§ 8.5.156 - Regolamento 3 agosto 2012, n. 748.
Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:03/08/2012
Numero:748


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e definizioni
Art. 2.  Omologazione di prodotti, parti e pertinenze
Art. 3.  Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità
Art. 4.  Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare
Art. 5.  Proseguimento dell’attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri
Art. 6.  Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze
Art. 7.  Permesso di volo
Art. 8.  Imprese di progettazione
Art. 9.  Imprese di produzione
Art. 10.  Misure adottate dall’Agenzia
Art. 11.  Abrogazione
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 8.5.156 - Regolamento 3 agosto 2012, n. 748.

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(G.U.U.E. 21 agosto 2012, n. L 224)

 

(rifusione)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE [1], e in particolare l’articolo 5, paragrafo 5 e l’articolo 6, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione [2], è stato modificato in modo sostanziale a più riprese [3]. A fini di chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce i requisiti essenziali comuni per un livello di sicurezza dell’aviazione civile uniformemente elevato e per la protezione ambientale. Esso richiede che la Commissione adotti le regole di attuazione necessarie per assicurarne un’applicazione uniforme. Istituisce l’"Agenzia europea per la sicurezza aerea" (in prosieguo l’"Agenzia"), affinché essa possa assistere la Commissione nello sviluppo di tali regole.

 

(3) È necessario stabilire requisiti tecnici e procedure amministrative comuni, al fine di assicurare l’aeronavigabilità e la compatibilità ambientale dei prodotti aeronautici, e delle relative parti e pertinenze, soggetti al regolamento (CE) n. 216/2008. Tali requisiti e procedure dovrebbero specificare le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati appropriati.

 

(4) Le imprese di progettazione e di produzione di prodotti, parti e pertinenze devono osservare determinati requisiti tecnici, al fine di dimostrare la capacità ed i mezzi di cui dispongono per l’adempimento dei propri obblighi ed i relativi privilegi. La Commissione deve stabilire disposizioni che specifichino le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati attestanti tale osservanza.

 

(5) Nello stabilire disposizioni per l’attuazione di norme essenziali comuni in materia di aeronavigabilità, la Commissione deve accertarne la corrispondenza con i criteri più avanzati e con le migliori prassi, tenendo conto dell’esperienza maturata a livello mondiale nel settore aeronautico, nonché del progresso scientifico e tecnologico, e consentire una reazione immediata per fronteggiare cause riconosciute di sinistri ed incidenti seri.

 

(6) La necessità di garantire un’applicazione uniforme delle norme comuni sotto il profilo ambientale e dell’aeronavigabilità per i prodotti aeronautici, e per le relative parti e pertinenze, richiede analoghe procedure da parte delle autorità competenti degli Stati membri, ed eventualmente dell’Agenzia, al fine di valutare la conformità con tali norme. L’Agenzia dovrebbe quindi elaborare specifiche di certificazione, tra cui regolamenti di aeronavigabilità e materiali esplicativi per rendere possibile la necessaria uniformità normativa.

 

(7) Occorre riconoscere la confermata validità dei certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1702/2003, conformemente all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 216/2008.

 

(8) Allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione, in particolare elaborare le norme connesse alla dimostrazione di conformità con le premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale e introdurre la possibilità di scegliere di adeguarsi a norme successive per le modifiche dei certificati di omologazione.

 

(9) La progettazione e la complessità delle unità di potenza ausiliarie sono analoghe a quelle dei motori per aeromobili e, in taluni casi, derivate da progetti di motori. Al fine di ripristinare la coerenza con il processo di riparazione dei motori sono pertanto necessarie modifiche alle disposizioni relative alle riparazioni dei motori per aeromobili.

 

(10) Al fine di subordinare gli aeromobili non complessi motorizzati, gli aeromobili a fini ricreativi e dei relativi prodotti, parti e pertinenze a misure proporzionate alla semplicità della loro concezione e del loro funzionamento, mantenendo nel contempo un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione di tali aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e di produzione, in particolare per i proprietari di aeromobili ELA2 (European Light Aircraft di peso inferiore a 2000 kg) o ELA1 (European Light Aircraft di peso inferiore a 1200 kg), al fine di introdurre la possibilità di accettare l’installazione di talune parti non essenziali ai fini della sicurezza senza un modulo 1 AESA.

 

(11) A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 l’Agenzia ha preparato progetti di misure di esecuzione e li ha presentati alla Commissione come pareri n. 01/2009 "Possibility to deviate from airworthiness code in case of design changes", n. 02/2009 "Repair and design changes to European Technical Standard Order", n. 01/2010 "SubPart J DOA" e n. 01/2011 "ELA Process and standard changes and repairs".

 

(12) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, in conformità con l’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando:

 

a) il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati;

 

b) il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e di certificati di riammissione in servizio;

 

c) il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;

 

d) la dimostrazione di osservanza dei requisiti per la protezione ambientale;

 

e) il rilascio di certificati acustici;

 

f) l’identificazione di prodotti, parti e pertinenze;

 

g) l’omologazione di determinate parti e pertinenze;

 

h) la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;

 

i) l’emissione di direttive di navigabilità.

 

2. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

 

a) per "JAA" si intendono le "autorità aeronautiche comuni" (Joint Aviation Authorities);

 

b) per "JAR" si intendono le "norme aeronautiche comuni" (Joint Aviation Requirements);

 

c) per "parte 21" si intendono i requisiti e le procedure per la certificazione dell’aeromobile, dei prodotti, delle parti, delle pertinenze e delle organizzazioni di progettazione e produzione stabilite nell’allegato I del presente regolamento;

 

d) per "parte M" si intendono i requisiti di aeronavigabilità applicabili adottati in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008;

 

e) "sede principale di attività": la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

 

f) "articolo": qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili;

 

g) "ETSO": European Technical Standard Order. Lo "European Technical Standard Order" è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall’"Agenzia europea per la sicurezza aerea" (in prosieguo l’"Agenzia") al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;

 

h) "EPA": European Part Approval. Lo "European Part Approval" di un articolo significa che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;

 

i) "aeromobile ELA1", indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

 

i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

 

ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1200 kg;

 

iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3400 m3 per le mongolfiere, 1050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;

 

iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1000 m3 per i dirigibili a gas;

 

j) "aeromobile ELA2", indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

 

i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

 

ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2000 kg;

 

iii) un aerostato;

 

iv) un aerostato ad aria calda;

 

v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

 

- peso statico massimo 3 %,

 

- spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),

 

- progettazione convenzionale e semplice: della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,

 

- comandi non servoassistiti;

 

vi) un velivolo ad ala rotante ultraleggero.

 

     Art. 2. Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

1. È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell’allegato I (parte 21).

 

2. In deroga al paragrafo 1, l’aeromobile, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nei capitoli H e I dell’allegato I (parte 21). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni del capitolo P dell’allegato I (parte 21), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell’aeromobile.

 

     Art. 3. Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità

1. Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando:

 

i) la sua base di omologazione era costituita:

 

- dalla base dell’omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure

 

- per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:

 

- uno Stato membro, a meno che l’Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo i codici di aeronavigabilità utilizzati e l’esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento, oppure

 

- uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base ai codici di aeronavigabilità dello Stato di progettazione, a meno che l’Agenzia non determini che tali codici di aeronavigabilità o l’esperienza in materia di assistenza o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal presente regolamento.

 

L’Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;

 

ii) i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;

 

iii) le direttive di aeronavigabilità applicabili erano quelle dello Stato di progettazione;

 

b) il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando:

 

i) il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a);

 

ii) tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e

 

iii) erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvate dallo Stato membro di registrazione.

 

2. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

 

a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;

 

b) non si applicano i punti 21.A.15 lettere a), b) e c) dell’allegato I (parte 21);

 

c) in deroga al punto 21.A.17(a) dell’allegato I (parte 21), la base per la certificazione di omologazione del modello è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;

 

d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.20, lettere a) e b), dell’allegato I (parte 21).

 

3. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere conforme al presente regolamento, si procede come segue:

 

a) qualora un processo di approvazione venga portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

 

b) non si applica il punto 21.A.93 dell’allegato I (parte 21);

 

c) la base di certificazione applicabile è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;

 

d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.103(a)(2) e (b) dell’allegato I (parte 21).

 

4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all’epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.433(a) dell’allegato I (parte 21).

 

5. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità con un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.

 

     Art. 4. Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare

1. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA o alle procedure nazionali applicabili e in relazione alle modifiche dei prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, e qualora il certificato supplementare di omologazione o le modifiche fossero validi al 28 settembre 2003, si supporrà che il certificato supplementare di omologazione o le modifiche siano stati rispettivamente rilasciati e ammesse in conformità al presente regolamento.

 

2. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione supplementari e in relazione altresì alle modifiche di grande entità ai prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili, si procede come segue:

 

a) qualora un processo di certificazione sia stato portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

 

b) non si applicano i punti 21.A.113 lettere a) e b) dell’allegato I (parte 21);

 

c) la certificazione di base applicabile è quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o dell’approvazione della modifica di grande entità;

 

d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.115(a) dell’allegato I (parte 21).

 

     Art. 5. Proseguimento dell’attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri

Con riferimento a un aeromobile che non si può considerare dotato di un certificato di omologazione rilasciato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per il quale uno Stato membro abbia rilasciato un certificato di aeronavigabilità prima che il regolamento (CE) n. 1702/2003 diventasse applicabile in tale Stato membro [4], che risultava presente nel registro di detto Stato membro a quella data e nel registro di uno Stato membro al 28 marzo 2007, le apposite specifiche di aeronavigabilità emanate in conformità del presente regolamento laddove si ritengono costituite dalla combinazione di quanto segue:

 

a) la scheda tecnica di omologazione e la scheda tecnica acustica di omologazione, o documenti equivalenti, dello Stato di progettazione, a condizione che lo Stato di progettazione abbia concluso con l’Agenzia un accordo di lavoro, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 216/2008, ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità del progetto di detto aeromobile;

 

b) i requisiti per la protezione ambientale elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili all’aeromobile in questione;

 

c) le informazioni obbligatorie trasmesse dallo Stato di progettazione per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità.

 

     Art. 6. Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze

1. Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento.

 

2. Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione o autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

 

a) qualora un processo di autorizzazione fosse portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;

 

b) non si applica il punto 21.A.603 dell’allegato I (parte 21);

 

c) i requisiti relativi ai dati applicabili stabilito al punto 21.A.605 dell’allegato I (parte 21) sono quelli stabiliti dal pertinente Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione o dell’autorizzazione;

 

d) gli accertamenti di conformità compiuti dal pertinente Stato membro si considerano effettuati dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.606(b), dell’allegato I (parte 21).

 

     Art. 7. Permesso di volo

Le condizioni determinate anteriormente al 28 marzo 2007 dagli Stati membri in relazione ai permessi di volo, o a altri certificati di aeronavigabilità, rilasciati per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciati conformemente al presente regolamento, si considerano essere state determinate conformemente al presente regolamento, a meno che l’Agenzia abbia stabilito prima del 28 marzo 2008 che tali condizioni non garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 216/2008 o dal presente regolamento.

 

     Art. 8. Imprese di progettazione

1. Un’impresa responsabile della progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o che effettua modifiche o riparazioni, è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21).

 

2. In deroga al paragrafo 1, l’impresa la cui principale sede di attività sia ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato, relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta, a condizione che:

 

a) lo Stato sia lo Stato di progettazione; e

 

b) l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo di osservanza previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.

 

3. Le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro ai sensi delle procedure e delle prescrizioni JAA in vigore prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.

 

     Art. 9. Imprese di produzione

1. Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21).

 

2. In deroga al paragrafo 1, il produttore, la cui principale sede di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte o la pertinenza a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che:

 

a) lo Stato sia lo Stato di produzione; e

 

b) l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo di conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.

 

3. Le approvazioni dell’impresa di produzione rilasciate da uno Stato membro ai sensi delle procedure JAA applicabili prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.

 

     Art. 10. Misure adottate dall’Agenzia

1. L’Agenzia elabora modalità di rispondenza plausibili di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento.

 

2. Le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento.

 

3. Fatti salvi gli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 216/2008, quando sono applicate le modalità di rispondenza plausibili pubblicate dall’Agenzia, i relativi requisiti di cui all’allegato I (parte 21) del presente regolamento sono considerati soddisfatti senza necessità di ulteriori dimostrazioni.

 

     Art. 11. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

 

[2] GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

 

[3] Cfr. allegato II.

 

[4] UE 15: 28 settembre 2003; UE 10: 1 maggio 2004 e UE 2: 1 gennaio 2007.

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE 21

 

Omologazione di aeromobili e di prodotti, parti e pertinenze correlati e certificazioni delle imprese di progettazione e produzione

 

Indice

 

21.1. Generalità

 

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

 

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

 

21.A.1 Campo d’applicazione

 

21.A.2 Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

 

21.A.3A Avarie, malfunzionamenti e difetti

 

21.A.3B Direttive di aeronavigabilità

 

21.A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione

 

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

 

21.A.11 Campo d’applicazione

 

21.A.13 Ammissibilità

 

21.A.14 Dimostrazione di idoneità

 

21.A.15 Domanda

 

21.A.16A Codici di aeronavigabilità

 

21.A.16B Condizioni speciali

 

21.A.17 Premesse fondamentali per la base di certificazione di omologazione

 

21.A.18 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili

 

21.A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione

 

21.A.20 Conformità alla base di certificazione di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale

 

21.A.21 Rilascio del certificato di omologazione

 

21.A.23 Rilascio del certificato ristretto di omologazione

 

21.A.31 Progetto di tipo

 

21.A.33 Verifiche e prove

 

21.A.35 Prove di volo

 

21.A.41 Certificato di omologazione

 

21.A.44 Obblighi del titolare

 

21.A.47 Trasferibilità

 

21.A.51 Durata e validità

 

21.A.55 Conservazione della documentazione

 

21.A.57 Manuali

 

21.A.61 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

 

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

 

21.A.90A Campo d’applicazione

 

21.A.90B Modifiche standard

 

21.A.91 Classificazione delle modifiche al progetto di tipo

 

21.A.92 Ammissibilità

 

21.A.93 Domanda

 

21.A.95 Modifiche di minore entità

 

21.A.97 Modifiche di maggiore entità

 

21.A.101 Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili

 

21.A.103 Rilascio dell’approvazione

 

21.A.105 Conservazione della documentazione

 

21.A.107 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

 

21.A.109 Obblighi e contrassegno EPA (European Part Approval)

 

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE

 

21.A.111 Campo d’applicazione

 

21.A.112A Ammissibilità

 

21.A.112B Dimostrazione di idoneità

 

21.A.113 Domanda di un certificato supplementare di omologazione

 

21.A.114 Dimostrazione di conformità

 

21.A.115 Rilascio di un certificato supplementare di omologazione

 

21.A.116 Trasferibilità

 

21.A.117 Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

 

21.A.118A Obblighi e contrassegno EPA

 

21.A.118B Durata e validità

 

21.A.119 Manuali

 

21.A.120 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

 

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

 

21.A.121 Campo d’applicazione

 

21.A.122 Ammissibilità

 

21.A.124 Domanda

 

21.A.125A Rilascio di un’autorizzazione a procedere

 

21.A.125B Non conformità

 

21.A.125C Durata e validità

 

21.A.126 Sistema di verifica della produzione

 

21.A.127 Prove: aeromobile

 

21.A.128 Prove: motori ed eliche

 

21.A.129 Obblighi del costruttore

 

21.A.130 Dichiarazione di conformità

 

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

 

21.A.131 Campo d’applicazione

 

21.A.133 Ammissibilità

 

21.A.134 Domanda

 

21.A.135 Rilascio dell’approvazione di impresa di produzione

 

21.A.139 Sistema qualità

 

21.A.143 Manuale d’impresa

 

21.A.145 Requisiti per l’approvazione

 

21.A.147 Modifiche all’impresa di produzione approvata

 

21.A.148 Trasferimenti di sede

 

21.A.149 Trasferibilità

 

21.A.151 Condizioni di approvazione

 

21.A.153 Modifiche alle condizioni di approvazione

 

21.A.157 Indagini

 

21.A.158 Non conformità

 

21.A.159 Durata e validità

 

21.A.163 Privilegi

 

21.A.165 Obblighi del titolare

 

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

 

21.A.171 Campo d’applicazione

 

21.A.172 Ammissibilità

 

21.A.173 Classificazione

 

21.A.174 Domanda

 

21.A.175 Lingua

 

21.A.177 Emendamenti o modifiche

 

21.A.179 Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri

 

21.A.180 Verifiche

 

21.A.181 Durata e validità

 

21.A.182 Identificazione degli aeromobili

 

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

 

21.A.201 Campo d’applicazione

 

21.A.203 Ammissibilità

 

21.A.204 Domanda

 

21.A.207 Emendamenti o modifiche

 

21.A.209 Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri

 

21.A.210 Verifiche

 

21.A.211 Durata e validità

 

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

 

21.A.231 Campo d’applicazione

 

21.A.233 Ammissibilità

 

21.A.234 Domanda

 

21.A.235 Rilascio dell’approvazione di impresa di progettazione

 

21.A.239 Assicurazione qualità del progetto

 

21.A.243 Informazioni

 

21.A.245 Requisiti per l’approvazione

 

21.A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

 

21.A.249 Trasferibilità

 

21.A.251 Condizioni di approvazione

 

21.A.253 Modifiche alle condizioni di approvazione

 

21.A.257 Indagini

 

21.A.258 Non conformità

 

21.A.259 Durata e validità

 

21.A.263 Privilegi

 

21.A.265 Obblighi del titolare

 

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

 

21.A.301 Campo d’applicazione

 

21.A.303 Conformità ai requisiti applicabili

 

21.A.305 Approvazione di parti e pertinenze

 

21.A.307 Messa in servizio di parti e pertinenze per l’installazione

 

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

 

21.A.431A Campo d’applicazione

 

21 A.431B Riparazioni standard

 

21.A.432A Ammissibilità

 

21.A.432B Dimostrazione di idoneità

 

21.A.433 Progetto di riparazione

 

21.A.435 Classificazione delle riparazioni

 

21.A.437 Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione

 

21.A.439 Produzione di parti per la riparazione

 

21.A.441 Esecuzione delle riparazioni

 

21.A.443 Limitazioni

 

21.A.445 Danni non riparati

 

21.A.447 Conservazione della documentazione

 

21.A.449 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

 

21.A.451 Obblighi e contrassegno EPA

 

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

 

21.A.601 Campo d’applicazione

 

21.A.602A Ammissibilità

 

21.A.602B Dimostrazione di idoneità

 

21.A.603 Domanda

 

21.A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

 

21.A.605 Requisiti relativi ai dati

 

21.A.606 Rilascio dell’autorizzazione ETSO

 

21.A.607 Privilegi dell’autorizzazione ETSO

 

21.A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

 

21.A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

 

21.A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

 

21.A.611 Modifiche di progetto

 

21.A.613 Conservazione della documentazione

 

21.A.615 Verifiche dell’Agenzia

 

21.A.619 Durata e validità

 

21.A.621 Trasferibilità

 

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

 

21.A.701 Campo d’applicazione

 

21.A.703 Ammissibilità

 

21.A.705 Autorità competente

 

21.A.707 Domanda di permesso di volo

 

21.A.708 Condizioni di volo

 

21.A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo

 

21.A.710 Approvazione delle condizioni di volo

 

21.A.711 Rilascio del permesso di volo

 

21.A.713 Modifiche

 

21.A.715 Lingua

 

21.A.719 Trasferibilità

 

21.A.721 Verifiche

 

21.A.723 Durata e validità

 

21.A.725 Rinnovo del permesso di volo

 

21.A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo

 

21.A.729 Conservazione della documentazione

 

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

 

21.A.801 Identificazione di prodotti

 

21.A.803 Trattamento dei dati identificativi

 

21.A.804 Identificazione di parti e pertinenze

 

21.A.805 Identificazione di parti critiche

 

21.A.807 Identificazione degli articoli ETSO

 

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

 

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

 

21.B.5 Campo d’applicazione

 

21.B.20 Obblighi dell’Autorità competente

 

21.B.25 Requisiti d’impresa per l’Autorità competente

 

21.B.30 Procedure documentate

 

21.B.35 Modifiche organizzative e delle procedure

 

21.B.40 Composizione delle controversie

 

21.B.45 Resoconti/coordinamento

 

21.B.55 Conservazione della documentazione

 

21.B.60 Direttive di aeronavigabilità

 

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

 

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

 

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE

 

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

 

21.B.120 Indagini

 

21.B.125 Non conformità

 

21.B.130 Rilascio di autorizzazione a procedere

 

21.B.135 Mantenimento dell’autorizzazione a procedere

 

21.B.140 Emendamento dell’autorizzazione a procedere

 

21.B.145 Limitazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione a procedere

 

21.B.150 Conservazione della documentazione

 

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

 

21.B.220 Non conformità

 

21.B.225 Non conformità

 

21.B.230 Rilascio del certificato

 

21.B.235 Monitoraggio continuo

 

21.B.240 Emendamento di una approvazione di impresa di produzione

 

21.B.245 Sospensione e revoca dell’approvazione di impresa di produzione

 

21.B.260 Conservazione della documentazione

 

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

 

21.B.320 Indagini

 

21.B.325 Rilascio del certificato di aeronavigabilità

 

21.B.326 Certificato di aeronavigabilità

 

21.B.327 Certificato ristretto di aeronavigabilità

 

21.B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità

 

21.B.345 Conservazione della documentazione

 

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

 

21.B.420 Indagini

 

21.B.425 Rilascio di certificati acustici

 

21.B.430 Sospensione e revoca di certificati acustici

 

21.B.445 Conservazione della documentazione

 

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

 

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

 

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

 

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

 

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

 

21.B.520 Indagine

 

21.B.525 Rilascio del permesso di volo

 

21.B.530 Revoca del permesso di volo

 

21.B.545 Conservazione della documentazione

 

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

 

Appendici

 

Appendice I — Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione;

 

Appendice II — Modulo AESA 15a — Certificato di revisione dell’aeronavigabilità;

 

Appendice III — Modulo AESA 20a — Permesso di volo;

 

Appendice IV — Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da organismi approvati);

 

Appendice V — Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilità;

 

Appendice VI — Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità;

 

Appendice VII — Modulo AESA 45 — Certificato acustico;

 

Appendice VIII — Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell’aeromobile;

 

Appendice IX — Modulo AESA 53 — Certificato di immissione in servizio;

 

Appendice X — Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell’impresa di produzione;

 

Appendice XI — Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere a produzione senza approvazione di impresa di produzione.

 

21.1. Generalità

 

Ai fini del presente allegato I (parte 21), per "autorità competente" si intende:

 

a) per le imprese con sede principale d’attività in uno Stato membro, l’autorità designata da detto Stato membro, o l’Agenzia, se così richiesto da tale Stato membro; oppure

 

b) per le imprese con sede principale d’attività in un paese terzo, l’Agenzia.

 

SEZIONE A

 

REQUISITI TECNICI

 

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

 

21.A.1 Finalità

 

La presente sezione definisce le disposizioni generali che disciplinano i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di tutti i certificati rilasciati, o da rilasciare, in conformità alla presente Sezione.

 

21.A.2 Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

 

Le azioni e gli obblighi cui devono adempiere i richiedenti e i titolari di una certificazione relativa a un prodotto, una parte o una pertinenza in virtù della presente sezione possono essere espletati in loro vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che i suddetti richiedenti o titolari dimostrino di avere stipulato con tali entità accordi atti a garantire che le responsabilità del titolare siano trasferite correttamente al momento e in seguito.

 

21.A.3A Avarie, malfunzionamenti e difetti

 

a) Sistema di raccolta, controllo ed analisi dei dati.

 

I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari, autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) o di approvazioni di progettazione di modifiche di maggiore entità, o qualsiasi altra approvazione emessa in base al presente regolamento, devono istituire un sistema per la raccolta, il controllo e l’analisi delle notifiche di non conformità e dei dati relativi ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altre occorrenze che hanno o possano avere ripercussioni negative sul mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto, parte o pertinenza oggetto dei certificati e delle autorizzazioni di cui sopra. Le informazioni relative al sistema devono essere messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, di ogni persona autorizzata ai sensi delle normative vigenti.

 

b) Come informare l’Agenzia

 

1) I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni alla progettazione di modifiche di maggiore entità o altre approvazioni emesse in conformità al presente regolamento sono tenuti ad informare l’Agenzia in merito a qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altre evenienze di cui siano venuti a conoscenza, in merito a un prodotto, una parte o una pertinenza oggetto dei certificati e delle autorizzazioni di cui sopra, che ha dato luogo o possa dar luogo a condizioni di non sicurezza.

 

2) La notifica deve essere effettuata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia, quanto prima possibile, ed, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dall’identificazione di una potenziale condizione di non sicurezza, fatte salve circostanze eccezionali.

 

c) Verifica delle segnalazioni

 

1) Quando una non conformità segnalata in base alla lettera b) del presente regolamento, o ai sensi del punto 21.A.129(f)(2) o 21.A.165(f)(2), è il risultato di una carenza di progettazione o di fabbricazione, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell’approvazione alla progettazione di modifiche maggiori o dell’autorizzazione ETSO, o il fabbricante, a seconda dei casi, provvederà ad investigare le cause di detta carenza ed a riferire all’Agenzia i risultati della propria indagine, nonché le azioni correttive attuate o le proposte d’azione che intende avanzare.

 

2) Se l’Agenzia ritiene necessario supplire alla carenza con un’azione correttiva, il titolare dei certificati o delle autorizzazioni di cui sopra, o il fabbricante, a seconda dei casi, sottoporrà i dati di riferimento all’Agenzia.

 

21.A.3B Direttive di aeronavigabilità

 

a) Per "direttiva di aeronavigabilità" si intende un documento, emanato o adottato dall’Agenzia, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile rischi palesemente di essere compromesso.

 

b) L’Agenzia emana una direttiva di aeronavigabilità quando:

 

1) ha determinato la presenza di una condizione di non sicurezza a bordo di un aeromobile, risultato di una carenza dell’aeromobile stesso, o di un motore, un’elica, una parte o una pertinenza installati a bordo; e

 

2) vi è probabilità che la condizione di cui sopra si manifesti o interessi anche altri aeromobili.

 

c) Quando l’Agenzia decreta l’emanazione di una direttiva di aeronavigabilità per correggere la condizione di non sicurezza di cui alla lettera b), o per richiedere l’esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell’approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del presente regolamento, deve procedere come segue:

 

1) proporre l’azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all’Agenzia per l’approvazione;

 

2) ottenuta l’approvazione delle proposte di cui al punto l) da parte dell’Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, a ogni persona tenuta al rispetto della direttiva di aeronavigabilità.

 

d) Le direttive di aeronavigabilità, devono contenere perlomeno le seguenti informazioni:

 

1) l’identificazione della condizione di non sicurezza;

 

2) l’identificazione dell’aeromobile interessato;

 

3) l’azione o le azioni correttive richieste;

 

4) il termine ultimo per l’attuazione delle azioni correttive;

 

5) la data di entrata in vigore.

 

21.A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione

 

I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni alla modifica di un progetto di tipo o approvazioni alla progettazione di riparazioni, sono tenuti a collaborare con l’impresa di produzione al fine di:

 

a) assicurare un efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto nel punto 21.A.122 o punto 21.A.133 o punto 21.A.165(c)(2), a seconda dei casi e

 

b) garantire il continuo mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze.

 

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI

 

21.A.11 Finalità

 

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati di omologazione del tipo per prodotti e certificati ristretti di omologazione del tipo per aeromobili e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.

 

21.A.13 Ammissibilità

 

Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione del tipo, o di omologazione limitata ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni di cui al punto 21.A.14.

 

21.A.14 Dimostrazione di conformità operativa

 

a) L’impresa che richiede un certificato di omologazione del tipo o un certificato ristretto di omologazione del tipo deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall’Agenzia ai sensi del capitolo J.

 

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21), se il prodotto in questione è uno dei seguenti:

 

1) un aeromobile ELA2;

 

2) un motore o un’elica installati su un aeromobile ELA2;

 

3) un motore a cilindri,

 

4) un’elica a passo fisso o variabile.

 

c) In deroga alla lettera a), il richiedente può scegliere la dimostrazione di idoneità fornendo all’Agenzia il programma di certificazione di cui al punto 21.A.20(b) se il prodotto è uno dei seguenti:

 

1) un aeromobile ELA1;

 

2) un motore o un’elica installati su un aeromobile ELA1.

 

21.A.15 Domanda

 

a) Le domande di omologazione del tipo o omologazione limitata devono essere presentate all’Agenzia nelle modalità stabilite dalle procedure amministrative applicabili, definite dalla stessa Agenzia.

 

b) Alla domanda di omologazione del tipo o omologazione ristretta di un aeromobile devono essere allegati una proiezione a tre viste dell’aeromobile in questione ed i dati di base preliminari, ivi compresi i limiti operativi e le caratteristiche di funzionamento proposti.

 

c) Alla domanda di omologazione del tipo per un motore di aeromobile o per un’elica devono essere allegati un disegno generale del dispositivo e una descrizione delle caratteristiche di costruzione e di funzionamento, nonché i limiti operativi proposti per il motore o per l’elica.

 

21.A.16A Codici di aeronavigabilità

 

Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia emana dei codici di aeronavigabilità che serviranno da parametri per definire la rispondenza di prodotti, parti e pertinenze ai requisiti fondamentali dall’allegato I (parte 21) del regolamento (CE) n. 216/2008. Detti codici devono essere sufficientemente dettagliati e specifici, per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali saranno emessi i certificati.

 

21.A.16B Condizioni speciali

 

a) L’Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le "condizioni speciali", applicabili ad un prodotto, se il codice di aeronavigabilità di riferimento non contiene parametri di sicurezza adeguati o appropriati al prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

 

1) il prodotto presenta delle caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di costruzione su cui si basa il codice di aeronavigabilità applicabile; oppure

 

2) l’uso previsto del prodotto è in abituale; oppure

 

3) l’esperienza maturata con prodotti simili in servizio o prodotti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni di rischio.

 

b) Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l’Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nel codice di aeronavigabilità applicabile.

 

21.A.17 Premesse fondamentali per l’omologazione del tipo

 

a) Le premesse fondamentali da rendere note per l’emissione dei certificati di omologazione del tipo e dei certificati ristretti di omologazione del tipo, sono le seguenti.

 

1) Il codice di aeronavigabilità di riferimento, definito dall’Agenzia, in vigore alla data di richiesta del certificato in questione, salvo:

 

i) indicazioni contrarie da parte dell’Agenzia;

 

ii) conformità a specifiche di certificazione di emendamenti successivi, se voluta dal richiedente o imposta in base alle lettere c) e d).

 

2) Eventuali condizioni speciali prescritte in virtù del punto 21.A.16B(a).

 

b) La domanda di omologazione del tipo aeromobili ed aerogiri di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione del tipo è valida per tre anni, a meno che il richiedente non dimostri, al momento della domanda, che la progettazione, la costruzione ed il collaudo del prodotto richiedono un periodo più lungo, dietro approvazione dell’Agenzia.

 

c) Qualora il certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato, o sia certo che non sarà rilasciato, entro la scadenza di cui alla lettera b), il richiedente può:

 

1) presentare una nuova domanda per il rilascio del certificato, ottemperando a tutte le disposizioni della lettera a) applicabili ad una prima domanda, oppure

 

2) presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando ai codici di aeronavigabilità applicabili che erano in vigore ad una data, scelta dal richiedente, non anteriore a quella che precede la data di rilascio del certificato di omologazione del tipo nel limite di tempo stabilito alla lettera b) per la prima domanda.

 

d) Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento dei codici di aeronavigabilità che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di rilascio di un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate.

 

21.A.18 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili

 

a) I requisiti acustici di riferimento per il rilascio di certificati di omologazione di aeromobili sono quelli prescritti ai sensi delle disposizioni del capitolo 1 dell’allegato 16, volume 1, parte 2 della Convenzione di Chicago e:

 

1) per i velivoli subsonici a reazione, nel volume I, parte II, capitoli 2, 3 e 4, secondo i casi;

 

2) per i velivoli ad elica, nel volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 6 e 10, secondo i casi;

 

3) per gli elicotteri, nel volume I, parte II, capitoli 8 e 11, secondo i casi;

 

4) per i velivoli supersonici, nel volume I, parte II, capitolo 12, secondo i casi.

 

b) I requisiti di riferimento in materia di emissioni, per il rilascio di certificati di omologazione di aeromobili e dei motori, sono prescritti nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago:

 

1) per la riduzione della fumosità, nel volume II, parte II, capitolo 2;

 

2) per le emissioni dei motori turbogetto e turbofan ed esclusivamente nella propulsione a velocità subsoniche, nel volume II, parte III, capitolo 2, e

 

3) per le emissioni dei motori turbogetto e turbofan ed esclusivamente nella propulsione a velocità supersoniche, nel volume II, parte III, capitolo 3.

 

c) Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia emana delle specifiche di certificazione che fungeranno da parametri per definire la rispondenza degli aeromobili ai requisiti acustici rispettivamente definiti alle lettere a) e b).

 

21.A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo

 

Ogni persona fisica o giuridica che propone una modifica ad un prodotto deve presentare una nuova domanda di omologazione se l’Agenzia ritiene che la modifica di progetto, potenza, spinta o massa sia di entità tale da richiedere una completa rivalutazione dell’osservanza delle premesse di omologazione applicabili.

 

21.A.20 Conformità alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale

 

a) Il richiedente un’omologazione del tipo o di un’omologazione del tipo limitata deve dimostrare di operare in conformità alle premesse di certificazione fondamentali ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le prove dimostrative di tale conformità.

 

b) Il richiedente fornisce all’Agenzia un programma di certificazione nel quale sono illustrati i mezzi per dimostrare la conformità. Durante il processo di certificazione, il documento è aggiornato in funzione delle esigenze.

 

c) Il richiedente registra la giustificazione di conformità nei documenti di conformità del programma di certificazione istituito alla lettera b).

 

d) Il richiedente deve rilasciare una dichiarazione della propria conformità alle premesse di certificazione ed ai requisiti ambientali di cui sopra, a norma del programma di certificazione istituito alla lettera b).

 

e) Qualora il richiedente sia titolare di un’approvazione DOA, la dichiarazione di cui alla lettera d) deve essere rilasciata in conformità alle disposizioni del capitolo J.

 

21.A.21 Rilascio del certificato di omologazione del tipo

 

L’Agenzia accoglierà la domanda di omologazione relativa a un prodotto dopo che:

 

a) il richiedente avrà dimostrato la conformità operativa in accordo con il punto 21.A.14;

 

b) il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui al punto 21.A.20(d); e

 

c) si sarà dimostrato quanto segue:

 

1) il prodotto da certificare è conforme alle premesse di omologazione fondamentali ed ai requisiti di protezione ambientale definiti ai punti 21.A.17 e 21.A.18;

 

2) tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente;

 

3) nessuna particolarità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

 

4) il richiedente l’omologazione ha espressamente dichiarato il proprio intento a conformarsi al punto 21.A.44.

 

d) Nel caso di omologazioni di aeromobili, il motore o l’elica, o entrambi, se installati sull’aeromobile, sono stati omologati con apposito certificato emesso o definito ai sensi del presente regolamento.

 

21.A.23 Rilascio del certificato ristretto di omologazione del tipo

 

a) Nel caso di un aeromobile non conforme alle disposizione del punto 21.A.21(c), il richiedente avrà diritto ad un certificato di omologazione ristretto emesso dall’Agenzia dopo:

 

1) che si sarà conformato alle premesse di omologazione decretate dall’Agenzia, che garantiscono adeguati livelli di sicurezza per le finalità d’uso cui è destinato l’aeromobile, e conformarsi ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

 

2) essersi impegnato espressamente al rispetto del punto 21.A.44.

 

b) Il motore o l’elica installati sull’aeromobile, o entrambi, devono:

 

1) essere opportunamente omologati mediante un certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento, oppure

 

2) dimostrare di essere conformi alle specifiche di certificazione necessarie a garantire la sicurezza in volo dell’aeromobile.

 

21.A.31 Progetto di tipo

 

a) Il progetto di tipo deve comprendere:

 

1) i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche, necessari a definire la configurazione e le caratteristiche di costruzione del prodotto che è stato dimostrato conforme alle premesse di omologazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale;

 

2) le informazioni sui materiali, nonché sui processi e metodi di fabbricazione e montaggio del prodotto, necessari a garantirne la conformità;

 

3) la sezione approvata relativa alle limitazioni di aeronavigabilità, nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, come definito nel codice di aeronavigabilità applicabile, e

 

4) qualsiasi altro dato necessario a consentire, per confronto, la determinazione di aeronavigabilità, caratteristiche acustiche, fumosità ed emissioni dei motori (se del caso) di prodotti successivi di tipo identico.

 

b) Tutti i progetti di tipo devono essere adeguatamente identificati.

 

21.A.33 Verifiche e prove

 

a) Il richiedente deve eseguire le verifiche e le prove necessarie a dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale.

 

b) Prima di effettuare ogni prova prescritta nella lettera a), il richiedente deve aver determinato quanto segue.

 

1) Per l’esemplare di prova:

 

i) che i materiali ed i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

 

ii) che le parti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame;

 

iii) che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame.

 

2) Che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test siano idonee allo scopo ed adeguatamente calibrate.

 

c) Il richiedente deve permettere all’Agenzia di condurre le opportune indagini per verificare la conformità alla lettera b).

 

d) Il richiedente deve consentire all’Agenzia di verificare ogni rapporto, nonché eseguire tutte le Verifiche ed effettuare o assistere a qualsiasi prova in volo ed al suolo necessaria a determinare la veridicità della dichiarazione di osservanza presentata dal richiedente secondo il punto 21.A.20(d) ed a verificare che nessuna particolarità o caratteristica del prodotto ne pregiudichi la sicurezza per gli usi per i quali è richiesta l’omologazione.

 

e) Per i test eseguiti direttamente dall’Agenzia o sotto la sua supervisione ai sensi della lettera d):

 

1) il richiedente deve presentare all’Agenzia una dichiarazione di conformità alla lettera b), e;

 

2) non è consentito alterare i prodotti, le parti o le pertinenze sottoposti alle prove con modifiche che possano avere ripercussioni sulla dichiarazione di conformità, tra il momento della dimostrazione di conformità alla lettera b) ed il momento della presentazione del prodotto, parte o pertinenza all’Agenzia per le verifiche del caso.

 

21.A.35 Prove in volo

 

a) Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione del tipo devono essere svolte conformemente alle condizioni specificate in merito dall’Agenzia.

 

b) Il richiedente deve eseguire tutte le prove in volo che l’Agenzia ritiene necessarie:

 

1) a determinare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

 

2) verificare che vi siano garanzie sufficienti che l’aeromobile, le sue parti e pertinenze siano affidabili e funzionino correttamente per gli aeromobili da certificare secondo il presente allegato I (parte 21), fatta eccezione per

 

i) alianti e alianti a motore,

 

ii) aerostati e dirigibili definiti in ELA1 o ELA2,

 

iii) aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 2722 kg.

 

c) (Riservato)

 

d) (Riservato)

 

e) (Riservato)

 

f) Le prove in volo prescritte alla lettera b)2) devono includere:

 

1) per gli aeromobili dotati di motori a turbina di un tipo non utilizzato in precedenza su aeromobili omologati, almeno 300 ore di esercizio con una serie completa di motori conformi a un certificato di omologazione del tipo, e;

 

2) per tutti gli altri aeromobili, almeno 150 ore di esercizio.

 

21.A.41 Certificato di omologazione del tipo

 

Si considerano facenti parte del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione del tipo ristretto il progetto di tipo, le limitazioni operative, le scheda tecnica di omologazione in materia di aeronavigabilità e di emissioni, le premesse di omologazione fondamentali ed i requisiti di protezione ambientale applicabili a cui l’Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione del tipo ed il certificato ristretto di omologazione del tipo per gli aeromobili, inoltre, includono la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione del motore comprende le rilevazioni relative alla conformità delle emissioni.

 

21.A.44 Obblighi del titolare

 

Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato ristretto di omologazione del tipo:

 

a) è soggetto agli obblighi di cui ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 e 21.A.61 e, a tal fine, è tenuto alla costante rispondenza ai requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14, e

 

b) è tenuto a specificare la marcature in conformità al capitolo Q.

 

21.A.47 Trasferibilità

 

Il certificato di omologazione del tipo o il certificato di omologazione ristretto del tipo possono essere trasferiti unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21.A.44 e che, a tal fine, abbia dimostrato la propria capacità operativa ai sensi del punto 21.A.14.

 

21.A.51 Durata e validità prolungata

 

a) I certificati di omologazione del tipo ed i certificati ristretti di omologazione del tipo sono emessi a tempo indeterminato. La loro validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

 

1) il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente allegato I (parte 21);

 

2) il certificato non deve essere ceduto né revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

 

b) In caso di rinuncia o revoca il certificato del tipo o il certificato del tipo ristretto devono essere restituiti all’Agenzia.

 

21.A.55 Conservazione della documentazione

 

Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato ristretto di omologazione del tipo è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni ed i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità e la conformità del prodotto ai requisiti di protezione ambientale.

 

21.A.57 Manuali

 

Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato ristretto di omologazione del tipo è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali indicati nelle premesse di omologazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto, ed a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.

 

21.A.61 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

 

a) Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato ristretto di omologazione del tipo è tenuto a fornire, perlomeno, una serie di istruzioni complete per il mantenimento dell’aeronavigabilità, ivi compresi i dati descrittivi e le istruzioni per la realizzazione stilati in base alle premesse di omologazione, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori o eliche, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a mettere tali istruzioni a disposizione, su richiesta, di tutte le persone chiamate al rispetto dei termini delle stesse. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere ritardata sino all’entrata in servizio del prodotto, ma è obbligatoria prima che uno qualsiasi dei prodotti raggiunga la durata utile o completi il proprio ciclo/numero di ore di funzionamento.

 

b) Dovranno inoltre essere previste modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità; le modifiche saranno messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto e, su richiesta, di ogni persona tenuta al rispetto di dette istruzioni. L’impresa deve sottoporre all’Agenzia un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione del personale interessato in caso di modifiche alle istruzioni.

 

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

 

21.A.90A Finalità

 

Il presente capitolo stabilisce la procedura di approvazione delle modifiche ai progetti del tipo ed ai certificati di omologazione, e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Il presente capitolo definisce inoltre le modifiche standard non soggette a un processo di approvazione ai sensi dello stesso capitolo. In questo capitolo, i riferimenti ai certificati del tipo comprendono i certificati del tipo ed i certificati del tipo ristretti.

 

21.A.90B Modifiche standard

 

a) Le modifiche standard sono modifiche a un progetto di tipo:

 

1. relative a:

 

i) aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 5700 kg;

 

ii) aerogiri con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 3175 kg;

 

iii) veleggiatori o veleggiatori a motore, aerostati ad aria calda e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2,

 

2. che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; nonché

 

3. che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato di tipo.

 

b) I punti da 21.A.91 a 21A.109 non si applicano alle modifiche standard.

 

21.A.91 Classificazione delle modifiche al progetto di tipo

 

Le modifiche al progetto di tipo vengono distinte in modifiche di minore e maggiore entità. Si intende con "modifica di minore entità" quella che non ha alcuna conseguenza di rilievo su peso, bilanciamento, resistenza delle strutture, affidabilità, caratteristiche operative, rumorosità, fumosità, emissioni dei motori o altre caratteristiche determinanti per l’aeronavigabilità del prodotto. Fatti salvi i disposti del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano "modifiche di maggiore entità" ai sensi del presente capitolo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.

 

21.A.92 Ammissibilità

 

a) Unicamente il detentore del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità ad un progetto di tipo ai sensi del presente capitolo; in caso di modifiche maggiori a un progetto di tipo, si applica il capitolo E.

 

b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per inoltrare domanda di approvazione di una modifica minore a un progetto di tipo ai sensi del presente capitolo.

 

21.A.93 Domanda

 

La domanda di approvazione di una modifica a un progetto di tipo deve essere fatta in una forma ed in un modo definito dall’Agenzia e deve comprendere:

 

a) una descrizione della modifica che specifichi:

 

1) tutte le parti del progetto di tipo ed i manuali già approvati interessati dalla modifica, e

 

2) le specifiche di certificazione ed i requisiti di protezione ambientale in base ai quali la modifica è stata progettata, in conformità al punto 21.A.101.

 

b) L’identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale.

 

21.A.95 Modifiche di minore entità

 

Le modifiche di minore entità ad un progetto di tipo devono essere classificate ed approvate:

 

a) dall’Agenzia; oppure

 

b) da un’impresa di progettazione adeguatamente approvata e nei termini di una procedura concordata con l’Agenzia.

 

21.A.97 Modifiche di maggiore entità

 

a) Il richiedente che inoltra domanda di approvazione di una modifica di maggiore entità deve:

 

1) presentare all’Agenzia i dati comprovanti la necessità della modifica, insieme a tutti i dati descrittivi necessari da includere nel progetto di tipo;

 

2) dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione del caso ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato nel punto 21.A.101;

 

3) conformarsi alle disposizioni dei punti 21.A.20(b), (c) e (d); e

 

4) se il richiedente è titolare di un’approvazione DOA, rilasciare la dichiarazione di cui al punto 21.A.20(d) secondo le prescrizioni del capitolo J;

 

5) osservare il punto 21.A.33 e, ove applicabile, il punto 21.A.35.

 

b) L’approvazione di una modifica di maggiore entità ad un progetto di tipo è limitata alla specifica configurazione (od alle specifiche configurazioni) nel progetto del tipo cui afferisce la modifica fatta.

 

21.A.101 Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili

 

a) Colui che richiede una modifica ad un certificato di omologazione del tipo deve dimostrare che il prodotto modificato è conforme al codice di aeronavigabilità applicabile al prodotto modificato ed è in vigore alla data della richiesta di modifica, a meno che il richiedente non scelga o non sia richiesta ai sensi delle lettere e) ed f) la conformità alle specifiche di certificazione di emendamenti successivi, e coi requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti nel punto 21.A.18.

 

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), il richiedente può dimostrare che il prodotto modificato è conforme ad un precedente emendamento del codice di aeronavigabilità di cui alla lettera a), e di qualsiasi altra specifica di certificazione che l’Agenzia ritenga essere direttamente correlata. Il codice di aeronavigabilità precedentemente emendato, tuttavia, non può essere anteriore al codice corrispondente cui fa riferimento il certificato di omologazione del tipo. Il richiedente può dimostrare l’osservanza di un precedente emendamento di un codice di aeronavigabilità nelle seguenti eventualità.

 

1) L’Agenzia non ritiene significativa la modifica. Per determinare se una modifica è significativa, l’Agenzia la analizza nel contesto di tutte le modifiche rilevanti apportate in precedenza al progetto, oltre che di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, inserite nel certificato di omologazione del tipo del prodotto. Sono considerate automaticamente significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:

 

i) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;

 

ii) viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l’omologazione del prodotto da modificare.

 

2) Ogni settore, sistema parte o pertinenza che l’Agenzia non ritiene coinvolto nella modifica.

 

3) L’Agenzia ritiene che, per un/a determinato/a settore, sistema, parte o pertinenza interessato/a dalla modifica, la conformità a un codice di aeronavigabilità, come descritto alla lettera a), non darebbe alcun contributo concreto al livello di sicurezza del prodotto modificato o sarebbe plausibilmente inattuabile.

 

c) Il richiedente di una modifica ad un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore o uguale a 2722 kg (6000 lb) o ad un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore o uguale a 1361 kg (3000 lb), può dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione del tipo. Se ritiene che la modifica sia significativa in un determinato settore, tuttavia, l’Agenzia può prescrivere l’osservanza di un emendamento delle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato, in vigore alla data della richiesta, e di tutte le specifiche di certificazione che ritenga direttamente collegate; quanto detto a meno che l’Agenzia non giudichi che l’osservanza di quell’emendamento o di quella specifica di certificazione non dia alcun contributo concreto al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia plausibilmente inattuabile.

 

d) Se l’Agenzia ritiene che il codice di aeronavigabilità in vigore alla data della richiesta di modifica non offra parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, il richiedente dovrà osservare anche tutte le condizioni speciali, ed i relativi emendamenti, prescritti dal punto 21.A.16B, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nel codice di aeronavigabilità in vigore alla data della richiesta di modifica.

 

e) La domanda di modifica del certificato di omologazione del tipo per aeromobili ed aerogiri di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione del tipo ha validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia certo che non verrà approvata, entro la scadenza stabilita nella presente lettera, il richiedente può:

 

1) presentare una nuova domanda per la modifica del certificato, ottemperando a tutte le disposizioni della lettera a) applicabili ad una prima domanda di modifica, oppure;

 

2) presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando alle disposizioni della lettera a) per una data di domanda effettiva, scelta dal richiedente, che non sia anteriore a quella che precede la data di approvazione della modifica, nel limite di tempo stabilito alla presente lettera per la prima domanda di modifica.

 

f) Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento dei codici di aeronavigabilità che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica a un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate.

 

21.A.103 Rilascio dell’approvazione

 

a) L’Agenzia approverà la modifica di maggiore entità ad un progetto di tipo dopo che:

 

1) il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui al punto 21.A.20(d); e

 

2) si sarà dimostrato quanto segue:

 

i) il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato nel punto 21.A.101;

 

ii) tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente;

 

iii) nessuna funzionalità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

 

b) Le modifiche di minore entità ad un progetto di tipo vengono approvate esclusivamente in conformità al punto 21.A.95 se il prodotto modificato è dichiaratamente conforme alle specifiche di certificazione del caso, come definito al punto 21.A.101.

 

21.A.105 Conservazione della documentazione

 

Per ciascuna modifica, il richiedente è tenuto a conservare a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni ed i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità e la conformità dei requisiti applicabili di protezione ambientale del prodotto modificato.

 

21.A.107 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

 

a) Il titolare autorizzato ad apportare una modifica minore ad un progetto di tipo è tenuto a fornire, perlomeno, una serie completa delle variazioni correlate, se esistono, alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto oggetto di modifica, preparate in conformità alle premesse di omologazione applicabili, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori o eliche interessati/e dalla modifica, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a mettere tali variazioni a disposizione, su richiesta, di tutte le persone chiamate al rispetto dei termini delle istruzioni.

 

b) Inoltre, le modifiche alle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità dovranno essere rese disponibili a tutti gli operatori conosciuti del prodotto interessato alle modifiche di minore entità e dovranno essere inoltre resi disponibili su richiesta a qualsiasi persona a cui si richiede di osservare una qualsiasi di queste istruzioni.

 

21.A.109 Obblighi e contrassegno di European Part Approval (EPA)

 

Il titolare di una modifica di minore entità ad un progetto di un tipo deve:

 

a) adempiere agli obblighi esposti nei punti 21.A.4, 21.A.105 e 21.A.107; e;

 

b) specificare il contrassegno, incluse le lettere EPA (European Part Approval), in conformità al punto 21.A.804(a).

 

CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE

 

21.A.111 Finalità

 

Il presente capitolo stabilisce la procedura per l’approvazione di modifiche di maggiore entità a progetti di tipo secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari dei certificati di omologazione supplementare.

 

21.A.112A Ammissibilità

 

Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione supplementare ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche ("imprese") che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21.A.112B.

 

21.A.112B Dimostrazione di idoneità

 

a) L’impresa che richiede un certificato di omologazione del tipo supplementare deve dimostrare la propria idoneità detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall’Agenzia ai sensi del capitolo J.

 

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria idoneità, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.

 

c) In deroga alle lettere a) e b), un richiedente può scegliere la dimostrazione di idoneità per mezzo dell’approvazione dell’Agenzia di un programma di certificazione nel quale sono illustrati i mezzi per dimostrare la conformità di un COS relativo a un aeromobili, motori ed eliche definiti al punto 21.A.14(c).

 

21.A.113 Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare

 

a) La domanda di omologazione supplementare deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

 

b) Alla domanda di omologazione supplementare devono essere allegate le descrizioni e l’identificazione di cui al punto 21.A.93, unitamente alla prova che le informazioni su cui si basa la suddetta documentazione sono adeguate, in virtù di risorse proprie del richiedente o di un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo.

 

21.A.114 Dichiarazione di osservanza

 

I richiedenti di omologazioni supplementari devono adempiere alle prescrizioni del punto 21.A.97.

 

21.A.115 Rilascio di certificati di omologazione del tipo supplementare

 

L’Agenzia rilascia il certificato di omologazione del tipo supplementare ai richiedenti che:

 

a) il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui al punto 21.A.20(d); e

 

b) si sarà dimostrato quanto segue:

 

1) il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato al punto 21.A.101;

 

2) tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; nonché

 

3) nessuna funzionalità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

 

c) hanno dimostrato la propria conformità operativa secondo il punto 21.A.112B;

 

d) nel caso in cui il richiedente abbia stipulato un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo secondo il punto 21.A.113(b), se:

 

1) il titolare del certificato di omologazione del tipo ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni comunicate secondo il punto 21.A.93 e

 

2) il titolare del certificato di omologazione del tipo ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare per garantire il trasferimento di ogni responsabilità per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità ai punti 21.A.44 e 21.A.118A.

 

21.A.116 Trasferibilità

 

Il certificato di omologazione del tipo supplementare può essere trasferito unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi le responsabilità di cui al punto 21.A.118A e che, a tal fine, abbia dimostrato di poter soddisfare i requisiti del punto 21.A.112B, fatta eccezione per gli aeromobili ELA1 per i quali la persona fisica o giuridica ha richiesto l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le sue attività per adempiere tali obblighi.

 

21.A.117 Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

 

a) Le modifiche di minore entità apportate al punto di un prodotto coperta da un certificato di omologazione del tipo supplementare devono essere classificate ed approvate in conformità al capitolo D.

 

b) Tutte le modifiche di maggiore entità della parte di un prodotto coperta da omologazione supplementare devono essere approvate con un certificato di omologazione del tipo supplementare separato, ai sensi del presente capitolo.

 

c) In deroga alla lettera b), un cambiamento di maggiore entità a quella parte di prodotto coperta da un’omologazione di tipo supplementare trasmessa da un titolare di tale omologazione può essere approvata come modifica al certificato supplementare del tipo esistente.

 

21.A.118A Obblighi e contrassegno EPA

 

I titolari di certificati di omologazione supplementare devono:

 

a) adempiere agli obblighi:

 

1) di cui ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 e 21.A.120;

 

2) implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo ai sensi del punto 21.A.115(c)(2);

 

continuando, a tal fine, a rispettare i criteri di cui al punto 21.A.112B;

 

b) specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).

 

21.A.118B Durata e validità

 

a) Il certificato di omologazione del tipo supplementare è concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

 

1) il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente allegato I (parte 21);

 

2) il certificato non deve essere ceduto o revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

 

b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato supplementare tipo dovrà essere restituito all’Agenzia.

 

21.A.119 Manuali

 

Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali delle modifiche introdotte nei manuali richiesti dalle premesse di omologazione e dai requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto in questione, al fine di trattare le modifiche introdotte conformemente al certificato di omologazione del tipo supplementare; è tenuto altresì a fornire copia di questi manuali all’Agenzia su richiesta.

 

21.A.120 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

 

a) Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare di un aeromobile, motore o elica, è tenuto a fornire perlomeno una serie completa di variazioni alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, stilate in base alle premesse di omologazione, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori o eliche che incorporano le funzionalità oggetto del certificato, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a rendere disponibili tali variazioni, su richiesta, a tutte le persone chiamate al rispetto dei termini di dette istruzioni. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere deferita sino all’entrata in servizio del prodotto, ma è obbligatoria prima che uno qualsiasi dei prodotti raggiunga la durata utile o completi il proprio ciclo/numero di ore di funzionamento.

 

b) Inoltre, le modifiche alle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità dovranno essere messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto soggetto a omologazione supplementare e, su richiesta, di ogni persona tenuta al rispetto di dette istruzioni. L’Agenzia dovrà ricevere un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione del personale interessato in caso di modifiche alle istruzioni.

 

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE

 

21.A.121 Finalità

 

a) Il presente capitolo definisce la procedura per la dimostrazione della conformità ai dati di progettazione applicabili, di prodotti, parti e pertinenze da fabbricarsi a cura di un’impresa di produzione non approvata ai sensi del capitolo G.

 

b) Il presente capitolo stabilisce le regole che stanno alla base dell’attività del fabbricante di un determinato prodotto, parte o strumento fabbricato in conformità a questo capitolo.

 

21.A.122 Ammissibilità

 

Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per la dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, purché:

 

a) il richiedente detenga o abbia richiesto un’approvazione relativa al progetto di tale prodotto, parte o pertinenza; oppure

 

b) il richiedente abbia assicurato un adeguato coordinamento tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con il richiedente o il titolare di un’approvazione relativa al progetto.

 

21.A.124 Domanda

 

a) Le richieste di autorizzazione a procedere alla dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente.

 

b) Dette richieste devono contenere quanto segue.

 

1) A seconda del caso, prove evidenti che:

 

i) il rilascio di un’approvazione all’impresa di produzione ai sensi del capitolo G sarebbe inopportuno; oppure;

 

ii) l’approvazione dell’impresa di produzione ai sensi del capitolo G è subordinata alla certificazione/approvazione del prodotto, parte o pertinenza secondo il presente capitolo.

 

2) una sintesi delle informazioni richieste al punto 21.A.125A(b).

 

21.A.125A Rilascio di un’autorizzazione a procedere

 

L’autorità competente rilascerà al richiedente un’autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:

 

a) avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti o pertinenze sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;

 

b) avrà fornito un manuale che contiene:

 

1) una descrizione del sistema di verifica della produzione richiesto alla lettera a);

 

2) una descrizione delle modalità di ispezione e dei termini di giudizio in merito al sistema di verifica della produzione;

 

3) una descrizione delle prove di cui ai punti 21.A.127 e 21.A.128, e i nomi delle persone autorizzate ai fini del punto 21.A.130(a);

 

c) avrà dimostrato di essere in grado di ottemperare ai requisiti dei punti 21.A.3 e 21.A.129(d).

 

21.A.125B Non conformità

 

a) In caso di mancato rispetto evidente ed oggettivo dei requisiti del presente allegato I (parte 21) da parte del titolare di un’autorizzazione a procedere, le non conformità saranno classificate come segue.

 

1) Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell’aeromobile;

 

2) Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) che non rientrano nella categoria di livello 1.

 

b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implichino problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate alla lettera a).

 

c) Dopo il ricevimento delle non conformità in base al punto 21.B.125:

 

1) in caso di una non conformità di livello 1, il titolare dell’autorizzazione a procedere deve intraprendere azioni correttive soddisfacenti per l’autorità competente entro 21 giorni dalla conferma scritta delle non conformità;

 

2) in caso di una non conformità di livello due, il periodo di azione correttivo assicurato dall’autorità competente sarà appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso, all’inizio non sarà superiore a tre mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi in base a lla presentazione di un piano d’azione correttivo soddisfacente approvato dall’autorità competente;

 

3) una non conformità di livello 3 non richiede un’autorizzazione immediata da parte del titolare dell’autorizzazione a procedere.

 

d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’autorizzazione a procedere può essere soggetta a limitazione, sospensione parziale o totale ed a revoca ai sensi del punto 21.B.145. Il titolare dell’autorizzazione a procedere dovrà rapidamente confermare il ricevimento dell’avviso di limitazione, sospensione o revoca di detta autorizzazione.

 

21.A.125C Durata e validità

 

a) L’autorizzazione a procedere sarà emessa per un periodo limitato e comunque non superiore ad un anno e rimarrà valida a meno che:

 

1) il titolare della lettera d’autorizzazione non dimostri il rispetto dei requisiti applicabili presenti in questo capitolo; oppure

 

2) vi è la prova che il produttore non possa mantenere un livello di controllo soddisfacente della produzione di prodotti, parti o pertinenze nell’ambito di questo accordo; oppure

 

3) il produttore non fa più fronte ai requisiti previsti al punto 21.A.122, oppure

 

4) l’autorizzazione a procedere è stata ceduta, revocata ai sensi del punto 21.B.145 o è scaduta.

 

b) In caso di cessione, revoca o scadenza, l’autorizzazione a procedere dovrà essere restituita all’autorità competente.

 

21.A.126 Sistema di verifica della produzione

 

a) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21.A.125A(a) dovrà determinare che:

 

1) i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate, utilizzati nel prodotto finito, siano quelli specificati nei dati di progettazione;

 

2) i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate siano adeguatamente identificati;

 

3) i processi, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di montaggio che possono incidere sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto finito siano applicati in conformità alle specifiche accettate dall’autorità competente;

 

4) le modifiche al progetto, ivi compresa la sostituzione di materiali, siano state approvate ai sensi dei Capitoli D o E e sottoposte a controllo prima di essere incorporate nel prodotto finito.

 

b) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21.A.125A(a) deve altresì garantire che:

 

1) le parti interessate siano sottoposte a ispezione per verificare la rispondenza ai dati di progettazione in fasi di produzione in cui ciò possa essere determinato accuratamente;

 

2) i materiali soggetti a danno o deterioramento siano adeguatamente immagazzinati e protetti;

 

3) i disegni di progetto vigenti siano tempestivamente messi a disposizione del personale di fabbricazione e di ispezione, e utilizzati secondo necessità;

 

4) i materiali e le parti di scarto siano tenuti separati e chiaramente identificati in modo da evitare che vengano installati nel prodotto finito;

 

5) i materiali e le parti che sono accantonati perché difformi dai dati o dalle specifiche del progetto, ma per cui si vuole vagliare un’eventuale installazione nel prodotto finito, siano sottoposti a una procedura approvata di revisione progettuale e di fabbricazione. I materiali e le parti dichiarati idonei in virtù di questa procedura devono essere adeguatamente identificati e sottoposti ad ulteriore verifica in caso di riparazione o rielaborazione. I materiali e le parti che vengono scartati in virtù di questa procedura devono essere contrassegnati ed eliminati in modo tale da garantire che non vengano incorporati nel prodotto finito;

 

6) i resoconti delle verifiche ispettive della produzione siano conservati, identificati in modo da ricollegarli al prodotto o al punto completato/a, se possibile, ed archiviati dal fabbricante allo scopo di fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità del prodotto.

 

21.A.127 Prove: aeromobile

 

a) I produttori di aeromobili fabbricati conformemente al presente capitolo devono stabilire una procedura approvata di test del prodotto a terra ed in volo, oltre che formulari di controllo, con cui verificare ciascun aeromobile e valutare gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A(a).

 

b) Ciascuna procedura di verifica della produzione deve comprendere quanto segue:

 

1) una verifica delle caratteristiche di manovra;

 

2) una verifica delle prestazioni in volo (utilizzando la normale strumentazione dell’aeromobile);

 

3) una verifica del corretto funzionamento di tutti gli equipaggiamenti e sistemi dell’aeromobile;

 

4) una verifica che tutti gli strumenti siano correttamente contrassegnati e che tutti i cartelli ed i manuali richiesti siano posizionati dopo il test in volo;

 

5) una verifica delle caratteristiche operative dell’aeromobile al suolo;

 

6) una verifica di tutti gli altri elementi caratteristici dell’aeromobile sottoposto al test.

 

21.A.128 Prove: motori ed eliche

 

I produttori di motori o eliche fabbricati conformemente al presente capitolo devono sottoporre ciascun motore o elica a passo variabile, ad un opportuno test funzionale, come specificato nella documentazione del titolare del certificato del tipo, allo scopo di determinarne l’idoneità in tutta la gamma di operazioni per cui è omologato/a e valutare così gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A(a).

 

21.A.129 Obblighi del fabbricante

 

Il fabbricante di un prodotto, una parte o una pertinenza realizzata ai sensi di questo capitolo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

 

a) mettere ogni prodotto, parte o pertinenza a disposizione dell’autorità competente per eventuali controlli;

 

b) conservare nel luogo di fabbricazione i dati tecnici ed i disegni necessari a determinare la conformità del prodotto ai dati di progettazione applicabili;

 

c) gestire il sistema di verifica della produzione che garantisce che ciascun prodotto è conforme ai dati di progettazione ed è in condizione di funzionare in sicurezza;

 

d) fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell’approvazione del progetto, nell’affrontare le azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati;

 

e) istituire e mantenere un sistema di rendicontazione interno, ai fini della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità, per individuare i trend non ottimali e definire le misure correttive, distinguendo le inefficienze maggiori. Il sistema deve prevedere anche l’esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione delle stesse;

 

f) 1) segnalare al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell’approvazione del progetto ogni caso in cui prodotti, parti o pertinenze messi in servizio dal fabbricante abbiano successivamente rivelato difformità dai dati di progettazione applicabili, ed accertare con il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell’approvazione le difformità in grado di determinare condizioni di non sicurezza;

 

2) riferire all’Agenzia ed all’autorità competente dello Stato membro le difformità in grado di generare una condizione di non sicurezza, identificate in base al paragrafo 1. Le notifiche devono avvenire nella forma e nei modi ritenuti fissati dall’Agenzia in conformità al punto 21.A.3A(b)(2) oppure devono essere accettate dall’autorità competente dello Stato membro;

 

3) laddove il fabbricante sia fornitore di un’altra impresa di produzione, riferire anche a quest’ultima di tutti i casi di prodotti, parti o pertinenze forniti/e che abbiano rivelato, in seguito, eventuali discrepanze dai dati di progettazione applicabili.

 

21.A.130 Dichiarazione di conformità

 

a) I fabbricanti di prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo devono rilasciare una dichiarazione di conformità, modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII), per l’aeromobile completo, o il modulo 1 AESA per altri prodotti, parti o pertinenze (cfr. l’appendice I). La dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata che ricopra un incarico di responsabilità nell’impresa di fabbricazione.

 

b) La dichiarazione di conformità deve includere:

 

1) per ciascun prodotto, parte o pertinenza, una dichiarazione attestante che il prodotto, parte o pertinenza è conforme al progetto approvato ed è in condizione di funzionare in sicurezza;

 

2) per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l’aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21.A.127(a); e

 

3) per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l’elica sono stati sottoposti dal fabbricante ad un test di funzionalità finale, in conformità al punto 21.A.128; ed inoltre, nel caso dei motori, una dichiarazione a fronte dei dati forniti dal titolare del certificato di omologazione del tipo di motore che ciascun motore completo è conforme ai requisiti sulle emissioni applicabili alla data di produzione.

 

c) I fabbricanti di detti prodotti, parti o pertinenze devono altresì:

 

1) in occasione del trasferimento di proprietà iniziale del prodotto, parte o pertinenza; o

 

2) in occasione della richiesta di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile; o

 

3) in occasione della prima richiesta di rilascio di un documento di messa in servizio per un aeromobile, un motore, un’elica, una parte o una pertinenza,

 

presentare una dichiarazione di conformità all’autorità competente per la convalida.

 

d) L’autorità competente convalida la dichiarazione di conformità controfirmandola se, dopo le verifiche del caso, ritiene che il prodotto, parte o pertinenza sia conforme ai dati di progettazione applicabili ed in condizione di funzionare in sicurezza.

 

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

 

21.A.131 Finalità

 

Questo capitolo stabilisce:

 

a) il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di produzione i cui prodotti, parti e pertinenze si siano dimostrati conformi ai dati di progettazione applicabili.

 

b) Il presente capitolo stabilisce altresì le norme che governano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni.

 

21.A.133 Ammissibilità

 

Ogni persona fisica o giuridica ("impresa") può presentare domanda di approvazione ai sensi del presente capitolo. A tal fine, il richiedente deve:

 

a) giustificare che, per un determinato ambito di attività, l’approvazione ai sensi del presente capitolo testimonierebbe la conformità ad uno specifico progetto;

 

b) detenere o avere richiesto un’approvazione specifica per il progetto;

 

c) avere garantito un adeguato coordinamento tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con il richiedente o il titolare di un’approvazione specifica relativa al progetto.

 

21.A.134 Domanda

 

Le domande di approvazione di un’impresa di produzione devono essere inoltrate all’autorità competente nella forma e nei modi stabiliti da detta autorità; devono altresì includere un quadro delle informazioni richieste al punto 21.A.143 ed i termini di approvazione secondo il punto 21.A.151.

 

21.A.135 Rilascio dell’approvazione dell’impresa di produzione

 

L’autorità competente approva l’impresa di produzione una volta appurata la sua conformità ai requisiti applicabili ai sensi del presente capitolo.

 

21.A.139 Sistema qualità

 

a) L’impresa di produzione deve dimostrare di avere istituito un sistema qualità e di essere in grado di gestirlo in maniera adeguata. Il sistema qualità deve essere opportunamente documentato e deve permettere all’impresa di garantire che ciascun prodotto, parte o pertinenza, realizzato/a dall’impresa stessa o da suoi partner, oppure fornito/a da terzi o a questi subappaltato/a, sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizione di funzionare in sicurezza, affinché l’impresa possa godere dei privilegi esposti al punto 21.A.163.

 

b) Il sistema qualità deve prevedere quanto segue.

 

1) In linea con le finalità dall’approvazione, procedure di controllo per:

 

i) il rilascio, l’approvazione e la modifica dei documenti;

 

ii) la valutazione, l’audit ed il controllo di fornitori e subappaltatori;

 

iii) la verifica che i prodotti, le parti, i materiali e gli equipaggiamenti, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione;

 

iv) l’identificazione e la rintracciabilità;

 

v) i processi di fabbricazione;

 

vi) l’ispezione ed il collaudo, ivi compresi i voli d’officina;

 

vii) la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;

 

viii) il controllo degli elementi non conformi;

 

ix) il coordinamento ai fini dell’aeronavigabilità con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto;

 

x) la compilazione e la tenuta dei registri;

 

xi) la competenza e le qualifiche del personale;

 

xii) il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;

 

xiii) la movimentazione, il deposito ed il confezionamento;

 

xiv) gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;

 

xv) i lavori che rientrano nei termini di approvazione ed effettuati in sedi esterne alle infrastrutture approvate;

 

xvi) i lavori svolti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l’aeromobile in condizione di funzionare in sicurezza;

 

xvii) rilascio di un permesso di volo e approvazione delle condizioni di volo associate.

 

Le procedure di controllo devono contenere disposizioni specifiche per tutte le parti critiche.

 

2) Una funzione di assicurazione qualità indipendente, che sorvegli la conformità alle procedure documentate del sistema qualità e la loro adeguatezza. La funzione di sorveglianza deve prevedere un sistema di rendiconto alla persona o al gruppo di persone di cui si fa riferimento al punto 21.A.145(c)(2) e, in seconda battuta, al responsabile di cui al punto 21.A.145(c)(1), per garantire, come necessario, l’attuazione di misure correttive.

 

21.A.143 Manuale d’impresa

 

a) L’impresa di produzione deve fornire all’autorità competente un manuale che la riguardi e che contenga le seguenti informazioni.

 

1) Una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che il manuale dell’impresa di produzione e gli eventuali testi di riferimento che definiscono la rispondenza dell’impresa approvata ai requisiti del presente Capitolo, saranno seguiti in ogni momento.

 

2) I titoli ed i nominativi dei responsabili accettati dall’autorità competente secondo il punto 21.A.145(c)(2).

 

3) I compiti e le responsabilità del o dei responsabili di cui al punto 21.A.145(c)(2), ivi comprese le materie per le quali essi possono trattare direttamente con l’autorità competente per conto dell’impresa.

 

4) Un organigramma dell’impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti 21.A.145(c)(1) e (2).

 

5) Un elenco del personale autorizzato a certificare, di cui al punto 21.A.145(d).

 

6) Una descrizione generale delle risorse umane.

 

7) Una descrizione generale delle infrastrutture ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell’impresa di produzione.

 

8) Una descrizione generale delle attività dell’impresa di produzione rilevanti ai fini dell’approvazione.

 

9) La procedura di notifica all’autorità competente delle modifiche in seno all’impresa.

 

10) La procedura di modifica del manuale dell’impresa di produzione.

 

11) Una descrizione del sistema qualità e delle procedure di cui al punto 21.A.139(b)(1).

 

12) In elenco dei terzi di cui al punto 21.A.139(a).

 

b) Il manuale deve essere emendato affinché riporti sempre una descrizione aggiornata dell’impresa di produzione, ed all’autorità competente deve essere fornita copia delle modifiche.

 

21.A.145 Requisiti per l’approvazione

 

Sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21.A.143, l’impresa di produzione deve dimostrare quanto segue:

 

a) in merito ai requisiti di approvazione generali: infrastrutture, condizioni di lavoro, equipaggiamenti ed utensili, processi e materiali, numero e competenze dei membri del personale e prassi organizzative sono adeguati alle attribuzioni degli obblighi di cui al punto 21.A.165;

 

b) in merito ai dati necessari in materia di aeronavigabilità, rumorosità, fumosità ed emissioni dei motori:

 

1) l’impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall’Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell’approvazione del progetto, in misura idonea a determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;

 

2) l’impresa di produzione dispone di una procedura atta a garantire che i dati di aeronavigabilità, rumorosità, fumosità ed emissioni dei motori siano integrati correttamente nei propri dati di produzione;

 

3) i suddetti dati sono tenuti aggiornati ed a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;

 

c) in merito al personale ed ai responsabili di direzione:

 

1) l’impresa ha nominato un dirigente responsabile, che risponde direttamente all’autorità competente. Il suo compito all’interno dell’impresa è assicurarsi che tutta la produzione venga eseguita nel rispetto dei parametri e che l’impresa operi sempre in conformità ai dati ed alle procedure illustrati nel manuale con riferimento al punto 21.A.143;

 

2) al fine di garantire che l’impresa osservi i requisiti del presente allegato I (parte 21), sono stati nominati ed identificati un responsabile o un gruppo di responsabili ed è stata definita la portata della loro autorità. Detta/e persona/e rispondono direttamente al dirigente responsabile di cui al paragrafo 1. Le persone nominate devono essere in grado di mostrare il livello di conoscenza, preparazione ed esperienza appropriato per liberarsi delle loro responsabilità;

 

3) a tutti i livelli, al personale sono stati conferiti poteri necessari per esercitare le funzioni assegnate e, all’interno dell’impresa di produzione, sussiste un coordinamento totale ed efficace in materia di aeronavigabilità, rumorosità, fumosità ed emissioni dei motori;

 

d) in merito al personale di certificazione, autorizzato dall’impresa a firmare i documenti rilasciati secondo il punto 21.A.163, e nei termini ed ai sensi dell’approvazione:

 

1) le conoscenze, la preparazione (comprese altre funzioni all’interno dell’impresa) e l’esperienza del personale autorizzato a certificare sono adeguate alle responsabilità assegnate;

 

2) l’impresa di produzione conserva la documentazione relativa a tutto il personale di certificazione, ivi compresi gli estremi delle sue autorizzazioni;

 

3) al personale abilitato a certificare è data prova della portata dell’autorizzazione.

 

21.A.147 Modifiche all’impresa di produzione approvata

 

a) Una volta rilasciata l’approvazione, tutte le modifiche all’impresa di produzione, rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità o dell’aeronavigabilità e delle caratteristiche di prodotti, parti o pertinenze (acustica, fumosità ed emissione dei motori), ed in particolare qualsiasi modifica al sistema qualità, devono essere approvate dall’autorità competente. Le richieste di approvazione devono essere notificate per iscritto all’autorità competente e l’impresa di produzione deve dimostrare ad essa prima dell’attuazione della modifica, che continuerà a osservare i requisiti di questo capitolo.

 

b) L’autorità competente prescriverà le condizioni in base a cui l’impresa di produzione approvata ai sensi di questo Capitolo può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l’autorità stessa non decreti la sospensione dell’approvazione.

 

21.A.148 Trasferimenti di sede

 

Trasferimenti e cambi di sede delle infrastrutture di produzione dell’impresa approvata si considerano modifiche di natura rilevante e sono soggetti quindi alle prescrizioni di cui al punto 21.A.147.

 

21.A.149 Trasferibilità

 

Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi del punto 21.A.147, l’approvazione di un’impresa di produzione non è trasferibile.

 

21.A.151 Termini di approvazione

 

I termini di approvazione identificano l’entità dei lavori ed i prodotti o le categorie di parti e pertinenze, o entrambi, per le quali/i quali il titolare gode dei privilegi definiti nel punto 21.A.163.

 

Questi termini sono considerati parte integrante dell’approvazione di un’impresa di produzione.

 

21.A.153 Modifiche ai termini di approvazione

 

Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall’autorità competente. Le domande di modifica dei termini di approvazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente. Il richiedente deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.

 

21.A.157 Indagini

 

L’impresa di produzione deve provvedere affinché l’autorità competente possa compiere verifiche investigative, ivi inclusi controlli riguardanti partner e subappaltatori, necessarie a determinare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili del presente capitolo.

 

21.A.158 Non conformità

 

a) In caso di evidente ed oggettivo non rispetto dei requisiti del presente allegato I (parte 21) da parte del titolare dell’approvazione di un’impresa di produzione, le non conformità saranno classificate come segue.

 

1) Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell’aeromobile.

 

2) Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) che non rientrano nella categoria di livello 1.

 

b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implichino problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate alla lettera a).

 

c) Dopo avere ricevuto la notizia della non conformità in base al punto 21.B.225,

 

1) per le non conformità di livello 1, il titolare dell’approvazione deve intraprendere azioni correttive giudicate soddisfacenti dall’autorità competente entro e non oltre 21 giorni lavorativi dalla conferma per iscritto della non conformità;

 

2) per le non conformità di livello 2, il periodo di azione correttiva autorizzato dall’autorità competente dovrà essere appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso non sarà superiore ai tre mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi salvo la presentazione di un soddisfacente piano d’azione correttiva approvato dall’autorità competente;

 

3) una non conformità di livello 3 non richiede un’azione immediata da parte del titolare dell’approvazione.

 

d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’approvazione può essere limitata, sospesa o revocata, in toto o in parte, in conformità a quanto previsto al punto 21.B.245. Il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione è tenuto a fornire puntualmente la conferma del ricevimento dell’avviso di limitazione, sospensione o revoca di detta approvazione.

 

21.A.159 Durata e validità prolungata

 

a) L’approvazione dell’impresa di produzione viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

 

1) l’impresa di produzione non deve omettere di dimostrare l’osservanza dei requisiti applicabili del presente capitolo; oppure

 

2) il titolare o uno dei suoi partner o subappaltatori non devono impedire l’esecuzione delle verifiche ispettive da parte dell’autorità competente, in conformità al punto 21.A.157; oppure

 

3) non deve emergere prova del fatto che l’impresa di produzione non sia in grado di mantenere un controllo soddisfacente della produzione dei prodotti, delle parti o delle pertinenze oggetto dell’approvazione; oppure

 

4) l’impresa di produzione deve essere sempre conforme ai requisiti stabiliti al punto 21.A.133; oppure;

 

5) il certificato è stato ceduto o revocato ai sensi del punto 21.B.245.

 

b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente.

 

21.A.163 Privilegi

 

In forza dell’approvazione rilasciata secondo il punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione può:

 

a) espletare attività produttive ai sensi del presente allegato I (parte 21);

 

b) nel caso di aeromobili completi e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (modulo 52 AESA) in conformità al punto 21.A.174, ottenere il rilascio di un certificato di aeronavigabilità per gli aeromobili, e di un certificato acustico, senza ulteriori dimostrazioni;

 

c) per altri prodotti, parti o pertinenze, rilasciare certificati di riammissione in servizio (modulo 1 AESA) senza ulteriori dimostrazioni;

 

d) eseguire la manutenzione di aeromobili nuovi, di produzione propria, e rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo 53 AESA) in merito agli interventi effettuati;

 

e) secondo le procedure concordate con la sua autorità competente per la produzione e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla sua approvazione dell’impresa di produzione, la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21.A.711(c) compresa l’approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710(b).

 

21.A.165 Obblighi del titolare

 

I titolari dell’approvazione di un’impresa di produzione sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi.

 

a) garantire che il manuale d’impresa, fornito ai sensi del punto 21.A.143, e la documentazione inerente siano i riferimenti operativi di base all’interno dell’impresa;

 

b) vegliare affinché l’impresa di produzione continui ad operare in conformità ai dati ed alle procedure approvate per l’approvazione dell’impresa stessa;

 

c) 1) Controllare che tutti gli aeromobili completati siano conformi al progetto di tipo e in condizione di funzionare in sicurezza, prima di rilasciare dichiarazioni di conformità all’autorità competente; oppure

 

2) determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati in condizioni di sicurezza di funzionamento e, nel caso di motori, accertare, alla luce dei dati forniti dal titolare del certificato di omologazione del motore, che ciascun motore completo rispetti i parametri delle emissioni applicabili di cui al punto 21.A.18(b) e vigenti alla data di fabbricazione, al fine di certificare la conformità delle emissioni; oppure

 

3) controllare che gli altri prodotti, parti o pertinenze siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare una certificazione di conformità al modulo 1 AESA;

 

d) registrare tutti i dettagli del lavoro eseguito;

 

e) istituire e mantenere un sistema di rendicontazione interno, nell’interesse della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità, al fine di individuare i trend non ottimali o affrontare eventuali mancanze, distinguendo le inefficienze maggiori. Il sistema deve prevedere anche l’esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione delle stesse;

 

f) 1) segnalare al titolare del certificato di omologazione del tipo o dell’approvazione del progetto ogni caso in cui prodotti, parti o pertinenze messi in servizio dall’impresa di produzione abbiano rivelato, in seguito, difformità dai dati di progettazione applicabili, ed indagare con il titolare del certificato o dell’approvazione per individuare le difformità in grado di determinare condizioni di non sicurezza.

 

2) riferire all’Agenzia ed all’autorità competente dello Stato membro, le difformità in grado di generare una condizione di non sicurezza, identificate in base al paragrafo 1. Le notifiche devono avvenire nella forma e nei modi stabiliti dall’agenzia in conformità al punto 21.A.3(b)(2) o essere accettate dalle autorità competenti dello Stato membro;

 

3) laddove il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione sia fornitore di un’altra impresa di produzione, riferire anche a quest’ultima di tutti i casi di prodotti, parti o pertinenze forniti/e che abbiano rivelato, in seguito, eventuali discrepanze dai dati di progettazione applicabili;

 

g) fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo o dell’approvazione del progetto, nell’affrontare le azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati;

 

h) istituire un sistema di archiviazione che includa i requisiti imposti a partner, fornitori e subappaltatori, garantendo la conservazione dei dati utilizzati per comprovare la conformità di prodotti, parti o pertinenze. Tali dati devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente e conservati in modo da fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze;

 

i) qualora il titolare rilasci un certificato di riammissione in servizio nei termini della sua approvazione, sarà tenuto a controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizione di funzionare in sicurezza;

 

j) se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(e), determinare le condizioni alle quali può essere rilasciato un permesso di volo;

 

k) se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(e), stabilire la conformità con il punto 21.A.711 c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.

 

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

 

21.A.171 Finalità

 

Il presente capitolo definisce la procedura per l’emissione dei certificati di aeronavigabilità.

 

21.A.172 Ammissibilità

 

Sono ammessi a richiedere la certificazione di aeronavigabilità per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutti gli individui e persone giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l’aeromobile nel territorio di uno Stato membro ("Stato membro di registrazione").

 

21.A.173 Classificazione

 

I certificati di aeronavigabilità si classificano come segue.

 

a) Certificati di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili conformi ad un certificato di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente allegato I (parte 21).

 

b) Certificati ristretti di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili che:

 

1) sono conformi a un certificato ristretto di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente allegato I (parte 21); o

 

2) hanno dato prova all’Agenzia di rispettare determinate determinate specifiche di aeronavigabilità e di garantire un adeguato livello di sicurezza.

 

21.A.174 Domanda

 

a) In forza del punto 21.A.172, le domande di certificazione di aeronavigabilità devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

 

b) Le domande di certificazione o di certificazione ristretta devono includere:

 

1) la classe di certificazione per cui viene richiesta l’aeronavigabilità;

 

2) per nuovi aeromobili:

 

i) una dichiarazione di conformità:

 

- rilasciata secondo il punto 21.A.163(b), o

 

- rilasciata secondo il punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente, o

 

- per aeromobili importati, una dichiarazione dell’autorità esportatrice comprovante la rispondenza dell’aeromobile ad un progetto approvato dall’Agenzia;

 

ii) uno schema di bilanciamento con i requisiti di carico;

 

iii) il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità applicabile per un particolare aeromobile;

 

3) per aeromobili usati:

 

i) se originanti da uno Stato membro, un certificato di revisione dell’aeronavigabilità emesso in conformità al capitolo M;

 

ii) se non originanti da uno Stato non membro:

 

- una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato dove l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante l’effettiva aeronavigabilità dell’aeromobile all’atto del trasferimento,

 

- uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico,

 

- il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità applicabile all’aeromobile in questione,

 

- la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile, ivi incluse le limitazioni connesse ad un certificato di aeronavigabilità ristretto secondo il punto 21.B.327(c),

 

- una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità ristretto ed un certificato di verifica dell’aeronavigabilità emesso successivamente ad una verifica dell’aeronavigabilità in conformità al capitolo M;

 

c) se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alle lettere b)2)i) e b)3)ii) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

 

21.A.175 Lingua

 

I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

 

21.A.177 Emendamenti o modifiche

 

Il certificato di aeronavigabilità può essere emendato o modificato solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

 

21.A.179 Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri

 

a) Se la proprietà di un aeromobile è cambiata:

 

1) e rimane iscritta nel medesimo registro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità conforme esclusivamente a un certificato ristretto di omologazione del tipo, viene trasferito insieme all’aeromobile;

 

2) e l’aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità conforme esclusivamente a un certificato ristretto di omologazione del tipo, verrà rilasciato:

 

i) su esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità e di un valido certificato di revisione dell’aeronavigabilità emesso secondo la parte M; e

 

ii) una volta soddisfatti i requisiti del punto 21.A.175.

 

b) Se è cambiata la proprietà dell’aeromobile e quest’ultimo dispone di un certificato ristretto di aeronavigabilità non conforme a un certificato di omologazione ristretto, il certificato di aeronavigabilità può essere trasferito insieme all’aeromobile a patto che quest’ultimo rimanga sullo stesso registro, o essere emesso solo e esclusivamente con il consenso formale dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione a cui è trasferito.

 

21.A.180 Verifiche

 

Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione, il titolare del certificato di aeronavigabilità deve garantire l’accesso all’aeromobile per il quale il certificato è stato rilasciato.

 

21.A.181 Durata e validità

 

a) Il certificato di aeronavigabilità viene concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

 

1) conformità con il progetto del modello ed i requisiti di aeronavigabilità prolungata applicabili; e

 

2) iscrizione dell’aeromobile sul medesimo registro;

 

3) il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene certificata l’aeronavigabilità, non deve essere stato in precedenza annullato secondo quanto disposto al punto 21.A.51;

 

4) il certificato non deve essere ceduto o revocato secondo il punto 21.B.330.

 

b) In caso di restituzione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.

 

21.A.182 Identificazione degli aeromobili

 

I richiedenti di una certificazione di aeronavigabilità secondo il presente capitolo devono dimostrare che il proprio aeromobile è identificato in conformità al Capitolo Q.

 

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

 

21.A.201 Finalità

 

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati acustici.

 

21.A.203 Ammissibilità

 

Sono ammessi a richiedere la certificazione acustica per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutte le persone fisiche e giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l’aeromobile nel territorio di uno Stato membro (Stato membro di registrazione).

 

21.A.204 Domanda

 

a) In conformità a quanto stabilito al punto 21.A.203, le domande di certificazione acustica devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

 

b) Le domande devono includere quanto segue.

 

1) Per aeromobili nuovi:

 

i) una dichiarazione di conformità:

 

- rilasciata in conformità a quanto stabilito al punto 21.A.163(b), o

 

- rilasciata in conformità a quanto stabilito al punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente, o

 

- per aeromobili importati, una dichiarazione sottoscritta dall’autorità esportatrice, comprovante la rispondenza dell’aeromobile ad un progetto approvato dall’Agenzia;

 

ii) le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili;

 

2) per aeromobili usati:

 

i) le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili; e

 

ii) la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile;

 

c) se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera b)(1) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

 

21.A.207 Emendamenti o modifiche

 

Il certificato acustico può essere emendato o modificato solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

 

21.A.209 Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri

 

Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia variata:

 

a) se l’aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato acustico viene trasferito insieme all’aeromobile; oppure

 

b) se l’aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato acustico deve essere rilasciato dietro presentazione del certificato acustico precedente.

 

21.A.210 Verifiche

 

Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione o dell’Agenzia, al fine di condurre le opportune Verifiche, il titolare del certificato acustico deve garantire l’accesso all’aeromobile per cui il certificato è stato rilasciato.

 

21.A.211 Durata e validità

 

a) Il certificato acustico viene concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

 

1) conformità con i requisiti applicabili del progetto del modello, di protezione ambientale e del mantenimento della aeronavigabilità applicabili; e

 

2) iscrizione dell’aeromobile nel medesimo registro; e

 

3) il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene rilasciata la certificazione acustica, non deve essere stato annullato secondo il punto 21.A.51;

 

4) il certificato non deve essere ceduto o revocato secondo il punto 21.B.430.

 

b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.

 

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE

 

21.A.231 Finalità

 

Il presente capitolo definisce la procedura per l’approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che governano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni.

 

21.A.233 Ammissibilità

 

Ogni persona fisica o giuridica ("impresa") può richiedere un’approvazione ai sensi del presente capitolo:

 

a) in conformità ai requisiti dei punti 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B o 21.A.602B; oppure

 

b) per l’approvazione di modifiche minori o progetti di riparazioni minori, se richiesto allo scopo di ottenere i privilegi di cui al punto 21.A.263.

 

21.A.234 Domanda

 

Le domande di approvazione di un’organizzazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e devono includere il quadro delle informazioni di cui al punto 21.A.243 e i termini di approvazione il cui rilascio è richiesto ai sensi del punto 21.A.251.

 

21.A.235 Rilascio dell’approvazione dell’impresa di progettazione

 

Una volta dimostrata la conformità dell’impresa ai requisiti del presente capitolo, l’Agenzia rilascia un’autorizzazione DOA.

 

21.A.239 Assicurazione qualità del progetto

 

a) L’impresa deve dimostrare di avere istituito, e di essere in grado di gestire, un sistema di assicurazione qualità per il controllo e la supervisione delle fasi di progettazione, e delle relative modifiche, di prodotti, parti e pertinenze per cui si richiede l’approvazione. Il sistema deve permettere all’impresa quanto segue:

 

1) garantire che la progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o le modifiche alla progettazione degli stessi, siano conformi alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

 

2) garantire che le sue responsabilità siano trasferite correttamente in conformità:

 

i) alle prescrizioni del presente allegato I (parte 21);

 

ii) ai termini dell’approvazione rilasciata ai sensi del punto 21.A.251;

 

3) sorvegliare in modo indipendente l’osservanza e l’adeguatezza delle procedure documentate del sistema. La funzione di sorveglianza deve prevedere un sistema di rendiconto alla persona o al gruppo di persone responsabili dell’attuazione di misure correttive.

 

b) Il sistema di assicurazione qualità del progetto deve comprendere una funzione di verifica indipendente delle prove di osservanza in base alle quali l’impresa presenta all’Agenzia le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione.

 

c) L’impresa di progettazione deve specificare in che modo il sistema di assicurazione qualità del progetto valuta l’idoneità di parti o pertinenze progettate da partner o subappaltatori, oltre che dei compiti da loro svolti, secondo metodi definiti in procedure scritte.

 

21.A.243 Informazioni

 

a) L’impresa di progettazione deve fornire all’Agenzia un breve manuale che descriva, direttamente o mediante riferimenti, la propria struttura organizzativa, le procedure in atto ed i prodotti, o le modifiche ai prodotti, che vengono progettati.

 

b) Se parti, pertinenze o modifiche ai prodotti sono progettate da partner o subappaltatori, il manuale deve contenere una dichiarazione relativa al modo in cui l’impresa di progettazione garantisce, per tutte le parti e pertinenze, la conformità in base al punto 21.A.239(b); deve contenere altresì, direttamente o mediante riferimenti, descrizioni ed informazioni sulla struttura organizzativa e le attività di progettazione di partner o subappaltatori, nella misura necessaria a rilasciare tale dichiarazione.

 

c) Il manuale deve essere emendato perché riporti sempre una descrizione aggiornata dell’impresa, e all’Agenzia deve essere fornita copia delle modifiche.

 

d) L’impresa di progettazione deve fornire una dichiarazione relativa alle qualifiche ed all’esperienza del personale dirigente e delle altre persone che, al suo interno, hanno autorità decisionale in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale.

 

21.A.245 Requisiti per l’approvazione

 

L’impresa di progettazione deve dimostrare, sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21.A.243 che, oltre alla conformità al punto 21.A.239:

 

a) il personale di tutte le divisioni tecniche è all’altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, ed è stato investito di poteri sufficienti a svolgerli; e la natura di questi compiti, unitamente alla sistemazione, alle infrastrutture e agli equipaggiamenti, consente al personale di soddisfare gli obiettivi di aeronavigabilità e protezione dell’ambiente stabiliti per il prodotto;

 

b) in relazione alle questioni di aeronavigabilità e di protezione ambientale, esiste, tra le divisioni ed al loro interno, un coordinamento totale ed efficace.

 

21.A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

 

Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di assicurazione qualità del progetto, di natura significativa ai fini della dimostrazione di conformità del prodotto, o dell’aeronavigabilità e dei requisiti di protezione ambientale, deve essere approvata dall’Agenzia. La richiesta di modifica va inoltrata per iscritto all’Agenzia, e l’impresa di progettazione deve dimostrare, nel proporre l’emendamento al manuale e prima dell’implementazione dello stesso, che continuerà ad essere conforme a questo capitolo anche dopo l’emendamento.

 

21.A.249 Trasferibilità

 

Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi del punto 21.A.247, l’approvazione DOA di un’impresa di progettazione non è trasferibile.

 

21.A.251 Termini di approvazione

 

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progetto e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l’impresa è stata approvata, oltre che le funzioni ed i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, requisiti acustici, fumosità ed emissioni dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit), i termini dell’approvazione devono contenere anche l’elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell’approvazione DOA.

 

21.A.253 Modifiche ai termini di approvazione

 

Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall’Agenzia. La domanda di modifica dei termini di approvazione deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. L’impresa di progettazione deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.

 

21.A.257 Indagini

 

a) L’impresa di progettazione deve provvedere affinché l’Agenzia possa compiere verifiche investigative, ivi inclusi controlli riguardanti partner e subappaltatori, necessari a determinare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili di questo capitolo.

 

b) L’impresa di progettazione deve consentire all’Agenzia di esaminare qualsiasi relazione ed effettuare tutte le verifiche necessarie, nonché effettuare o assistere a qualsiasi prova di volo ed al suolo necessaria a determinare la veridicità della dichiarazione di osservanza presentata dal richiedente secondo il punto 21.A.239(b).

 

21.A.258 Non conformità

 

a) In caso di evidente ed oggettivo non rispetto dei requisiti del presente allegato I (parte 21) da parte del titolare di un’approvazione DOA, le non conformità saranno classificate come segue.

 

1) Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell’aeromobile.

 

2) Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente allegato I (parte 21) che non rientrano nella categoria di livello 1.

 

b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implicano problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate alla lettera a).

 

c) Una volta che sono state notificate le non conformità in base alle procedure amministrative applicabili stabilite dall’Agenzia:

 

1) in presenza di non conformità di livello 1, il titolare dell’approvazione DOA deve intraprendere azioni correttive atte a soddisfare l’Agenzia entro un periodo di non più di 21 giorni dalla conferma scritta della non conformità;

 

2) per le non conformità di livello 2, il periodo di azione correttiva autorizzato dall’autorità competente dovrà essere appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso non sarà superiore ai tre mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi subordinatamente alla presentazione di un soddisfacente piano d’azione correttiva approvato dall’autorità competente;

 

3) una non conformità di livello 3 non richiede un intervento immediato da parte del titolare dell’approvazione DOA.

 

d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’approvazione DOA può essere soggetta ad una sospensione o revoca parziale o totale in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia. Il titolare dell’approvazione DOA deve confermare rapidamente il ricevimento dell’avviso di sospensione o della revoca dell’approvazione DOA.

 

21.A.259 Durata e validità prolungata

 

a) L’approvazione DOA viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

 

1) l’impresa di progettazione non deve omettere di dimostrare l’osservanza dei requisiti applicabili del presente capitolo; oppure;

 

2) il titolare o uno dei suoi partner o subappaltatori non devono impedire l’esecuzione delle verifiche ispettive da parte dell’Agenzia, in conformità al punto 21.A.257; oppure;

 

3) non deve emergere prova del fatto che il sistema di assicurazione qualità dell’impresa non sia in grado di controllare e supervisionare in modo adeguato la progettazione dei prodotti che sono oggetto dell’approvazione, e le relative modifiche; oppure;

 

4) il certificato non deve essere ceduto o revocato in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

 

b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato deve essere restituito all’Agenzia.

 

21.A.263 Privilegi

 

a) Il titolare di un’approvazione DOA è autorizzato a svolgere attività di progettazione ai sensi del presente allegato I (parte 21) e nei limiti dell’approvazione stessa.

 

b) Fatte salve le disposizioni del punto 21.A.257(b), l’Agenzia accetta senza ulteriori verifiche i seguenti documenti di conformità presentati dal richiedente al fine di ottenere:

 

1) l’approvazione delle condizioni di volo richieste per un permesso di volo; oppure

 

2) un certificato di omologazione o l’approvazione di una modifica di grande entità a un progetto di tipo; oppure

 

3) un certificato di omologazione supplementare; oppure

 

4) un’autorizzazione ETSO in conformità al punto 21.A.602B(b)(1); oppure

 

5) un’approvazione di un progetto di riparazione di grande entità.

 

c) Il titolare di un’approvazione DOA, nei termini dell’approvazione stessa e nel rispetto delle procedure di assicurazione qualità del progetto, è autorizzato a:

 

1) classificare le modifiche al progetto di tipo ed alle riparazioni come "maggiori" o "minori";

 

2) approvare le modifiche minori al progetto di tipo ed alle riparazioni minori;

 

3) pubblicare informazioni o istruzioni contenenti la seguente dicitura: "il contenuto tecnico del presente documento è approvato conformemente alla DOA rif. AESA.21J [XXXX].";

 

4) approvare revisioni di minore entità al manuale di volo dell’aeromobile e suoi supplementi, e pubblicare dette revisioni accompagnate della seguente dicitura: "la revisione n. [YY] al manuale di volo (o supplemento) rif. [ZZ], è approvata conformemente alla DOA rif. AESA.21J [XXXX].";

 

5) approvare la progettazione di riparazioni maggiori a prodotti o propulsori ausiliari per i quali egli detenga il certificato di omologazione del tipo o il certificato di omologazione del tipo supplementare o autorizzazioni ETSO;

 

6) approvare le condizioni alle quali un permesso di volo può essere rilasciato conformemente al punto 21.A.710(a)(2), fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21.A.701(a)(15);

 

7) rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21.A.711(b) per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato a norma del punto 21.A.263(c)(6) le condizioni alle quali il permesso di volo è stato rilasciato, e qualora l’impresa di progettazione stessa in virtù della propria approvazione di impresa di progettazione (DOA) controlli la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate per il volo.

 

21.A.265 Obblighi del titolare

 

Il titolare di un’approvazione DOA deve:

 

a) tenere il manuale d’impresa in conformità al sistema di assicurazione qualità del progetto;

 

b) garantire che detto manuale sia utilizzato come documento operativo di base all’interno dell’impresa;

 

c) far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le modifiche e le riparazioni, a seconda del caso, soddisfino i requisiti applicabili e non presentino caratteristiche pericolose;

 

d) fatta eccezione per le modifiche o le riparazioni minori approvate in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.263, rilasciare all’Agenzia dichiarazioni opportunamente documentate, a conferma della rispondenza alla lettera c);

 

e) fornire all’Agenzia informazioni o istruzioni in merito alle azioni richieste dal punto 21.A.3B;

 

f) se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.263(c)(6), stabilire le condizioni in cui è possibile rilasciare un permesso di volo;

 

g) se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.263(c)(7), stabilire la conformità con il punto 21.A.711(b) ed (e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile.

 

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

 

21.A.301 Finalità

 

Il presente capitolo definisce la procedura relativa all’approvazione di parti e pertinenze.

 

21.A.303 Conformità ai requisiti applicabili

 

La dimostrazione della conformità di parti e pertinenze da installare in un prodotto omologato deve avvenire:

 

a) unitamente alle procedure di omologazione di cui ai capitoli B, D o E per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure

 

b) ove opportuno, in base alle procedure di autorizzazione ETSO di cui al capitolo O; o

 

c) per i componenti standard, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti.

 

21.A.305 Approvazione di parti e pertinenze

 

Laddove l’approvazione di una parte o pertinenza sia una premessa fondamentale per il diritto unionale o le disposizioni dell’Agenzia, detta parte o pertinenza dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l’Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso.

 

21.A.307 Messa in servizio di parti e pertinenze per l’installazione

 

L’installazione di parti o pertinenze in un prodotto omologato è consentita nei casi in cui è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e:

 

a) accompagnato da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (Modulo AESA 1), che attesta che il prodotto è stato fabbricato in conformità dei dati di progettazione approvati ed è contrassegnato in conformità al capitolo Q; o

 

b) una parte standard; o

 

c) nel caso di aeromobili ELA1 o ELA2, una parte o pertinenza che sia:

 

1) temporalmente non limitata, né parte della struttura primaria né parte dei controlli di volo;

 

2) realizzata in conformità alla progettazione applicabile;

 

3) contrassegnata in conformità al capitolo Q;

 

4) identificata per l’installazione in uno specifico aeromobile;

 

5) destinata all’installazione in un aeromobile per il quale il proprietario ha verificato la conformità alle condizioni da 1 a 4 e ha accettato la responsabilità di tale conformità.

 

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

 

21.A.431A A Finalità

 

a) Il presente capitolo definisce la procedura per l’approvazione dei progetti di riparazione e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di tali approvazioni.

 

b) Il presente capitolo definisce le riparazioni standard non soggette a un processo di approvazione ai sensi dello stesso capitolo.

 

c) Con "riparazione" si intende l’eliminazione del danno e/o il ripristino della condizione di aeronavigabilità, successivamente alla messa in servizio iniziale, a cura del fabbricante di un prodotto, parte o pertinenza.

 

d) L’eliminazione del danno mediante sostituzione di parti o pertinenze, senza richiedere un’attività di progettazione, è da considerarsi un intervento di manutenzione, non soggetto quindi ad approvazione ai sensi del presente allegato I (parte 21).

 

e) La riparazione a un articolo ETSO diverso da un’unità di potenza ausiliaria è da considerarsi una modifica al progetto ETSO e, come tale, deve essere trattata secondo quanto disposto nel punto 21.A.611.

 

21.A.431B Riparazioni standard

 

a) Le riparazioni standard sono riparazioni:

 

1) relative a:

 

i) aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 5700 kg;

 

ii) aerogiri con massa di decollo massima (MTOM) minore o uguale a 3175 kg;

 

iii) veleggiatori e veleggiatori a motore, aerostati ad aria calda e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2;

 

2) che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

 

3) che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato di tipo.

 

b) I punti da 21A.432A a 21A.451 non si applicano alle riparazioni standard.

 

21.A.432A Ammissibilità

 

a) Sono ammesse a richiedere l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21.A.432B.

 

b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l’approvazione di progetti di riparazioni minori.

 

21.A.432B Dimostrazione di conformità operativa

 

a) Il richiedente che domanda l’approvazione di un importante progetto di riparazione deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall’Agenzia ai sensi del capitolo J.

 

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.

 

c) In deroga alle lettere a) e b), il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per un programma di certificazione che definisca, nello specifico, le prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21) per quanto attiene alla riparazione di un prodotto di cui al punto 21A.14(c).

 

21.A.433 Progetto di riparazione

 

a) Il richiedente di un’approvazione di un progetto di riparazione deve:

 

1) dimostrare la propria conformità alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale integrati per riferimento nel certificato di omologazione del tipo o nel certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, a seconda dei casi, oppure ai requisiti vigenti alla data della richiesta (dell’approvazione del progetto di riparazione); deve conformarsi altresì a tutti gli emendamenti di dette specifiche di certificazione o condizioni speciali che l’Agenzia ritenga necessari/e a garantire un livello di sicurezza analogo a quanto stabilito dalle premesse di omologazione integrate per riferimento nel certificato di omologazione del tipo, nel certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU;

 

2) esibire, su richiesta, all’Agenzia, i dati che confermano quanto sopra;

 

3) dichiarare la conformità alle specifiche di certificazione e ai requisiti di protezione ambientale di cui alla lettera a)1).

 

b) Se il richiedente non è il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell’autorizzazione ETSO per APU, a seconda del caso, egli può conformarsi ai requisiti della lettera a) mediante l’uso delle proprie risorse o in virtù di un accordo con il titolare dei certificati di omologazione del tipo o i certificati supplementari di omologazione del tipo o dell’autorizzazione ETSO per APU.

 

21.A.435 Classificazione delle riparazioni

 

a) Una riparazione può essere "di maggiore entità" o "di minore entità". La classificazione si effettua in accordo con i criteri del punto 21.A.91 per una modifica al progetto di tipo.

 

b) La riparazione viene definita "di maggiore entità" o "di minore entità" secondo la lettera a):

 

1) dall’Agenzia; o

 

2) da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.

 

21.A.437 Rilascio dell’approvazione a un progetto di riparazione

 

Una volta dichiarata e dimostrata la conformità alle specifiche di certificazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21.A.433(a)(1), il progetto di riparazione viene approvato:

 

a) dall’Agenzia; o

 

b) da un’impresa debitamente approvata che sia anche titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, secondo una procedura concordata con l’Agenzia; o

 

c) solo nel caso di riparazioni minori, da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.

 

21.A.439 Produzione di parti per la riparazione

 

Le parti e le pertinenze da utilizzare nelle riparazioni devono essere fabbricate conformemente ai dati di produzione basati su tutte le informazioni di progetto necessari forniti dal titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione:

 

a) secondo il capitolo F; oppure

 

b) da un’impresa debitamente approvata, in conformità al capitolo G; oppure

 

c) da un’impresa di manutenzione debitamente approvata.

 

21.A.441 Esecuzione delle riparazioni

 

a) L’esecuzione delle riparazioni sarà effettuata a norma della parte M o della parte 145, a seconda dei casi, o da un’impresa di produzione debitamente approvata in conformità al capitolo G ed in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163(d).

 

b) L’impresa di progettazione deve fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per l’installazione.

 

21.A.443 Limitazioni

 

L’approvazione di un progetto di riparazione può essere soggetta a limitazioni: in tal caso, essa conterrà tutte le istruzioni e le limitazioni necessarie. Dette istruzioni e limitazioni devono essere comunicate dal titolare dell’approvazione del progetto all’esercente, secondo una procedura concordata con l’Agenzia.

 

21.A.445 Danni non riparati

 

a) Quando un danno ad un prodotto, parte o pertinenza non viene riparato, e non è coperto da dati precedentemente approvati, le conseguenze sul piano dell’aeronavigabilità possono essere determinate unicamente:

 

1) dall’Agenzia; oppure

 

2) da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.

 

Tutte le limitazioni del caso devono essere trattate conformemente alle procedure del punto 21.A.443.

 

b) Se l’impresa che esegue la valutazione del danno secondo la lettera a) non è né l’Agenzia né il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell’autorizzazione ETSO per APU, essa deve dare prova della fondatezza delle informazioni su cui basa la propria valutazione, facendo ricorso a risorse interne o in virtù di un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, o il produttore, a seconda del caso.

 

21.A.447 Conservazione della documentazione

 

Le informazioni progettuali, i disegni, i risultati delle prove, le istruzioni e le limitazioni eventualmente definite secondo il punto 21.A.443, oltre che i giustificativi della classificazione e le prove dell’approvazione del progetto, per tutte le riparazioni, devono:

 

a) essere archiviate dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione e tenuti a disposizione dell’Agenzia;

 

b) essere conservati dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione, per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità di prodotti, parti o pertinenze riparati.

 

21.A.449 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

 

a) Il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione è tenuto a fornire, perlomeno, una serie completa delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità determinate dalla progettazione della riparazione, ivi compresi i dati descrittivi e le istruzioni per la realizzazione stilati in base ai requisiti applicabili, a tutti gli esercenti degli aeromobili che integrano la riparazione. I prodotti, le parti o le pertinenze riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle modifiche a dette istruzioni, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d’accordo con l’Agenzia. Le modifiche alle istruzioni di cui sopra devono essere messe a disposizione, su richiesta, di tutte le persone tenute al rispetto dei termini delle stesse. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere deferita sino all’entrata in servizio del prodotto, ma deve essere disponibile prima che uno qualsiasi dei prodotti completi il proprio numero di ore di funzionamento o i cicli ore/volo previsti.

 

b) Se il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione aggiorna le modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, dovrà comunicare gli aggiornamenti a tutti gli esercenti e, su richiesta, a tutte le persone tenute al rispetto dei termini delle istruzioni modificate. L’Agenzia dovrà ricevere un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione degli interessati in caso di aggiornamenti delle modifiche alle istruzioni.

 

21.A.451 Obblighi e contrassegno EPA

 

a) I titolari di un’approvazione di una riparazione di maggiore entità devono:

 

1) adempiere alle obbligazioni:

 

i) esposte nei punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 e 21.A.449;

 

ii) implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, ai sensi del punto 21.A.433(b), a seconda dei casi;

 

2) specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).

 

b) Fatta eccezione per i titolari di omologazioni o per i titolari di un’autorizzazione APU per cui si applica il punto 21.A.44, i titolari dell’approvazione di un progetto di riparazione minore devono:

 

1) adempiere agli obblighi di cui ai punti 21.A.4, 21.A.447 e 21.A.449; e

 

2) specificare le indicazioni, incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).

 

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

 

21.A.601 Finalità

 

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio delle autorizzazioni ETSO e le regole che governano i diritti ed i doveri di richiedenti e titolari di dette autorizzazioni.

 

21.A.602 Ammissibilità

 

Sono ammesse a richiedere l’autorizzazione ETSO tutte le persone fisiche o giuridiche che producono, o si apprestano a produrre, un articolo ETSO e che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa ai sensi del punto 21.A.602B.

 

21.A.602B Dimostrazione di idoneità

 

L’entità che richiede un’autorizzazione ETSO deve dimostrare la propria conformità operativa nella maniera seguente.

 

a) Per la produzione, detenendo un’approvazione d’impresa rilasciata in conformità al capitolo G, o in virtù dell’ottemperanza alle procedure del Capitolo F.

 

b) Per la progettazione:

 

1) nel caso di APU, detenendo un’approvazione DOA rilasciata dall’Agenzia in conformità al capitolo J;

 

2) per tutti gli altri articoli, aderendo a procedure che definiscano, nello specifico, le prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21).

 

21.A.603 Domanda

 

a) La domanda di autorizzazione ETSO deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e deve includere il quadro delle informazioni richieste nel punto 21.A.605.

 

b) Nei casi in cui è prevista una serie di modifiche di minore entità conformemente al punto 21.A.611, il richiedente deve specificare nella sua domanda il numero del modello base dell’articolo ed il codice prodotto associato, seguito da un segno di parentesi in luogo del suffisso alfanumerico variabile che sarà aggiunto di volta in volta.

 

21.A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

 

In merito alle autorizzazioni ETSO per un’unità di potenza ausiliaria:

 

a) si applicano i punti 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, e 21.A.44 in deroga a quanto stabilito ai punti 21.A.603, 21.A.606(c), 21.A.610 e 21.A.615, tranne che nel caso di autorizzazioni ETSO emesse in accordo con la sezione 21.A.606 in luogo del certificato di omologazione del tipo;

 

b) per l’approvazione di modifiche di progetto, in deroga a quanto stabilito al punto 21.A.611, hanno validità il capitolo D o il capitolo E della sezione. Se si applica il capitolo E, occorre il rilascio di un’autorizzazione ETSO separata in luogo del certificato di omologazione del tipo supplementare;

 

c) il capitolo M è applicabile all’approvazione dei progetti di riparazione.

 

21.A.605 Requisiti relativi ai dati

 

Il richiedente deve presentare all’Agenzia i seguenti documenti:

 

a) una dichiarazione che certifichi la conformità ai requisiti fissati in questo capitolo;

 

b) una dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP, Declaration of Design and Performance);

 

c) una copia dei dati tecnici richiesti dall’autorizzazione ETSO;

 

d) il manuale dell’impresa (od un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.143 per il conseguimento dell’approvazione di un’impresa di produzione secondo il capitolo G, oppure il manuale (od un riferimento ad esso) a cui si fa riferimento al punto 21.A.125A(b) per le finalità di produzione senza approvazione dell’impresa di produzione in conformità al capitolo F;

 

e) per le APU, il manuale (od un riferimento al manuale) di cui al punto 21.A.243 per il conseguimento dell’approvazione di un’impresa di progettazione secondo il capitolo J;

 

f) per tutti gli altri articoli, le procedure di cui al punto 21.A.602B(b)(2).

 

21.A.606 Rilascio dell’autorizzazione ETSO

 

L’Agenzia rilascia un’autorizzazione ETSO dopo che il richiedente:

 

a) ha dimostrato la propria conformità operativa secondo il punto 21.A.602B;

 

b) ha dimostrato che l’articolo è conforme alle specifiche tecniche della norma ETSO di riferimento, e ne ha rilasciato la corrispondente dichiarazione;

 

c) essersi impegnato espressamente al rispetto del punto 21.A.609.

 

21.A.607 Privilegi dell’autorizzazione ETSO

 

Il titolare di un’autorizzazione ETSO ha la facoltà di produrre ed identificare gli articoli con il contrassegno ETSO.

 

21.A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

 

a) La DDP deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

 

1) i dettagli di cui al punto 21.A.31, lettere a) e b), che identificano l’articolo e i suoi parametri di fabbricazione e di prova;

 

2) le prestazioni nominali dell’articolo, se del caso, direttamente o con riferimento ad altri documenti supplementari;

 

3) una dichiarazione di conformità comprovante che l’articolo risponde ai requisiti ETSO;

 

4) i riferimenti ai risultati dei test;

 

5) i riferimenti ai manuali di manutenzione, revisione e riparazione appropriati;

 

6) i livelli di conformità, laddove la norma ETSO ne preveda più d’uno;

 

7) l’elenco delle discrepanze tollerate secondo il punto 21.A.610.

 

b) La DDP deve essere sottoscritta, con data e firma, dal titolare dell’autorizzazione ETSO o da un suo rappresentante autorizzato.

 

21.A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

 

I titolari delle autorizzazioni ETSO ai sensi del presente capitolo devono:

 

a) fabbricare ogni articolo conformemente ai capitoli G o F, che garantiscono che tutti gli articoli ultimati sono conformi ai dati di progettazione ed idonei all’installazione in sicurezza;

 

b) preparare e mantenere, per ciascun modello di articolo per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione ETSO, un archivio aggiornato con tutti i dati e la documentazione tecnica ai sensi del punto 21.A.613;

 

c) preparare, mantenere ed aggiornare gli originali di tutti i manuali richiesti dalle specifiche di certificazione applicabili all’articolo;

 

d) mettere a disposizione degli utenti e dell’Agenzia, su richiesta, i manuali di manutenzione, revisione e riparazione necessari all’uso ed alla manutenzione dell’articolo, nonché le relative modifiche;

 

e) contrassegnare ciascun articolo in conformità al punto 21.A.807;

 

f) conformarsi alle disposizioni dei punti 21.A.3A, 21.A.3B e 21.A.4;

 

g) continuare ad uniformarsi ai requisiti di qualifica di cui al punto 21.A.602B.

 

21.A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

 

a) Il fabbricante che chiede l’autorizzazione a discostarsi da un parametro di performance ETSO deve dimostrare che la divergenza rispetto a tale parametro sarà compensata da fattori o caratteristiche di progetto che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

 

b) La richiesta di autorizzazione a divergere da un parametro deve essere presentata all’Agenzia, unitamente a tutti i dati pertinenti.

 

21.A.611 Modifiche di progetto

 

a) Il titolare ETSO è autorizzato ad apportare modifiche di minore entità al progetto (ovvero qualsiasi modifica che non sia di maggiore entità) senza ulteriori nulla osta da parte dell’Agenzia. In questi casi, l’articolo modificato conserverà il numero di modello originale (per identificare le modifiche di minore entità si cambia o si corregge il codice prodotto), ed il fabbricante dovrà inoltrare all’Agenzia tutti i dati sottoposti a revisione, necessari alla conformità al punto 21.A.603(b).

 

b) Tutte le modifiche di progetto operate dal titolare di un’autorizzazione ETSO e di entità tale da richiedere un’indagine sostanzialmente completa per determinarne la conformità ETSO, si considerano modifiche di maggiore entità. Prima di procedere in tal senso, il titolare deve attribuire all’articolo una nuova designazione di tipo o di modello, e richiedere una nuova autorizzazione ai sensi del punto 21.A.603.

 

c) Non sono ammesse ad approvazione, in base al presente Capitolo O, le modifiche di progetto effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse dal titolare dell’autorizzazione ETSO che ha presentato la dichiarazione di conformità dell’articolo, a meno che il richiedente non faccia separatamente domanda di autorizzazione ETSO ai sensi del punto 21.A.603.

 

21.A.613 Conservazione della documentazione

 

Oltre a quanto prescritto per la conservazione dei documenti nell’ambito del sistema qualità, si fa obbligo di tenere a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni ed i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione dell’articolo sottoposto a prova, e di archiviare detta documentazione per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità dell’articolo e del prodotto omologato nel quale esso andrà montato.

 

21.A.615 Verifiche dell’Agenzia

 

Su richiesta, i richiedenti ed i titolari di autorizzazioni ETSO relative ad articoli devono consentire all’Agenzia di:

 

a) presenziare a qualsiasi prova;

 

b) ispezionare gli archivi dei dati tecnici di tali articoli.

 

21.A.619 Durata e validità

 

a) L’autorizzazione ETSO viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

 

1) devono continuare a sussistere le condizioni richieste al momento della concessione dell’autorizzazione ETSO;

 

2) il titolare deve adempiere alle obbligazioni prescritti nel punto 21.A.609, oppure;

 

3) l’articolo non deve dar luogo a rischi intollerabili durante l’impiego, oppure

 

4) l’autorizzazione non deve essere ceduta o revocata secondo le procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

 

b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato dovrà essere restituito all’Agenzia.

 

21.A.621 Trasferibilità

 

Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si considera una modifica rilevante e soggetta quindi alle prescrizioni dei punti 21.A.147 e 21.A.247, a seconda del caso, le autorizzazioni ETSO rilasciate ai sensi del presente allegato I (parte 21) non sono trasferibili.

 

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

 

21.A.701 Campo d’applicazione

 

a) Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:

 

1) sviluppo;

 

2) dimostrazione della conformità a regolamenti o specifiche di certificazione;

 

3) formazione del personale di imprese di progettazione o produzione;

 

4) voli di prova di aeromobili di nuova produzione;

 

5) voli di aeromobili in corso di produzione tra gli impianti di produzione;

 

6) voli finalizzati a ottenere l’accettazione da parte dei clienti;

 

7) consegna o esportazione dell’aeromobile;

 

8) voli finalizzati a ottenere l’autorizzazione delle autorità;

 

9) indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente;

 

10) mostre ed esibizioni aeree;

 

11) voli per spostare l’aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell’aeronavigabilità o in un luogo di deposito;

 

12) voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche, o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l’atterraggio o della possibilità di fare rifornimento di carburante;

 

13) tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe;

 

14) voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali;

 

15) attività di volo non commerciali su singoli aeromobili non complessi o tipi di aeromobili per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità.

 

b) Il presente capitolo stabilisce la procedura per il rilascio dei permessi volo e di approvazione delle relative condizioni di volo e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti permessi e dette approvazioni di condizioni di volo.

 

21.A.703 Ammissibilità

 

a) Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21.A.701(a)(15), nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario.

 

b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l’approvazione di condizioni di volo.

 

21.A.705 Autorità competente

 

In deroga al punto 21.1 del presente allegato I (parte 21), per "autorità competente" si intende:

 

a) l’autorità designata dallo Stato membro di registrazione; oppure

 

b) in caso di aeromobili non registrati, l’autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione.

 

21.A.707 Domanda di permesso di volo

 

a) Ai sensi del punto 21.A.703 e quando al richiedente non sia stato concesso il privilegio di rilasciare un permesso di volo, la domanda di permesso di volo è presentata all’autorità competente nella forma e con le modalità stabilite da quest’ultima.

 

b) Le domande permesso di volo devono indicare:

 

1. lo o gli scopi del volo o dei voli conformemente al punto 21.A.701;

 

2. i motivi per i quali l’aeromobile non è conforme ai requisiti applicabili di aeronavigabilità;

 

3. le condizioni di volo approvate conformemente al punto 21.A.710.

 

c) Qualora le condizioni di volo non siano state approvate al momento di presentazione della domanda di permesso di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.709.

 

21.A.708 Condizioni di volo

 

Le condizioni di volo comprendono:

 

a) la o le configurazioni per cui è richiesto il permesso di volo;

 

b) le eventuali condizioni o limitazioni necessarie per l’utilizzo sicuro dell’aeromobile, tra cui:

 

1) le condizioni o limitazioni imposte per le rotte o gli spazi aerei utilizzati per il volo, o entrambi;

 

2) le condizioni o limitazioni imposte agli equipaggi per utilizzare un dato aeromobile;

 

3) eventuali limitazioni al trasporto di persone diverse dai membri dell’equipaggio;

 

4) le limitazioni operative, le procedure specifiche o le condizioni tecniche da rispettare;

 

5) lo specifico programma di prove in volo (se pertinente);

 

6) le disposizioni specifiche di aeronavigabilità continua, incluse le istruzioni di manutenzione e il regime nel quale devono essere eseguite;

 

c) le prove che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui alla lettera b);

 

d) il metodo usato per il controllo della configurazione dell’aeromobile in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

 

21.A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo

 

a) Ai sensi del punto 21.A.707(c), e quando il richiedente non disponga del privilegio di approvare le condizioni di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo:

 

1) quando l’approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza di progetto, all’Agenzia nella forma e con le modalità da essa stabilite; oppure

 

2) quando l’approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza di progetto, all’autorità competente nella forma e con le modalità da essa stabilite.

 

b) Le domande di approvazione delle condizioni di volo devono includere:

 

1) le condizioni di volo proposte;

 

2) la documentazione giustificativa di tali condizioni; e

 

3) una dichiarazione attestante che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui al punto 21.A.708(b).

 

21.A.710 Approvazione delle condizioni di volo

 

a) Quando l’approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate:

 

1) dall’Agenzia; oppure

 

2) da un’impresa di progettazione debitamente autorizzata ai sensi del privilegio di cui al punto 21.A.263(c)(6).

 

b) Quando l’approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate dall’autorità competente o da dall’impresa di progettazione debitamente approvata che rilascia anche il permesso di volo.

 

c) Prima di approvare le condizioni di volo, l’Agenzia, l’autorità competente o l’impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l’aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L’agenzia o l’autorità competente possono effettuare o imporre al richiedente di effettuare tutte le verifiche o le prove necessarie a tal fine.

 

21.A.711 Rilascio del permesso di volo

 

a) L’autorità competente può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. l’appendice III) alle condizioni specificate al punto 21.B.525.

 

b) Un’impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21.A.263(c)(7), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 sono state approvate conformemente al punto 21.A.710.

 

c) Un’impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21.A.163(e), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 sono state approvate conformemente al punto 21.A.710.

 

d) Un’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto M.A.711 dell’allegato I (Parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione [1], quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 siano state approvate conformemente al punto 21.A.710.

 

e) Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi e le eventuali condizioni e limitazioni approvate ai sensi del punto 21.A.710.

 

f) Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b), c) o d) una copia del permesso di volo e delle relative condizioni di volo deve essere presentata all’autorità competente entro e non oltre tre giorni.

 

g) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un’impresa ha rilasciato a norma della lettera b), c) o d), l’impresa revoca immediatamente il permesso di volo e ne informa subito l’autorità competente.

 

21.A.713 Modifiche

 

a) Ogni modifica che invalidi le condizioni di volo o la documentazione associata stabilita ai fini del permesso di volo deve essere approvata conformemente al punto 21.A.710. Se pertinente, la domanda deve essere presentata conformemente al punto 21.A.709.

 

b) Ogni modifica che incida sul contenuto del permesso di volo richiede il rilascio di un nuovo permesso di volo conformemente al punto 21.A.711.

 

21.A.715 Lingua

 

I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente.

 

21.A.719 Trasferibilità

 

a) Un permesso di volo non è trasferibile.

 

b) In deroga alla lettera a), nel caso di un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701(a)(15), qualora sia cambiata la proprietà di un aeromobile, il permesso di volo viene trasferito insieme all’aeromobile purché quest’ultimo resti sullo stesso registro, oppure è rilasciato soltanto previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione al quale è trasferito.

 

21.A.721 Verifiche

 

Il titolare o il richiedente di un permesso di volo deve garantire l’accesso all’aeromobile interessato su richiesta dell’autorità competente.

 

21.A.723 Durata e validità

 

a) Un permesso di volo viene rilasciato per un massimo di 12 mesi e resta valido a condizione che:

 

1) sia mantenuta la conformità alle condizioni e limitazioni di cui al punto 21.A.711(e) associate al permesso di volo;

 

2) il permesso di volo non venga restituito o revocato;

 

3) l’aeromobile rimanga sullo stesso registro.

 

b) In deroga alla lettera a), un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701(a)(15) può essere rilasciato a tempo indeterminato.

 

c) In caso di cessione o revoca, il permesso di volo deve essere restituito all’autorità competente.

 

21.A.725 Rinnovo del permesso di volo

 

Il rinnovo del permesso di volo è trattato alla stregua di una modifica conformemente al punto 21.A.713.

 

21.A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo

 

Il titolare di un permesso di volo deve garantire che siano soddisfatte e mantenute tutte le condizioni e limitazioni associate al permesso di volo.

 

21.A.729 Conservazione della documentazione

 

a) Il titolare dell’approvazione delle condizioni di volo deve tenere a disposizione dell’Agenzia e dell’autorità competente tutti i documenti prodotti per determinare e giustificare le condizioni di volo e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile.

 

b) La corrispondente impresa approvata deve tenere a disposizione dell’Agenzia o dell’autorità competente tutti i documenti relativi al rilascio dei permessi di volo in virtù del privilegio concesso alle imprese approvate, ivi compresi documenti di ispezione, documenti giustificativi dell’approvazione delle condizioni di volo e lo stesso permesso di volo, e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile.

 

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

 

21.A.801 Identificazione di prodotti

 

a) I prodotti vanno identificati con le seguenti informazioni:

 

1) denominazione del fabbricante;

 

2) designazione del prodotto;

 

3) numero di serie del fabbricante;

 

4) qualsiasi ulteriore informazione che l’Agenzia ritenga appropriata.

 

b) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano aeromobili o motori ai sensi del capitolo G o F sono tenute ad identificare aeromobili e motori con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui alla lettera a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera tale che sia accessibile e leggibile e non possa essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.

 

c) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano eliche, pale d’elica o mozzi d’elica ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa incisa, stampata, impressa a rilievo o con altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco, posizionata su una superficie non critica, che riporti le informazioni di cui alla lettera a) e che non possa diventare illeggibile o venire staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.

 

d) Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione di cui alla lettera b) deve essere fissata all’involucro dell’aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall’operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.

 

21.A.803 Trattamento dei dati identificativi

 

a) Sono vietate la rimozione, la modifica e la collocazione di informazioni identificative di cui al punto 21.A.801(a), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica e mozzi d’elica, o di cui al punto 21.A.807(a) nel caso di APU, senza l’approvazione dell’Agenzia.

 

b) Sono vietate altresì la rimozione e l’installazione di targhe identificative di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, senza l’approvazione dell’Agenzia.

 

c) In deroga a quanto stabilito alle lettere a) e b), le persone fisiche o giuridiche addette alla manutenzione che operano ai sensi dei regolamenti attuativi applicabili e nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall’Agenzia, sono autorizzati a:

 

1) rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21.A.801(a) su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica, o di cui al punto 21.A.807(a) nel caso di APU; o

 

2) rimuovere una targa identificativa di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, se l’operazione si rende necessaria durante gli interventi.

 

d) È vietato installare una targa di identificazione, rimossa ai sensi della lettera c) 2), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica diversi da quelli dai quali è stata rimossa.

 

21.A.804 Identificazione di parti e pertinenze

 

a) Tutte le parti o pertinenze devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile con:

 

1) un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili; nonché

 

2) il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; nonché

 

3) le lettere EPA (European Part Approval) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del tipo del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO.

 

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l’Agenzia determina che una parte o pertinenza è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di messa in servizio che accompagnerà detta parte o pertinenza, o il relativo contenitore, dovranno includere le informazioni che non è stato possibile applicare al prodotto.

 

21.A.805 Identificazione di parti critiche

 

In aggiunta ai requisiti del punto 21.A.804, i fabbricanti di parti destinate all’installazione su prodotti omologati ed identificate come "parti critiche", devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile dette parti con un codice prodotto ed un numero di serie.

 

21.A.807 Identificazione degli articoli ETSO

 

a) I titolari di autorizzazioni ETSO ai sensi del Capitolo O devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile ciascun articolo con le seguenti informazioni:

 

1) denominazione e recapito del fabbricante;

 

2) nome, tipo, codice prodotto o designazione del modello dell’articolo;

 

3) numero di serie o data di fabbricazione dell’articolo, o entrambi, e

 

4) numero ETSO applicabile.

 

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l’Agenzia determina che una parte è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di messa in servizio che accompagnerà detta parte, o il relativo contenitore, dovranno includere le informazioni che non è stato possibile applicare al prodotto.

 

c) I fabbricanti di APU ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui alla lettera a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera da essere in una posizione leggibile ed accessibile e non potere essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.

 

SEZIONE B

 

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

 

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

 

21.B.5 Finalità

 

a) La presente sezione definisce la procedura a cui deve conformarsi l’autorità competente dello Stato membro nell’esercizio delle proprie attività e responsabilità, in merito all’emissione, alla riconferma, all’emendamento, alla sospensione ed alla revoca delle approvazioni e delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente allegato I (parte 21).

 

b) In conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, l’Agenzia deve mettere a punto specifiche di certificazione e materiali di riferimento che agevolino gli Stati membri nell’esecuzione delle direttive della presente sezione.

 

21.B.20 Obblighi dell’autorità competente

 

L’autorità competente di uno Stato membro è responsabile dell’esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, solo nei riguardi di richiedenti e titolari la cui principale sede di attività sia nel proprio territorio.

 

21.B.25 Requisiti d’impresa per l’autorità competente

 

a) Generalità

 

Lo Stato membro deve designare un’autorità competente incaricata dell’esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, con procedure, struttura organizzativa e personale documentati.

 

b) Risorse

 

1) Il personale in forza deve essere in numero adeguato a portare a termine i compiti assegnati.

 

2) L’autorità competente dello Stato membro deve nominare un dirigente responsabile, o più dirigenti responsabili, che veglino sull’esecuzione della o delle attività di competenza, ivi incluse le comunicazioni con l’Agenzia e le altre autorità nazionali.

 

c) Qualifiche e formazione

 

Il personale addetto deve essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, la preparazione e l’esperienza necessarie all’esecuzione degli incarichi affidati.

 

21.B.30 Procedure documentate

 

a) L’autorità competente dello Stato membro deve stilare procedure documentate per descrivere la propria struttura organizzativa, oltre che i mezzi ed i metodi di rispondenza ai requisiti del presente allegato I (parte 21). Le procedure devono essere costantemente aggiornate e fungere da documenti di riferimento in ambito esecutivo per tutte le attività.

 

b) Una copia delle procedure e dei relativi emendamenti deve essere messa a disposizione dell’Agenzia.

 

21.B.35 Modifiche organizzative e delle procedure

 

a) L’autorità competente dello Stato membro è tenuta a notificare all’Agenzia qualsiasi modifica significativa intervenuta a carico della propria struttura organizzativa e delle procedure documentate.

 

b) L’autorità competente dello Stato membro deve aggiornare tempestivamente le procedure documentate alla luce delle modifiche intervenute, per garantirne un’efficace implementazione.

 

21.B.40 Composizione delle controversie

 

a) L’autorità competente dello Stato membro deve istituire una prassi per la composizione delle controversie nell’ambito delle procedure documentate.

 

b) In caso di controversia insanabile tra le autorità competenti degli Stati membri, è responsabilità dei dirigenti di cui al punto 21.B.25(b)(2) sottoporre la questione all’arbitrato dell’Agenzia.

 

21.B.45 Resoconti/coordinamento

 

a) Per favorire lo scambio di informazioni rilevanti per la sicurezza di prodotti, parti e pertinenze, l’autorità competente dello Stato membro deve garantire un adeguato livello di coordinamento tra le squadre di certificazione, indagine, approvazione o autorizzazione al proprio interno, nonché con gli altri Stati membri e l’Agenzia.

 

b) L’autorità competente dello Stato membro deve notificare all’Agenzia tutte le difficoltà riscontrate nella messa in atto del presente allegato I (parte 21).

 

21.B.55 Conservazione della documentazione

 

L’autorità competente dello Stato membro è tenuta a conservare o a mantenere l’accesso a tutta la documentazione relativa ai certificati, approvazioni ed autorizzazioni emanati in base alle normative nazionali, e la cui responsabilità sia stata trasferita all’Agenzia, fintantoché la documentazione stessa non verrà trasferita all’Agenzia.

 

21.B.60 Direttive di aeronavigabilità

 

Quando l’autorità competente di uno Stato membro riceve una direttiva di aeronavigabilità dall’autorità competente di un paese non appartenente all’Unione, detta norma deve essere inoltrata all’Agenzia per la diffusione, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 216/2008.

 

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

 

Si applicheranno le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

 

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

 

Si applicheranno le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

 

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

 

Si applicheranno le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

 

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE

 

21.B.120 Indagini

 

a) L’autorità competente nominerà una squadra di indagine per ciascun richiedente o titolare di un’autorizzazione a procedere, per condurre tutte le attività relative a detta autorizzazione; la squadra sarà formata da un caposquadra con compiti di gestione e coordinamento e, se necessario, da uno o più componenti. Il caposquadra risponde direttamente al dirigente responsabile dell’attività, come definito al punto 21.B.25 (b)(2).

 

b) L’autorità competente deve eseguire verifiche sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione a procedere.

 

c) L’autorità competente deve redigere le procedure di verifica delle attività dei richiedenti o dei titolari delle autorizzazioni a procedere, nell’ambito delle procedure documentate e tenendo conto, perlomeno, dei seguenti elementi:

 

1) valutazione delle domande ricevute;

 

2) designazione di una squadra di indagine;

 

3) preparazione e pianificazione delle indagini;

 

4) valutazione della documentazione (manuale, procedure ecc.);

 

5) audit e verifiche;

 

6) follow-up delle azioni correttive;

 

7) raccomandazioni per il rilascio, la modifica, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione a procedere.

 

21.B.125 Non conformità

 

a) Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l’autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare dell’autorizzazione a procedere dei requisiti applicabili della sezione A del presente allegato, tali non conformità saranno trattate conformemente al punto 21.A.125B(a).

 

b) L’autorità competente prenderà le seguenti misure:

 

1) in presenza di non conformità di livello 1, l’autorità competente intraprenderà un’azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l’impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

 

2) per le non conformità di livello 2, l’autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l’autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell’esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

 

c) L’autorità competente è tenuta a sospendere l’autorizzazione a procedere, in toto o in parte, in caso di incapacità a conformarsi entro il termine concesso dall’autorità competente.

 

21.B.130 Rilascio dell’autorizzazione a procedere

 

a) Accertata la conformità del fabbricante alle prescrizioni della sezione A, capitolo F, l’autorità competente emana un’autorizzazione a procedere, attestante la conformità dei singoli prodotti, parti o pertinenze (modulo 65 AESA, cfr. l’appendice XI) senza ulteriore indugio.

 

b) L’autorizzazione a procedere deve riportare la natura della concessione, il termine di validità e, se del caso, le limitazioni annesse all’autorizzazione.

 

c) La validità dell’autorizzazione a procedere non dovrà essere superiore ad un anno.

 

21.B.135 Mantenimento dell’autorizzazione a procedere

 

L’autorità competente considera valida l’autorizzazione a procedere subordinatamente alle seguenti condizioni:

 

a) il fabbricante utilizza correttamente il modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) come dichiarazione di conformità per gli aeromobili completi, ed il modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I) per prodotti diversi da aeromobili completi, parti e pertinenze; e

 

b) le verifiche ispettive eseguite dall’autorità competente prima della ratifica del modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) o del modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I), come prescritto nel punto 21.A.130, lettera c), non hanno riscontrato alcuna inosservanza alla luce dei requisiti o delle procedure contenuti nel manuale fornito dal fabbricante, o alla luce della conformità dei rispettivi prodotti, parti e pertinenze. Scopo dei controlli è verificare perlomeno che:

 

1) l’autorizzazione riguardi il prodotto, la parte o la pertinenza in corso di verifica, e rimanga valida;

 

2) il manuale descritto al punto 21.A.125 A(b), nello stato di emendamento dichiarato nell’autorizzazione a procedere, sia impiegato dal fabbricante come documento operativo di base. Diversamente, l’ispezione non potrà continuare ed i certificati di messa in servizio non saranno convalidati;

 

3) la produzione sia stata eseguita nelle condizioni prescritte dall’autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;

 

4) le verifiche ed i test (incluse le prove in volo, se del caso), di cui al punto 21.A.130(b)(2) e/o (b)(3), siano stati eseguiti nelle condizioni prescritte dall’autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;

 

5) le verifiche da parte dell’autorità competente, descritte o invocate nell’autorizzazione a procedere, siano state eseguite e giudicate idonee;

 

6) la dichiarazione di conformità sia rispondente al punto 21.A.130, e le informazioni in essa contenute non ne impediscano la ratifica;

 

c) L’autorizzazione a procedere non è scaduta.

 

21.B.140 Emendamento dell’autorizzazione a procedere

 

a) L’autorità competente investigherà, nel modo adeguato ed in conformità al punto 21.B.120, l’opportunità di emendare l’autorizzazione a procedere.

 

b) Accertato che i requisiti della sezione A, capitolo F continuano a sussistere, l’autorità competente provvederà ad emendare di conseguenza l’autorizzazione a procedere.

 

21.B.145 Limitazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione a procedere

 

a) La limitazione, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione a procedere devono essere comunicate per iscritto al titolare della stessa. L’autorità competente è tenuta a comunicare le ragioni per la limitazione, la sospensione o la revoca e informare il titolare dell’autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.

 

b) Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione può essere annullato solo dopo che sia stata ripristinata la conformità alla sezione A del capitolo F.

 

21.B.150 Conservazione della documentazione

 

a) L’autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca delle singole autorizzazioni.

 

b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:

 

1) i documenti forniti dal richiedente o dal titolare dell’autorizzazione a procedere;

 

2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.120;

 

3) l’autorizzazione a procedere, inclusi eventuali emendamenti;

 

4) i verbali degli incontri con il fabbricante.

 

c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo la scadenza dell’autorizzazione a procedere.

 

d) L’autorità competente deve altresì conservare in archivio tutte le dichiarazioni di conformità (modulo 52 AESA, cfr. l’appendice VIII) ed i certificati di riammissione in servizio (modulo 1 AESA, cfr. l’appendice I) che ha ratificato.

 

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

 

21.B.220 Indagini

 

a) L’autorità competente nominerà una squadra di approvazione per ciascun richiedente o titolare dell’approvazione di un’impresa di produzione, per condurre tutte le attività relative a detta approvazione; la squadra sarà formata da un caposquadra con compiti di gestione e coordinamento e, se necessario, da uno o più componenti. Il caposquadra risponde direttamente al dirigente responsabile dell’attività, come definito al punto 21.B.25(b)(2).

 

b) L’autorità competente deve eseguire verifiche sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca dell’approvazione d’impresa.

 

c) L’autorità competente deve stilare procedure di verifica delle attività dei richiedenti o dei titolari dell’approvazione di un’impresa di produzione, nell’ambito delle procedure documentate e tenendo conto perlomeno dei seguenti elementi:

 

1) valutazione delle domande ricevute;

 

2) designazione di una squadra di approvazione;

 

3) preparazione e pianificazione delle indagini;

 

4) valutazione della documentazione (manuale d’impresa, procedure ecc.);

 

5) audit;

 

6) follow-up delle azioni correttive;

 

7) raccomandazioni per il rilascio, la modifica, la sospensione o la revoca dell’approvazione dell’impresa di produzione;

 

8) monitoraggio continuo.

 

21.B.225 Non conformità

 

a) Quando, nel corso di audit o con altri mezzi, l’autorità competente riscontri un evidente e oggettivo non rispetto da parte del titolare di un’approvazione di impresa di produzione dei requisiti applicabili della sezione A, le non conformità saranno trattate conformemente al punto 21.A.158(a).

 

b) L’autorità competente prenderà le seguenti misure:

 

1) in presenza di non conformità di livello 1, l’autorità competente intraprenderà un’azione immediata per revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, a seconda della portata della non conformità, la lettera di autorizzazione, fino a quando l’impresa non abbia portato a termine delle azioni correttive;

 

2) per le non conformità di livello 2, l’autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo e in base alla natura della non conformità, l’autorità competente può prorogare il periodo di tre mesi sulla base dell’esistenza di un piano correttivo soddisfacente.

 

c) Nel caso in cui l’impresa non si adegui alla tempistica concordata, l’autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell’approvazione.

 

21.B.230 Rilascio del certificato

 

a) Accertata la conformità dell’impresa di produzione con le prescrizioni applicabili della sezione A, capitolo G, l’autorità competente rilascia un’approvazione d’impresa (modulo 55 AESA, cfr. l’appendice X) senza ulteriore indugio.

 

b) Il numero di riferimento sarà menzionato sul modulo AESA 55 nel modo specificato dall’Agenzia.

 

21.B.235 Monitoraggio continuo

 

a) Per giustificare il mantenimento dell’approvazione dell’impresa di produzione, l’autorità competente deve sottoporre quest’ultima a una costante sorveglianza, diretta a:

 

1) verificare che il sistema qualità del titolare dell’approvazione sia sempre conforme alla sezione A, capitolo G;

 

2) verificare che l’impresa del titolare dell’approvazione operi in conformità del manuale;

 

3) verificare l’efficacia delle procedure delineate nel manuale d’impresa; nonché

 

4) monitorare tramite campionatura gli standard relativi a prodotti, parti o pertinenze.

 

b) Il controllo prolungato deve essere effettuato conformemente al punto 21.B.220.

 

c) Attenendosi ad un programma di monitoraggio continuo, l’autorità competente, nell’arco di 24 mesi, dovrà sottoporre l’approvazione dell’impresa a una revisione completa per verificarne l’ottemperanza ai requisiti del presente allegato I (parte 21). Le attività di sorveglianza possono prevedere indagini di vario tipo nel corso del biennio. Il numero delle verifiche può variare in funzione della complessità dell’impresa, del numero delle sedi e della criticità della produzione. La frequenza minima dei controlli a carico del titolare dell’approvazione, nell’ambito del programma di sorveglianza dell’autorità competente, è di uno all’anno.

 

21.B.240 Emendamento dell’approvazione di un’impresa di produzione

 

a) Nello svolgimento delle attività di sorveglianza, l’autorità competente deve controllare anche eventuali modifiche minori.

 

b) L’autorità competente deve investigare, in conformità al punto 21.B.220, le modifiche di natura significativa apportate all’approvazione dell’impresa di produzione, o alla domanda di approvazione, da parte del titolare e, se necessario, deve disporre l’emendamento della portata e dei termini dell’approvazione.

 

c) Accertato che i requisiti della sezione A, capitolo G continuano a sussistere, l’autorità competente provvederà ad emendare di conseguenza l’approvazione dell’impresa di produzione.

 

21.B.245 Sospensione e revoca dell’approvazione di un’impresa di produzione

 

a) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l’autorità competente può sospendere o revocare l’approvazione di un’impresa di produzione, in toto o in parte, come qui di seguito descritto.

 

1) In presenza di non conformità di livello 1, l’approvazione dell’impresa viene immediatamente sospesa. Se il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione non si conforma a quanto previsto al punto 21.A.158(c)1, l’approvazione viene revocata.

 

2) In presenza di non conformità di livello 2, l’autorità competente deciderà in merito a qualsiasi restrizione al fine dell’approvazione mediante la sospensione temporanea dell’approvazione o di parti di essa. Se il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione non si conforma a quanto stabilito al punto 21.A.158(c)(2), l’approvazione viene revocata.

 

b) La limitazione, la sospensione o la revoca dell’approvazione dell’impresa di produzione devono essere comunicate per iscritto al titolare. L’autorità competente si impegna a comunicare i motivi della sospensione o della revoca e ad informare il titolare dell’autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.

 

c) Il provvedimento di sospensione dell’approvazione può essere annullato solo dopo aver ripristinato la conformità alla sezione A, capitolo G.

 

21.B.260 Conservazione della documentazione

 

a) L’autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca delle singole approvazioni alle imprese di produzione.

 

b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:

 

1) i documenti forniti dal richiedente o dal titolare del certificato di approvazione di un’impresa di produzione;

 

2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.220, ivi incluse le non conformità rilevate in conformità al punto 21.B.225;

 

3) il programma di sorveglianza continua, ivi inclusi i resoconti delle indagini condotte;

 

4) il certificato di approvazione dell’impresa di produzione comprese eventuali modifiche;

 

5) i verbali degli incontri con il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione.

 

c) La documentazione deve essere conservata in archivio per almeno sei anni.

 

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

 

21.B.320 Indagini

 

a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca di certificati ed autorizzazioni.

 

b) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:

 

1) valutazione dell’idoneità del richiedente;

 

2) valutazione dell’ammissibilità della domanda;

 

3) classificazione dei certificati di aeronavigabilità;

 

4) valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;

 

5) ispezione dell’aeromobile;

 

6) determinazione delle condizioni necessarie e di restrizioni o limiti per i certificati di aeronavigabilità.

 

21.B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

 

a) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.326 e ai requisiti applicabili della sezione A del capitolo H del presente allegato I (parte 21), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, cfr. l’appendice VI) senza ulteriore indugio.

 

b) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.327 e ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo H del presente allegato I (parte 21), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica un certificato ristretto di aeronavigabilità (modulo 24 AESA, cfr. l’appendice V) senza ulteriore indugio.

 

c) Nel caso di aeromobili nuovi, o aeromobili usati provenienti da uno Stato terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15a AESA, cfr. l’appendice II).

 

21.B.326 Certificato di aeronavigabilità

 

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:

 

a) aeromobili nuovi:

 

1) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(2);

 

2) se l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

 

b) aeromobili usati:

 

1) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(3) e comprovante che:

 

i) l’aeromobile è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione del tipo e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato (parte 21); nonché

 

ii) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

 

iii) l’aeromobile è stato ispezionato in conformità delle disposizioni applicabili dell’allegato I (parte M) del [regolamento (CE) n. 2042/2003];

 

2. se l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.

 

21.B.327 Certificato ristretto di aeronavigabilità

 

a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità per:

 

1) aeromobili nuovi:

 

i) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(2);

 

ii) quando l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme a un progetto approvato dall’Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del tipo o in conformità di determinate specifiche di aeronavigabilità ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;

 

2) aeromobili usati:

 

i) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174(b)(3) e comprovante che:

 

A) l’aeromobile è conforme a un progetto approvato sulla base di un certificato di omologazione limitato o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni, approvati in conformità al presente allegato I (parte 21); nonché

 

B) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; nonché

 

C) l’aeromobile è stato ispezionato in conformità delle disposizioni applicabili dell’allegato I (parte M) del [regolamento (CE) n. 2042/2003];

 

ii) se l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l’aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.

 

b) Per gli aeromobili non conformi ai requisiti fondamentali citati nel regolamento (CE) n. 216/2008, e pertanto non idonei all’omologazione limitata, l’Agenzia, tenuto debito conto delle discrepanze da detti requisiti fondamentali, provvederà a:

 

1) certificare e verificare la conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei limiti delle destinazioni d’uso; nonché

 

2) definire le limitazioni per l’impiego dei suddetti aeromobili.

 

c) Le limitazioni d’uso accompagneranno i certificati ristretto di aeronavigabilità e potranno includere restrizioni dello spazio aereo, per tener conto delle divergenze dai requisiti fondamentali di aeronavigabilità stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008.

 

21.B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità

 

a) Se vi è prova evidente che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.181(a) non è soddisfatta, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato di aeronavigabilità.

 

b) Alla notifica di sospensione o revoca di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rende noti i motivi alla base del provvedimento di sospensione o revoca e informa il titolare del certificato in merito al suo diritto di presentare ricorso.

 

21.B.345 Conservazione della documentazione

 

a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione è tenuta ad istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca dei singoli certificati di aeronavigabilità.

 

b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:

 

1) i documenti forniti dal richiedente;

 

2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.320(b); e

 

3) una copia del certificato o autorizzazione al volo, ed eventuali emendamenti.

 

c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo l’espunzione dal registro nazionale.

 

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

 

21.B.420 Indagini

 

a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato acustico.

 

b) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione nell’ambito delle procedure documentate, che tengano conto perlomeno dei seguenti elementi:

 

1) valutazione dell’ammissibilità;

 

2) valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;

 

3) ispezione dell’aeromobile.

 

21.B.425 Rilascio dei certificati acustici

 

Accertata la conformità ai requisiti della sezione A, capitolo I, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o emenda, a seconda dei casi, il certificato acustico (modulo 45 AESA, cfr. l’appendice VII) senza ulteriore indugio.

 

21.B.430 Sospensione e revoca dei certificati acustici

 

a) Se vi è prova evidente che alcune delle condizioni specificate nel punto 21.A.211(a) non sono soddisfatte, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato acustico.

 

b) All’atto dell’emissione dell’avviso di sospensione e revoca di un certificato acustico che l’autorità competente dello Stato membro di registrazione specificherà le ragioni per la sospensione e la revoca ed informerà il detentore del certificato sul suo diritto di appello.

 

21.B.445 Conservazione della documentazione

 

a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti, con criteri minimi di conservazione, che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca dei singoli certificati acustici.

 

b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:

 

1) i documenti forniti dal richiedente;

 

2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività ed i risultati finali delle indagini di cui al punto 21.B.420(b);

 

3) una copia del certificato e dei suoi emendamenti.

 

c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo l’espunzione dal registro nazionale.

 

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

 

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

 

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

 

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

 

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

 

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

 

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

 

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

 

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

 

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

 

21.B.520 Accertamenti

 

a) L’autorità competente deve eseguire accertamenti sufficienti a giustificare il rilascio o la revoca del permesso di volo.

 

b) L’autorità competente deve predisporre procedure di valutazione che includano quantomeno gli elementi seguenti:

 

1) verifica dell’ammissibilità del richiedente;

 

2) verifica dell’ammissibilità della domanda;

 

3) valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;

 

4) ispezione dell’aeromobile;

 

5) approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710(b).

 

21.B.525 Rilascio di permessi di volo

 

L’autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. l’appendice III) senza ulteriore indugio:

 

a) su presentazione delle informazioni richieste al punto 21.A.707; nonché

 

b) quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 siano state approvate conformemente al punto 21.A.710; nonché

 

c) quando l’autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere verifiche, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l’aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21.A.708 prima del volo.

 

21.B.530 Revoca del permesso di volo

 

a) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.723(a) non è soddisfatta in relazione a un permesso di volo da essa rilasciato, l’autorità competente revoca il permesso.

 

b) Alla notifica di revoca del permesso di volo, l’autorità competente rende noti i motivi alla base del provvedimento di revoca e informa il titolare del permesso di volo in merito al suo diritto di presentare ricorso.

 

21.B.545 Conservazione della documentazione

 

a) L’autorità competente istituisce un sistema di archiviazione dei documenti che consente un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione e revoca dei singoli permessi di volo.

 

b) L’archivio deve contenere quantomeno:

 

1) i documenti forniti dal richiedente;

 

2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21.B.520(b); e

 

3) una copia del permesso di volo.

 

c) La documentazione deve essere conservata per almeno sei anni dopo la scadenza del permesso di volo.

 

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

 

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.

 

[1] GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

 

 

Appendici

 

MODULI AESA

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

 

Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione | (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6). |

 

Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione | (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 3). |

 

Regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione | (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16). |

 

Regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione | (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 40). |

 

Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione | (GU L 94 del 4.4.2007, pag. 3). |

 

Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione | (GU L 87 del 29.3.2008, pag. 3). |

 

Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione | (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 30). |

 

Regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione | (GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 5). |

 

 

ALLEGATO III

 

Tavola di Concordanza

 

Regolamento (CE) n. 1702/2003

Il presente regolamento

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1., paragrafo 1

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h)

 

 

Articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j)

 

 

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

 

Articolo 2 bis, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

 

 

Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

 

Articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere c) e d)

 

 

Articolo 2 bis, paragrafi da 2 a 5

Articolo 3, paragrafi da 2 a 5

 

 

Articolo 2 ter

Articolo 4

 

 

Articolo 2 quater, paragrafo 1

Articolo 5

 

 

Articolo 2 quater, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 2 quinquies

Articolo 6

 

 

Articolo 2 sexies, primo comma

Articolo 7

 

 

Articolo 2 sexies, secondo comma

 

 

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 e la prima frase del punto 3

Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, paragrafi 4 e 5

 

 

Articolo 3, paragrafo 6

 

 

Articolo 4, paragrafi 1, 2 e la prima frase del punto 3

Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, paragrafi 4, 5 e 6

 

 

Articolo 10

 

 

Articolo 11

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 12

 

 

Articolo 5, paragrafi da 2 a 5

 

 

Allegato

Allegato I

 

 

Allegato II

 

 

Allegato III