§ 3.3.67 - L.R. 5 giugno 2012, n. 23.
Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:05/06/2012
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Pescaturismo)
Art. 3.  (Ittiturismo)
Art. 4.  (Profili comuni)
Art. 5.  (Ospitalità a bordo durante l’esercizio ordinario della Pesca)
Art. 6.  (Elenchi regionali)
Art. 7.  (Avvio dell’attività)
Art. 8.  (Regolamento di attuazione)
Art. 9.  (Obblighi degli Operatori)
Art. 10.  (Attività di controllo e profili sanzionatori)
Art. 11.  (Accesso a strumenti di incentivazione)
Art. 12.  (Disposizione transitoria)
Art. 13.  (Norma finanziaria)
Art. 14.  (Modifiche alla L.R. 40/2011)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 3.3.67 - L.R. 5 giugno 2012, n. 23.

Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici)"

(B.U. 13 giugno 2012, n. 45 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina e promuove le attività di Pescaturismo e di Ittiturismo, intese quali attività connesse all’esercizio professionale della pesca marittima, al fine di creare fonti complementari di reddito per gli Operatori del Settore e di rendere i Pescatori veicolo e strumento di tutela e diffusione del patrimonio culturale insito nelle tradizioni e negli usi legati al Mare.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo:

a) stabilisce le modalità organizzative e procedurali per lo svolgimento delle attività di Pescaturismo e di Ittiturismo;

b) favorisce la promozione dell’offerta di Pescaturismo e di Ittiturismo;

c) promuove iniziative volte all’aggiornamento professionale degli operatori della pesca impegnati nell’esercizio del Pescaturismo e dell’Ittiturismo.

 

     Art. 2. (Pescaturismo)

1. In conformità all’articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), per Pescaturismo si intendono le attività connesse all’attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste, esercitate da imprenditori ittici in forma singola, associata o societaria, consistenti nell’imbarco sulle navi da pesca di persone non appartenenti all’equipaggio, per finalità turistico-ricreative e di divulgazione della cultura del mare.

 

2. Nell’ambito del Pescaturismo sono consentiti:

a) la navigazione costiera ravvicinata, fino al limite delle venti miglia, con illustrazione delle caratteristiche ambientali, biologiche, morfologiche e storico-culturali del mare e delle coste;

b) lo svolgimento di attività dimostrative di pesca, mediante l’impiego esclusivo di reti ed attrezzi da posta;

c) lo svolgimento, a bordo o a terra in spazi dedicati situati all’interno o in prossimità di porti e approdi, di iniziative didattico-informative sui prodotti ittici e sui sistemi di pesca locali;

d) l’attuazione di attività ricreative, ludiche, sportive;

e) altre iniziative comunque finalizzate ad accrescere e valorizzare la cultura del mare e la conoscenza dei prodotti della pesca.

 

     Art. 3. (Ittiturismo)

1. Per ittiturismo si intendono le attività, connesse a quella di pesca professionale, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori in forma singola, associata o societaria, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, indicate nell’articolo 2 del D.Lgs. 4/2012.

 

     Art. 4. (Profili comuni)

1. Le attività di cui agli articoli 2 e 3 possono essere svolte dagli Imprenditori ittici, come definiti negli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 4/2012. L’Ittiturismo e il Pescaturismo costituiscono attività connesse a quelle inerenti l’esercizio professionale della Pesca: queste ultime devono rivestire inizialmente e mantenere nel tempo carattere prevalente.

 

2. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di prevalenza delle attività principali, l’Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di legge o alla ricezione delle Segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA) di cui al articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ha riguardo al tempo di lavoro destinato ad esse dal richiedente nell’anno precedente. La prevalenza va mantenuta costantemente negli anni successivi, e deve risolversi in un tempo di lavoro dedicato all’esercizio della Pesca non inferiore al 51 per cento del totale.

 

3. Le attività di Pescaturismo e di Ittiturismo possono essere accompagnate dallo svolgimento di ulteriori iniziative connesse, a condizione che l’insieme delle attività complementari non faccia premio su quelle principali. Le ulteriori iniziative possono consistere nella prima lavorazione del prodotto ittico pescato direttamente, nella conservazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione di esso, nella promozione e valorizzazione del proprio pescato anche attraverso la somministrazione di pasti basati sui prodotti ittici freschi, preparati secondo le tradizioni locali.

 

4. Nel Pescaturismo l’eventuale somministrazione di pasti ha come destinatari prevalenti i partecipanti alle attività dimostrative, e può avvenire a bordo o a terra nell’abitazione propria del pescatore. Nel caso dell’Ittiturismo, la somministrazione dei pasti ha come destinatari prevalenti i soggetti ospitati, e si svolge presso le strutture nella disponibilità dell’azienda ittituristica.

 

5. Per la somministrazione dei pasti le imprese esercenti il Pescaturismo o l’Ittiturismo possono utilizzare anche risorse ittiche fresche non prelevate nell’esercizio diretto della pesca, purché in misura minoritaria rispetto a quelle, e di provenienza circoscritta ad imbarcazioni iscritte nello stesso Compartimento marittimo. E’ consentito includere, nella somministrazione dei pasti, purché in misura non prevalente rispetto al prodotto ittico, anche altri alimenti tipici abruzzesi, ed in particolare quelli di cui alla legge regionale 20 ottobre 2010, n. 42 recante "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".

 

6. Tutte le strutture a terra dedicate all’Ittiturismo o connesse al Pescaturismo devono essere ubicate in Comuni costieri.

 

7. E’ consentito, allo scopo di rendere più agevole l’apprendimento o la conoscenza della cultura marittima del territorio, allestire piccoli musei della pesca, laboratori informativi o didattici, gestiti direttamente dai pescatori o da loro familiari anche in forma associata.

 

8. Fermo restando il rispetto del disposto dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 4/2012, alle attività di Ittiturismo si applicano, per quanto non diversamente previsto dal regolamento di cui all’articolo 8, le disposizioni dettate per le attività agrituristiche dalla legislazione regionale vigente.

 

     Art. 5. (Ospitalità a bordo durante l’esercizio ordinario della Pesca)

1. Durante lo svolgimento ordinario delle attività di pesca con i sistemi autorizzati dalla licenza posseduta, è consentito ospitare a bordo soggetti diversi dall’equipaggio, a meri scopi di osservazione e conoscenza delle modalità di esercizio della pesca, nel limite numerico derivante dai parametri fissati nel regolamento di cui all’articolo 8.

 

2. Ai soli fini di cui al comma 1, le attività di pesca possono svolgersi in qualsiasi giorno della settimana, anche in giornate diverse da quelle previste dagli Usi pubblicati presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, fatto salvo il massimale settimanale previsto da disposizioni normative o indicato dagli Usi.

 

3. Ove si proceda ai sensi del comma 1, agli ospiti è consentito somministrare esclusivamente generi di ristoro.

 

4. L’ospitalità di terzi nell’esercizio ordinario della pesca è subordinata all’accertamento del rispetto dei parametri di cui al regolamento e al rilascio di apposita autorizzazione a cura del Capo del Compartimento marittimo di iscrizione della nave.

 

     Art. 6. (Elenchi regionali)

1. La struttura regionale competente istituisce ed aggiorna distinti elenchi per gli operatori che svolgono attività di Pescaturismo, Ittiturismo o entrambe.

 

2. Ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, aventi valenza meramente ricognitiva, è necessario il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 8.

 

3. Gli operatori iscritti negli elenchi sono tenuti a svolgere le periodiche attività di aggiornamento previste dall’articolo 1 e disciplinate in conformità all’articolo 8.

 

4. La cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1 è disposta se l’imprenditore non intraprende l’attività entro i dodici mesi successivi alla iscrizione, nonché nel caso di perdita dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 8.

 

5. La Struttura regionale competente comunica alla Capitaneria di Porto, ai Comuni ed alle Camere di Commercio territorialmente competenti, l’avvenuta iscrizione o cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1; verifica inoltre, con cadenza biennale, la permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 8, in collaborazione con gli uffici dei predetti Enti.

 

     Art. 7. (Avvio dell’attività)

1. L’avvio dell’attività di Pescaturismo è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, nel rispetto dell’articolo 5 del decreto del Ministero per le politiche agricole 13 Aprile 1999, n. 293 (regolamento recante norme in materia di disciplina dell’attività di pesca-turismo, in attuazione dell’art. 27-bis della L. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni).

 

2. L’avvio dell’attività di Ittiturismo è subordinato alla presentazione della SCIA di cui all’articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui all’articolo 8.

 

3. Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 6:

a) l’Operatore che avvia l’attività di Pescaturismo inoltra alla Struttura regionale competente copia dell’autorizzazione di cui al comma 1;

b) il SUAP del Comune territorialmente competente inoltra alla Struttura regionale competente copia della SCIA di cui al comma 2 presentata per l’avvio dell’attività di Ittiturismo.

 

     Art. 8. (Regolamento di attuazione)

1. Con apposito regolamento di attuazione, da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, distintamente per attività di Pescaturismo e di Ittiturismo, nel rispetto della vigente normativa nazionale:

a) le caratteristiche tecnico-strutturali delle imbarcazioni da Pescaturismo, compresi gli elementi che ne determinano la capienza massima;

b) le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati da adibire ad Ittiturismo, gli elementi che ne determinano la capienza massima;

c) le caratteristiche strutturali degli ambienti domestici da dedicare a somministrazione dei pasti nell’ambito dello svolgimento di attività di Pescaturismo;

d) i parametri di classificazione delle attività di Ittiturismo;

e) i parametri di sicurezza, i profili igienico-sanitari e gli ulteriori aspetti tecnici ed organizzativi da rispettare per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3;

f) i profili inerenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, i parametri definitori della capienza massima per le unità da pesca che intendano essere autorizzate allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, nonché le modalità procedurali cui debbono attenersi le imprese di pesca interessate ad esse;

g) le situazioni in cui va verificata l’incidenza ambientale delle attività;

h) le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 9 o in caso di accertato difetto sopravvenuto dei requisiti, i relativi criteri di modulazione, le modalità di oblazione delle sanzioni pecuniarie;

i) la durata e i contenuti delle attività di aggiornamento di cui all’articolo 1, da realizzare nell’ambito dei Programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.

 

     Art. 9. (Obblighi degli Operatori)

1. Gli Operatori autorizzati all’esercizio delle attività di cui agli articoli 2 e 3 possono definire le aziende interessate avvalendosi delle locuzioni "Ittiturismo" e "Pescaturismo"; è fatto invece divieto di avvalersi delle espressioni "ristorante", "albergo" e simili, riservate esclusivamente ai titolari delle specifiche licenze commerciali. Essi devono inoltre, per quanto di interesse di ciascuno:

a) esporre al pubblico:

1) l’autorizzazione della competente Autorità marittima ovvero la segnalazione certificata di inizio attività;

2) l’elenco dei servizi offerti corredato delle corrispondenti tariffe, minime e massime, praticate su base stagionale;

3) l'elenco delle camere/unità abitative con indicazione delle relative dotazioni;

4) la specifica della capienza massima dell’imbarcazione o delle strutture dedite all’ospitalità;

 

b) comunicare al Comune competente entro il 31 dicembre di ogni anno le tariffe che si intendono applicare nell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

c) comunicare per l’attività di Ittiturismo, al Comune competente entro il 31 dicembre di ogni anno, le tariffe che si intendono applicare nell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

d) comunicare, per l’attività di Pescaturismo, all’Autorità Marittima, entro la data di rinnovo dell’autorizzazione, le tariffe che si intendono applicare nell'anno successivo. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

e) comunicare al Comune competente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di esercizio dell'attività di Ittiturismo almeno dieci giorni lavorativi antecedenti l'adozione di essa. L’eventuale cessazione dell'attività va comunicata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;

f) consentire ed agevolare l’effettuazione delle attività di vigilanza e controllo a cura delle competenti Autorità.

 

     Art. 10. (Attività di controllo e profili sanzionatori)

1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono esercitati, in relazione ai profili di rispettiva competenza, dai Comuni e dalle competenti Autorità statali.

 

2. Le irregolarità verificate in sede di controllo sono considerate sanabili o non sanabili e conseguentemente sanzionate in relazione alla casistica ed ai criteri di modulazione indicati nel regolamento.

 

     Art. 11. (Accesso a strumenti di incentivazione)

1. Le imprese singole o associate che esercitano le attività di cui alla presente legge possono accedere agli specifici strumenti di incentivazione finanziaria previsti nell’ambito del PO FEP 2007/2013 o da altre disposizioni comunitarie, statali, regionali o di altra tipologia pubblica, purché conformi alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato.

 

     Art. 12. (Disposizione transitoria)

1. Le attività denominate Pescaturismo ed Ittiturismo, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformate alle statuizioni da essa impartite ed alle disposizioni attuative dettate dal regolamento entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del regolamento. L’eventuale inottemperanza è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 14. (Modifiche alla L.R. 40/2011)

1. Il comma 2, dell'art. 2, della L.R. 2.12.2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici) è abrogato.

 

2. Al comma 1, dell'art. 3, della L.R. 40/2011, prima delle parole "il Comitato" sono inserite le seguenti "Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 127 e 252, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e dal DPR 27.4.2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

 

3. Alla lett. a), del comma 1, dell'art. 3, le parole da ",fatto salvo", a "successive modifiche" sono abrogate.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.