§ 8.3.204 - Decisione 25 gennaio 2001, n. 107.
Decisione n. 2001/107/CE che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:25/01/2001
Numero:107


Sommario
Art. 1.      In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/36/CE, la data di entrata in applicazione della direttiva menzionata è rinviata al 1° luglio 2003 per quanto riguarda i fusti [...]
Art. 2.      Gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature di cui all'articolo 1 che rispettano la normativa vigente nel loro territorio anteriormente [...]
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 8.3.204 - Decisione 25 gennaio 2001, n. 107.

Decisione n. 2001/107/CE che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva n. 1999/36/CE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 9 febbraio 2001, n. L 39)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate né sono stati aggiunti sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti negli allegati alla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/36/CE. Di conseguenza, occorre rinviare la data di applicazione della direttiva per queste attrezzature a pressione trasportabili.

     (2) L'articolo 18 della direttiva 1999/36/CE prevede che, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla data di entrata in applicazione della direttiva, gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la massa in servizio sul loro territorio di attrezzature a pressione trasportabili che rispettano la normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2001. Di conseguenza, è altresì opportuno rinviare la data limite di questo periodo.

     (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15 della direttiva 1999/36/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/36/CE, la data di entrata in applicazione della direttiva menzionata è rinviata al 1° luglio 2003 per quanto riguarda i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature di cui all'articolo 1 che rispettano la normativa vigente nel loro territorio anteriormente al 1° luglio 2003, fino a due anni a decorrere da tale data, nonché la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato prima di tale data.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.