Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 24/07/2006 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva n. 77/388/CEE è modificata come segue: |
Art. 2. Le decisioni elencate nell'allegato II della presente direttiva sono abrogate con effetto dal 1° |
Art. 3. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 9.4.63 - Direttiva 24 luglio 2006, n. 69.
Direttiva n. 2006/69/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie
(G.U.U.E. 12 agosto 2006, n. L 221).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di contrastare la frode e l'evasione fiscale e di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, sono state concesse a singoli Stati membri, a condizioni diverse, talune deroghe relative a problemi analoghi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta
(2) Gli Stati membri dovrebbero poter intervenire per far sì che le misure previste dalla
(3) Gli Stati membri dovrebbero poter intervenire, in casi specifici e limitati, in relazione al valore delle cessioni, prestazioni e acquisizioni, per garantire che non vi siano perdite di gettito dovute all’utilizzazione di parti collegate al fine di ottenere vantaggi fiscali.
(4) Gli Stati membri dovrebbero poter includere, nella base imponibile di un’operazione che implica la lavorazione di oro da investimento fornito dall'acquirente o destinatario, il valore di tale oro, se con la lavorazione l’oro perde la sua qualità di oro da investimento.
(5) Si dovrebbe evidenziare che taluni servizi di natura analoga a quella dei beni d’investimento possono essere inclusi nel regime che consente la rettifica delle detrazioni per i beni d’investimento lungo la durata di vita utile del bene, secondo il suo effettivo utilizzo.
(6) In determinati casi gli Stati membri dovrebbero poter designare il beneficiario delle operazioni quale soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi di versamento e contabili relativi all’imposta sul valore aggiunto. Tale misura dovrebbe aiutare gli Stati membri a semplificare le regole e a contrastare la frode e l'evasione fiscali in determinati settori e per taluni tipi di operazioni.
(7) È opportuno modificare di conseguenza la
(8) Gli Stati membri non dovrebbero pertanto più potersi avvalere delle deroghe individuali concesse loro in virtù di talune decisioni del Consiglio adottate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della
(9) L'applicazione di talune misure previste dalla presente direttiva dovrebbe essere facoltativa e dette misure dovrebbero lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità. Per motivi di trasparenza sarebbe opportuno che gli Stati membri si informassero reciprocamente, attraverso il comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto istituito ai sensi dell'articolo 29 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La
1) all’articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
«Lo Stato membro che esercita l'opzione di cui al secondo comma può adottare tutte le misure necessarie per evitare che il ricorso alla presente disposizione sfoci in frodi o evasioni fiscali.»;
2) all’articolo 5, paragrafo 8, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Se del caso, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza. Essi possono adottare altresì tutte le misure necessarie per evitare che il ricorso alla presente disposizione sfoci in frodi o evasioni fiscali.»;
3) l’articolo 11, parte A, è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, lettera d), è soppresso il secondo comma;
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«5. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nella base imponibile per la cessione di beni e la prestazione di servizi il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell'articolo 26 ter, che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni e la prestazione di tali servizi. Il valore da utilizzare è il valore normale dell'oro da investimento nel momento in cui avviene la cessione di tali beni e la prestazione di tali servizi.
6. Allo scopo di prevenire la frode e l’evasione fiscale, gli Stati membri possono adottare misure affinché la base imponibile per una cessione di beni o una prestazione di servizi sia pari al valore normale. L’opzione si esercita soltanto per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro. A tal fine, i vincoli stretti possono comprendere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, la famiglia del lavoratore dipendente o altre persone strettamente collegate al lavoratore dipendente.
Il campo di applicazione del primo comma è limitato ai seguenti casi:
a) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17;
b) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17 e l’operazione è esente ai sensi dell’articolo 13 o dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b);
c) se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17.
Ai fini del primo e del secondo comma gli Stati membri possono stabilire le categorie di prestatori o destinatari di servizi cui si applicano le suddette disposizioni.
Gli Stati membri informano il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 in merito all'introduzione di ogni nuova misura nazionale adottata in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
7. Ai fini della presente direttiva, per “valore normale” si intende l’intero importo che, per ottenere i beni o servizi in questione in quel momento, un cliente, al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza ad un cedente o prestatore indipendente all’interno del territorio dello Stato membro in cui l'operazione è assoggettata all'imposta.
Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, il valore normale non è fissato al di sotto del prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, del prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ovvero, nel caso di prestazioni di servizi, non al di sotto dell'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.»;
4) l’articolo 17, paragrafo 4, nella versione figurante nell’articolo 28 septies, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) nel secondo comma, lettera a), i termini «articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c)» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, lettere a), c) o f), o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»;
b) nel secondo comma, lettera b), i termini «articolo 21, paragrafo 1, lettera a)» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, lettera a) o f), o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»;
5) all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), nella versione figurante nell’articolo 28 septies, paragrafo 2, i termini «articolo 21, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 21, paragrafo 1, o articolo 21, paragrafo 2, lettera c)»;
6) all’articolo 20, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri possono inoltre applicare i paragrafi 2 e 3 ai servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d’investimento.»;
7) all’articolo 21, paragrafo 2, nella versione figurante nell’articolo 28 octies, è aggiunta la lettera seguente:
«c) gli Stati membri possono stabilire che, per le operazioni seguenti, il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti esse sono effettuate:
i) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5;
ii) messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui al punto i);
iii) cessioni di beni immobili, di cui all’articolo 13, parte B, lettere g) e h), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell'operazione ai sensi del suddetto articolo, parte C, lettera b);
iv) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati, e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M;
v) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;
vi) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;
vii) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.
Ai fini della presente lettera, gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, sia considerato soggetto passivo per le operazioni effettuate nei suoi confronti di cui al primo comma. Un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo può essere considerato soggetto passivo per le operazioni effettuate nei suoi confronti di cui ai punti v), vi) e vii).
Ai fini della presente lettera, gli Stati membri possono specificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplati e le categorie di prestatori, cedenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi. Essi possono altresì limitare l’applicazione della presente misura ad alcune delle cessioni di beni o prestazioni di servizi figuranti nell’allegato M.
Gli Stati membri informano il comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 in merito all'introduzione di ogni nuova misura nazionale adottata in applicazione delle disposizioni della presente lettera.»;
8) è aggiunto l’allegato M figurante nell’allegato I della presente direttiva.
Le decisioni elencate nell'allegato II della presente direttiva sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2008.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 3), per quanto concerne il nuovo articolo 11, parte A, paragrafo 7, della
Quando gli Stati membri adottano disposizioni a norma della presente direttiva, comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, le quali contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
«ALLEGATO M
Elenco delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi
di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), punto iv)
a) Cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi, avanzi e materiali di recupero, comprese le cessioni di semiprodotti ottenuti dalla trasformazione, dalla lavorazione o dalla fusione di metalli ferrosi o non ferrosi e di loro leghe;
b) cessioni di prodotti semilavorati ferrosi e non ferrosi e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;
c) cessioni di residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché prestazioni di servizi consistenti nella selezione, nel taglio, nella frammentazione e nella pressatura di tali prodotti;
d) cessioni di rottami ferrosi e metalli di recupero nonché di ritagli, avanzi, cascami e materiali di recupero e riciclabili consistenti in residui di vetreria, vetro, carta, cartone e board, stracci, osso, cuoio, similpelle, pergamena, cuoi e pelli greggi, tendini e nervi, spago, corde e funi, gomma e plastica, e prestazione di taluni servizi di lavorazione correlati;
e) cessioni dei materiali di cui al presente allegato dopo che sono stati sottoposti a talune trasformazioni come ad esempio la ripulitura, la lucidatura, la selezione, il taglio, la frammentazione, la compressione o la fusione in lingotti;
f) cessioni di cascami e avanzi provenienti dalla lavorazione di materiali di base.»
ALLEGATO II
Elenco delle decisioni adottate a norma dell'articolo 27
della
Decisione del Consiglio ritenuta acquisita il 15 aprile 1984, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura di deroga alla sesta direttiva, allo scopo di evitare, istituendo un sistema particolare di riscossione dell'imposta, talune frodi o evasioni fiscali concernenti cessioni di oro, monete d'oro e cascami d'oro tra soggetti passivi.
Decisione del Consiglio ritenuta acquisita l’11 aprile 1987, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga all’articolo 11 della
Decisione del Consiglio ritenuta acquisita il 18 febbraio 1997, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della
Decisione n. 98/23/CE del Consiglio, che autorizza il Regno Unito a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 28 sexies, paragrafo 1, della