento di giovani agricoltori, l'indennità compensativa nelle aree non rientranti fra quelle delimitate per le Comunità montane), ivi compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;

     b) la ricomposizione e il riordinamento fondiario;

     c) i contributi per l'acquisto di macchine innovative e macchine sostitutive per rottamazione;

     d) la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante, l'autorizzazione per l'uso dei presidi sanitari di I e II categoria di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e successive modifiche e integrazioni;

     e) le richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti;

     f) le attività zootecniche aziendali, la bachicoltura, l'apicoltura, l'elicicoltura e le relative produzioni;

     g) l'acquacoltura e la produzione ittica nelle acque interne;

     h) l'autorizzazione all'abbattimento di piante di ulivo; l'attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti; l'autorizzazione all'attività vivaistica e al commercio di piante, parti di piante e altro materiale di moltiplicazione vegetale;

     i) l'attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori non compresi nelle aree sottese alle Comunità montane, e, in particolare, i contributi in conto interessi su prestiti, compresi quelli di soccorso, e i mutui di miglioramento perfezionati a tasso agevolato dalle banche convenzionate, a favore delle aziende agricole e degli organismi cooperativi, nonché l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;

     j) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi alla educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche;

     k) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per la gestione delle quote di produzione;

     l) l'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia di calamità naturali e di avversità atmosferiche, nonché le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti ad esse, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e);

     m) le funzioni di vigilanza sui Consorzi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche;

     n) i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali;

     o) le funzioni ex UMA connesse all'immatricolazione delle nuove macchine agricole e al trasferimento di proprietà di macchine agricole usate;

     p) gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente provinciale;

     q) le attività agrituristiche di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 34, fatte salve quelle ricadenti nei territori compresi nelle Comunità montane.

     2. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale.

 

     Art. 6. (Funzioni conferite ai Comuni).

     1. Sono conferite ai Comuni o a Consorzi costituiti fra gli stessi le funzioni amministrative concernenti:

     a) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in agricoltura previa verifica delle risultanze del registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     b) l'autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali e interpoderali;

     c) la formazione degli elenchi dei progetti in ordine prioritario relativi alla realizzazione di elettrodotti rurali;

     d) le funzioni ex UMA connesse alla concessione delle agevolazioni sui carburanti agricoli.

 

     Art. 7. (Funzioni conferite alle Comunità montane). [1]

     1. Sono conferite alle Comunità montane le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori compresi nelle aree di competenza;

     b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;

     c) le attività agrituristiche di cui alla l.r. 34/1985 in relazione ai territori ricadenti nelle zone omogenee delle Comunità montane;

 

     Art. 8. (Disposizioni regionali).

     1. Le Province, i Comuni o i loro Consorzi e le Comunità montane esercitano i compiti e le funzioni amministrative loro conferite ai sensi della presente legge in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e settoriali, deliberati dalla Regione.

     2. Gli enti di cui al comma 1 devono attenersi alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

     3. La Regione può in ogni tempo specificare e meglio dettagliare le norme relative alle funzioni e ai compiti conferiti agli enti locali, adottando regolamenti di esecuzione con atti della Giunta regionale. I regolamenti di esecuzione disciplinano, altresì, l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali al sol fine di semplificare e accelerare la conclusione dei procedimenti, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della L. 59/1997.

 

     Art. 9. (Programmazione in agricoltura).

     1. In funzione del bilancio triennale e in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola nazionale e dell'Unione europea, al fine di garantire l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni con la presente legge conferite agli enti locali, la Regione definisce il piano agricolo poliennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse da attivarsi a sostegno del sistema agricoloalimentare, della pesca, dell'agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana alimentazione.

     2. Il piano definisce in particolare:

     a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore e i restanti strumenti di programmazione negoziata;

     b) le priorità nell'allocazione delle risorse;

     c) i criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite.

     3. Il piano è approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale ne approva annualmente i programmi operativi in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

     4. Le Province partecipano alla programmazione di cui al presente articolo mediante lo strumento del piano agricolo triennale provinciale, il quale è articolato in stralci annuali in analogia con lo schema regionale di programmazione e:

     a) indica gli obiettivi della programmazione provinciale in agricoltura, con riferimento alle condizioni socio-economiche, strutturali e territoriali, delle diverse aree sub-provinciali;

     b) individua i comparti produttivi, indicando le strategie di sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni e dei servizi, nonché le strategie e gli interventi di supporto e di riconversione per i comparti produttivi in condizioni di difficoltà strutturale e territoriale;

     c) definisce le strategie e indica gli interventi e gli strumenti per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo di competenza provinciale;

     d) formula proposte per la programmazione agricola di competenza regionale;

     e) definisce le linee di indirizzo per l'omogeneo esercizio sul territorio provinciale delle funzioni amministrative conferite con la presente legge agli enti sub-provinciali.

 

     Art. 10. (Anagrafe aziendale).

     1. Gli enti delegati sono obbligati a fornire i dati e gli elementi per concorrere alla formazione dell'anagrafe informatizzata delle aziende agricole istituita presso la Regione. Essi possono collegarsi alla banca dati per conoscere informazioni ed elementi per lo svolgimento delle funzioni di istruttoria e di erogazione degli aiuti, delle sovvenzioni e delle provvidenze.

 

     Art. 11. (Razionalizzazione delle funzioni regionali attuate attraverso gli enti strumentali regionali).

     1. Nell'ambito del conferimento di funzioni di cui alla presente legge e in correlazione con le indicazioni relative alla riforma degli enti controllati dal Ministero per le politiche agricole di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 143/1997, la Regione avvia la riforma degli enti strumentali regionali operanti in agricoltura.

     2. La riorganizzazione di cui al comma 1 può prevedere:

     a) la ridefinizione e riarticolazione delle funzioni assolte dagli enti;

     b) l'aggregazione di funzioni attualmente svolte da enti differenti;

     c) l'aggregazione e/o la soppressione degli enti;

     d) la ridefinizione delle forme statutarie degli enti;

     e) la previsione di specifici conferimenti di funzioni agli enti da parte della Regione e l'elezione degli enti alla fornitura dei servizi di quanto previsto all'articolo 10.

     3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme che disciplinano la riorganizzazione degli enti controllati dal Ministero delle politiche agricole, predispone un organico progetto di legge che prevede la riorganizzazione degli enti regionali.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 36.