§ 4.2.76 - L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.
Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:02/12/2011
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Natura giuridica e composizione
Art. 3.  Competenze del Comitato
Art. 4.  Segreteria e Sottosezioni
Art. 5.  Obbligo di astensione dei membri del Comitato e cause di decadenza
Art. 6.  Funzionamento del comitato
Art. 7.  Trattamento economico dei componenti del comitato e dei partecipanti alle relative sedute
Art. 8.  Spese istruttorie
Art. 9.  Consulenti
Art. 10.  Attività del consulente
Art. 11.  Elenco di professionisti
Art. 12.  Disposizioni finanziarie
Art. 13.  Disposizione transitoria
Art. 14.  Abrogazioni
Art. 15.  Modifiche alla L.R. 25.10.1996, n. 96 recante “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”
Art. 16.  Disposizioni in materia di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)


§ 4.2.76 - L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.

Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici.

(B.U. 7 dicembre 2011, n. 73)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge detta nuove disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici, di seguito denominato “Comitato”, già istituito ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18 (Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici d’interesse regionale).

 

     Art. 2. Natura giuridica e composizione

1. Il Comitato è organo consultivo della Giunta regionale in materia di opere pubbliche della Regione o di interesse regionale e svolge la propria attività presso la Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata Direzione regionale competente.

 

2. [Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, il Comitato esercita le funzioni demandate dall’attuale legislazione statale al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale] [1].

 

3. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è così composto:

a) il Direttore della Direzione regionale competente con funzioni di Presidente, o il Dirigente del Servizio Tecnico con funzione di vice-presidente in caso di assenza o impedimento del Direttore;

 

b) sette esperti tecnici, iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi di cui:

1) un ingegnere di area civile-ambientale;

2) un ingegnere esperto in impiantistica;

3) un architetto urbanista;

4) un architetto esperto in edilizia;

5) un geometra di alta qualificazione nelle materie trattate;

6) un dottore agronomo;

7) un geologo.

 

c) un esperto legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all’ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi;

 

d) tre dirigenti tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione Province d'Italia (UPI) e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni;

 

e) un tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali;

 

f) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di Genio Civile o un funzionario tecnico da questi delegato all’inizio dei lavori del Comitato.

 

4. Possono essere chiamati ad intervenire alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, dirigenti e funzionari regionali competenti in specifiche tematiche o esperti esterni.

 

5. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Presidente dalla Giunta regionale su designazione dell’Assessore regionale delegato in materia di Lavori pubblici, di seguito denominato Assessore regionale competente, sulla base di terne di nominativi indicate dagli ordini professionali.

 

     Art. 3. Competenze del Comitato

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 127 e 252, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e dal DPR 27.4.2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici), il Comitato esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a [2]:

a) progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la Regione, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore a un milione di euro [3];

b) perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a) che comportano un incremento dell’importo contrattuale maggiore del 20 per cento;

c) prezzario regionale e aggiornamenti;

d) proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere di competenza regionale o finanziate in tutto o in parte dalla Regione ovvero accordi bonari che si riferiscono a controversie del valore iniziale pari o superiore a € 500.000,00 relative a vertenze sorte con l’impresa in corso d’opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l’esonero da penalità contrattuali;

e) altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.

 

2. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti o delle eventuali integrazioni. In caso di mancata pronuncia del Comitato entro tale termine, il richiedente può procedere indipendentemente dall’espressione del parere, fatte salve le eventuali esigenze istruttorie.

 

3. Il Comitato, su richiesta, esprime pareri facoltativi in merito a:

a) controversie inerenti l’interpretazione o l’esecuzione dei contratti su richiesta delle Strutture regionali;

b) proposte di legge e di regolamento regionali in materia di lavori pubblici;

c) ogni altra questione attinente alle opere pubbliche su richiesta delle Strutture regionali.

 

4. Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle Strutture regionali al fine di fornire orientamenti tesi ad assicurare uniformità nelle procedure e negli interventi di relativa competenza.

 

5. I pareri del Comitato sono pubblicati sul sito della Sezione regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici.

 

     Art. 4. Segreteria e Sottosezioni

1. Il Comitato è coadiuvato da un Ufficio di segreteria, il quale svolge i seguenti compiti:

a) redige i verbali delle sedute;

b) assicura il funzionamento del Comitato;

c) collabora con i relatori per l’istruttoria delle questioni da sottoporre all’esame del Comitato, avvalendosi anche di altri uffici regionali.

 

2. All'istruttoria delle questioni sottoposte all'esame del Comitato si provvede attraverso Sottosezioni composte dai soggetti partecipanti al Comitato medesimo.

 

3. Le richieste di parere sono predisposte dal Responsabile del Procedimento della stazione appaltante e rimesse al Comitato per il relativo parere corredate:

a) dall’intera documentazione tecnico-amministrativa in originale;

b) da una copia della documentazione su supporto informatico;

c) da una relazione scritta contenente, oltre alla analitica completa esposizione dei dati tecnici, anche una sintetica e chiara illustrazione della specifica materia.

Il Responsabile del Procedimento della stazione appaltante partecipa alla seduta del Comitato.

 

4. Le sottosezioni, per lo svolgimento delle attività di relativa competenza, possono avvalersi del personale anche tecnico dell’assessorato ai lavori pubblici. Gli atti istruttori e la relazione tecnica sono depositati presso la segreteria del Comitato.

 

     Art. 5. Obbligo di astensione dei membri del Comitato e cause di decadenza

1. I membri del Comitato o della Sottosezione hanno l’obbligo, prima dell’esame di ogni pratica, di dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni ostative elencate alle lettere a) e b) e, in caso affermativo, di astenersi dalle riunioni aventi per oggetto:

a) atti alla cui redazione hanno partecipato o ai quali sono comunque interessati, anche indirettamente;

b) atti di competenza di enti o soggetti dai quali dipendono o con i quali hanno in corso rapporti di prestazione d'opera professionale.

 

2. La violazione del disposto di cui al comma 1 comporta, in ogni caso, la decadenza dalla carica.

 

3. I membri del Comitato decadono, altresì, dalla carica in caso di:

a) dimissioni;

b) accertamento di cause obiettive di incompatibilità con le funzioni pubbliche esercitate;

c) mancata partecipazione a più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

 

4. La decadenza dall’incarico è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente. Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione.

 

     Art. 6. Funzionamento del comitato

1. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti.

 

2. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quarto dei componenti.

 

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 7. Trattamento economico dei componenti del comitato e dei partecipanti alle relative sedute

1. Ai componenti ed ai partecipanti esterni del Comitato è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, una somma fissata nella misura lorda di € 30,00 (trenta).

 

2. La misura indicata al comma 1 può essere rideterminata, con decreto del Presidente della Giunta, in rapporto agli indici ISTAT di variazione del costo della vita.

 

3. Ai componenti non residenti nel luogo in cui si svolgono le sedute è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quello spettante ai dirigenti regionali.

 

4. La partecipazione al Comitato costituisce per i dipendenti regionali obbligo di servizio. I dipendenti regionali partecipano senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell’Amministrazione regionale.

 

5. Al pagamento dei componenti e dei partecipanti esterni si provvede mediante il capitolo finanziato coi proventi derivanti dal pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 8.

 

     Art. 8. Spese istruttorie

1. Le spese di istruttoria sono a carico dei soggetti finanziati e sono da intendersi aggiuntive rispetto al limite delle spese generali fissate dalle vigenti normative nazionali e integralmente finanziabili con le risorse discendenti da finanziamenti stanziati o destinati dalla Regione.

 

2. Le spese di istruttoria sono corrisposte in caso di pareri obbligatori o richiesti dalle pubbliche Amministrazioni e sono fissate nella percentuale dello 0,002 dell’importo lordo dei lavori.

 

3. Gli importi delle spese istruttorie sono inseriti nelle previsioni del quadro economico.

Ove vi sia capienza il Comitato provvede autonomamente alla variazione del quadro economico dell’intervento includendo la previsione, ovvero prescrive che la stazione appaltante provveda ad imputare la spesa sulle previsioni del quadro economico, alla voce “attività di consulenza o di supporto” con successiva perizia di assestamento.

 

4. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, individua le modalità di versamento delle spese istruttorie.

 

     Art. 9. Consulenti

1. Il Comitato, nei casi di particolare complessità e specialità progettuale può, dopo aver richiesto notizie e dati alla stazione appaltante, decidere di avvalersi di una consulenza specialistica.

 

2. I consulenti di cui al comma 1 sono nominati in base all’elenco di cui all’art. 11, su richiesta del Comitato, dal Direttore della Direzione regionale competente.

 

3. I consulenti sono nominati secondo criteri di rotazione e trasparenza, ed in base agli specifici requisiti di competenza ed esperienza in rapporto al contenuto del quesito posto dal Comitato.

 

4. Al pagamento dei consulenti si provvede mediante il capitolo finanziato coi proventi derivanti dal pagamento delle spese istruttorie.

 

     Art. 10. Attività del consulente

1. Il consulente risponde a specifici quesiti posti dal Comitato.

 

2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, può:

a) prendere visione della documentazione tecnico-amministrativa del progetto;

b) verificare la qualità progettuale, la correttezza tecnica delle soluzioni adottate e la rispondenza del progetto alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.

 

3. Il consulente fornisce puntuale e dettagliata relazione alla Sottosezione, che può chiedere ulteriori approfondimenti, e successivamente all’intero Comitato.

 

     Art. 11. Elenco di professionisti

1. E’ istituito e tenuto presso il Servizio competente della Direzione regionale competente un elenco di professionisti ad alta specializzazione da cui attingere consulenti.

 

2. All’elenco di cui al comma 1, possono essere iscritti, a domanda degli interessati, distinti per specialità e competenze professionali, i laureati in ingegneria, architettura urbanistica, geologia, scienze forestali e agraria, giurisprudenza, i geometri, che sono iscritti all’albo professionale ed esercitano l’attività professionale da almeno quindici anni, in un campo specifico e di elevata complessità, ovvero dipendenti di Pubbliche Amministrazioni con qualifica dirigenziale da almeno dieci anni o in quiescenza con esperienza almeno decennale, con attività svolta nel campo specifico in esame e con certificata esperienza nelle materie trattate.

 

3. L’iscrizione può essere richiesta per una sola specializzazione.

 

4. Sulla domanda di iscrizione si esprime una volta l’anno una Commissione costituita dal Direttore della Direzione regionale competente e da due Dirigenti dallo stesso nominati.

 

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente, disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco, le modalità di organizzazione dell’elenco in sottosezioni ed i criteri per la corresponsione dei compensi ai professionisti.

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie

1. I proventi derivanti dalle spese di istruttoria di cui all’art. 8 quantificati per l’anno 2011 in € 100.000,00 sono iscritti nello stato di previsione della entrata dell’esercizio finanziario 2011 nel seguente capitolo di nuova istituzione:

a) Capitolo 35035 - UPB 03.05.001 - denominato “Proventi derivanti dai diritti di istruttoria per le attività del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo”, con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 100.000,00.

 

2. Gli oneri relativi alla costituzione e al funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, quantificato per l’anno 2011 in € 100.000,00 trovano copertura finanziaria nell’ambito del seguente capitolo di spesa:

a) Capitolo 151435 - UPB 04.01.001 - denominato “Spese per funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo", con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 100.000,00.

 

3. L’unità previsionale di base 04.01.001 del bilancio regionale è ridenominata in “Interventi di parte corrente in materia di opere pubbliche”.

 

4. Le risorse derivanti dai proventi dei diritti di istruttoria per le attività del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo risultanti superiori alle spese necessarie per il funzionamento e le attività del Comitato medesimo, costituiscono economie di spesa.

 

     Art. 13. Disposizione transitoria

1. Le norme sulla composizione del Comitato di cui all’articolo 2 trovano applicazione dall’inizio della X legislatura.

 

2. I componenti del Comitato in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge decadono all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

 

     Art. 14. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente sono abrogati:

 

a) gli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della L.R. n. 18/1972;

 

b) gli artt. 14 e 15 della L.R. 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale);

 

c) la L.R. 9 aprile 1979, n. 20 (Nuove norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di lavori pubblici);

 

d) la L.R. 23 dicembre 1993, n. 80 (Comitato regionale tecnico-amministrativo – Sezione Lavori Pubblici - Indennità).

 

     Art. 15. Modifiche alla L.R. 25.10.1996, n. 96 recante “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”

1. L’ultimo capoverso della lettera f) dell’art. 2 della L.R. 25.10.1996, n. 96, è sostituito dal seguente:

"In mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l’accesso, da parte del CIPE, la sua rivalutazione si determina annualmente in modo automatico sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati".

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

1. Per gli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) destinati a particolari categorie sociali finanziati con programmi regionali, ricadenti nel Comune dell'Aquila e in corso di costruzione, la Giunta regionale può autorizzare il completamento e la diversa destinazione d'uso su conforme richieste del Comune interessato. Le strutture così completate dal punto di vista funzionale debbono essere destinate a soddisfare temporaneamente impellenti fabbisogni sociali di aggregazione della popolazione locale e dei beneficiari previsti dalla legge di finanziamento dell'opera.

 

2. Tutti i Comuni che hanno avuto edifici scolastici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e dispongono di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ultimati o in corso di costruzione o di manutenzione non assegnati, possono temporaneamente, previa autorizzazione della Giunta regionale, destinare tali alloggi ad edifici scolastici per una durata non superiore ad anni tre.


[1] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 29 marzo 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 5 giugno 2012, n. 23.

[2] Alinea così modificato dall'art. 14 della L.R. 5 giugno 2012, n. 23.

[3] Lettera già modificata dall'art. 5 della L.R. 29 marzo 2012, n. 14 e così ulteriormente modificata dall'art. 14 della L.R. 5 giugno 2012, n. 23.