Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.3 trasporti terrestri |
Data: | 16/06/2010 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Requisiti a livello locale |
Art. 4. Obblighi dei fabbricanti |
Art. 5. Rappresentanti autorizzati |
Art. 6. Obblighi degli importatori |
Art. 7. Obblighi dei distributori |
Art. 8. Obblighi dei proprietari |
Art. 9. Obblighi degli operatori |
Art. 10. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori |
Art. 11. Identificazione degli operatori economici |
Art. 12. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione |
Art. 13. Rivalutazione della conformità |
Art. 14. Principi generali del marchio Pi |
Art. 15. Regole e condizioni per l’apposizione del marchio Pi |
Art. 16. Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili |
Art. 17. Autorità di notifica |
Art. 18. Requisiti relativi alle autorità di notifica |
Art. 19. Obbligo di informazione delle autorità di notifica |
Art. 20. Requisiti relativi agli organismi notificati |
Art. 21. Domanda di notifica |
Art. 22. Procedura di notifica |
Art. 23. Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati |
Art. 24. Modifiche delle notifiche |
Art. 25. Contestazione della competenza degli organismi notificati |
Art. 26. Obblighi operativi degli organismi notificati |
Art. 27. Obbligo di informazione degli organismi notificati |
Art. 28. Scambio di esperienze |
Art. 29. Coordinamento degli organismi notificati |
Art. 30. Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale |
Art. 31. Procedura di salvaguardia dell’Unione |
Art. 32. Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza |
Art. 33. Non conformità formale |
Art. 34. Disposizioni transitorie |
Art. 35. Adeguamento al progresso scientifico e tecnico |
Art. 36. Esercizio della delega |
Art. 37. Revoca della delega |
Art. 38. Obiezioni agli atti delegati |
Art. 39. Abrogazione |
Art. 40. Riconoscimento dell’equivalenza |
Art. 41. Obblighi degli Stati membri |
Art. 42. Attuazione |
Art. 43. Entrata in vigore |
Art. 44. Destinatari |
§ 8.3.256 - Direttiva 16 giugno 2010, n. 35.
Direttiva n. 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE
(G.U.U.E. 30 giugno 2010, n. L 165)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],
considerando quanto segue:
(1) L’adozione della
(2) Alla luce degli sviluppi intervenuti nella sicurezza dei trasporti è necessario aggiornare alcune disposizioni tecniche della
(3) La
(4) È pertanto necessario aggiornare di conseguenza le disposizioni della
(5) Al fine di rafforzare la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto interno di merci pericolose e garantirne la libera circolazione, ivi comprese l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e l’uso di tali attrezzature nell’Unione, occorre stabilire norme dettagliate riguardanti gli obblighi dei vari operatori e i requisiti che tali attrezzature devono soddisfare.
(6) La
(7) Onde evitare di ostacolare le operazioni di trasporto tra gli Stati membri e i paesi terzi, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per il trasporto di merci pericolose tra il territorio dell’Unione e quello di paesi terzi.
(8) Nell’interesse della sicurezza dei trasporti e della libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili è opportuno definire in modo preciso gli obblighi dei diversi operatori economici, compresi i proprietari e gli operatori di attrezzature a pressione trasportabili.
(9) Gli operatori economici, in funzione del loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, dovrebbero essere responsabili della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili alle norme in materia di sicurezza e di accesso al mercato.
(10) È opportuno che la conformità delle nuove attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti tecnici di cui agli allegati della
(11) È opportuno che le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie delle attrezzature a pressione trasportabili siano effettuate in conformità degli allegati della
(12) È opportuno che le attrezzature a pressione trasportabili rechino un marchio indicante la loro conformità alla
(13) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla pertinente data di applicazione della
(14) Affinché possano usufruire della libera circolazione e del libero uso, le attrezzature a pressione trasportabili esistenti che non siano state precedentemente sottoposte a una valutazione di conformità alla
(15) È necessario stabilire requisiti per le autorità responsabili della valutazione, della notifica e della vigilanza degli organismi notificati al fine di garantire un livello uniforme di qualità delle prestazioni degli organismi notificati.
(16) Le procedure di valutazione della conformità previste dagli allegati della
(17) È opportuno che l’autorità di notifica rimanga responsabile della vigilanza dell’organismo notificato, a prescindere dal luogo in cui l’organismo notificato svolge le proprie attività, al fine di assicurare una chiara responsabilità in materia di vigilanza continua.
(18) È necessario stabilire norme comuni per il riconoscimento reciproco degli organismi notificati, che garantiscano la conformità alla
(19) È opportuno che gli Stati membri possano adottare misure atte a limitare o proibire l’immissione sul mercato e l’uso di attrezzature nei casi in cui queste presentino un rischio per la sicurezza in talune circostanze specifiche, anche qualora tali attrezzature siano conformi alla
(20) La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti specifici per facilitare l’applicazione pratica delle disposizioni tecniche della presente direttiva, tenendo conto dei risultati dello scambio di esperienze di cui agli articoli 28 e 29.
(21) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per quanto riguarda determinati adeguamenti degli allegati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
(22) La
(23) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [10], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1. Ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione.
2. La presente direttiva si applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che recano i marchi di conformità di cui alla presente
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla
3. La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della
4. La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della
Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "attrezzature a pressione trasportabili":
a) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati della
b) le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati della
quando le attrezzature di cui alle lettere a) o b) sono utilizzate conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell’allegato I della presente direttiva;
Nella definizione di attrezzature a pressione trasportabili si intendono incluse le cartucce di gas (n. ONU 2037) ed esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2 degli allegati della
2) "allegati della
3) "immissione sul mercato", la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell’Unione;
4) "messa a disposizione sul mercato", qualsiasi fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;
5) "uso", il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili;
6) "ritiro", qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato o l’uso di attrezzature a pressione trasportabili;
7) "richiamo", qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono già state rese disponibili all’utilizzatore finale;
8) "fabbricante", ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
9) "rappresentante autorizzato", ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
10) "importatore", ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse originarie di un paese terzo;
11) "distributore", ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili;
12) "proprietario", ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che possiede attrezzature a pressione trasportabili;
13) "operatore", ogni persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che utilizza attrezzature a pressione trasportabili;
14) "operatore economico", il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il proprietario o l’operatore che intervengono nel corso di un’attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;
15) "valutazione della conformità", la valutazione e la procedura di valutazione della conformità stabilite negli allegati della
16) "marchio Pi", un marchio che indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in materia di valutazione della conformità stabiliti negli allegati della
17) "rivalutazione della conformità", la procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell’operatore, per valutare a posteriori la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione della
18) "ispezione periodica", l’ispezione periodica e le procedure che disciplinano le ispezioni periodiche previste dagli allegati della
19) "ispezione intermedia", l’ispezione intermedia e le procedure che disciplinano le ispezioni intermedie previste dagli allegati della
20) "verifica straordinaria", la verifica straordinaria e le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli allegati della
21) "organismo nazionale di accreditamento", l’unico organismo in uno Stato membro autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;
22) "accreditamento", un’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8, secondo comma, degli allegati della
23) "autorità di notifica", l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 17;
24) "organismo notificato", un organismo di ispezione che soddisfa i criteri degli allegati della
25) "notifica", la procedura che conferisce ad un organismo di ispezione lo status di organismo notificato, compresa la comunicazione di tale informazione alla Commissione e agli Stati membri;
26) "vigilanza del mercato", le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano conformi ai requisiti stabiliti nella
Art. 3. Requisiti a livello locale
Gli Stati membri possono stabilire nel proprio territorio requisiti applicabili a livello locale per l’immagazzinamento a medio o lungo termine o per l’uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili. Tuttavia, gli Stati membri non stabiliscono requisiti supplementari per le attrezzature a pressione trasportabili stesse.
CAPO II
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Art. 4. Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione delle loro attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, i fabbricanti garantiscono che esse siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati della
2. Qualora la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità stabilita dagli allegati della
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati della
4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato non siano conformi agli allegati della
5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.
6. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che essi hanno immesso sul mercato.
7. I fabbricanti forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della
Art. 5. Rappresentanti autorizzati
1. I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
Gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica almeno per il periodo specificato negli allegati della
b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità;
c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato.
3. L’identità e l’indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformità di cui agli allegati della
4. I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della
Art. 6. Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della
2. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformità di cui agli allegati della
L’importatore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della
3. Gli importatori indicano il loro nome e l’indirizzo al quale possono essere contattati nel certificato di conformità di cui agli allegati della
4. Gli importatori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati della
5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato non siano conformi agli allegati della
Gli importatori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.
6. Gli importatori conservano, almeno per il periodo specificato negli allegati della
7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.
8. Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della
Art. 7. Obblighi dei distributori
1. I distributori mettono a disposizione sul mercato dell’Unione solo attrezzature a pressione trasportabili conformi agli allegati della
Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della
2. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati della
3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato non siano conformi agli allegati della
I distributori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.
4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato.
5. I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della
Art. 8. Obblighi dei proprietari
1. Il proprietario che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi agli allegati della
I proprietari documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.
2. I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati della
3. I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati della
4. Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attività del tempo libero o sportive.
Art. 9. Obblighi degli operatori
1. Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati della
2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l’operatore ne informa il proprietario e le autorità di vigilanza del mercato.
Art. 10. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 4 quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili già immesse sul mercato in modo tale che la conformità ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.
Art. 11. Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici identificano, su richiesta dell’autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili;
b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.
CAPO III
CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI
Art. 12. Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della
2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), sono conformi alle specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della
3. I certificati di valutazione della conformità, i certificati di rivalutazione della conformità e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da un organismo notificato, sono validi in tutti gli Stati membri.
Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.
Art. 13. Rivalutazione della conformità
La rivalutazione della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di attuazione della
Il marchio Pi è apposto in conformità dell’allegato III della presente direttiva.
Art. 14. Principi generali del marchio Pi
1. Il marchio Pi è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio Pi è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.
2. Il marchio Pi è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che:
a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità di cui all’articolo 13.
Il marchio Pi non è apposto su altre attrezzature a pressione trasportabili.
3. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della
4. Ai fini della presente direttiva, il marchio Pi è l’unico marchio che attesta la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti applicabili stabiliti negli allegati della
5. È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la forma dello stesso. Ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio Pi.
6. Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio Pi.
7. Gli Stati membri garantiscono l’applicazione corretta delle norme che disciplinano il marchio Pi e promuovono le azioni appropriate contro l’uso improprio del marchio. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.
Art. 15. Regole e condizioni per l’apposizione del marchio Pi
1. Il marchio Pi è costituito dal simbolo seguente nella forma seguente:
(Omissis)
2. Il marchio Pi ha un’altezza minima di 5 mm. Per le attrezzature a pressione trasportabili con un diametro pari o inferiore a 140 mm l’altezza minima è 2,5 mm.
3. Le proporzioni indicate nel disegno in scala graduata di cui al paragrafo 1 sono rispettate. Il reticolo non fa parte del marchio.
4. Il marchio Pi è apposto in maniera visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonché sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
5. Il marchio Pi è apposto prima dell’immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.
6. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.
7. Il marchio con la data dell’ispezione periodica o, se del caso, dell’ispezione intermedia è accompagnato dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica.
8. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE che non recano il marchio Pi, all’atto della prima ispezione periodica effettuata conformemente alla presente direttiva, il numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile è preceduto dal marchio Pi.
Art. 16. Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili
Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30 e 31 della presente direttiva, nonché il quadro di vigilanza del mercato stabilito dal
CAPO IV
AUTORITÀ DI NOTIFICA E ORGANISMI NOTIFICATI
Art. 17. Autorità di notifica
1. Gli Stati membri designano un’autorità di notifica responsabile dell’istituzione e dell’attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguite da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del
3. Se l’autorità di notifica delega o altrimenti affida la vigilanza di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti nell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire le responsabilità derivanti dalle proprie attività.
4. L’autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.
Art. 18. Requisiti relativi alle autorità di notifica
1. L’autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi notificati.
2. L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.
3. L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.
4. L’autorità di notifica non offre né fornisce attività o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale che siano eseguiti dagli organismi notificati.
5. L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
6. L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l’adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Art. 19. Obbligo di informazione delle autorità di notifica
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la vigilanza degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica di tali informazioni.
La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
Art. 20. Requisiti relativi agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, l’organismo notificato rispetta i requisiti stabiliti negli allegati della
2. Un’autorità competente, ai sensi degli allegati della
3. L’organismo notificato è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.
4. L’organismo notificato partecipa alle attività di standardizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell’articolo 29, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.
Art. 21. Domanda di notifica
1. L’organismo di ispezione presenta una domanda di notifica all’autorità di notifica dello Stato membro nel quale è stabilito.
2. Tale domanda è accompagnata da una descrizione:
a) delle attività di valutazione della conformità, d’ispezione periodica, d’ispezione intermedia, di verifica straordinaria e di rivalutazione della conformità;
b) delle procedure relative alla lettera a);
c) delle attrezzature a pressione trasportabili per le quali l’organismo dichiara di essere competente;
d) del certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del
Art. 22. Procedura di notifica
1. Le autorità di notifica notificano soltanto organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell’articolo 20.
2. Esse eseguono la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica comprende le informazioni richieste a norma dell’articolo 21, paragrafo 2.
4. L’organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica.
Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.
5. Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.
6. I servizi di ispezione interni del richiedente definiti negli allegati della
Art. 23. Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. La Commissione assegna un numero di identificazione all’organismo notificato.
Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato a norma di diversi atti dell’Unione.
2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l’elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.
La Commissione garantisce che tale elenco sia tenuto aggiornato.
Art. 24. Modifiche delle notifiche
1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti stabiliti nell’articolo 20, o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità dell’inosservanza di tali requisiti o dell’inadempimento di tali obblighi. L’autorità di notifica ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell’attività dell’organismo notificato, lo Stato membro notificante adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
Art. 25. Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla costante ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti e alle responsabilità cui è soggetto.
2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo interessato.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notificazione, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie incluso, all’occorrenza, il ritiro della notifica.
Art. 26. Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie conformemente alle condizioni della loro notifica e alle procedure di cui agli allegati della
2. Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della conformità conformemente all’allegato III.
3. Gli organismi notificati da uno Stato membro sono autorizzati a operare in tutti gli Stati membri. L’autorità di notifica che ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica rimane responsabile della vigilanza delle attività in corso dell’organismo notificato.
Art. 27. Obbligo di informazione degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati comunicano all’autorità di notifica le seguenti informazioni:
a) qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
b) qualunque circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni della notifica;
c) eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato;
d) su richiesta, le attività eseguite nell’ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva che eseguono simili attività di valutazione della conformità, di ispezione periodica, di ispezione intermedia e di verifica straordinaria che coprono le stesse attrezzature a pressione trasportabili, pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformità.
Art. 28. Scambio di esperienze
La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili a norma della presente direttiva:
a) della politica di notifica;
b) della vigilanza del mercato.
Art. 29. Coordinamento degli organismi notificati
La Commissione garantisce che un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma della presente direttiva siano istituiti e che funzionino correttamente sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati.
Gli Stati membri garantiscono che gli organismi che essi hanno provveduto a notificare partecipino ai lavori di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
CAPO V
PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Art. 30. Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale
1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, qualora abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell’articolo 20 del
Se, nel corso di una valutazione, le autorità di vigilanza del mercato constatano che le attrezzature a pressione trasportabili non rispettano i requisiti stabiliti negli allegati della
Le autorità di vigilanza del mercato informano di conseguenza l’organismo notificato competente.
L’articolo 21 del
2. Qualora ritengano che la non conformità non sia ristretta al loro territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di adottare.
3. L’operatore economico garantisce l’adozione di tutte le opportune misure correttive nei confronti delle attrezzature a pressione trasportabili che ha messo a disposizione sul mercato dell’Unione.
4. Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione trasportabili sul loro mercato nazionale, per ritirarle da tale mercato o richiamarle.
Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali provvedimenti.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi, l’origine di tali attrezzature, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le motivazioni formulate dall’operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
a) al mancato rispetto delle attrezzature a pressione trasportabili dei requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse stabiliti negli allegati della
b) a carenze nelle norme o nei codici tecnici di cui agli allegati della
6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità delle attrezzature a pressione trasportabili interessate e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
7. Qualora, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura si considera giustificata.
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione alle attrezzature a pressione trasportabili in questione, quali il ritiro delle attrezzature dal loro mercato.
Art. 31. Procedura di salvaguardia dell’Unione
1. Se al termine alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia contraria ad un atto giuridicamente vincolante dell’Unione, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale si considera giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio mercato delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale si considera ingiustificata, lo Stato membro interessato la ritira.
3. Se la misura nazionale si considera giustificata e la non conformità delle attrezzature a pressione trasportabili viene attribuita a carenze nelle norme di cui all’articolo 30, paragrafo 5, lettera b), la Commissione informa l’organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti e sottopone la materia all’esame del comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE [12]. Tale comitato può consultare l’organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti prima di esprimere il proprio parere.
Art. 32. Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza
1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, ritiene che le attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla
2. L’operatore economico garantisce l’adozione di misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili interessate che ha messo a disposizione sul mercato o che utilizza in tutta l’Unione.
3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate, l’origine e la catena di fornitura delle attrezzature, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o meno e propone, all’occorrenza, opportune misure.
5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
Art. 33. Non conformità formale
1. Fatto salvo l’articolo 30, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) il marchio Pi è stato apposto in violazione dell’articolo 12, 13, 14 o 15;
b) il marchio Pi non è stato apposto;
c) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
d) i requisiti degli allegati della
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34. Disposizioni transitorie
All’interno del loro territorio gli Stati membri possono mantenere le disposizioni elencate nell’allegato II.
Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni ne informano la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.
Art. 35. Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
La Commissione può adottare atti delegati a norma dell’articolo 290 del TFUE per quanto riguarda gli adeguamenti degli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in particolare tenendo conto delle modifiche degli allegati della
Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 36, 37 e 38.
Art. 36. Esercizio della delega
1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 35 sono conferiti alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati sono soggetti alle condizioni stabilite dagli articoli 37 e 38.
Art. 37. Revoca della delega
1. La delega di poteri di cui all’articolo 35 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell’adozione della decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 38. Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all’atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, l’atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.
L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione la loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.
Art. 39. Abrogazione
Le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE sono abrogate a decorrere dal 1 luglio 2011.
I riferimenti alla
Art. 40. Riconoscimento dell’equivalenza
1. I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili rilasciati a norma delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE e gli attestati d’esame CE della progettazione rilasciati a norma della
2. I rubinetti e gli accessori di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della
Art. 41. Obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli operatori economici interessati ottemperino alle disposizioni dei capi II e V. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano adottate le misure di esecuzione necessarie con riguardo agli articoli da 12 a 15.
Art. 42. Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011, al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che l’articolo 21, paragrafo 2, lettera d), si applichi con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2012, al più tardi.
4. Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 siano applicate ai recipienti a pressione, ai loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto di ONU n. 1745, ONU n. 1746 e ONU n. 2495 a decorrere dal 1 luglio 2013, al più tardi.
Art. 43. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 44. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Parere del 17 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 31 maggio 2010.
[3] GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 20.
[4] GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.
[5] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
[6] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 153.
[7] GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1.
[8] GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20.
[9] GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48.
[10] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
[11]
[12] Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).
[13] Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).
ALLEGATO I
Elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2
Numero ONU | Classe | Sostanza pericolosa |
1051 | 6.1 | CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO contenente meno del 3 % d’acqua |
1052 | 8 | FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO |
1745 | 5.1 | PENTAFLUORURO DI BROMO Escluso il trasporto in cisterne |
1746 | 5.1 | TRIFLUORURO DI BROMO Escluso il trasporto in cisterne |
1790 | 8 | ACIDO FLUORIDRICO contenente più dell’85 % di fluoruro di idrogeno |
2495 | 5.1 | PENTAFLUORURO DI IODIO Escluso il trasporto in cisterne |
ALLEGATO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Gli Stati membri possono mantenere le rispettive disposizioni nazionali per quanto riguarda i dispositivi previsti per il collegamento con altre attrezzature e i codici di colore applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili finché non vengano aggiunte norme pertinenti di utilizzazione agli allegati della
2. Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente è regolarmente inferiore a –20 °C possono imporre norme più severe in materia di temperatura di esercizio del materiale destinato alle attrezzature a pressione trasportabili da utilizzare per il trasporto nazionale di merci pericolose sul loro territorio, fino a che non siano incorporate negli allegati della
In tal caso, nel marchio Pi apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili, ivi comprese le parti rimovibili con una funzione diretta di sicurezza, il numero di identificazione dell’organismo notificato è seguito da "–40 °C" o altra marcatura pertinente approvata dall’autorità competente.
ALLEGATO III
PROCEDURA DI RIVALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
1. Nel presente allegato è stabilito il metodo per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di applicazione della
2. Il proprietario o l’operatore deve mettere a disposizione di un organismo notificato che sia conforme alla norma EN ISO/IEC 17020:2004 categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, informazioni sulle attrezzature a pressione trasportabili che consentano a tale organismo di identificarle con precisione (origine, regole applicabili in materia di progettazione e, per quanto riguarda le bombole ad acetilene, anche indicazioni relative al materiale poroso). Le informazioni, se del caso, comprendono le limitazioni di utilizzazione prescritte e le note concernenti eventuali danni o le riparazioni che sono state effettuate.
3. L’organismo notificato di categoria A, notificato per la rivalutazione della conformità, valuta se le attrezzature a pressione trasportabili offrono almeno lo stesso grado di sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili di cui agli allegati della
4. Se i risultati della valutazione di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti, le attrezzature a pressione trasportabili sono sottoposte all’ispezione periodica prevista agli allegati della
5. Nei casi in cui i recipienti a pressione siano stati fabbricati in serie, gli Stati membri possono autorizzare che la rivalutazione della conformità di singoli recipienti a pressione, compresi i rubinetti e gli altri accessori utilizzati per il trasporto, sia effettuata da un organismo notificato per l’ispezione periodica dei pertinenti recipienti a pressione trasportabili, a condizione che un organismo notificato di categoria A, responsabile della rivalutazione della conformità, abbia valutato la conformità del tipo a norma del paragrafo 3 e che sia stato rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica.
6. In tutti i casi l’organismo notificato responsabile dell’ispezione periodica rilascia il certificato di rivalutazione che contiene, come minimo:
a) l’identificazione dell’organismo notificato che rilascia il certificato e, se diverso, il numero di identificazione dell’organismo notificato di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità a norma del paragrafo 3;
b) il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’operatore specificato al paragrafo 2;
c) in caso di applicazione della procedura di cui al paragrafo 5, i dati per l’identificazione del certificato di rivalutazione del tipo;
d) i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili alle quali è stato apposto il marchio Pi, compresi almeno il numero o i numeri di serie; e
e) la data di rilascio.
7. Viene rilasciato un certificato di rivalutazione del tipo.
Qualora venga applicata la procedura di cui al paragrafo 5, l’organismo di categoria A responsabile della rivalutazione della conformità rilascia il certificato di rivalutazione del tipo che contiene, come minimo:
a) l’identificazione dell’organismo notificato che rilascia il certificato;
b) il nome e l’indirizzo del fabbricante e del detentore dell’approvazione del tipo originale per le attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a rivalutazione nel caso in cui il detentore non sia il fabbricante;
c) i dati per l’identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili appartenenti alla serie;
d) la data di rilascio; e
e) la dicitura seguente: "il presente certificato non autorizza la fabbricazione di attrezzature a pressione trasportabili o di loro parti".
8. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il proprietario o l’operatore indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i pertinenti requisiti stabiliti negli allegati della
9. Se del caso, si tiene conto delle disposizioni dell’allegato II, punto 2, ed è apposta anche la marcatura per le basse temperature prevista in tale allegato.
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull’articolo 290 del TFUE
"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo."
Dichiarazione della Commissione che riguarda la notifica degli atti delegati
La Commissione europea prende atto del fatto che, tranne i casi per i quali l’atto legislativo prevede una procedura d’urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tenere conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate e elezioni europee) per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le rispettive prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi ed è pronta ad agire di conseguenza.