§ 7.3.119 - Decisione 18 marzo 2002, n. 231.
Decisione n. 2002/231/CE della Commissione che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:18/03/2002
Numero:231


Sommario
Art. 1.      Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, le calzature devono rientrare nel gruppo di prodotti "calzature" così come [...]
Art. 2.      Il gruppo di prodotti "calzature" comprende:
Art. 3.      Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti "calzature" per scopi amministrativi è "017".
Art. 4.      L'articolo 3 della decisione 1999/179/CE è sostituito dal testo seguente:
Art. 5. 
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 7.3.119 - Decisione 18 marzo 2002, n. 231. [1]

Decisione n. 2002/231/CE della Commissione che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione n. 1999/179/CE.

(G.U.C.E. 20 marzo 2002, n. L 77).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare gli articoli 4 e 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.

     (3) Esso prevede inoltre che a tempo debito, prima del termine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti, vengano riesaminati i criteri del marchio di qualità ecologica, nonché i requisiti di valutazione e verifica relativi a tali criteri. Da tale riesame deve emergere una proposta di proroga, ritiro o revisione.

     (4) E’ opportuno modificare i criteri ecologici istituiti dalla decisione 1999/179/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature, al fine di adeguarsi agli sviluppi sopravvenuti nel mercato. Occorre inoltre modificare il periodo di validità di tale decisione, già prorogato dalla decisione 2001/832/CE.

     (5) Occorre adottare una nuova decisione della Commissione per stabilire i criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, che avranno validità quinquennale.

     (6) E’ opportuno che per un periodo limitato e non superiore a dodici mesi rimangano validi sia i nuovi criteri stabiliti con la presente decisione, sia i criteri precedentemente fissati dalla decisione 1999/179/CE, al fine di consentire alle imprese che prima della data di adozione della presente decisione hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i propri prodotti, o hanno presentato la relativa domanda di assegnazione, un periodo di tempo sufficiente per adeguare tali prodotti ai nuovi criteri.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sul progetto di criteri sviluppata dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

     (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, le calzature devono rientrare nel gruppo di prodotti "calzature" così come definito dall'articolo 2, e devono soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Il gruppo di prodotti "calzature" comprende:

     Tutti gli articoli di abbigliamento destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di una suola fissa esterna a contatto con il terreno.

 

     Art. 3.

     Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti "calzature" per scopi amministrativi è "017".

 

     Art. 4.

     L'articolo 3 della decisione 1999/179/CE è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. [2]

     I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano applicabili fino al 31 marzo 2008.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Principio

     Gli obiettivi dei criteri

     I criteri sono intesi in particolare:

     - a limitare i livelli dei residui tossici,

     - a limitare le emissioni di composti organici volatili, e

     - a favorire una maggior durata del prodotto.

     I livelli fissati nei diversi criteri sono tali da promuovere l'etichettatura di calzature aventi un ridotto impatto ambientale.

     Requisiti di valutazione e di verifica

     Per ciascun criterio sono previsti i requisiti specifici di valutazione e di verifica.

     Se del caso, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se ritenuti equipollenti dall'organismo competente incaricato di valutare la domanda.

     Come unità funzionale si considera un paio di calzature. I requisiti si basano su scarpe di misura 40 punti di Parigi. Per le scarpe da bambino i requisiti si applicano a una misura 32 punti Parigi (o alla misura più grande, nel caso in cui la misura massima sia inferiore a 32 punti Parigi).

     Se necessario, gli organismi competenti possono richiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

     Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri, dell'applicazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO14001 (Nota: l'applicazione di tali programmi di gestione non è però obbligatoria).

 

     Criteri

     1. Residui nel prodotto finale

     a) La concentrazione media di residui di cromo (VI) nel prodotto finale non deve superare 10 ppm, mentre i residui di arsenico, cadmio e piombo nel prodotto finale non devono essere rilevabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente e/o i suoi fornitori devono fornire un rapporto di prova impiegando i seguenti metodi di prova:

     Cr(VI): CEN TC 309 WI 065 - 4.2 o DS/EN 420 o DIN 53314: 1996-04

     (si noti che vi possono essere difficoltà di misurazione dovute a interferenze che possono verificarsi nell'analisi di taluni tipi di cuoio colorato);

     Cd, Pb, As: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 Preparazione del campione: 1) Separare i componenti superiori dai componenti inferiori. 2) Macinare a fondo i componenti superiori e i componenti inferiori, tenendoli però separati. 3) Analizzare un campione di ciascuna di queste due preparazioni. 4) In entrambi i campioni, le sostanze non devono essere rilevabili.

     b) Il quantitativo di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile non deve essere superiore a 75 ppm nei componenti tessili delle calzature e a 150 ppm nei componenti in cuoio.

     Valutazione e verifica: il richiedente e/o i sui fornitori devono fornire un rapporto di prova, sulla base dei seguenti metodi di prova): materiali tessili: CEN TC 309 WI 065 - 4.4; Cuoio: CEN TC 309 WI 065 - 4.4.

 

     2. Emissioni dovute alla produzione del materiale

     a) Le acque reflue delle concerie del cuoio e degli stabilimenti tessili devono essere trattate da impianti di depurazione delle acque reflue a livello municipale o all'interno del sito di produzione, per ottenere una riduzione pari almeno all'85% del tenore di COD (fabbisogno chimico di ossigeno).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova e dei dati aggiuntivi, impiegando i seguenti metodi di prova: COD: ISO 6060 Qualità dell'acqua, determinazione del fabbisogno chimico di ossigeno.

     b) Le acque reflue di conceria, dopo il trattamento, devono contenere meno di 5 mg/l di cromo (III).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova e dei dati aggiuntivi sulla base dei seguenti metodi di prova: ISO 9174 oppure EN 1233 oppure EN ISO 11885 per il Cr.

 

     3. Uso di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto)

     a) Non devono essere impiegati pentaclorofenolo (PCP) e tetraclorofenolo (TCP), né i rispettivi sali ed esteri.

     Valutazione e verifica: il richiedente e/o i suoi fornitori devono fornire una dichiarazione che confermi che i materiali non contengano tali clorofenoli. L'eventuale verifica di tale dichiarazione dovrà essere effettuata impiegando i seguenti metodi di prova: CEN TC 309 WI 065 - 4.5: materiali tessili: valore limite 0,05 ppm; Cuoio: valore limite 5 ppm.

     b) Non possono essere utilizzati azocoloranti che possano rilasciare le seguenti ammine aromatiche:

4-amminodifenile

(92-67-1)

benzidina

(92-87-5)

4-cloro-o-toluidina

(95-69-2)

2-naftilammina

(91-59-8)

o-ammino-azotoluene

(97-56-3)

2-ammino-4-nitrotoluene

(99-55-8)

p-cloroanilina

(106-47-8)

2,4-diamminoanisolo

(615-05-4)

4,4'-diamminodifenilmetano

(101-77-9)

3,3'-diclorobenzidina

(91-94-1)

3,3'-dimetossibenzidina

(119-90-4)

3,3'-dimetilbenzidina

(119-93-7)

3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano

(838-88-0)

p-cresidina

(120-71-8)

4,4'-metilene-bis-(2-cloroanilina)

(101-14-4)

4,4'-ossidianilina

(101-80-4)

4,4'-tiodianilina

(139-65-1)

o-toluidina

(95-53-4)

2,4-diamminotoluene

(95-80-7)

2,4,5-trimetilanilina

(137-17-7)

4-amminoazobenzene

(60-09-3)

o-anisidina

(90-04-0)

 

 

     Valutazione e verifica: il richiedente e/o i suoi fornitori devono fornire una dichiarazione che confermi che non sono stati utilizzati tali azocoloranti. L'eventuale verifica di tale dichiarazione dovrà essere effettuata impiegando i seguenti metodi di prova: CEN TC 309 WI 065 - 4.5:

     Materiali tessili: limite 30 ppm.

     (Si noti che falsi positivi sono possibili nel caso del 4-amminoazobenzene, e si raccomanda pertanto di fare una prova di conferma);

     Cuoio: limite 30 ppm.

     (Si noti che falsi positivi sono possibili nel caso di 4-amminoazobenzene, 4-amminodifenile e 2-naftilammina, e si raccomanda pertanto di fare una prova di conferma).

     c) Le seguenti N-nitrosammine non devono essere rilevabili nei componenti in gomma.

     N-nitrosodimetilammina (NDMA)

     N-nitrosodietilammina (NDEA)

     N-nitrosodipropilammina (NDPA)

     N-nitrosodibutilammina (NDBA)

     N-nitrosopiperidina (NPIP)

     N-nitrosopirrolidina (NPYR)

     N-nitrosomorfolina (NMOR)

     N-nitroso N-metil N-fenilammina (NMPhA)

     N-nitroso N-etil N-fenilammina (NEPhA)

 

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova, impiegando il seguente metodo di prova: EN 12868 (1999-12).

     d) I cloroalcani C10-C13 non vanno utilizzati nel cuoio, nella gomma e nei componenti tessili.

     Valutazione e verifica: il richiedente e/o i suoi fornitori devono fornire una dichiarazione che confermi che non sono stati utilizzati tali cloroalcani.

 

     4. Uso dei composti organici volatili (VOC) nell'assemblaggio finale delle calzature

     L'impiego complessivo di VOC nella fase finale della produzione di calzature non deve superare la media precisata di seguito per le seguenti categorie:

     Calzature sportive generiche, calzature per la scuola, calzature da lavoro, calzature da uomo (per città), calzature resistenti al freddo: 25 grammi di VOC per paio,

     Calzature casual, da donna (per città): 25 grammi di VOC per paio,

     Calzature moda, calzature per l'infanzia e calzature da interno: 20 grammi di VOC per paio,

     Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un calcolo dell'impiego complessivo di VOC durante la produzione finale della calzatura, corredato da dati giustificativi, risultati di prove e documentazione del caso, effettuando i calcoli conformemente alla norma CEN TC 309 WI 065 - 4.7.

     E’ richiesta la registrazione degli acquisti di cuoio, adesivi, prodotti di finitura e della produzione di calzature per almeno gli ultimi sei mesi.

 

     5. Uso di PVC

     Le calzature non devono contenere PVC. Il PVC riciclato può però essere usato nella produzione di suole, qualora nella sua preparazione non si utilizzino DEHP (dieftilesiftalato), BBP (butilbenzilftalato) o DBP (dibutilftalato).

     Valutazione e verifica: il richiedente dovrà fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

     6. Consumo d'energia

     Il richiedente è pregato di fornire, su base volontaria, informazioni dettagliate sul consumo energetico per paio di calzature.

     Valutazione e verifica: il richiedente dovrà fornire le informazioni del caso.

 

     7. Componenti elettrici

     Le calzature non devono contenere alcun componente elettrico o elettronico.

     Valutazione e verifica: il richiedente e/o i suoi fornitori devono fornire una corrispondente dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

     8. Imballaggio del prodotto finale

     Le scatole di cartone eventualmente utilizzate per l'imballaggio finale delle calzature devono essere costituite da materiale riciclato in percentuale non inferiore all'80%.

     Le borse di plastica eventualmente utilizzate per l'imballaggio finale delle calzature devono essere costituite di materiale riciclato.

     Valutazione e verifica: al momento della presentazione della domanda verrà fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

     9. Informazioni sull'imballaggio finale delle calzature

     a) Istruzioni per gli utenti

     Il prodotto deve recare le seguenti informazioni (o testo equivalente):

     "Queste calzature sono state trattate per migliorarne l'impermeabilità. Esse non necessitano di ulteriore trattamento."

     (Questo criterio si applica solo alle calzature che hanno ricevuto un trattamento impermeabilizzante).

     "Quando possibile le calzature devono essere riparate e non gettate. Tale comportamento garantisce un maggiore rispetto dell'ambiente".

     "Quando si gettano le calzature, si prega di utilizzare gli adeguati impianti di riciclaggio locali, qualora questi siano disponibili".

     b) Informazioni sul marchio di qualità ecologica

     L'imballaggio dovrà recare il seguente testo (o testo equivalente):

     "Per maggiori informazioni consultare il sito Internet sul marchio di qualità ecologica dell'UE: http://europa.eu.int/ecolabel".

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto e delle informazioni allegate al prodotto, con una dichiarazione di conformità a ciascun punto di questo criterio.

 

     10. Informazioni che figurano sul marchio di qualità ecologica

     Il secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo:

     - ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua,

     - evitato l'uso di sostanze nocive.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, con una dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

     11. Parametri di durata

     Le calzature da lavoro e quelle protettive devono recare il marchio CE [conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale].

     Tutti gli altri tipi di calzature devono possedere i requisiti minimi indicati nella tabella che segue.

     Valutazione e verifica: il richiedente dovrà fornire un rapporto di prova corrispondente ai parametri riportati nella tabella che segue, impiegando i metodi di prova CEN TC 309 WI 065 - 4.9.

 

     (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 5 della Decisione n. 2009/563/CE.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 della decisione n. 2005/783/CE.