§ 8.5.123 - Regolamento 27 ottobre 2008, n. 1057.
Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, che modifica l’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:27/10/2008
Numero:1057


Sommario
Art. 1. L’appendice II
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 8.5.123 - Regolamento 27 ottobre 2008, n. 1057.

Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, che modifica l’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a)

(G.U.U.E. 28 ottobre 2008, n. L 283)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni [2] è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2008 [3].

 

(2) Il certificato di revisione dell’aeronavigabilità di cui all’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione [4] deve essere sostituito, in modo da recepire le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 2042/2003.

 

(3) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’agenzia [5] in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

 

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’appendice II [Certificato di revisione dell’aeronavigabilità, modulo AESA 15a, dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003] è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

 

[2] GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

 

[3] Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[4] GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

 

[5] Parere n. 2/2008.

 

 

ALLEGATO

 

"Appendice II

 

Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

 

[STATO MEMBRO]

 

Membro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea

 

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ

 

Riferimento ARC: …

 

In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio attualmente in vigore la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che l’aeromobile seguente:

 

Costruttore dell’aeromobile: …

 

Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: …

 

Registrazione dell’aeromobile: …

 

Numero di serie dell’aeromobile: …

 

è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

 

Data del rilascio: …

 

Data di scadenza: …

 

Firma: …

 

N. autorizzazione: …

 

1o rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

 

Data del rilascio: …

 

Data di scadenza: …

 

Firma: …

 

N. autorizzazione: …

 

Ragione sociale: …

 

Riferimento dell’approvazione: …

 

2o rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio.

 

Data del rilascio: …

 

Data di scadenza: …

 

Firma: …

 

N. autorizzazione: …

 

Ragione sociale: …

 

Riferimento dell’approvazione: …

 

Modulo 15o AESA";