§ 4.4.103 - Regolamento 18 dicembre 2008, n. 1341.
Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:18/12/2008
Numero:1341


Sommario
Art. 1. L'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 4.4.103 - Regolamento 18 dicembre 2008, n. 1341.

Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate

(G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere conforme del Parlamento europeo [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il quadro regolamentare del periodo di programmazione 2007-2013 è stato preparato e negoziato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione dei Fondi, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.

 

(2) Un approccio più preciso ed esigente, basato sul calcolo della spesa massima ammissibile, è stato attuato per il trattamento dei progetti generatori di entrate, oggetto dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006 [3].

 

(3) Sono state messe in evidenza varie difficoltà per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 55, fra cui un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per quanto riguarda le operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e le piccole operazioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione.

 

(4) Tali difficoltà possono avere conseguenze che influiscono negativamente sul ritmo di gestione delle operazioni, in particolare per i progetti in settori che rappresentano priorità comunitarie come l'ambiente, l'inclusione sociale, la ricerca, l'innovazione o l'energia, nonché in termini di onere amministrativo. L'articolo 55 dovrebbe essere pertanto semplificato.

 

(5) La semplificazione dovrebbe essere applicata a qualsiasi progetto che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013. È quindi necessario prevedere un'applicazione retroattiva.

 

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:

 

"5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro."

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2006 a ogni operazione che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] Parere conforme del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del 27 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.