Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.3 trasporti terrestri |
Data: | 25/01/2001 |
Numero: | 107 |
Sommario |
Art. 1. In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/36/CE, la data di entrata in applicazione della direttiva menzionata è rinviata al 1° luglio 2003 per quanto riguarda i fusti [...] |
Art. 2. Gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature di cui all'articolo 1 che rispettano la normativa vigente nel loro territorio anteriormente [...] |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 8.3.204 - Decisione 25 gennaio 2001, n. 107.
Decisione n. 2001/107/CE che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva n. 1999/36/CE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 9 febbraio 2001, n. L 39)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate né sono stati aggiunti sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti negli allegati alla
(2) L'articolo 18 della
(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della
Gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature di cui all'articolo 1 che rispettano la normativa vigente nel loro territorio anteriormente al 1° luglio 2003, fino a due anni a decorrere da tale data, nonché la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato prima di tale data.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.