§ 8.5.54 – Regolamento 7 marzo 2005, n. 381.
Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:07/03/2005
Numero:381


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 8.5.54 – Regolamento 7 marzo 2005, n. 381.

Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 8 marzo 2005, n. L 61).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,

     considerando che:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.

     (2) L’attuale testo del paragrafo 21A.163 c) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 riguardante il privilegio di un’impresa di produzione approvata di rilasciare certificati di riammissione in servizio (modulo 1 EASA) per prodotti si presta ad interpretazioni fuorvianti e non esprime l’intenzione originale che è di conferire tale privilegio ad imprese di produzione approvate.

     (3) Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione deve essere modificato.

     (4) Le disposizioni del presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

     (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Al paragrafo 21A.163 c) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 viene eliminata la locuzione «in conformità alla parte 21A.307».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.