| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 6. ambiente e tutela della salute | 
| Capitolo: | 6.1 questioni generali | 
| Data: | 14/10/2005 | 
| Numero: | 783 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
§ 6.1.104 - Decisione 14 ottobre 2005, n. 783.
Decisione n. 2005/783/CE della Commissione recante modifica delle decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 11 novembre 2005, n., L 295).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
      (1) Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri ecologici istituiti dalla 
      (2) La 
      (3) La 
      (4) A norma del 
(5) Sulla base del riesame di detti criteri e requisiti, nei tre casi summenzionati è opportuno prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.
      (6) Poiché l’obbligo di riesame a norma del 
(7) Le decisioni 2001/689/CE, 2002/231/CE e 2002/272/CE devono quindi essere modificate in conformità.
      (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 del 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
     Nella 
«Articolo 3
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 28 agosto 2007.»
     Nella 
«Articolo 5
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.»
     Nella 
«Articolo 4
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture dure per pavimenti” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.»
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.