Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 28/03/2008 |
Numero: | 287 |
Sommario |
Art. 1. Il periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1702/2003 è prorogato fino al 28 settembre 2009 per gli aerei di tipo Antonov AN-26 e AN-26B e per gli [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 8.5.112 - Regolamento 28 marzo 2008, n. 287.
Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003
(G.U.U.E. 29 marzo 2008, n. L 87)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
(1) Agli aeromobili che rientrano nell'ambito dell'articolo 2 quater del
(2) L'articolo 2 quater, paragrafo 3, del
entro il periodo addizionale di validità.
(3) A norma dell'articolo 2 quater, paragrafo 3, del
(4) In particolare, nella sua decisione l'Agenzia dichiara di aver ricevuto ed accolto domande di certificazione e/o convalida dei certificati di omologazione rilasciati dalle autorità competenti dell'ex Unione sovietica riguardanti due aeromobili: l'aereo di tipo Antonov AN-26, con la possibilità di esaminare anche la certificazione dell'aereo di tipo AN-26B, e l'elicottero di tipo Kamov-32A11BC, con la possibilità di esaminare anche la certificazione dell'elicottero di tipo Kamov-32A12.
(5) Nella sua decisione l'Agenzia conclude inoltre di poter ultimare la procedura di certificazione di questi tipi di aerei entro il 28 settembre 2009.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il periodo di validità di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.