§ 9.1.26 - Decisione 21 ottobre 2004, n. 736.
Decisione n. 2004/736/CE del Consiglio che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:21/10/2004
Numero:736


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 9.1.26 - Decisione 21 ottobre 2004, n. 736. [1]

Decisione n. 2004/736/CE del Consiglio che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

(G.U.U.E. 28 ottobre 2004, n. L 325).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l’articolo 27,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con lettera registrata dal Segretariato generale della Commissione il 13 febbraio 2004, il Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

     (2) La deroga mira ad impedire l'evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che deriva dalla sottovalutazione di alcune prestazioni di servizi. Essa è intesa, in particolare, ad evitare l'elusione dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE attraverso una pratica, diffusa nel settore del commercio automobilistico, che consiste nel consentire al personale di utilizzare autoveicoli a fini privati dietro pagamento di un importo simbolico. Dato che questo importo è assimilato ad un corrispettivo per una prestazione di servizi, l'IVA è calcolata sulla base dell'importo effettivamente corrisposto dal dipendente, a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE. Tuttavia, visto il rapporto di lavoro che lega le due parti interessate, l'importo effettivamente versato è artificialmente basso e ciò comporta un calo sensibile delle entrate IVA.

     (3) Il Regno Unito beneficia già di una deroga all'articolo 11 studiata per risolvere il problema delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi sottovalutate effettuate tra persone collegate, nei casi in cui il destinatario sia totalmente o parzialmente esente. Tenuto conto che, quando la deroga è stata concessa, la definizione di «persone collegate» non si estendeva ai dipendenti e che i dipendenti non sono soggetti passivi totalmente o parzialmente esenti, è necessaria una nuova deroga più specifica.

     (4) La deroga dovrebbe essere applicata soltanto nel caso in cui l'amministrazione sia in grado di stabilire che l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le due parti interessate ha influito sulla base imponibile determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a). In ogni caso, questa conclusione dovrebbe essere basata su fatti comprovati e non su presunzioni.

     (5) Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

     (6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità relative all'IVA,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nel caso di una prestazione di servizi consistente nell'utilizzazione di un autoveicolo e quando il prestatore e il destinatario sono persone collegate appartenenti al settore del commercio automobilistico, il Regno Unito è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a considerare il valore normale di questa prestazione di servizi come base imponibile.

 

          Art. 2.

     L'articolo 1 si applica soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni:

     a) il prestatore del servizio ha il diritto di detrarre, totalmente o parzialmente, l'imposta sul valore aggiunto che grava sull'autoveicolo;

     b) il destinatario della prestazione non è un soggetto passivo totale ed è collegato al prestatore da un rapporto di lavoro la cui natura è precisata nella normativa nazionale;

     c) dall’esame del caso si può ragionevolmente concludere che l'esistenza di un rapporto di lavoro di cui al punto b) ha influito sulla base imponibile, determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

 

          Art. 3.

     Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della direttiva n. 2006/69/CE, con effetto dal 1° gennaio 2008.