§ 7.3.300 - Decisione 9 luglio 2009, n. 607.
Decisione n. 2009/607/CE della Commissione, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:09/07/2009
Numero:607


Sommario
Art. 1. Il gruppo di prodotti "coperture dure" comprende prodotti duri, per uso interno o esterno, che non abbiano rilevante funzione strutturale: pietra naturale, agglomerati lapidei, masselli, marmette di [...]
Art. 2. Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 (in prosieguo "il marchio comunitario di qualità ecologica"), i prodotti che [...]
Art. 3. I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "coperture dure" e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione
Art. 4. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "coperture dure" è "021"
Art. 5. La decisione n. 2002/272/CE è abrogata
Art. 6. 1. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per il gruppo di prodotti "coperture dure" presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai [...]
Art. 7. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 7.3.300 - Decisione 9 luglio 2009, n. 607.

Decisione n. 2009/607/CE della Commissione, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure

(G.U.U.E. 12 agosto 2009, n. L 208)

 

[notificata con il numero C(2009) 5613]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

 

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

 

(3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

 

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti [2]. I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 marzo 2010.

 

(5) Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la denominazione e la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

 

(6) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

 

(7) La decisione 2002/272/CE deve essere pertanto sostituita.

 

(8) Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per le coperture dure sulla base dei criteri fissati nella decisione 2002/272/CE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2002/272/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande previste in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

 

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

Il gruppo di prodotti "coperture dure" comprende prodotti duri, per uso interno o esterno, che non abbiano rilevante funzione strutturale: pietra naturale, agglomerati lapidei, masselli, marmette di graniglia, piastrelle in ceramica e laterizi. Nel caso delle coperture dure, i criteri possono applicarsi alle coperture di pavimenti e di pareti se il processo di produzione è identico e si utilizzano gli stessi materiali e gli stessi metodi di fabbricazione.

 

     Art. 2.

Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 (in prosieguo "il marchio comunitario di qualità ecologica"), i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti "coperture dure" soddisfano i criteri di cui all’allegato della presente decisione.

 

     Art. 3.

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "coperture dure" e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

 

     Art. 4.

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "coperture dure" è "021".

 

     Art. 5.

La decisione n. 2002/272/CE è abrogata.

 

     Art. 6.

1. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per il gruppo di prodotti "coperture dure" presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE.

 

2. Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti "coperture dure" presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 marzo 2010 possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.

 

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

 

3. Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2002/272/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.

 

     Art. 7.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

 

[2] GU L 94 dell’11.4.2002, pag. 13.

 

 

ALLEGATO

 

OSSERVAZIONI GENERALI

 

Finalità dei criteri

 

I criteri stabiliti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:

 

- la riduzione degli impatti sugli habitat e sulle rispettive risorse,

 

- la riduzione del consumo di energia,

 

- la riduzione delle sostanze tossiche o inquinanti rilasciate nell’ambiente,

 

- la riduzione dell’uso di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti finiti,

 

- la sicurezza e l’assenza di rischi per la salute nell’ambiente abitativo,

 

- le informazioni che consentano al consumatore di usare il prodotto in maniera efficiente, riducendo al minimo l’impatto ambientale complessivo.

 

I livelli fissati nei diversi criteri sono tali da promuovere l’etichettatura di coperture dure prodotte con impatto ambientale limitato.

 

Requisiti di valutazione e verifica

 

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

 

Tale gruppo può essere suddiviso in "prodotti naturali" e "prodotti lavorati".

 

I "prodotti naturali" includono le pietre naturali (CEN TC 246), che sono pezzi di roccia presente in natura, tra cui marmo, granito e altre pietre naturali.

 

Per "altre pietre naturali" si intendono pietre naturali le cui caratteristiche tecniche sono nel complesso diverse da quelle del marmo e del granito secondo la definizione CEN/TC 246/N.237 EN 12670 "Pietre naturali — Terminologia". Tali pietre non possono generalmente essere lucidate a specchio e l’estrazione non avviene sempre sotto forma di blocchi: arenaria, quarzite, ardesia, tufo, scisto.

 

Il gruppo dei "prodotti lavorati" può essere suddiviso in prodotti induriti e prodotti cotti. I prodotti induriti sono agglomerati lapidei, masselli e marmette di graniglia. I prodotti cotti sono le piastrelle in ceramica e i laterizi.

 

Gli agglomerati lapidei sono prodotti industriali ottenuti da una miscela di aggregati, principalmente graniglia di pietra naturale con un legante come definito in JWG 229/246 EN 14618. La graniglia consiste normalmente di granulato di cava di marmo e granito, mentre il legante contiene componenti artificiali come resina poliestere insatura o cemento idraulico. Tale gruppo comprende anche pietre artificiali e marmo compattato.

 

I "masselli" sono prodotti per pavimentazione esterna e sono ottenuti per miscelazione di sabbia, ghiaietto, cemento, pigmenti e additivi inorganici, e vibrocompressione, come definito in CEN/TC 178. Tale gruppo comprende inoltre lastre e mattonelle in calcestruzzo.

 

Le "marmette di graniglia" sono elementi compattati di forma e spessore uniformi, che soddisfano determinati requisiti geometrici, come definito in CEN/TC 229. Esse possono avere uno o due strati. Le marmette a strato singolo sono composte interamente di granulati o frammenti di un aggregato idoneo, in un letto di cemento grigio e bianco e acqua. Le marmette a due strati sono composte da un primo strato esterno o strato superficiale (con composizione monostrato) e da un secondo strato, noto come supporto o strato di base in calcestruzzo, la cui superficie non è di norma esposta e può venire parzialmente rimossa.

 

Le "piastrelle in ceramica" sono lastre sottili ricavate da argille e/o altre materie prime inorganiche, come feldspato e quarzo, come definito in CEN/TC 67. Esse sono solitamente formate mediante estrusione o pressione a temperatura ambiente, essiccate e successivamente trattate in forno a temperature sufficienti per ottenere le proprietà richieste. Le piastrelle possono essere smaltate o no, non sono combustibili e generalmente non sono alterate dalla luce.

 

I "laterizi" devono soddisfare determinati requisiti di forma e di dimensione, sono utilizzati per lo strato superficiale di pavimenti e prodotti principalmente con argilla o altri materiali, con o senza additivi, come definito in CEN 178.

 

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la richiesta.

 

Se possibile, le prove vanno effettuate da laboratori opportunamente accreditati o laboratori che soddisfano i requisiti generali della norma EN ISO 17025.

 

All’occorrenza, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

 

Si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri, dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS, ISO14001 (NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

 

COPERTURE DURE

 

CRITERI

 

1. Estrazione delle materie prime

 

1.1. Gestione dell’estrazione (solo per prodotti naturali)

 

Requisiti generali

 

La gestione dell’estrazione delle materie prime per le pietre naturali è valutata con un punteggio calcolato sulla base di una matrice di 6 indicatori principali. Il punteggio totale è basato sulla somma dei punteggi individuali assegnati a ciascun indicatore, moltiplicato da un fattore di ponderazione (W). Le cave devono ottenere un punteggio ponderato minimo di 19 punti per poter ricevere il marchio Ecolabel. Inoltre, il punteggio per ogni indicatore deve essere superiore o inferiore alla soglia specificata, a seconda del caso.

 

Cfr. le informazioni sul retro della matrice.

 

Oltre al punteggio si devono rispettare tutte le seguenti condizioni obbligatorie:

 

- assenza di interferenze con l’eventuale acquifero confinato,

 

- assenza di interferenze con corpi idrici superficiali dove esistono punti di captazione o sorgenti, oppure se il corpo idrico è compreso nel registro delle zone protette di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1], oppure se il flusso medio del corso d’acqua è > 5 m3/s,

 

- esistenza di un sistema chiuso per il recupero delle acque di scarico, per evitare la dispersione nell’ambiente degli scarichi delle segatrici e per alimentare il circuito di riciclo. L’acqua deve essere contenuta in stretta prossimità del luogo delle operazioni estrattive e successivamente convogliata in tubature chiuse all’impianto di trattamento. L’acqua deve essere riciclata dopo la depurazione.

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del punteggio complessivo ponderato, nonché i dati per ciascuno dei sei indicatori (evidenziando tra l’altro che ciascun punteggio è superiore all’eventuale soglia minima), secondo lo schema indicato sul retro della matrice e in conformità delle istruzioni di cui all’allegato tecnico — A1. Il richiedente fornisce inoltre la documentazione pertinente e/o le dichiarazioni che mostrano il rispetto di tutti i criteri sopra menzionati.

 

Matrice per la valutazione della gestione dell’estrazione delle materie prime per le pietre naturali

 

Indicatore | Note | Classe |

 

5 (eccellente) | 3 (buono) | 1 (sufficiente) | Soglia | Fattori di ponderazione |

 

I.1.Quoziente di riciclo dell’acqua | Acqua di scarico riciclataAcqua totale in uscita dal processo · 100 Cfr. allegato tecnico — A3 | > 80 | 80 — 70 | 69 — 65 | < 65 | W3 |

 

I.2.Quoziente di impatto della cava | m2 zona interessata (fronte di abbattimento + deposito attivo)/m2 di zona autorizzata (%) | < 15 | 15 — 30 | 31 — 50 | > 50 | W1, W2 |

 

I.3.Scarti di risorse naturali | m3 di materiale utilizzabile/m3 di materiale stratto (%) | > 50 | 50 — 35 | 34 — 25 | < 25 | — |

 

I.4.Qualità dell’aria | Limite annuo misurato lungo il perimetro della zona estrattiva. Particelle in sospensione PM 10 (μg/Nm3) Metodo di prova EN 12341 | < 20 | 20 — 100 | 101 — 150 | > 150 | W2 |

 

I.5.Qualità dell’acqua | Solidi sospesi (mg/l) Metodo di prova ISO 5667-17 | < 15 | 15 — 30 | 31 — 40 | > 40 | W1, W2, W3 |

 

I.6.Rumore | Misurato lungo il perimetro della zona estrattiva [dB(A)] Metodo di prova ISO 1996-1 | < 30 | 30 — 55 | 56 — 60 | > 60 | W2 |

 

Elenco dei fattori di ponderazione (da usare soltanto nei casi specificati):

 

W1. Protezione del suolo: (ponderazioni: 0,3-0,8, cfr. la tabella) — per il quoziente di impatto della cava (I.2) e la qualità dell’acqua (I.5) sono presi in considerazione tre valori diversi, in funzione delle potenzialità di uso dei suoli (per maggiori dettagli cfr. l’allegato tecnico — A1):

 

Protezione del suolo | Classi I — II | Classi III — IV — V | Classi VI — VII — VIII |

 

Coefficiente di ponderazione | 0,3 | 0,5 | 0,8 |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente, compresa una cartina, sulla classificazione della cava in termini di uso del suolo.

 

W2. Densità di popolazione degli insediamenti situati entro un raggio (distanza) di 5 km dal sito estrattivo: (ponderazioni: 0,5 — 0,9, cfr. la tabella) il quoziente di impatto della cava (I.2), la qualità dell’aria (I.4), la qualità dell’acqua (I.5) e il rumore (I.6) sono ponderati in funzione di tre intervalli di densità:

 

Densità di popolazione | > 100 abitanti/km2 | da 20 a 100 abitanti/km2 | < 20 abitanti/km2 |

 

Coefficiente di ponderazione | 0,5 (0,6) | 0,7 (0,84) | 0,9 |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una cartina e la documentazione pertinente per verificare la densità di popolazione degli insediamenti situati entro un raggio (distanza) di 5 km dal perimetro della cava (zona autorizzata). Nel caso di cave preesistenti e di insediamenti in espansione nella zona interessata, è usato il fattore di ponderazione indicato tra parentesi. Ciò non riguarda però le ulteriori estensioni della zona già autorizzata di tali cave (> 75 %).

 

W3. (Ponderazione: 0,5) — Se la cava interferisce con corpi idrici superficiali (flusso medio < 5 m3/s), si applica una ponderazione di 0,5 al quoziente di riciclo dell’acqua (I.1) e alla qualità dell’acqua (I.5).

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente per dimostrare l’eventuale interferenza tra la cava e il corpo idrico superficiale.

 

1.2. Gestione dell’estrazione (per tutte le coperture dure)

 

Le materie prime usate nella produzione delle coperture dure devono rispettare i seguenti requisiti concernenti le rispettive attività di estrazione:

 

Parametro | Soglia di esclusione |

 

Progetto dell’attività di estrazione e recupero ambientale | Il richiedente fornisce un rapporto tecnico e i documenti seguenti: l’autorizzazione dell’attività di estrazione;il piano di recupero ambientale e/o la relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale;la cartina che indica l’ubicazione della cava;la dichiarazione di conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio [2] (habitat) e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio [3] (uccelli) [4]. Nelle zone esterne alla Comunità, è necessario un simile rapporto tecnico per dimostrare il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (1992) e per fornire informazioni su eventuali strategie di biodiversità e piani di azione nazionali, se disponibili. |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce i dati e la documentazione pertinente, compresa una cartina della zona. Se l’attività di estrazione non è gestita direttamente dai produttori, la documentazione è richiesta al responsabile dell’attività d’estrazione.

 

2. Scelta delle materie prime (per tutte le coperture dure)

 

Tali requisiti sono applicabili alle materie prime, ai materiali secondari o recuperati utilizzati nei processi di produzione e ai prodotti semilavorati [5] (miscele) che sono acquistati esternamente (anche i fornitori devono rispettare i criteri).

 

2.1. Assenza di frasi di rischio nelle materie prime

 

Non può essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe essere assegnata al momento della domanda, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):

 

- R45 (può provocare il cancro),

 

- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

 

- R49 (può provocare il cancro per inalazione),

 

- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

 

- R51 (tossico per gli organismi acquatici),

 

- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

 

- R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico),

 

- R54 (tossico per la flora),

 

- R55 (tossico per la fauna),

 

- R56 (tossico per gli organismi del terreno),

 

- R57 (tossico per le api),

 

- R58 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente),

 

- R59 (pericoloso per lo strato di ozono),

 

- R60 (può ridurre la fertilità),

 

- R61 (può danneggiare il feto),

 

- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

 

- R63 (possibile rischio di danni al feto),

 

- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

 

come esposto nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio [6] (direttiva sulle sostanze pericolose), e tenendo conto della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [7] (direttiva sui preparati pericolosi).

 

In alternativa, si può considerare la classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [8]. In tal caso non può essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe essere assegnata al momento della domanda, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse): H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

 

Considerati i vantaggi ambientali del riciclo di materiali, tali criteri non si applicano alla quota di materiali riciclati a circuito chiuso [9] usata nel processo secondo la definizione dell’allegato A2.

 

Valutazione e verifica: in termini di analisi chimica e mineralogica, il richiedente fornisce la formulazione della materia prima con la dichiarazione di conformità ai criteri di cui sopra.

 

2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate)

 

Se sono usati piombo, cadmio e antimonio (o qualsiasi loro composto) negli smalti, il tenore di tali sostanze non supera i seguenti valori specifici:

 

[% in peso degli smalti [10]] |

 

Parametro | Soglia di esclusione |

 

Piombo | 0,5 |

 

Cadmio | 0,1 |

 

Antimonio | 0,25 |

 

Valutazione e verifica: in termini di analisi chimica e mineralogica, il richiedente fornisce la formulazione del materiale insieme a una dichiarazione di conformità ai requisiti sopra indicati.

 

2.3. Limitazione della presenza di amianto e resine poliestere nei materiali

 

Conformemente alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio [11], le materie prime usate per prodotti naturali e lavorati non possono contenere amianto.

 

L’uso di resine poliestere nella produzione è limitato al 10 % del peso totale delle materie prime.

 

Valutazione e verifica: in termini di analisi chimica e mineralogica, il richiedente fornisce la formulazione del materiale insieme a una dichiarazione di conformità ai requisiti sopra indicati.

 

3. Operazioni di finitura (soltanto per i prodotti naturali)

 

Le operazioni di finitura sui prodotti naturali sono effettuate secondo i seguenti requisiti:

 

Parametro | Soglia (di esclusione) | Metodo di prova |

 

Emissioni di particelle nell’aria | PM10 < 150 μg/Nm3 | EN 12341 |

 

Emissioni di stirene nell’aria | < 210 mg/Nm3 | |

 

Quoziente di riciclo dell’acqua | Quoziente di riciclo = Acqua di scarico riciclataAcqua totale in uscita dal processo · 100 ≥ 90 % | Allegato tecnico — A3 |

 

Emissioni di solidi sospesi nell’acqua | <40 mg/l | ISO 5667-17 |

 

Emissioni di Cd nell’acqua | < 0,015 mg/l | ISO 8288 |

 

Emissioni di Cr(VI) nell’acqua | < 0,15 mg/l | ISO 11083 |

 

Emissioni di Fe nell’acqua | < 1,5 mg/l | ISO 6332 |

 

Emissioni di Pb nell’acqua | < 0,15 mg/l | ISO 8288 |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce l’analisi corrispondente e le relazioni di prova per ciascun parametro di emissione misurato in corrispondenza di tutti i punti di emissione. Nei casi in cui non è specificato alcun metodo di prova, oppure se il metodo specificato si riferisce solo agli usi di verifica e controllo, gli organismi competenti si baseranno, a seconda dei casi, su dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente e/o verifiche indipendenti.

 

4. Processo di produzione (soltanto per i prodotti lavorati)

 

4.1. Consumo energetico

 

Il consumo di energia è calcolato come fabbisogno energetico di processo (Process Energy Requirement — PER) per agglomerati lapidei e per marmette di graniglia, o come fabbisogno energetico per la cottura (Energy Requirement for Firing — ERF) per piastrelle in ceramica e per laterizi.

 

a) Limite applicabile al fabbisogno energetico di processo (PER)

 

Il fabbisogno energetico di processo (PER) per i processi di produzione di agglomerati lapidei e marmette di graniglia non supera i seguenti valori:

 

| Soglia di esclusione (MJ/kg) | Metodo di prova |

 

Agglomerati lapidei | 1,6 | Allegato tecnico — A4 |

 

Marmette di graniglia | 1,3 | Allegato tecnico — A4 |

 

NB: tutti i valori sono espressi in MJ per kg di prodotto finale pronto per la vendita. Tale criterio non si applica ai masselli.

 

Valutazione e verifica: il richiedente calcola il PER secondo le istruzioni contenute nell’allegato tecnico — A4, e fornisce i rispettivi risultati e la documentazione giustificativa.

 

b) Limite applicabile al fabbisogno energetico per la cottura (ERF)

 

Gli stadi del fabbisogno energetico per la cottura (ERF) per piastrelle in ceramica e per i laterizi non superano i seguenti valori:

 

| Soglia di esclusione (MJ/kg) | Metodo di prova |

 

Piastrelle in ceramica e laterizi | 3,5 | Allegato tecnico — A4 |

 

NB: valore espresso in MJ per kg di prodotto finale pronto per la vendita.

 

Valutazione e verifica: il richiedente calcola l’ERF secondo le istruzioni contenute nell’allegato tecnico — A4, e fornisce i rispettivi risultati e la documentazione giustificativa.

 

4.2. Consumo e uso di acqua

 

a) Il consumo di acqua nella fase di produzione, dalla preparazione delle materie prime alla cottura, per i prodotti cotti non supera i valori seguenti:

 

(Litri/kg di prodotto) |

 

Parametro | Soglia di esclusione |

 

Consumo specifico di acqua dolce (Cwp-a) | 1 |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del consumo specifico di acqua dolce, conformemente alle indicazioni dell’allegato tecnico — A5. Per acqua dolce s’intende solo acqua sotterranea, di superficie o di acquedotto.

 

b) L’acqua di scarico prodotta dai processi della catena di produzione deve avere un quoziente di riciclo pari ad almeno il 90 %. Il quoziente di riciclo è calcolato come il rapporto tra l’acqua di scarico riciclata o recuperata mediante l’applicazione di un insieme di misure di ottimizzazione di processo e sistemi di trattamento delle acque di processo, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e l’acqua totale che esce dal processo, secondo la definizione dell’allegato tecnico — A3.

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il calcolo del quoziente di riciclo, con i dati grezzi sull’acqua di scarico totale prodotta, sull’acqua riciclata e sulla quantità e provenienza dell’acqua dolce usata nel processo.

 

4.3. Emissioni nell’aria

 

a) Agglomerati lapidei

 

Le emissioni nell’aria per i seguenti parametri, nel complesso del processo di produzione, non superano i seguenti valori:

 

Parametri | Soglia di esclusione (mg/m2) | Metodo di prova |

 

Particolato (polvere) | 300 | EN 13284-1 |

 

Ossidi di azoto (NOx) | 1200 | EN 14792 |

 

Biossido di zolfo (SO2) | 850 | EN 14791 |

 

Stirene | 2000 | — |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell’allegato tecnico — A6. Nei casi in cui non è specificato alcun metodo di prova, oppure se il metodo specificato si riferisce solo agli usi di verifica e controllo, gli organismi competenti si baseranno, a seconda dei casi, su dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente e/o verifiche indipendenti.

 

b) Piastrelle in ceramica

 

Le emissioni totali di particelle nell’aria per le operazioni di stampa, smaltatura ed essiccazione a spruzzo ("emissioni fredde") non superano 5 g/m2.

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova, conformemente alle indicazioni dell’allegato tecnico — A6.

 

Le emissioni nell’aria per il solo stadio di cottura non superano i valori seguenti:

 

Parametri | Soglia di esclusione (mg/m2) | Metodo di prova |

 

Particolato (polvere) | 200 | EN 13284-1 |

 

Fluoruri (HF) | 200 | ISO 15713 |

 

Ossidi di azoto (NOx) | 2500 | EN 14792 |

 

Biossido di zolfo (SO2) Tenore di zolfo nella materia prima ≤ 0,25 % | 1500 | EN 14791 |

 

Biossido di zolfo (SO2) Tenore di zolfo nella materia prima > 0,25 % | 5000 | EN 14791 |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell’allegato tecnico — A6.

 

c) Laterizi

 

Le emissioni nell’aria per i seguenti parametri, relativamente allo stadio di cottura dei laterizi, non superano i seguenti valori specifici calcolati con la formula:

 

Valore (mg/m2) = Tasso di emissione (mg/[m2(area) x cm (spessore)])

 

di cui alla seguente tabella:

 

Parametri | Tasso di emissione (mg/m2* cm) | Soglia di esclusione (mg/m2) | Metodo di prova |

 

Particolato (polvere) | 250 | 1000 | EN 13284 |

 

Fluoruri (HF) | 200 | 800 | ISO 15713 |

 

Ossidi di azoto (NOx) | 3000 | 12000 | EN 14792 |

 

Biossido di zolfo (SO2) | 2000 | 8000 | EN 14791 |

 

I limiti calcolati in tal modo non superano le soglie indicate nella tabella.

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni sopra menzionato, secondo le indicazioni dell’allegato tecnico — A6.

 

d) Marmette di graniglia e masselli

 

Le emissioni nell’aria per i seguenti parametri, nel complesso del processo di produzione, non superano i seguenti valori:

 

Parametri | Soglia di esclusione (mg/m2) | Metodo di prova |

 

Particolato (polvere) | 300 | EN 13284-1 |

 

Ossidi di azoto (NOx) | 2000 | EN 14792 |

 

Anidride solforosa (SO2) | 1500 | EN 14791 |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per ciascun parametro relativo alle emissioni di cui sopra, secondo le indicazioni dell’allegato tecnico — A6.

 

4.4. Emissioni nell’acqua

 

Dopo il trattamento delle acque di scarico, che può avvenire all’interno o all’esterno dello stabilimento, i seguenti parametri non superano i seguenti valori:

 

Parametro | Soglia di esclusione | Metodi di prova |

 

Emissioni di solidi sospesi nell’acqua | 40 mg/l | ISO 5667-17 |

 

Emissioni di Cd nell’acqua | 0,015 mg/l | ISO 8288 |

 

Emissioni di Cr(VI) nell’acqua | 0,15 mg/l | ISO 11083 |

 

Emissioni di Fe nell’acqua [12] | 1,5 mg/l | ISO 6332 |

 

Emissioni di Pb nell’acqua | 0,15 mg/l | ISO 8288 |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova per dimostrare la conformità a tale criterio.

 

4.5. Cemento

 

L’uso di materie prime per la produzione di cemento è conforme ai requisiti della gestione dell’estrazione per i prodotti lavorati (criterio 1.2).

 

I produttori che usano cemento nel processo di produzione devono ottemperare alle prescrizioni seguenti:

 

- per il cemento incorporato in qualsiasi prodotto non si devono superare 3800 MJ/t di fabbisogno energetico di processo (PER), calcolato come indicato nell’allegato tecnico — A4,

 

- per il cemento incorporato in qualsiasi prodotto si devono rispettare i seguenti limiti di emissione nell’aria:

 

Parametro | Soglia di esclusione attuale (g/t) | Metodi di prova |

 

Polvere | 65 | EN 13284-1 |

 

SO2 | 350 | EN 14791 |

 

NOx | 900 | EN 14792 |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente e le relazioni di prova riguardanti il PER e le emissioni nell’aria dovute alla produzione del cemento.

 

5. Gestione dei rifiuti

 

Tutti gli stabilimenti interessati alla produzione devono disporre di un sistema per il trattamento dei rifiuti e dei prodotti residui derivanti dal processo di produzione. Il sistema è documentato e spiegato nella domanda e sono fornite informazioni riguardanti almeno i tre aspetti seguenti:

 

- procedure per separare e utilizzare materiali riciclabili contenuti nel flusso dei rifiuti,

 

- procedure per il riciclo di materiali per altri usi,

 

- procedure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente.

 

5.1. Gestione dei rifiuti (solo per prodotti naturali)

 

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente alla gestione dei rifiuti provenienti dalle attività estrattive e dalle operazioni di rifinitura. La gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei sottoprodotti (inclusa la segatura) devono essere dichiarati.

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità ai requisiti della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [13].

 

5.2. Recupero dei rifiuti (soltanto per i prodotti lavorati)

 

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente alle procedure adottate per il riciclo dei sottoprodotti del processo, nonché un rapporto e le informazioni seguenti:

 

- tipo e quantità di rifiuti recuperati,

 

- tipo di smaltimento,

 

- tipo di riutilizzo (interno o esterno al processo di produzione) dei rifiuti e dei sottoprodotti nella fabbricazione di nuovi prodotti.

 

Si deve recuperare almeno l’85 % (in peso) dei rifiuti totali generati dal processo o dai processi [14], secondo i termini generali e le definizioni contenuti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio [15].

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la documentazione pertinente basata, ad esempio, sui bilanci di massa e/o sui sistemi di contabilità ambientale, per dimostrare i tassi di recupero ottenuti, esternamente o internamente, ad esempio mediante riciclo, riutilizzo o bonifica/ricostituzione.

 

6. Fase d’uso

 

6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)

 

Al fine di limitare il rilascio potenziale di sostanze pericolose nella fase d’uso, nonché al termine della vita utile della piastrella smaltata, i prodotti sono sottoposti a verifica secondo la prova EN ISO 10545-15. Non si devono superare i seguenti valori:

 

Parametro | Soglia di esclusione (mg/m2)] | Metodo di prova |

 

Pb | 80 | EN ISO 10545-15 |

 

Cd | 7 | EN ISO 10545-15 |

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un’analisi e le relazioni di prova concernenti i parametri di emissione sopra menzionati, compresa una dichiarazione di conformità del prodotto ai requisiti della direttiva 89/106/CEE del Consiglio [16], e alle rispettive norme armonizzate create dal CEN, dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

7. Imballaggio

 

Il cartone utilizzato per l’imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70 % di materiali riciclati.

 

Valutazione e verifica: va fornito un campione dell’imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.

 

8. Idoneità all’uso

 

Il prodotto deve essere idoneo all’uso. La relativa documentazione potrà comprendere dati ottenuti mediante opportuni metodi di prova ISO, CEN o equivalenti, quali procedure di prova nazionali o interne all’azienda.

 

Deve essere specificato chiaramente il tipo d’uso cui è destinato il prodotto: parete, pavimento o parete/pavimento se è idoneo per entrambi gli impieghi.

 

Valutazione e verifica: sono forniti particolari sulle procedure di prova e i risultati, con una dichiarazione di idoneità all’uso del prodotto, basata su tutte le altre informazioni riguardanti l’applicazione migliore per l’utilizzatore finale. Secondo la direttiva 89/106/CEE, si presume che un prodotto è idoneo all’uso se è conforme a una norma armonizzata, a un’omologazione tecnica europea o a una specifica tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario. Il marchio comunitario di conformità "CE" per i prodotti da costruzione fornisce ai produttori un attestato di conformità facilmente riconoscibile e può essere ritenuto sufficiente nel presente contesto.

 

9. Informazioni per i consumatori

 

Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l’utilizzatore, contenenti consigli sull’uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:

 

a) indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel", con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;

 

b) consigli per l’uso e la manutenzione del prodotto. Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l’uso dei prodotti. Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d’uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell’acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di pulitura e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;

 

c) indicazione del circuito di riciclo o smaltimento;

 

d) informazioni sul marchio comunitario Ecolabel e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): "Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del marchio Ecolabel: http://www.ecolabel.eu".

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione dell’imballaggio e/o dei testi allegati.

 

10. Informazioni figuranti sul marchio Ecolabel

 

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

 

Prodotti naturali:

 

- estrazione con impatto ridotto sugli habitat e sulle risorse naturali,

 

- emissioni limitate nelle operazioni di finitura,

 

- miglioramento dell’informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

 

Prodotti lavorati:

 

- minore consumo energetico dei processi di produzione,

 

- minori emissioni nell’aria e nell’acqua,

 

- miglioramento dell’informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

 

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un campione dell’imballaggio e/o dei testi allegati.

 

[1] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

 

[2] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

 

[3] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

 

[4] Per maggiori informazioni cfr. http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

 

[5] I prodotti semilavorati sono miscele equilibrate di diverse materie prime, pronti ad essere introdotti nel processo di produzione.

 

[6] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

 

[7] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

 

[8] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

 

[9] Con "riciclo a circuito chiuso" s’intende il riciclo di un rifiuto per l’utilizzo nello stesso prodotto. Per i materiali secondari derivanti da un processo di produzione (ad esempio resti) "riciclo a circuito chiuso" significa che i materiali vengono riutilizzati nello stesso processo.

 

[10] Gli smalti sono tutte le sostanze applicate sulla superficie delle piastrelle tra il modellamento della piastrella e la fase di cottura.

 

[11] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

 

[12] Il parametro "FE" è applicabile a tutti i prodotti lavorati "ad esclusione delle piastrelle in ceramica".

 

[13] GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

 

[14] I rifiuti di processo non includono i rifiuti di manutenzione, i rifiuti organici e i rifiuti urbani prodotti da attività ausiliarie e amministrative.

 

[15] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

 

[16] GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

 

 

Allegato tecnico Coperture dure

 

Il richiedente fornisce le informazioni richieste, calcolate, misurate o sperimentali, per il periodo immediatamente precedente la domanda. Le misurazioni sono rappresentative delle rispettive serie di prove e sono coerenti in tutte le parti della domanda stessa, come appropriato.

 

A1 Estrazione della materia prima — Definizioni degli indicatori e dei fattori di ponderazione

 

Acquifero confinato

 

Con i termini "acquifero confinato" si intende una falda artesiana.

 

Flusso medio dei corpi idrici superficiali

 

Il flusso medio del corpo idrico che interferisce con la cava è calcolato tenendo conto della zona autorizzata della cava in questione. Il calcolo è effettuato moltiplicando la sezione del corso d’acqua per la velocità dell’acqua. I valori sono rappresentativi di almeno 12 mesi.

 

Descrizione degli indicatori

 

I.1. Quoziente di riciclo dell’acqua

 

Cfr. A3

 

I.2. Quoziente di impatto della cava

 

Il calcolo di I.2 consiste nella misurazione della zona interessata, comprendente il fronte di abbattimento e le zone di deposito attivo, e della zona autorizzata. Tali zone vanno misurate durante le attività di funzionamento.

 

I.3. Scarti di risorse naturali

 

Il calcolo di I.3 consiste nella valutazione del materiale utilizzabile e del volume totale estratto annualmente. Il materiale utilizzabile si riferisce all’intero volume che può essere utilizzato in qualsiasi processo: ad esempio blocchi commercializzabili, materiali aggregati e tutto ciò che è idoneo ad un’ulteriore lavorazione e uso.

 

I.4. Qualità dell’aria

 

Tale indicatore è descritto nella direttiva 1999/30/CE del Consiglio [1]. Il calcolo di I.4 consiste nella misurazione, lungo il perimetro della zona della cava, delle particelle in sospensione PM 10, sulla base dei requisiti specifici del metodo di prova e delle disposizioni generali di detta direttiva (le PM 10 sono definite all’articolo 2, paragrafo 11). Il metodo di prova è definito nella norma EN 12341.

 

I.5. Qualità dell’acqua

 

Tale indicatore riguarda le emissioni totali di solidi sospesi, dopo il trattamento dell’acqua superficiale che esce dal sito della cava. Il calcolo di I.5 consiste nella misurazione del totale dei solidi sospesi con il metodo di prova definito nella norma ISO 5667-17.

 

I.6. Rumore

 

Tale indicatore riguarda il livello di rumore registrato lungo il perimetro della zona estrattiva. Vanno misurati i rumori non impulsivi. Il calcolo di I.6 consiste nella misurazione del rumore con il metodo di prova definito nella norma ISO 1996-1.

 

Descrizione dei fattori di ponderazione

 

W1. Protezione del suolo/Classificazione delle possibilità di uso del suolo

 

Secondo l’indicazione dell’European Soil Bureau, i terreni sono classificati in otto classi di potenzialità sulla base delle rispettive potenzialità e della gravità delle limitazioni che possono impedire la crescita dei raccolti. Le singole classi possono essere descritte indicativamente come segue:

 

- Classe I: suoli con lievi limitazioni all’uso.

 

- Classe II: suoli con limitazioni moderate che riducono la scelta di piante o richiedono moderate pratiche di conservazione.

 

- Classe III: suoli con limitazioni gravi che riducono la scelta di piante o richiedono pratiche di conservazione speciali, o entrambi.

 

- Classe IV: suoli con limitazioni molto gravi che limitano la scelta di piante o richiedono una gestione molto attenta, o entrambi.

 

- Classe V: suoli con pericolo di erosione scarso o nullo, ma con altre limitazioni, non facilmente eliminabili, che ne limitano l’uso principalmente a pascoli, uso forestale o alimentazione e riparo della fauna selvatica.

 

- Classe VI: suoli con limitazioni gravi che li rendono generalmente inadatti alla coltivazione e ne limitano l’uso principalmente a pascoli, uso forestale o alimentazione e riparo della fauna selvatica.

 

- Classe VII: suoli con limitazioni molto gravi che li rendono inadatti alla coltivazione e ne limitano l’uso principalmente a pascoli, uso forestale o fauna selvatica.

 

- Classe VIII: suoli e zone miste con limitazioni che ne impediscono l’uso per la produzione commerciale di piante e ne limitano l’uso a scopi ricreativi, fauna selvatica, approvvigionamento di acqua, o scopi estetici.

 

A2 Scelta delle materie prime

 

Con "riciclo a circuito chiuso" s’intende il riciclo di un rifiuto per l’utilizzo nello stesso tipo di prodotto. Per i materiali secondari derivanti da un processo di produzione (ad esempio scarti) con "riciclo a circuito chiuso" s’intende che i materiali vengono riutilizzati nello stesso processo.

 

A3 Quoziente di riciclo dell’acqua

 

Il calcolo del quoziente di riciclo dell’acqua è conforme alla seguente formula, sulla base dei flussi evidenziati nella figura A1.

 

Quoziente di riciclo = Acqua di scarico riciclata / Acqua totale in uscita dal processo x 100 = R/W1· 100 =

 

Figura A1

(Omissis)

 

Per acqua di scarico s’intende solo l’acqua utilizzata nello stabilimento di produzione, ad esclusione dell’acqua dolce come l’acqua piovana e l’acqua sotterranea.

 

A4 Calcolo del consumo di energia (PER, ERF)

 

Nel calcolo del fabbisogno energetico di processo (PER) e del fabbisogno energetico per la cottura (ERF), si prendono in considerazione i rispettivi flussi energetici per l’intero stabilimento o per il solo stadio di cottura. La conversione delle unità di energia in MJ è effettuata sulla base dei poteri calorifici lordi (valore termico elevato) dei combustibili (tabella A1). Se si usano altri combustibili si deve menzionare il potere calorifico usato nei calcoli. Per elettricità si intende l’elettricità importata netta proveniente dalla rete e la produzione interna di elettricità, misurata sotto forma di energia elettrica.

 

La valutazione del PER per la produzione di agglomerati lapidei comprende tutti i flussi di energia immessi nello stabilimento di produzione, sia come combustibile sia come elettricità.

 

La valutazione del PER per la produzione di marmette di graniglia comprende tutti i flussi di energia immessi nello stabilimento di produzione, sia come combustibili sia come elettricità.

 

La valutazione dell’ERF per la produzione delle piastrelle in ceramica comprende tutti i flussi di energia immessi in tutti i forni come combustibili per lo stadio di cottura.

 

La valutazione dell’ERF per la produzione dei laterizi comprende tutti i flussi di energia immessi in tutti i forni come combustibili per lo stadio di cottura.

 

La valutazione del PER per la produzione di cemento comprende tutti i flussi di energia immessi nel sistema di produzione, sia come combustibili sia come elettricità.

 

Tabella A1

 

Tabella per il calcolo di PER e ERF (cfr. le spiegazioni nel testo)

 

Periodo di produzione | Giorni | dal | al | |

 

Produzione (kg) | |

 

Tipo di combustibile | Quantità | Unità di misura | Coefficiente di conversione | Energia (MJ) |

 

Gas naturale | | kg | 54,1 | |

 

Gas naturale | | Nm3 | 38,8 | |

 

Butano | | kg | 49,3 | |

 

Kerosene | | kg | 46,5 | |

 

Benzina | | kg | 52,7 | |

 

Olio diesel | | kg | 44,6 | |

 

Gasolio | | kg | 45,2 | |

 

Olio combustibile pesante | | kg | 42,7 | |

 

Carbone magro | | kg | 30,6 | |

 

Antracite | | kg | 29,7 | |

 

Carbone di legna | | kg | 33,7 | |

 

Coke industriale | | kg | 27,9 | |

 

Elettricità (dalla rete) | | kWh | 3,6 | |

 

Energia totale | |

 

Consumo energetico specifico (MJ/kg di prodotto) | |

 

A5 Calcolo del consumo di acqua

 

Calcolare il consumo specifico di acqua dolce nel modo seguente:

 

CWp-a = (Wp + Wa)/Pt

 

Cwp-a = consumo specifico di acqua dolce. I risultati sono espressi in m3/tonnellate, equivalenti a l/kg;

 

Pt = produzione immagazzinata in tonnellate;

 

Wp = acqua da pozzi destinata esclusivamente all’uso industriale (ad esclusione dell’acqua da pozzi destinata all’uso domestico, all’irrigazione e a qualsiasi altro uso non industriale), in m3;

 

Wa = acqua da acquedotto destinata esclusivamente all’uso industriale (ad esclusione dell’acqua da acquedotto destinata all’uso domestico, all’irrigazione e a qualsiasi altro uso non industriale), in m3.

 

I limiti del sistema s’intendono dalle materie prime alla cottura.

 

A6 Emissioni nell’aria (solo per i prodotti lavorati)

 

I fattori di emissione per gli inquinanti atmosferici sono calcolati nel modo seguente:

 

- si calcola la concentrazione, nel gas di scarico rilasciato nell’ambiente, di ciascun parametro riportato nelle tabelle,

 

- le misurazioni utilizzate nei calcoli sono effettuate sulla base dei metodi di prova riportati nelle tabelle,

 

- le campionature sono rappresentative della produzione in questione.

 

[1] GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

 

[2] "W" è l’acqua di scarico rilasciata nell’ambiente.