§ 9.4.20 - Decisione 30 marzo 2004, n. 290.
Decisione n. 2004/290/CE del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:30/03/2004
Numero:290


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 9.4.20 - Decisione 30 marzo 2004, n. 290. [1]

Decisione n. 2004/290/CE del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

(G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con una richiesta presentata sotto forma di due lettere trasmesse alla Commissione, protocollate dal Segretariato generale il 1° settembre 2003 e il 12 novembre 2003, il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre tre misure di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE al fine di impedire la frode e l'evasione fiscale.

     (2) Nel settore delle imprese edili e delle imprese di pulizia di immobili si sono registrate perdite considerevoli di IVA in quanto l'IVA, pur correttamente fatturata, non veniva versata alle autorità fiscali e il destinatario esercitava il diritto alla deduzione. Gli operatori inadempienti non potevano essere identificati o erano identificati troppo tardi per recuperare l'IVA persa. Il numero di tali casi è aumentato in modo così considerevole da richiedere l'adozione di misure legali. La designazione del destinatario della prestazione quale debitore dell'IVA riguarda solo le imprese che possono esercitare il diritto alla deduzione e non riguarda i privati. Essa si limita inoltre a due settori specifici in cui le perdite in termini di IVA hanno raggiunto una dimensione insostenibile. Una simile deroga è già stata concessa all'Austria con la decisione 2002/880/CE.

     (3) Le perdite in termini di IVA sono state rilevate anche per le cessioni di beni immobili ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettere g) e h), le quali sono particolarmente sensibili alla frode e all'evasione dell'IVA nei casi in cui il fornitore esercita l'opzione di tassare la cessione. I beni immobili sono beni di alto valore e di conseguenza l'importo imponibile e le perdite in termini di IVA, anche per una sola transazione, sono particolarmente elevati. Il mantenimento dell'opzione di tassare le cessioni di beni immobili è necessario per mantenere neutrale il sistema IVA. Nelle circostanze specifiche della cessione di beni immobili, la designazione del destinatario della prestazione quale debitore dell'IVA appare la soluzione più appropriata per far fronte all'elevato rischio. Essa impedisce la doppia responsabilità fiscale del fornitore e del destinatario, che comporterebbe un maggiore rischio economico per il destinatario e procedure di recupero onerose per le autorità fiscali, e impedisce inoltre la responsabilità fiscale di una terza persona, per esempio un notaio, che creerebbe costi maggiori per i fornitori e i destinatari. La deroga riguarda in pratica soltanto le cessioni tra soggetti passivi e si limita quindi a casi specifici.

     (4) La deroga non incide né sull'importo dell'imposta sul valore aggiunto da versare allo stadio del consumo finale né sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, come formulato nell'articolo 28, lettera g), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a designare, con effetto dal 1° aprile 2004, i destinatari delle prestazioni di beni e di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione quali debitori dell'IVA.

 

          Art. 2.

     Il destinatario della prestazione di beni e di servizi può essere designato quale debitore dell'IVA nei seguenti casi:

     1) qualora i servizi di pulizie negli immobili siano forniti ad un soggetto passivo, eccetto il caso in cui il destinatario della prestazione affitti esclusivamente non più di due residenze, ovvero qualora i lavori di costruzione siano forniti ad un soggetto passivo;

     2) qualora i beni immobili siano ceduti ad un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettere g) e h), e nel caso in cui il fornitore abbia esercitato il diritto a tassare la cessione.

 

          Art. 3.

     La presente decisione scade il 31 dicembre 2008.

 

          Art. 4.

     La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della direttiva n. 2006/69/CE, con effetto dal 1° gennaio 2008.