§ 3.3.736 - Decisione 5 novembre 2002, n. 880.
Decisione n. 2002/880/CE del Consiglio che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:05/11/2002
Numero:880


Sommario
Art. 1.      In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, quale figura nell'articolo 28 octies, l'Austria è autorizzata a designare, con effetto dal 1° ottobre 2002, il [...]
Art. 2.      Può essere designato in qualità di debitore dell'IVA il destinatario delle seguenti prestazioni di servizi
Art. 3.      La presente decisione scade il 31 dicembre 2007
Art. 4.      La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione


§ 3.3.736 - Decisione 5 novembre 2002, n. 880. [1]

Decisione n. 2002/880/CE del Consiglio che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

(G.U.C.E. 8 novembre 2002, n. L 306).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'Austria ha inoltrato presso la Commissione una domanda, registrata dal Segretariato generale della Commissione il 7 maggio 2002, in cui ha chiesto di essere autorizzata ad applicare una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/ 388/CEE.

     (2) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda dell'Austria con lettera del 21 giugno 2002.

     (3) L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, quale figura nell'articolo 28 octies della menzionata direttiva, dispone che, in regime interno, l'imposta sul valore aggiunto è perlopiù dovuta dai soggetti passivi che eseguono una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile.

     (4) La misura di deroga sollecitata dall'Austria mira a designare, in qualità di debitore dell'imposta, il destinatario della prestazione di servizi, per le seguenti operazioni: prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori, per conto di un appaltatore principale, per conto di un'impresa che esegue essa stessa lavori edili o per conto di un altro subappaltatore.

     (5) La misura sollecitata deve in primo luogo essere considerata come una misura mirante ad evitare talune frodi o evasioni fiscali nel settore edile, come per esempio, l'omissione di versare all'Erario l'IVA fatturata dal subappaltatore che in seguito non è più rintracciabile. Fermo restando che l'imposta dovuta non subisce modifiche, essa semplifica nel contempo i compiti dell'amministrazione fiscale che molto spesso prova difficoltà a riscuotere, in questo settore, l'imposta a carico dei subappaltatori.

     (6) La misura è proporzionata agli obiettivi cui essa tende poiché non si prevede che essa si applichi a tutte le operazioni imponibili nel settore interessato, bensì solo ad operazioni specifiche che pongono effettivamente problemi rilevanti di frode o di evasione fiscale.

     (7) L'autorizzazione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data prevista per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni nazionali nel Abgabenönderungsgesetz 2002. Essa dovrebbe essere limitata al 31 dicembre 2007, per poter valutare l'opportunità della misura di deroga, in base all'esperienza acquisita fino a tale data.

     (8) La misura di deroga non incide sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, quale figura nell'articolo 28 octies, l'Austria è autorizzata a designare, con effetto dal 1° ottobre 2002, il destinatario della prestazione di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione in qualità di debitore dell'IVA.

 

          Art. 2.

     Può essere designato in qualità di debitore dell'IVA il destinatario delle seguenti prestazioni di servizi:

     1) prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un committente;

     2) prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un'impresa che esegue essa stessa lavori edili;

     3) prestazioni di servizi nel settore edile, comprendenti anche la messa a disposizione di manodopera, resi da subappaltatori per conto di un altro subappaltatore.

 

          Art. 3.

     La presente decisione scade il 31 dicembre 2007.

 

          Art. 4.

     La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della direttiva n. 2006/69/CE, con effetto dal 1° gennaio 2008.