Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.1 questioni generali |
Data: | 21/10/2004 |
Numero: | 736 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 9.1.26 - Decisione 21 ottobre 2004, n. 736. [1]
Decisione n. 2004/736/CE del Consiglio che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.
(G.U.U.E. 28 ottobre 2004, n. L 325).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con lettera registrata dal Segretariato generale della Commissione il 13 febbraio 2004, il Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
(2) La deroga mira ad impedire l'evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che deriva dalla sottovalutazione di alcune prestazioni di servizi. Essa è intesa, in particolare, ad evitare l'elusione dell'articolo 6, paragrafo 2 della
(3) Il Regno Unito beneficia già di una deroga all'articolo 11 studiata per risolvere il problema delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi sottovalutate effettuate tra persone collegate, nei casi in cui il destinatario sia totalmente o parzialmente esente. Tenuto conto che, quando la deroga è stata concessa, la definizione di «persone collegate» non si estendeva ai dipendenti e che i dipendenti non sono soggetti passivi totalmente o parzialmente esenti, è necessaria una nuova deroga più specifica.
(4) La deroga dovrebbe essere applicata soltanto nel caso in cui l'amministrazione sia in grado di stabilire che l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le due parti interessate ha influito sulla base imponibile determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a). In ogni caso, questa conclusione dovrebbe essere basata su fatti comprovati e non su presunzioni.
(5) Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.
(6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità relative all'IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
In deroga all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
L'articolo 1 si applica soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni:
a) il prestatore del servizio ha il diritto di detrarre, totalmente o parzialmente, l'imposta sul valore aggiunto che grava sull'autoveicolo;
b) il destinatario della prestazione non è un soggetto passivo totale ed è collegato al prestatore da un rapporto di lavoro la cui natura è precisata nella normativa nazionale;
c) dall’esame del caso si può ragionevolmente concludere che l'esistenza di un rapporto di lavoro di cui al punto b) ha influito sulla base imponibile, determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della