Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 30/12/2010 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Finalità ed oggetto |
Art. 2. Istruttoria volta all’individuazione delle tipologie di aree non idonee |
Art. 3. Individuazione delle tipologie di impianti |
Art. 4. Individuazione delle aree e siti non idonee alla localizzazione di determinate tipologie di impianti |
Art. 5. Norma finale |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ V.5.R/45 - R.R. 30 dicembre 2010, n. 24.
Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.
(B.U. 31 dicembre 2010, n. 195)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
Visto lo Statuto della Regione Puglia (
Vista la normativa comunitaria, ed in particolare, la
Visto il
Visto il Decreto del Ministero del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.3028 del 30.12.2010,
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1. Finalità ed oggetto
1. Il presente provvedimento ha la finalità di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse.
2. Il regolamento ha per oggetto l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (G.U. 18 settembre 2010 n. 219), Parte IV, paragrafo 17 “Aree non idonee”.
3. La individuazione delle aree e dei siti non idonei è compiuta nei modi e forme previsti dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 17 e sulla base dei criteri di cui all’allegato 3 delle Linee Guida stesse.
Art. 2. Istruttoria volta all’individuazione delle tipologie di aree non idonee
1. L’individuazione della non idoneità dell’area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.
2. Nell’Allegato 1 al presente provvedimento sono indicati i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l’inidoneità di specifiche aree all’installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili e le ragioni che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle autorizzazioni.
Art. 3. Individuazione delle tipologie di impianti
1. L’Allegato 2 contiene una classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica rinnovabile, potenza e tipologia di connessione, elaborata sulla base della Tabella 1 delle Linee Guida nazionali, funzionale alla definizione dell’inidoneità delle aree a specifiche tipologie di impianti.
Art. 4. Individuazione delle aree e siti non idonee alla localizzazione di determinate tipologie di impianti
1. Nelle aree e nei siti elencati nell’Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.
2. L’inidoneità delle singole aree o tipologie di aree è definita tenendo conto degli specifici valori dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che sono ritenuti meritevoli di tutela e quindi evidenziandone l’incompatibilità con determinate tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili.
Art. 5. Norma finale
1. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai procedimenti relativi ad impianti eolici già ricadenti nel campo di applicazione del
L’esonero dall’applicazione del presente Regolamento inerisce le procedure autorizzatorie ricadenti nel campo di applicazione del citato
Nell’istruttoria delle istanze ricadenti nei casi sopra contemplati, non trovano applicazione l’espunto
Sono fatti salvi i provvedimenti di VIA/screening emanati in vigenza del
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si applicano le Linee Guida di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.
3. Sono fatti salvi eventuali altri pareri obbligatori previsti dalle normative vigenti e altre norme più restrittive.
4. Se un’area è interessata da più regimi di tutela di cui all’Allegato 3 ai fini della definizione delle tipologie di impianti realizzabili prevale il regime più restrittivo.
5. Nelle zone territoriali omogenee a destinazione industriale o mista industriale e commerciale, che abbiano mantenuto la destinazione urbanistica, comprese all’interno delle aree non idonee di cui all’Allegato 3, sono consentite tutte le tipologie di impianti individuati nell’Allegato 2, purché dette aree siano ubicate all’esterno del perimetro delle zone territoriali omogenee a destinazione prevalentemente residenziale, con esclusione delle seguenti tipologie di impianti: “E.4 a), b), c), d)”, per le quali è imposta l’ulteriore condizione della distanza ad oltre 1 km dalle aree edificabili. Nelle strutture commerciali, all’interno delle aree non idonee di cui all’Allegato 3, sono consentite le seguenti tipologie di impianti individuate nell’Allegato 3: F.1a, F.1b, F.2a, F.2b, F.3a, F.3b [2].
6. Il presente regolamento non si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas prodotti da discariche e impianti di depurazione.
7. La perimetrazione delle aree non idonee, quando non specificatamente indicato, è visionabile sul sito http://www.sit.puglia.it/
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 2 del
[3] Per una modifica all'allegato 2, vedi l'art. 3 del