§ 6.1.46 - Decisione 25 marzo 2002, n. 272.
Decisione n. 2002/272/CE della Commissioneche stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:25/03/2002
Numero:272


Sommario
Art. 1.      Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, le coperture dure per pavimenti devono rientrare nel gruppo di prodotti [...]
Art. 2.      Il gruppo di prodotti "coperture dure per pavimenti" comprende i seguenti prodotti duri per pavimentazione interna o esterna, che non abbiano rilevante funzione strutturale: pietra naturale, [...]
Art. 3.      Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti "coperture dure per pavimenti" per scopi amministrativi è "021"
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.1.46 - Decisione 25 marzo 2002, n. 272. [1]

Decisione n. 2002/272/CE della Commissioneche stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 11 aprile 2002, n. L 94).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare gli articoli 4 e 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.

     (3) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sul progetto di criteri sviluppato dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

     (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, le coperture dure per pavimenti devono rientrare nel gruppo di prodotti "coperture dure per pavimenti", come definito all'articolo 2 della presente decisione, e devono soddisfare i criteri ecologici esposti in allegato.

 

     Art. 2.

     Il gruppo di prodotti "coperture dure per pavimenti" comprende i seguenti prodotti duri per pavimentazione interna o esterna, che non abbiano rilevante funzione strutturale: pietra naturale, agglomerati lapidei, masselli, terrazzo (evoluzione industriale del mosaico alla palladiana a matrice cementizia), piastrelle in ceramica e laterizi.

 

     Art. 3.

     Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti "coperture dure per pavimenti" per scopi amministrativi è "021".

 

     Art. 4. [2]

     I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture dure per pavimenti” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

Principio

     Obiettivi dei criteri

     I criteri sono intesi in particolare a promuovere:

     - la riduzione degli impatti sugli habitat e sulle rispettive risorse,

     - la riduzione del consumo di energia,

     - la riduzione delle sostanze tossiche o inquinanti rilasciate nell'ambiente,

     - la riduzione dell'uso di sostanze pericolose,

     - informazioni che consentano al consumatore di usare il prodotto in maniera efficiente, riducendo al minimo l'impatto ambientale complessivo.

     I livelli fissati nei diversi criteri sono tali da promuovere l'etichettatura di coperture dure per pavimenti prodotte con impatto ambientale limitato.

     Requisiti di valutazione e di verifica

     Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

     Il gruppo di prodotti è strutturato nel modo seguente (definizioni CEN tra parentesi) e può essere suddiviso in due sottogruppi principali, cioè "prodotti naturali" e "prodotti lavorati".

     Le pietre naturali (CEN TC 246) sono pezzi di roccia presente in natura, tra cui marmo, granito e altre pietre naturali. Per "altre pietre naturali" si intendono pietre naturali le cui caratteristiche tecniche sono nel complesso diverse da quelle del marmo e del granito secondo la definizione CEN/TC 246/N. 237 prEN 12670 "Pietre naturali - Terminologia". Tali pietre non possono generalmente essere lucidate a specchio e l'estrazione non avviene sempre sotto forma di blocchi: arenaria, quarzite, ardesia, tufo, scisto.

     Il gruppo delle "pietre lavorate" può essere suddiviso in prodotti induriti e prodotti cotti. I prodotti induriti sono agglomerati lapidei, masselli e terrazzo. I prodotti cotti sono le piastrelle in ceramica e i laterizi.

     Gli agglomerati lapidei sono prodotti industriali ottenuti da una miscela di aggregati, principalmente graniglia di pietra naturale con un legante come definito in CEN/TC 246-229. La graniglia consiste normalmente di granulato di cava di marmo e granito, mentre il legante contiene componenti artificiali come resina poliestere insatura o cemento idraulico.

     Questo gruppo comprende anche pietre artificiali e marmo compattato.

     I masselli sono prodotti per pavimentazione esterna e sono ottenuti per miscelazione di sabbia, ghiaietto, cemento, pigmenti e additivi inorganici, e vibrocompressione, come definito in CEN/TC 178. Questo gruppo comprende inoltre lastre e mattonelle in calcestruzzo.

     I terrazzo (evoluzione industriale dei mosaici alla palladiani a matrice cementizia) sono elementi compattati di forma e spessore uniformi, che soddisfano determinati requisiti geometrici, come definito in CEN/TC 229. Essi possono avere uno o due strati. Le marmette a strato singolo sono composte interamente di granulati o frammenti di un aggregato idoneo, in un letto di cemento grigio e bianco e acqua. Le marmette a due strati sono composte da un primo strato esterno o strato superficiale (con composizione monostrato) e da un secondo strato, noto come supporto o strato di base in calcestruzzo, la cui superficie non è di norma esposta e può venire parzialmente rimossa. Le piastrelle in ceramica sono lastre sottili ricavate da argille e/o altre materie prime inorganiche, come feldspato e quarzo, come definito in CEN/TC 67. Esse sono solitamente formate mediante estrusione o pressione a temperatura ambiente, essiccate e successivamente trattate in forno a temperature sufficienti per ottenere le proprietà richieste. Le piastrelle possono essere smaltate o no, non sono combustibili e generalmente non sono alterate dalla luce.

     I laterizi devono soddisfare determinati requisiti di forma e di dimensione, sono utilizzate per lo strato superficiale di pavimenti e prodotte principalmente con argilla o altri materiali, con o senza additivi, come definito in CEN. Il peso specifico di queste piastrelle non deve superare 40 kg/m².

     Se indicato, alcuni criteri si applicano soltanto ad uno dei sottogruppi sopra menzionati. Senza indicazione specifica, i criteri si applicano a tutti i prodotti. I particolari sulle procedure di calcolo sono riportati nell'allegato tecnico.

     Se del caso, si possono usare metodi di prova diversi da quelli indicati per i singoli criteri, se essi sono ritenuti equipollenti dall'organismo competente che valuta la domanda.

     Se possibile, le prove vanno effettuate da laboratori opportunamente accreditati o laboratori che soddisfano i requisiti generali della norma EN ISO 17025.

     Se necessario, gli organismi competenti possono richiedere una documentazione supplementare ed eseguire verifiche indipendenti.

     Si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri, dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO14001 (nota: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è però obbligatoria).

 

Criteri

     1. Estrazione delle materie prime

     1.1. Gestione dell'estrazione (solo per prodotti naturali)

Il punteggio complessivo per la gestione dell'estrazione equivale al totale, calcolato sulla base di una matrice di 9 indicatori principali (I). Il punteggio finale è la somma dei punti assegnati a ciascun indicatore, eventualmente dopo moltiplicazione per un fattore di ponderazione (weighting - W) (cfr. allegato tecnico - A1 per i metodi di calcolo). Le cave devono raggiungere un punteggio ponderato di almeno 25 punti. Il punteggio per ciascun indicatore è compreso entro i limiti dell'eventuale soglia di esclusione.

     Si devono inoltre rispettare tutte le seguenti condizioni:

     - assenza di interferenze con l'eventuale acquifero confinato (cfr. allegato tecnico - A1),

     - assenza di interferenze con corpi idrici superficiali dove esistono punti di captazione o sorgenti, oppure se il corpo idrico è compreso nel registro delle zone protette istituito da uno Stato membro in conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, oppure se il flusso medio del corso d'acqua è >5 m3/s (cfr. allegato tecnico - A1),

     - esistenza di un sistema chiuso per il recupero delle acque di scarico, per evitare la dispersione nell'ambiente degli scarichi delle segatrici e per alimentare il circuito di riciclo. L'acqua deve essere contenuta in stretta prossimità del luogo delle operazioni estrattive e successivamente convogliata in tubature chiuse all'impianto di trattamento. L'acqua deve essere riciclata dopo la depurazione.

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del punteggio complessivo ponderato per la gestione dell'estrazione, nonché i dati, per ciascuno dei nove indicatori (evidenziando tra l'altro che ciascun punteggio è compreso entro i limiti dell'eventuale soglia di esclusione), secondo lo schema seguente e in conformità alle rispettive indicazioni contenute nell'allegato tecnico - A1. Il richiedente fornisce inoltre la documentazione pertinente e/o le dichiarazioni che mostrano il rispetto di tutti i criteri sopra menzionati.

 

 

 

 

Punteggio

Indicatore

Note

 

5 (eccellente)

3 (buono)

1 (soddisfacente)

Soglia di esclusione

Fattori di ponderazione

I1 Quoziente di riciclo dell'acqua

(Acqua di scarico riciclata/Acqua totale in uscita dal processo) x 100 Cfr. allegato tecnico - A3

> 95

95-85

84-80

< 80

 

W4

I2 Grado di simultaneità della bonifica

m2 zona compromessa (fronte di abbattimento + deposito attivo) /m2 di zona autorizzata [%]

 

< 15

15-30

31-50

> 50

W1, W2, W3

I3 Resa in blocchi

m3 di blocchi commercializzabili/m3 di materiale estratto [%]

Marmi

> 40

40-30

29-20

< 20

-

 

 

Graniti

> 50

50-40

39-30

< 30

 

 

Altri

> 20

20-15

14-10

< 10

I4 Valorizzazione delle risorse naturali

m3 di materiale utilizzabile/m3 di materiale estratto [%]

Marmi

> 60

60-45

44-35

< 35

-

 

 

Graniti

> 60

60-45

44-35

< 35

 

 

Altri

> 50

50-35

34-25

< 25

I5 Condizioni di funzionamento dei macchinari

n. totale di ore di lavoro/produzione annua [h/m3]

Caricatrice su ruote

< 3,5

3,5-

5,5

> 5,5

-

 

 

Escavatrice

< 2,5

2,5-3,0

> 3,0

-

I6 Qualità dell'aria

Limite annuo misurato lungo il perimetro della zona estrattiva Particelle in sospensione PM 10 [µg/Nm3]

< 20

20-100

101-150

> 150

W1, W3

I7 Qualità dell'acqua

Solidi sospesi [mg/l] Metodo di prova ISO 5667-17

< 15

15-30

31-40

> 40

W1, W2, W3, W4

I8 Rumore

Misurato lungo il perimetro della zona estrattiva [dB(A)] Metodo di prova ISO 1996/1

< 30

30-55

56-60

> 60

W1, W3

I9 Impatto visivo

Cfr. allegato tecnico - A1

0-10

> 10-20

> 20-30

> 30

W1, W3

 

     Elenco dei fattori di ponderazione (da usare soltanto nei casi specificati):

     W1) Conservazione della natura: Se la cava si trova in una delle seguenti ubicazioni:

     - siti designati di importanza comunitaria in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della fauna e della flora selvatiche, e successive modifiche,

     - siti della rete Natura 2000 composti di zone di protezione speciale in applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche nonché zone che rientrano nell'ambito della direttiva 92/43/CEE,

     - zone equivalenti all'esterno della Comunità europea e coperte dalle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, il coefficiente W1 è applicabile agli indicatori seguenti: grado di simultaneità della bonifica (I 2), qualità dell'aria (I 6), qualità dell'acqua (I 7), rumore (I 8), impatto visivo (I 9). Le stesse regole si applicano se la cava non è situata in tali siti ma potrebbe avere effetti significativi su di essi, singolarmente, o in congiunzione con altri piani e progetti. Il fattore di ponderazione specifico corrispondente è 0,3.

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una dichiarazione, accompagnata dalla documentazione pertinente, per mostrare se la zona estrattiva è situata in siti di importanza comunitaria in applicazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, come sopra specificato, o in prossimità di essi. I siti appartenenti alla rete Natura 2000 sono elencati e riportati su cartine preparate dagli Stati membri. Per le zone esterne alla Comunità europea, il richiedente fornisce una dichiarazione, accompagnata dalla documentazione pertinente, per mostrare se la zona della cava è situata in una zona protetta, o in prossimità di essa, come stabilito dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992.

     W2) Protezione del suolo: per gli indicatori I 2 (grado di simultaneità della bonifica) e I 7 (qualità dell'acqua) sono presi in considerazione tre valori diversi, in funzione delle potenzialità di uso dei suoli (per maggiori dettagli cfr. l'allegato tecnico - A1):

 

Protezione del suolo

Classi I-II

Classi II-IV-V

Classi VI-VII-VIII

Ponderazione

0,3

0,5

0,8

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente, compresa una cartina, sulla classificazione della cava in termini di uso del suolo.

     W3) Densità di popolazione degli insediamenti situati entro un raggio (distanza) di 5 km dal sito estrattivo: gli indicatori I 2 (grado di simultaneità della bonifica), I 6 (qualità dell'aria), I 7 (qualità dell'acqua), I 8 (rumore), I 9 (impatto visivo) sono ponderati in funzione di tre intervalli di densità:

 

Densità di popolazione

> 100 abitanti/km2

20-100 abitanti/km2

< 20 abitanti/km2

Ponderazione

0,5 (0,6)

0,7 (0,84)

0,9

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una cartina e la documentazione pertinente per verificare la densità di popolazione degli insediamenti situati entro un raggio (distanza) di 5 km dal perimetro della cava (zona autorizzata). Nel caso di cave preesistenti e di insediamenti in espansione nella zona interessata, è usato il fattore di ponderazione indicato tra parentesi. Ciò non riguarda però le ulteriori estensioni della zona già autorizzata di tali cave (> 75%).

     W4) Se la cava interferisce con corpi idrici superficiali (flusso medio <5 m3/s), si applica una ponderazione di 0,5 agli indicatori I 1 (quoziente di riciclo dell'acqua) e I 7 (qualità dell'acqua).

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un'appropriata documentazione per mostrare se c'è o non c'è interferenza tra la cava e il corpo idrico superficiale.

     1.2. Gestione dell'estrazione (solo per prodotti lavorati)

     Le materie prime usate nella produzione delle coperture dure per pavimenti devono rispettare i seguenti requisiti concernenti le rispettive attività di estrazione:

 

Parametro

Soglia di esclusione (da superare)

Progetto dell'attività di estrazione e recupero ambientale

Occorre un rapporto tecnico, comprendente una dichiarazione del richiedente, per dimostrare che l'attività di estrazione e il recupero ambientale soddisfano interamente la direttiva 92/43/CEE (Habitat) e la direttiva 79/409/CEE (Uccelli) e successive modifiche. Nelle zone esterne alla Comunità europea, è necessario un simile rapporto tecnico per dimostrare il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (1992), nonché la conoscenza della strategia nazionale di biodiversità e del piano di azione, se disponibili.

Impatto visivo Cfr. allegato tecnico - A1

X% £ 30

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce i dati e la documentazione pertinente, compresa una cartina della zona.

     2. Scelta delle materie prime (per tutti i prodotti per pavimenti)

     Non potrà essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe venire assegnata al momento della richiesta, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):

     R45 (può provocare il cancro),

     R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

     R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

     R51 (tossico per gli organismi acquatici),

     R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

     R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

     R60 (può ridurre la fertilità),

     R61 (può danneggiare i bambini ancora non nati),

     come esposto nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose,

     e successive modifiche.

     Considerati i vantaggi ambientali del riciclo di materiali, questi criteri non si applicano alla quota di materiali riciclati a circuito chiuso usati nel processo secondo la definizione dell'allegato A2.

     Se sono usati piombo, cadmio e antimonio (o qualsiasi loro composto) negli additivi, il loro contenuto non deve superare i seguenti limiti specifici:

 

Parametro

Soglia [% in peso sul vetrino]

Piombo

0,5

Cadmio

0,1

Antimonio

0,25

 

     Le materie prime usate per prodotti naturali e lavorati non possono contenere amianto.

     L'uso di resine poliestere nella produzione è limitato al 10% del peso totale delle materie prime.

     Valutazione e verifica: In termini di analisi chimica e mineralogica, il richiedente fornisce la formulazione della materia prima con la dichiarazione di conformità ai criteri di cui sopra.

     3. Operazioni di finitura (soltanto per i prodotti naturali)

     Le operazioni di finitura sui prodotti naturali sono effettuate secondo i seguenti requisiti:

 

Parametro

Soglia di esclusione

Metodo di prova

Emissioni di particelle nell'aria

PM10 < 150 µg/Nm3

EN 12341

Emissioni di stirene nell'aria

< 210 mg/Nm3

 

Quoziente di riciclo dell'acqua

Rapporto di riciclaggio = (Acqua di scarico riciclata/Acqua totale in uscita dal processo) x 100 ³ 90%

Allegato tecnico - A3

Emissioni di solidi sospesi nell'acqua

< 40 mg/l

ISO 5667-17

Emissioni di Cd nell'acqua

< 0,015 mg/l

ISO 8288

Emissioni di Cr(VI) nell'acqua

< 0,15 mg/l

ISO 11083

Emissioni di Fe nell'acqua

< 1,5 mg/l

ISO 6332

Emissioni di Pb nell'acqua

< 0,15 mg/l

ISO 8288

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce l'analisi corrispondente e le relazioni di prova per ciascun parametro di emissione misurato in corrispondenza di tutti i punti di emissione. Nei casi in cui non è specificato alcun metodo di prova, oppure se il metodo specificato si riferisce solo agli usi di verifica e controllo, gli organismi competenti si baseranno, a seconda dei casi, su dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente e/o verifiche indipendenti.

     4. Processo di produzione (soltanto per i prodotti lavorati)

     4.1. Consumo energetico

     Il consumo di energia è calcolato come fabbisogno energetico di processo (Process Energy Requirement - PER) per agglomerati lapidei e per terrazzo, o come fabbisogno energetico per la cottura (Energy Requirement for Firing - ERF) per piastrelle in ceramica e per laterizi. Nota: tutte le soglie sono espresse in MJ per metro quadro di prodotto finale pronto per la vendita. Questo criterio non si applica ai masselli e allo stadio di cottura per decorazioni ornamentali.

     A. Limite applicabile al fabbisogno energetico di processo (PER)

     Il fabbisogno energetico di processo (PER) per i processi di produzione di agglomerati lapidei e terrazzo non supera i seguenti valori:

 

Soglia di esclusione [MJ/m2]

Metodo di prova

 

Agglomerati lapidei

100

Allegato tecnico - A4

Terrazzo

60

Allegato tecnico - A4

 

     Valutazione e verifica: il richiedente calcola il PER secondo le istruzioni contenute nell'allegato tecnico - A4, e fornisce i rispettivi risultati e la documentazione giustificativa.

     B. Limite applicabile al fabbisogno energetico per la cottura (ERF)

     Gli stadi del fabbisogno energetico per la cottura (ERF) per piastrelle in ceramica e per i laterizi non superano i seguenti valori:

 

Soglia di esclusione [MJ/m2]

Metodo di prova

 

Piastrelle in ceramica (peso specifico = 19 kg/m2)

50

Allegato tecnico - A4

Piastrelle in ceramica (peso specifico > 19 kg/m2)

70

Allegato tecnico - A4

Laterizi (peso specifico = 40 kg/m2)

60

Allegato tecnico - A4

 

     Valutazione e verifica: il richiedente calcola lo ERF secondo le istruzioni contenute nell'allegato tecnico - A4, e fornisce i rispettivi risultati e la documentazione giustificativa.

     4.2. Consumo di acqua

     L'acqua di scarico prodotta dai processi della catena di produzione deve avere un quoziente di riciclo pari almeno al 90%. Il quoziente di riciclo è calcolato come il rapporto tra l'acqua di scarico riciclata, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e l'acqua totale che esce dal processo, secondo la definizione dell'allegato tecnico - A3.

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del quoziente di riciclo, con i dati grezzi sull'acqua di scarico totale prodotta, sull'acqua riciclata e sulla quantità e provenienza dell'acqua sorgive usata nel processo.

     4.3. Emissioni nell'aria

     Agglomerati lapidei

     Le emissioni nell'aria per i seguenti parametri, nel complesso del processo di produzione, non superano i seguenti valori:

 

Parametro

Soglia di esclusione [mg/m2]

Metodo di prova

Particelle

300

ISO 9096

Nox

1.200

ISO 11564

SO2

850

ISO 7935

Stirene

2.000

-

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro di emissione sopra menzionato, secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico - A5. Nei casi in cui non è specificato alcun metodo di prova, oppure se il metodo specificato si riferisce solo agli usi di verifica e controllo, gli organismi competenti si baseranno, a seconda dei casi, su dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente e/o verifiche indipendenti.

     Piastrelle in ceramica

     Le emissioni totali di particelle nell'aria per le operazioni di stampa, smaltatura ed essiccazione a spruzzo ("emissioni fredde") non superano 5 g/m2.

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova, conformemente alle indicazioni dell'allegato tecnico - A5.

     Le emissioni nell'aria per il solo stadio di cottura non superano i valori seguenti:

 

Parametro

Soglia di esclusione [mg/m2]

Metodo di prova

Particelle

200

ISO 9096

F

200

ISO/CD 15713

Nox

2.500

ISO 11564

SO2

1.500

ISO 7935

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro di emissione sopra menzionato, secondo le indicazioni dell'allegato tecnico - A5.

     Laterizi

     Le emissioni nell'aria per i seguenti parametri, relativamente allo stadio di cottura delle piastrelle in argilla, non superano i valori seguenti:

 

Parametro

Soglia di esclusione [mg/m2]

Metodo di prova

Particelle

250

ISO 9096

F

200

ISO/CD 15713

Nox

3.000

ISO 11564

SO2

2.000

ISO 7935

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell'allegato tecnico - A5.

     Terrazzo e masselli

     Le emissioni nell'aria per i seguenti parametri, relativamente all'intero processo di produzione, non superano i valori seguenti:

 

Parametro

Soglia di esclusione [mg/m2]

Metodo di prova

Particelle

300

ISO 9096

Nox

2.000

ISO 11564

SO2

1.500

ISO 7935

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell'allegato tecnico - A5.

     4.4. Emissioni nell'acqua

     Dopo il trattamento delle acque di scarico, che può avvenire all'interno o all'esterno dello stabilimento, i seguenti parametri non superano i limiti di seguito indicati:

 

Emissioni di solidi sospesi nell'acqua

40 mg/l

ISO 5667-17

Emissioni di Cd nell'acqua

0,015 mg/l

ISO 8288

Emissioni di Cr(VI) nell'acqua

0,15 mg/l

ISO 11083

Emissioni di Fe nell'acqua

1,5 mg/l

ISO 6332

Emissioni di Pb nell'acqua

0,15 mg/l

ISO 8288

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per mostrare la conformità a questo criterio.

     4.5. Cemento

     L'uso di materie prime per la produzione di cemento è conforme ai requisiti della gestione dell'estrazione per i prodotti lavorati (criterio 1.2).

     Per i prodotti che usano cemento nel processo di produzione sono fornite le seguenti informazioni:

     - per il cemento incorporato in qualsiasi prodotto non si devono superare 3.800 MJ/t di fabbisogno energetico di processo (PER), calcolato come indicato nell'allegato tecnico - A4.

     - per il cemento incorporato in qualsiasi prodotto si devono rispettare i seguenti limiti di emissione nell'aria:

     Parametro

 

Soglia di esclusione [g/t]

Metodo di prova

 

Polvere

65

ISO 9096

SO2

350

ISO 11632

Nox

900

ISO 11564

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per il PER e le emissioni nell'aria dovute alla produzione del cemento.

     5. Gestione dei rifiuti

     Tutti gli stabilimenti interessati alla produzione devono disporre di un sistema per il trattamento dei rifiuti e dei prodotti residui derivanti dal processo. Il sistema è documentato e spiegato nella richiesta e sono fornite informazioni riguardanti almeno i seguenti tre aspetti:

     - procedure per la separazione e l'uso dei materiali riciclabili dal flusso dei rifiuti,

     - procedure per il recupero di materiali per altri usi,

     - procedure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente.

     5.1. Recupero dei rifiuti (soltanto per i prodotti lavorati)

     Si deve recuperare almeno il 70% (in peso) dei rifiuti totali generati dal processo o dai processi, secondo i termini generali e le definizioni contenuti nella direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE sui rifiuti.

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente basata, ad esempio, sui bilanci di massa e/o sui sistemi di contabilità ambientale, per mostrare i tassi di recupero ottenuti, esternamente o internamente, ad esempio mediante riciclo, riutilizzo o bonifica/ricostituzione.

     6. Fase d'uso

     6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)

     Al fine di limitare il rilascio potenziale di sostanze pericolose nella fase d'uso, nonché al termine della vita utile della piastrella smaltata, i prodotti sono sottoposti a verifica secondo la prova EN ISO 10545-15. Non si devono superare i seguenti limiti:

 

Parametro

Soglia di esclusione [mg/m2]

Metodo di prova

Pb

80

ISO 10545-15

Cd

7

ISO 10545-15

 

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un'analisi e relazioni di prova concernenti i parametri di emissione sopra menzionati, compresi una dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, e con le rispettive norme armonizzate create dal CEN, dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     7. Idoneità all'uso

     Il prodotto deve essere idoneo all'uso. La relativa documentazione potrà comprendere dati ottenuti mediante opportuni metodi di prova ISO, CEN o equivalenti, quali procedure di prova nazionali o interne all'azienda.

     Valutazione e verifica: Sono forniti particolari sulle procedure di prova e i risultati, con una dichiarazione di idoneità all'uso del prodotto, basata su tutte le altre informazioni riguardanti l'applicazione migliore per l'utilizzatore finale. Secondo la direttiva 89/106/CEE, si presume che un prodotto è idoneo all'uso se è conforme ad una norma armonizzata, ad un'omologazione tecnica europea o a una specifica tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario. Il marchio di conformità "CE" della CE per i prodotti da costruzione fornisce ai produttori un attestato di conformità facilmente riconoscibile e può essere ritenuto sufficiente nel presente contesto.

     8. Informazioni per i consumatori

     Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:

     a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;

     b) consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto. Queste informazioni dovranno mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l'uso dei prodotti destinati all'esterno. Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di pulitura e tipi consigliati di agenti detergenti nonché intervalli di pulitura. Le informazioni comprenderanno inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;

     c) un'indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per fornire al consumatore le informazioni sulle possibili elevate prestazioni del prodotto);

     d) informazioni sul marchio di qualità ecologica dell'UE e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): "Per maggiori informazioni si visiti il sito Internet sul marchio di qualità UE: http://europa.eu.int/ecolabel http://europa.eu.int/ecolabel".

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione della confezione e/o dei testi allegati.

     9. Informazioni riportate sul marchio di qualità ecologica

     Il riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo:

     Prodotti naturali:

     - estrazione con impatto ridotto sugli habitat e sulle risorse naturali,

     - emissioni limitate nelle operazioni di finitura,

     - miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

     Prodotti lavorati:

     - minore consumo energetico dei processi di produzione,

     - minori emissioni nell'aria e nell'acqua,

     - miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

     Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio e/o dei testi allegati.

 

 

Allegato tecnico

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 5 della Decisione n. 2009/607/CE.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 della decisione n. 2005/783/CE.