Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.1 questioni generali |
Data: | 23/10/2001 |
Numero: | 792 |
Sommario |
Art. 1. 1. E’ istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso [...] |
Art. 2. 1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di [...] |
Art. 3. Per poter intervenire efficacemente in caso di emergenza grave, gli Stati membri |
Art. 4. Per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, la Commissione |
Art. 5. 1. Quando nella Comunità si verifica una situazione di emergenza, uno Stato membro può chiedere aiuto, con richiesta che deve essere quanto più specifica possibile |
Art. 6. Le disposizioni dell'articolo 5 possono, su richiesta, essere attuate anche per gli interventi all'esterno della Comunità. Tali interventi possono essere effettuati sotto forma di interventi di [...] |
Art. 7. Il meccanismo è aperto alla partecipazione |
Art. 8. 1. La Commissione attua le azioni connesse col funzionamento del meccanismo secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2 |
Art. 9. 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 1999/847/CE |
Art. 10. La Commissione valuta l'attuazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla data in cui acquista efficacia e presenta al Consiglio e al Parlamento europeo le conclusioni cui [...] |
Art. 11. La presente decisione acquista efficacia il 1° gennaio 2002 |
Art. 12. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 6.1.50 - Decisione 23 ottobre 2001, n. 792. [1]
Decisione n. 2001/792/CE del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.
(G.U.C.E. 15 novembre 2001, n. L 297).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della risoluzione del Consiglio, dell'8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ha contribuito a proteggere le persone, l'ambiente e i beni. Occorre ora garantire una protezione ancora più elevata nel caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche e ambientali, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, che si verifichino all'interno o all'esterno dell'Unione europea, e rafforzare le disposizioni della risoluzione.
(2) La convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, che contiene disposizioni su materie quali la prevenzione, la preparazione alle situazioni di emergenza, l'informazione e la partecipazione del pubblico, i meccanismi per notificare gli incidenti industriali, la risposta e l'assistenza reciproca, è entrata in vigore il 19 aprile 2000. La convenzione è stata approvata dalla Comunità con
(3) Un meccanismo inteso ad agevolare la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile potrebbe integrare l'attuale programma di azione comunitario nel settore della protezione civile mettendo a disposizione un supporto in caso di emergenze gravi che possano richiedere una reazione urgente. Esso faciliterebbe la mobilitazione di squadre di intervento, di esperti e di altre risorse, a seconda delle necessità, tramite una struttura comunitaria rafforzata di protezione civile, comprendente un Centro di informazione e monitoraggio e un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza. Il meccanismo offrirebbe anche la possibilità di raccogliere informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, di ritrasmettere tali informazioni a tutti gli Stati membri e di scambiarsi gli insegnamenti tratti dagli interventi.
(4) Siffatto meccanismo terrebbe debitamente conto della pertinente normativa della Comunità europea e degli impegni internazionali da questa assunti. La presente decisione lascerebbe pertanto impregiudicati i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali in relazione agli aspetti contemplati dalla decisione stessa.
(5) La prevenzione riveste grande importanza per la protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali e in questo contesto dovranno essere esaminate ulteriori azioni.
(6) In caso di emergenza grave o imminente nella Comunità, che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che possa dar luogo ad una richiesta di soccorso da parte di uno o più Stati membri, è necessario che l'emergenza venga notificata, ove opportuno, tramite un sistema comune di comunicazione e informazione dotato della necessaria affidabilità.
(7) Devono essere prese misure preparatorie a livello comunitario e degli Stati membri per far sì che in caso di emergenza le squadre di intervento addette ai soccorsi vengano mobilitate tempestivamente e coordinate con la necessaria flessibilità, e per garantire, tramite un programma di formazione, un'effettiva capacità di risposta e complementarità delle squadre di valutazione e/o coordinamento, delle squadre di intervento e di altre risorse, se del caso. Altre misure preparatorie consistono nel mettere in comune le informazioni relative alle risorse mediche necessarie e promuovere l'uso delle nuove tecnologie.
(8) Conformemente al principio di sussidiarietà, un meccanismo comunitario fornirebbe un valore aggiunto sostenendo e integrando le politiche nazionali nel campo dell'assistenza reciproca in materia di protezione civile. Qualora lo stato di preparazione dello Stato membro richiedente non sia sufficiente per far fronte a un'emergenza grave in termini di risorse disponibili, tale Stato potrebbe avvalersi del meccanismo comunitario per supplire a tale insufficienza.
(9) Il meccanismo dovrebbe consentire di mobilitare gli interventi di soccorso e agevolarne il coordinamento, in modo da contribuire a garantire una migliore protezione in primo luogo delle persone, ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, limitando il numero dei morti e dei feriti e i danni materiali, economici ed ecologici e rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà.
(10) Le regioni isolate e ultraperiferiche ed alcune altre zone della Comunità hanno spesso caratteristiche ed esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici. Questi fattori hanno un impatto negativo, ostacolano lo spiegamento delle risorse di assistenza e intervento rendendo difficile far pervenire aiuto e mezzi di soccorso, e determinano particolari necessità di assistenza quando vi sia un serio rischio di grave emergenza. Un siffatto meccanismo comunitario consentirebbe di meglio rispondere a queste situazioni e necessità.
(11) Per quanto riguarda gli interventi di soccorso della protezione civile al di fuori della Comunità, si potrebbe far uso di un meccanismo quale strumento inteso ad agevolare e supportare le azioni intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze.
(12) Tale meccanismo comunitario potrebbe anche, a condizioni da determinare, costituire uno strumento inteso ad agevolare e supportare la gestione delle crisi di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea.
(13) Gli interventi di soccorso sarebbero condotti autonomamente o come contributo ad un'operazione guidata da un'organizzazione internazionale, nel qual caso la Comunità svilupperebbe le sue relazioni con le pertinenti organizzazioni internazionali a livello mondiale e regionale.
(14) Il meccanismo sarebbe aperto alla partecipazione dei paesi candidati.
(15) Vi è l'esigenza di migliorare la trasparenza e consolidare e rafforzare le varie azioni già intraprese nel campo della protezione civile, nel costante perseguimento degli obiettivi del trattato.
(16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate a norma della
(17) Il ricorso, ai fini del presente meccanismo, allo stesso Comitato istituito dall'attuale programma d'azione comunitario a favore della protezione civile dovrebbe garantire la coesione e la complementarità per l'attuazione del meccanismo.
(18) Il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non prevedono, ai fini dell'adozione della presente decisione, altri poteri di azione se non quelli di cui, rispettivamente, all'articolo 308 e all'articolo 203,
ha adottato la presente decisione:
1. E’ istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata tra la Comunità europea e gli Stati membri negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenza grave o imminente che possa richiedere una reazione urgente (nel prosieguo "il meccanismo").
2. Il meccanismo è inteso a contribuire a garantire una migliore protezione in primo luogo delle persone ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di emergenza grave, ovvero catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche o ambientali, che si verifichino all'interno o all'esterno della Comunità compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali, come previsto dalla
Il meccanismo non ha effetti sugli obblighi derivanti dalla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell'energia atomica e degli accordi internazionali esistenti.
Obiettivo generale del meccanismo è fornire, su richiesta, supporto nel caso di simili emergenze e contribuire a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso attivati dagli Stati membri e dalla Comunità, tenendo conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità.
3. Il meccanismo comprende una serie di elementi ed azioni, in particolare:
- l'individuazione delle squadre di intervento nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza,
- l'elaborazione e l'attuazione di un programma di formazione per le squadre di intervento e altri tipi di supporto e per gli esperti delle squadre di valutazione e/o coordinamento,
- workshop, seminari e progetti pilota sugli aspetti salienti degli interventi,
- la costituzione e, se necessario, l'invio di squadre di valutazione e/o coordinamento,
- la creazione e la gestione di un Centro di informazione e monitoraggio,
- la creazione e la gestione di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza,
- altre azioni di supporto, quali le misure per facilitare il trasporto di risorse per interventi di soccorso.
1. Quando nella Comunità si verifica o minaccia di verificarsi una emergenza grave che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri ovvero che possa dar luogo ad una richiesta di aiuto da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro nel quale si è verificata la situazione di emergenza ne dà immediatamente notizia:
a) agli Stati membri che rischiano di essere interessati dall'emergenza, a meno che a questo obbligo di notificazione sia già stato dato adempimento conformemente alla pertinente normativa della Comunità europea o della Comunità europea dell'energia atomica o di accordi internazionali esistenti; e
b) alla Commissione, ove si preveda un'eventuale richiesta di aiuto tramite il Centro di informazione e monitoraggio, in modo che la Commissione possa, ove necessario, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.
2. La notificazione è, ove opportuno, effettuata mediante il sistema di comunicazione e di informazione.
Per poter intervenire efficacemente in caso di emergenza grave, gli Stati membri:
a) identificano preventivamente, nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, le squadre di intervento che possono rendersi disponibili a tal fine o che potrebbero essere costituite per intervenire con brevissimo preavviso, per poterle inviare, in genere entro le 12 ore successive alla richiesta di aiuto, tenendo conto del fatto che la composizione delle squadre dovrà dipendere dalla natura dell'emergenza grave e dalle sue particolari necessità;
b) selezionano gli esperti che possono essere mobilitati sul luogo dell'emergenza per far parte di una squadra di valutazione e/o coordinamento;
c) forniscono le pertinenti informazioni generali sulle squadre e sugli esperti in questione nonché sulle risorse mediche di cui all'articolo 4, lettera e) nei sei mesi successivi all'adozione della presente decisione e aggiornano prontamente tali informazioni ove necessario;
d) prendono in considerazione la possibilità di fornire, a seconda delle necessità, anche altri tipi di supporto, che potrebbero essere messi a disposizione da parte dei servizi competenti, come personale specializzato e attrezzature speciali che consentano di affrontare un particolare tipo di emergenza, e di fare ricorso alle risorse che possono essere messe a disposizione da parte di organizzazioni non governative e altri soggetti attivi nel settore;
e) ai fini dell'applicazione della presente decisione, nominano le autorità competenti, designano i punti di contatto e ne informano la Commissione.
Per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, la Commissione:
a) istituisce e gestisce un Centro di informazione e monitoraggio accessibile e capace di reagire immediatamente 24 ore su 24 e a disposizione degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo;
b) istituisce e gestisce un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza, dotato della necessaria affidabilità che consenta la comunicazione e lo scambio di informazioni tra il Centro di informazione e monitoraggio e i punti di contatto designati a tale scopo dagli Stati membri;
c) predispone i mezzi necessari per mobilitare e inviare, il più rapidamente possibile, piccole squadre di esperti incaricate:
- di valutare la situazione per conto degli Stati membri, del Centro di informazione e monitoraggio e dello Stato che ha chiesto aiuto,
- di agevolare, ove necessario, il coordinamento delle operazioni di soccorso in loco e provvedere, ove opportuno e necessario, ai collegamenti con le competenti autorità del paese che ha chiesto aiuto;
d) istituisce un programma di formazione volto a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento di cui all'articolo 3, lettera a) o, se del caso, degli altri tipi di supporto di cui all'articolo 3, lettera b) e migliorando la competenza degli esperti per la valutazione. Il programma dovrebbe comprendere corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati presso squadre operanti in altri Stati membri;
e) mette in comune le informazioni sulle capacità degli Stati membri di produrre sieri e vaccini o altre risorse mediche necessarie nonché sulle riserve disponibili per gli interventi di soccorso in caso di emergenza grave e raccoglie tali informazioni nel sistema di informazione;
f) definisce un programma basato sull'esperienza acquisita in seguito agli interventi effettuati nel quadro del meccanismo e provvede alla diffusione di tale esperienza tramite il sistema di informazione;
g) promuove e incoraggia l'introduzione e l'uso, nel contesto del meccanismo, di nuove tecnologie, ivi compresi sistemi di notifica e allarme, scambio di informazioni, utilizzazione di tecnologia satellitare e supporto alla presa di decisione nella gestione delle emergenze;
h) adotta misure per facilitare il trasporto di risorse per interventi di soccorso e altre azioni di supporto.
1. Quando nella Comunità si verifica una situazione di emergenza, uno Stato membro può chiedere aiuto, con richiesta che deve essere quanto più specifica possibile:
a) agli altri Stati membri tramite il Centro di informazione e monitoraggio; in questo caso, appena ricevuta la richiesta, la Commissione, a seconda delle circostanze e senza indugio:
- inoltra la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri,
- agevola la mobilitazione di squadre, di esperti e di altri mezzi di soccorso,
- raccoglie informazioni ufficialmente controllate in merito all'emergenza e le comunica agli altri Stati membri;
b) o direttamente agli altri Stati membri.
2. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di soccorso decide in tempi rapidi se è in condizione di prestare il soccorso richiesto e ne informa lo Stato membro richiedente o tramite il Centro di informazione e monitoraggio o direttamente e informando in tal caso, in funzione delle circostanze, anche il Centro precisando la portata e le condizioni del soccorso che può prestare.
3. La direzione degli interventi di soccorso è di competenza dello Stato membro che chiede aiuto. Le autorità dello Stato membro richiedente indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di intervento, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione, lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza.
4. Lo Stato membro richiedente può chiedere alle squadre di dirigere le operazioni di intervento per suo conto, nel qual caso le squadre mobilitate dagli Stati membri e dalla Comunità si sforzano di coordinare i loro interventi.
5. La squadra di valutazione e/o coordinamento deve facilitare il coordinamento fra le squadre di intervento e, se necessario e opportuno, provvedere al collegamento con le autorità competenti dello Stato membro richiedente.
Le disposizioni dell'articolo 5 possono, su richiesta, essere attuate anche per gli interventi all'esterno della Comunità. Tali interventi possono essere effettuati sotto forma di interventi di soccorso autonomi oppure come contributo a un'operazione guidata da un'organizzazione internazionale.
Il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile effettuati nell'ambito del presente meccanismo al di fuori della Comunità è assicurato dallo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.
Il meccanismo è aperto alla partecipazione:
- dei paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale, in ottemperanza alle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,
- di Cipro, di Malta e della Turchia, in forza di accordi bilaterali da concludere con questi paesi.
1. La Commissione attua le azioni connesse col funzionamento del meccanismo secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
2. La Commissione stabilisce anche, secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 3, regole comuni segnatamente per quanto concerne:
a) le risorse disponibili per gli interventi di soccorso, di cui all'articolo 3;
b) il Centro di informazione e monitoraggio, di cui all'articolo 4, lettera a);
c) il sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza, di cui all'articolo 4, lettera b);
d) le squadre di valutazione e/o coordinamento, di cui all'articolo 4, lettera c), compresi i criteri di selezione degli esperti;
e) il programma di formazione, di cui all'articolo 4, lettera d);
f) l'informazione sulle risorse mediche, di cui all'articolo 4, lettera e);
g) gli interventi all'interno della Comunità, sulla base della risoluzione dell'8 luglio 1991, e gli interventi al di fuori della Comunità, conformemente all'articolo 6.
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
La Commissione valuta l'attuazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla data in cui acquista efficacia e presenta al Consiglio e al Parlamento europeo le conclusioni cui giunge nella valutazione, corredate di eventuali proposte di modifica della decisione.
La presente decisione acquista efficacia il 1° gennaio 2002.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Abrogata dall'art. 15 della