Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 energia |
Data: | 16/07/2018 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 |
Art. 2. Integrazione alla l.r. 25/2012 |
Art. 3. Modifiche ed integrazioni all’articolo 6 della l.r. 25/2012 |
§ IV.8.10 - L.R. 16 luglio 2018, n. 38.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)
(B.U. 19 luglio 2018, n. 96 Suppl.)
Art. 1. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 18 dell’articolo 5 della
a) di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con
b) di una dichiarazione resa da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del t.u. emanato con
Art. 2. Integrazione alla
1. Alla
"Art. 5 bis Profili localizzativi e procedimentali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del d.lgs.115/2008
1. Fermo restando quanto previsto dal
2. Il procedimento di AU ha inizio dalla data di presentazione delta domanda indirizzata alla Regione Puglia -Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro -Sezione infrastrutture energetiche e digitali, Corso Sonnino, 177 -70100 Bari. La domanda dovrà essere presentata mediante procedura informatica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it .
3.La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, dovrà essere corredata della documentazione elencata al punto 2.2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), t), u), e punti 2.3 e 2.4 della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 (Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica). Gli oneri istruttori di cui alla lettera q), del punto 2.2 della
4. La docmentazione elencata al comma 3 costituisce contenuto minimo alla procedibilità dell’istanza.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, la Sezione regionale infrastrutture energetiche e digitali, verificata la completezza formale della domanda, comunica l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della I. 241/1990, ovvero comunica la improcedibilità dell’istanza per carenza documentale, in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell’istanza completa.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, la Sezione regionale procedente, convoca la conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14-ter della I. 241/1990, in modalità simultanea e sincrona che si svolge nella data e sede preventivamente comunicate ai sensi dell’articolo 14-bis della medesima I. 241/1990.
7. Al termine del procedimento viene rilasciata l’AU che sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato e costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi previsti. La conclusione positiva delle procedure di AU costituisce, altresì, variante allo strumento urbanistico.
8. Nell’AU sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono subordinate la realizzazione e l’esercizio.
Art. 3. Modifiche ed integrazioni all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. La costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, diversi di quelli di cui al comma 1, e aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.2, 12.4, 12.6, e 12.8, del
a) impianti eolici di potenza superiore a 60 KW e fino a 500 KW costituiti da un unico aerogeneratore, esclusi dall’applicazione del
b) impianti solari fotovoltaici di potenza non superiore a 200 KW, localizzati in aree degradate, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale l’impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
c) impianti di generazione elettrica alimentati da biomassa di potenza non superiore a 200 kW; impianti di generazione elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione di potenza non superiore a 250 kW; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale gli impianti sono localizzati, siano delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
d) impianti idroelettrici di potenza non superiore a 100 kW, diversi da quelli descritti al punto 12.7 del
c) il comma 2 è abrogato;
d) al comma 3, dopo le parole: "soggetti a procedure semplificate", sono inserite le seguenti: "come definite dall’articolo 2 del
e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono soggetti a comunicazione, oltre gli impianti aventi le caratteristiche elencate agli articoli 11,12.1,12.3,12.5 e 12.7, del
a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica nominale pari a 50 kW;
b) gli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincoli paesaggistici, storici, artistici, ambientali e di tutela delle risorse idriche.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della