§ 4.2.28 - L.R. 23 dicembre 1993, n. 80.
Comitato Regionale Tecnico Amministrativo Sezione Lavori Pubblici - Indennità.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:23/12/1993
Numero:80


Sommario
Art. 1.      Ai Componenti del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici - è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, e per non più di [...]
Art. 2.      Ai predetti Componenti spetta una indennità di trasferta di L. 20.000 e il rimborso integrale delle spese di trasporto se effettuato con mezzi pubblici, o una indennità chilometrica pari ad 1/5 [...]
Art. 3.      I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono aggiornati all'inizio di ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta entro gli indici rilevati per la maggiorazione [...]
Art. 4.      Sono abrogate le norme contenute in leggi regionali precedenti in contrasto con la presente legge.
Art. 5.      All'onere, ammontante presuntivamente in L. 5.000.000 (cinquemilioni), derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento di cui al Cap. 011425 dello stato di [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.28 - L.R. 23 dicembre 1993, n. 80. [1]

Comitato Regionale Tecnico Amministrativo Sezione Lavori Pubblici - Indennità.

(B.U. n. 48 del 30 dicembre 1993)

 

Art. 1.

     Ai Componenti del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici - è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, e per non più di una seduta al giorno, nella misura di L. 100.000 (centomila).

 

     Art. 2.

     Ai predetti Componenti spetta una indennità di trasferta di L. 20.000 e il rimborso integrale delle spese di trasporto se effettuato con mezzi pubblici, o una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso con mezzo proprio, entro i limiti del territorio regionale.

 

     Art. 3.

     I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono aggiornati all'inizio di ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il primo aggiornamento avrà luogo il 1° gennaio 1994.

 

     Art. 4.

     Sono abrogate le norme contenute in leggi regionali precedenti in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 5.

     All'onere, ammontante presuntivamente in L. 5.000.000 (cinquemilioni), derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento di cui al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40.