Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 29/03/2012 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 42/2011) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 42/2011) |
Art. 3. (Modifica all’articolo 9 della l.r. 42/2011) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 17 della l.r. 42/2011) |
Art. 5. (Modifica alla l.r. 40/2011) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.239 - L.R. 29 marzo 2012, n. 14.
Modifiche alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale Regionale "Sirente-Velino") e alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP.)
(B.U. 30 marzo 2012, n. 17)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 9 dell'articolo 3 della
"9. All'insediamento del Consiglio direttivo provvede il componente della Giunta regionale preposto al settore, previa convocazione del Consigliere anziano da effettuare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'insediamento. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, il Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni e ai propri membri non si applica il limite di mandati di cui al comma 6 dell'articolo 11 della
2. Al comma 11 dell’articolo 3 della
3. Al comma 18 dell’articolo 3 della
4. Al comma 22 dell’articolo 3 della
Art. 2. (Modifica all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
"1. Il Piano del parco ha valore di Piano territoriale regionale e sostituisce, secondo le modalità di cui al comma 2, le norme difformi dei piani urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesistico di cui all’articolo 135 del
Art. 3. (Modifica all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 4. (Modifica all'articolo 17 della
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della
"1. E' abrogata la
Art. 5. (Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 6. (Norma finanziaria)
1. L’applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.